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L’investigatore può sentire l’indagato con tre modalità distinte specificatamente prescritte dal codice di procedura penale.

Il codice, in vero, prevede tre fondamentali modalità per mezzo delle quali gli inquirenti possono assumere informazioni da parte di colui che è incolpato di un reato:

– nell’immediatezza e sul posto del commesso reato (ex art. 350 comma 5 c.p.p.);

– possono raccogliere e verbalizzare dichiarazioni spontanee da parte dell’indagato (anche non sul posto e non nell’immediatezza ex art. 350 comma 7 c.p.p.);

– possono procedere all’interogatorio con le modalità e le forme dell’art. 64 del codice di procedura penale  l’interrogatorio e l’acquisizione delle dichiarazioni (anche nell’immediatezza del fatto reato).

Nelle prime due ipotesi si tratta di modalità che non sono definibili correttamente quali interrogatorio e ne è vietata – nel primo caso – la verbalizzazione e l’utilizzazione delle dichiarazioni assunte mentre nel secondo caso le spontanee dichiarazioni possono essere verbalizzate ma possono essere utilizzate solo in dibattimento se l’imputato riferisce dichiarazioni difformi.

In questa sede, più che sull’aspetto meramente procedurale si faranno alcune importanti osservazioni in merito alla natura investigativa dell’interrogatorio propriamente detto previsto ex art. 64 c.p.p. (altra disciplina – come accennato -hanno le spontanee dichiarazioni da parte dell’indagato nonché le risposte dallo stesso date alle domande postegli dalle forze di polizia nell’immediatezza e sul luogo del fatto reato) anche e soprattutto al fine di illustrare compiutamente e con un taglio pratico il miglior approccio difensivo. Si tratta, infatti, di una fase molto delicata delle indagini preliminari ove si hanno due diverse e opposte esigenze: da una parte, quella di un individuo su cui gravano i sospetti di colpevolezza, dall’altra quella dell’investigatore che vorrà capire quanto dei dati raccolti durante le indagini fin lì svolte possono confermarla o confutarla.

Vale la pena affrontare l’argomento anche perché come spesso accade le informazioni che il cittadino ha delle modalità di esecuzione di un atto investigativo così importante (e dei diritti e delle facoltà ad esso connessi), provengono dalla descrizione che ne è data da telefilm o serie televisive che dir si voglia.

Innanzitutto, bisogna segnalare che l’interrogatorio dell’indagato ovvero di colui che è sospettato di aver commesso un reato e nei confronti del quale vengono svolte le indagini, può essere effettuato solo ed esclusivamente alla presenza del difensore nominato; potrà trattarsi sia di un difensore nominato di ufficio o di un difensore nominato di fiducia dall’interrogato ma la presenza dell’avvocato è richiesta dalla legge a pena di nullità.

Non può perciò verificarsi un interrogatorio o che all’indagato siano poste delle domande senza la presenza fisica del difensore accanto all’interrogato stesso. La presenza del difensore è innanzitutto garanzia del rispetto dei diritti della persona sottoposta ad interrogatorio ovvero delle disposizioni di legge ispirate al principio di non colpevolezza.

Inoltre, colui che è sottoposto ad interrogatorio dovrà comparire libero anche se detenuto ovvero non potranno essergli applicate durante l’interrogatorio le manette o altri mezzi di costrizione (fatta salva naturalmente la tutela della sicurezza e dell’incolumità di coloro che partecipano all’interrogatorio).

Inoltre, per specifica disposizione di legge, non possono essere utilizzati neppure con il consenso della persona interrogata metodi o tecniche atti ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

Quindi non potranno in nessun caso essere utilizzate tecniche, metodi e medicamenti atti a sollecitare l’interrogato a rispondere alle domande.

La disposzione citata è molto importante poiché vieta qualsiasi attività e tecnica (più o meno violenta o subdola) che potrebbe essere utilizzata per forzare e condizionare la volontà della persona sottoposta ad interrogatorio (e in tale contesto deve essere considerato tale anche il semplice divieto di esercizio di diritti tutelati dalla legge quali ad esempio quello dell’indagato di recarsi alla toilette o di bere e mangiare se l’interrogatorio si protrae per ore).

Prima dell’inizio del vero e proprio interrogatorio, inoltre, la procedura penale prevede degli avvisi che debbono essere obbligatoriamente rivolti all’indagato.

Egli dovrà infatti essere avvisato che:
1) Le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti;

2) Fatto salvo il dovere di dichiarare il vero in relazione alle proprie generalità, l’indagato sottoposto ad interrogatorio ha il diritto sancito per legge di mentire, non rispondere alle domande o rispondere solo ad una parte delle stesse;

3)Dovrà essere anche avvertito che se renderà dichiarazioni nei confronti la responsabilità di altri soggetti,ha il dovere di riferire il vero e che i nei confronti di tali soggetti assumerà la veste di testimone

A seguito di tali avvertimenti iniziali obbligatori per legge, inizierà il vero e proprio interrogatorio nel merito sempre che l’interrogato accetti di rispondere alle domande.

È importante sottolineare, come detto, che non vi è nessun obbligo per l’indagato di rispondere alle domande che gli vengono rivolte e che non può essere utilizzato nessun metodo (medico, farmacologico, meccanico, di natura psicologica e/o ipnotica, violento o meno anche se accettato dalla persona sottoposta all’interrogatorio) per coortare la volontà della persona a cui sono sottoposte le domande.

Il più delle volte nella pratica l’interrogatorio è delegato da parte del Pubblico Ministero (ovvero la pubblica accusa) ad un ufficiale di polizia giudiziaria. L’interrogatorio naturalmente è interamente verbalizzato e nei casi più delicati è anche interamente registrato.

Bisogna anche sottolineare che l’investigatore che effettuerà l’interrogatorio sarà in genere molto preparato e conoscerà in maniera dettagliata gli esiti delle indagini preliminari svolte sino a quel momento.

Conoscenza che non sarà sempre condivisa dal difensore e dall’indagato poichè potrà accadere che l’interrogatorio venga richiesto e fissato prima della conclusione delle indagini preliminari ovvero prima che vi sia la possibilità per il difensore di accedere al fascicolo delle indagini preliminari e fare copia degli atti (a seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari disciplinato dall’articolo 415 bis c.p.p.).

Si tratterà, inoltre, di personale in forze alla polizia giudiziaria particolarmente esperto che saprà esercitare la legittima pressione sull’interrogato nonchè l’intelligente scelta dei tempi per proporre all’indagato delle particolari domande, l’adozione di un ritmo incalzante per renderle più incisive, l’esercizio di ogni capacità persuasiva per indurre la persona sottoposta ad indagini a dire la verità escludendo ovviamente tutte quelle pressioni di tipo fisiologico e dagli atteggiamenti inutilmente aggressivi.

Si legge in una importante e recente pubblicazione relativa agli strumenti e alle tecniche dell’investigazione a firma di Antonio Manganelli e Franco Gabrielli (edita da Cedam) che l’investigatore: …deve avere ben chiaro che oltrepassando quella sottile linