Skip to content

Polizia scientifica sul luogo di un crimine

La legge n. 397 del 2000 ha inserito un nuovo titolo nel libro V^ del codice di procedura penale dedicato interamente alla disciplina delle indagini che il difensore ha il diritto (e, per certi aspetti, anche il dovere) di svolgere in favore del proprio assistito ovvero per il reperimento e la documentazione della prova che contraddice e sconfessa la tesi accusatoria.

La Legge del 2000 – seppur effettivamente tardiva – ha eliminato una vistosa lacuna del nostro ordinamento ed ha diminuito (almeno sulla carta…) la disparità tra accusa difesa già esclusa a livello costituzionale.

Antecedentemente alla necessaria innovazione legislativa, il difensore (e, quindi, l’imputato) poteva contare su uno “striminzito” quanto inapplicato articolo (nemmeno previsto nel codice di procedura penale bensì nelle disposizioni di attuazione dello stesso) che regolamentava in maniera davvero approssimativa ed insufficiente il predetto diritto dei difensori di acquisire autonomamente la prova.

L’introduzione delle novità legislative di cui trattiamo, ha definitivamente chiuso il lungo periodo durante il quale l’imputato/indagato per difendersi doveva, in pratica, limitarsi a contraddire ed indebolire gli elementi dedotti dall’accusa a sostegno della colpevolezza senza poterne apportare di nuovi di segno opposto.

La difesa ha guadagnato un ruolo più dinamico nel procedimento (intendendo con questo termine sia la fase delle indagini preliminari che quella successiva del processo); ma, con il potenziamento delle “armi” a disposizione, l’avvocato ha dovuto necessariamente sviluppare una nova attenta professionalità per la migliore (ed ovviamente rispettosa delle norme) attuazione delle facoltà e dei mezzi a favore del cliente.

Si pensi che l’art. 327 bis c.p.p. (introdotto dalla Legge che commentiamo) dispone che fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito……e, quindi, colui che non è nemmeno ancora indagato – ovvero materialmente iscritto nel registro delle notizie di reato quale soggetto sottoposto ad indagini – potrà incaricare un difensore (con atto scritto) affinché svolga degli accertamenti e documenti dei colloqui con possibili testimoni finalizzati a difenderlo qualora tema in futuro di essere ritenuto responsabile di un determinato reato.

Peraltro, la medesima facoltà è riconosciuta anche al difensore della vittima di un reato e, spesso, è propria l’accorta iniziativa dell’avvocato della persona offesa che introduce nel processo importanti elementi a carico dell’incolpato.

E’ evidente che le risorse che un privato (così come i poteri riconosciutigli) potrà impiegare nelle indagini difensive non saranno mai paragonabili a quelli di cui dispone la Pubblica Accusa (titolare anche di poteri coercitivi); ma lo spazio nel quale il difensore può muoversi (personalmente o per mezzo di delegati) è comunque piuttosto vasto.

L’audizione delle persone informate dei fatti e la documentazione delle loro dichiarazioni. Le modalità di esecuzione ed i doveri del difensore.

Una delle iniziative più utili per il difensore dell’imputato/indagato (ma, come detto, ogni potere di cui qui si discute è riconosciuto anche al professionista che assiste la persona offesa) è sicuramente quella di contattare soggetti al corrente di particolari ed informazioni utili per la corretta ricostruzione dei fatti finalizzati (anche) a corroborare la tesi difensiva (ovvero per contraddire quella accusatoria).
Colui che potrà indicare all’avvocato quali persone interpellare è proprio il cliente.

Altra fondamentale fonte per l’individuazione di potenziali testimoni a discarico è costituita dagli atti di indagine del Pubblico Ministero consultabili dopo l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. (l’avviso di conclusione delle indagini preliminari).

Il codice di procedura – stante la delicatezza dell’inconbente – prevede una convocazione formale del soggetto da sentire da parte del difensore.

Si tratta di una comunicazione (che è sempre meglio fare per scritto ed inviata con lettera raccomandata) che deve contenere delle precise informazioni ed avvertimenti:

  • Il difensore deve informare la persona del proprio ruolo e dello scopo del colloquio;
  • Il difensore deve informare il destinatario se intende solo assumere informazioni e non documentale o se intende redigere un verbale (V. oltre);
  • l’avvocato deve, inoltre, informare il destinatario che l’invito rivoltogli non ha carattere cogente (come, al contrario, ha l’”invito” della Polizia Giudiziaria delegata dal Pubblico Ministero);
  • il difensore deve avvertire il destinatario anche che vi è il divieto di rivolgergli quesiti circa le domande che eventualmente gli ha già posto la polizia nonché delle risposte date (ciò non esclude che il difensore faccia le stesse domande già fatte dalla Polizia);
  • il professionista deve avvertire anche il soggetto delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false.

Se la persona contattata accetta di incontrare il difensore, vi sono diverse scelte che il professionista può operare:

1. può decidere di “fare quattro chiacchere” con il possibile testimone per avere notizie dell’accaduto (o di altri aspetti della vicenda) senza documentare alcunché. Ovviamente (ma davvero non sembra il caso di specificarlo), il colloquio deve essere improntato sempre e comunque alla massima correttezza e serenità (e a questo fine il Legislatore ha previsto che non è mai ammessa la presenza del cliente);
2. il difensore può chiedere alla persona di rilasciare una dichiarazione sottoscritta;
3. il difensore può redigere un vero e proprio verbale con l’annotazione delle domande e delle risposte date.

Assolutamente fondamentale (principio giustamente tutelato e protetto da norme penali e disciplinari) è che il difensore NON può mai ed in nessun caso “filtrare” e modificare le dichiarazioni rilasciate dalla persona sentita al fine di assumere elementi a favore del cliente.

Se l’avvocato decide di formalizzare le dichiarazioni queste DEVONO esserlo in maniera fedele ed integrale; qualsiasi sia il loro contenuto.

Lo Studio dell’Avvocato de Lalla di Milano – da anni consapevole dell’importanza e della delicatezza delle indagini investigative difensive – adotta un rigidissimo protocollo che prevede plurimi avvisi in tal senso al soggetto sentito nonché la sottoscrizione di ogni pagina del verbale oltre a quella finale (nonché – in determinati casi – la video e fonoregistrazione e successiva trascrizione delle dichiarazioni).

Nel caso di verbalizzazione e di dichiarazione sottoscritta, la documento deve contenere la data, le generalità della persona che ha rilasciato le dichiarazioni, l’attestazione di aver rivolto tutti gli avvisi alla persona nonché, in generale, i fatti sui cui verte la dichiarazione (e, quindi, le domande poste).

Il dovere di fedele verbalizzazione si accompagna – diversamente da quanto accade per il PM che deve includere nel suo fascicolo ogni documentazione degli atti di indagine effettuati – alla facoltà per l’avvocato di scegliere che utilizzo fare del verbale.

Egli lo potrà produrre al Giudice (durante la fase delle indagini al PM o al Giudice per le indagini preliminari) oppure lo potrà custodire per sempre nel cassetto della sua scrivania ritenendo che le dichiarazioni (fedelmente raccolte) non siano utili alla linea difensiva scelta per il cliente.

Dunque, il (giusto) dovere di fedeltà si sposa con il compito istituzionale ed il dovere deontologico del difensore di raccogliere e reperire elementi a difesa dell’assistito.

***

Come visto, la persona convocata può anche decidere di non aderire all’invito inviatogli dal difensore.
L’avvocato – naturalmente – non ha alcun potere coercitivo e, quindi, in assenza di un meccanismo previsto dalla legge per “obbligare” la persona a riferire circa le circostanze che conosce, il diritto alle indagini investigative difensive sarebbe – di fatto – svuotato.

Tale meccanismo è, al contrario, specificatamente disciplinato dalla Legge.
Invero, nel caso in cui il difensore riceva un diniego dal soggetto contattato (che, nella pratica, il più delle volte, ometterà qualsiasi riscontro alla comunicazione dell’avvocato), il professionista ha la facoltà di chiedere al PM la citazione della persona individuata (la richiesta, naturalmente, dovrà illustrare alla Pubblica Accusa le ragioni per cui la difesa ritiene importante – anzi, fondamentale – il contributo di quel soggetto).

Qualora il PM accolga la richiesta del difensore, la persona sarà citata dalla Polizia senza possibilità alcuna di astensione con diritto del difensore di porre per primo le domande (materialmente l’audizione avverrà negli uffici della Polizia alla presenza di un ufficiale che redigerà anche il relativo verbale).

E’ palese come – in caso di diniego del soggetto citato – la possibilità per l’avvocato di espletare in maniera efficace le indagini investigative difensive siano robustamente compromesse e limitate. Infatti:

1. Innanzitutto il PM potrà sempre decidere che l’audizione di quel soggetto – che magari non è entrato nelle indagini della Polizia Giudiziaria – non sia utile al quadro investigativo (dell’Accusa, appunto) determinando così il rigetto della richiesta dell’avvocato;
2. L’illustrazione della richiesta di citazione coattiva corre il rischio di veicolare al PM aspetti e profili della linea difensiva che è meglio illustrare all’accusa successivamente;
3. L’audizione avanti all’ufficiale – e la contestuale verbalizzazione da parte della Polizia Giudiziaria – priva il difensore della libertà di scegliere che utilizzo fare del verbale medesimo nonché, alla radice, della facoltà di verbalizzare o meno le dichiarazioni;
4. La citazione obbligatoria rischia di essere controproducente anche perché – di fatto – il difensore non sarà mai certo del tenore delle dichiarazioni che il soggetto verrà a riferire; dichiarazioni che, in ogni caso, verrebbero verbalizzate dalla Polizia (con il rischio che durante l’audizione l’avvocato si accorga – troppo tardi – che la persona chiamata non è depositaria di alcun elemento favorevole all’assistito).
Occorre, quindi, da parte del difensore la massima oculatezza nell’esercizio della facoltà di attivazione del Pubblico Ministero.

Altro mezzo che la Legge prevede per il difensore in caso di rifiuto del chiamato a rilasciare dichiarazioni, è la possibilità per il legale di richiedere l’audizione in contraddittorio con l’Accusa avanti al Giudice per le indagini preliminari facendo istanza di incidente probatorio.

L’instaurazione dell’incidente probatorio amplifica oltremodo gli illustrati svantaggi propri anche dell’audizione coattiva con richiesta al Pubblico Ministero.

Dunque, benché sulla carta l’audizione di potenziali testimoni sia diritto tanto dell’accusa che della difesa, siamo ben lontani da una reale parità di mezzi e poteri dei protagonisti del procedimento penale.

Le altre indagini investigative difensive.

Ma le indagini investigative difensive prevedono per il difensore anche altre possibilità e facoltà oltre a quella di sentire persone informate dei fatti.

  • Altro potere è quello del difensore di richiedere documentazione alla pubblica amministrazione.

Anche in questo caso, se l’Amministrazione a cui è rivolta la richiesta oppone un rifiuto o semplicemente non dà riscontro alcuno, il legale potrà inoltrare una richiesta alla Pubblica Accusa che – se lo ritiene necessario – avanzerà la medesima domanda ma con la forza di una disposizione di legge con tutti quegli aspetti potenzialmente dannosi per il compito della difesa già illustrati per l’audizione coattiva.

  • Il difensore ed i suoi consulenti possono accedere a determinati luoghi per documnetarne lo stato e descriverli.

Si pensi, ad esempio, al sopralluogo nel luogo di un grave sinistro stradale volto a documentare la visuale del conducente.

  • Il difensore può anche accedere a luoghi privati o on aperti al pubblico per effettuare l’attività di cui sopra.

Anche in questo caso, in difetto del consenso del titolare del diritto di porre il veto, il legale potrà chiedere l’autorizzazione al PM (alla quale il titolare non si può opporre) il quale, però, oltre a decidere di far partecipare anche suoi delegati, potrò nella eventuale (mai scontata) autorizzazione indicare le concrete modalità di esecuzione delle operazioni richieste dalla difesa.

***

Tutta la documentazione inerente le indagini investigative difensive svolte dal difensore in sede di indagini investigative difensive (perciò quelle sopra illustrate oltre alla semplice ma sempre utilissima raccolta di documentazione proveniente dall’assistito e/o contributi di eventuali consulenti tecnici) può essere raccolta dal legale nel fascicolo del difensore ovvero un vero e proprio fascicolo che durante le indagini potrà essere depositato presso il Giudice per le indagini preliminari (e potrà essere consultato anche dal PM) ed al termine delle stesse confluirà in quello della Pubblica Accusa.
Resta ferma la fondamentale facoltà della difesa di presentare al Pubblico Ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

***

Le indagini investigative difensive sono una importante – a volte fondamentale – risorsa per l’indagato/imputato.
Una difesa davvero efficace, infatti, spesso non può passare solamente per la confutazione della tesi accusatoria (accusa che, in ogni caso, ha il dovere di dimostrare la colpevolezza dell’accusato oltre ogni ragionevole dubbio) ma anche per la rappresentazione di elementi di prova a favore dell’incolpato.
Anzi, più correttamente, si può affermare che il contrasto della tesi accusatoria non può che consistere proprio nella raccolta di elementi concreti da parte del difensore a mezzo delle indagini investigative difensive

***

L’Avv. de Lalla vanta una personale passata esperienza quale collaboratore di un’affermata agenzia investigativa milanese e nello svolgimento dei suoi compiti defensionali ritiene un dovere deontologico (oltre che una risorsa fondamentale assolutamente imprescindibile per una difesa efficace) esperire ogni necessaria investigazione difensiva.

Sia qualora consista nella mera raccolta di documentazione dall’assistito sia quando gli adempimenti necessari richiedano l’impiego di mezzi, strutture e personale qualificato di cui lo Studio può disporre (V. nella categoria dei servizi).

Le audizioni delle persone informate dei fatti vengono svolte personalmente dall’Avv.to de Lalla con l’eventuale realizzazione di fedeli e corretti verbali nonché – in determinati casi – con la riproduzione su supporto digitale.
Lo Studio ed il suo titolare sono preparati ed attrezzati per ogni evenienza investigativa difensiva disciplinata e prevista dal codice alla luce della condivisibile convinzione che il cliente deve poter difendersi provando.

Torna su
Cerca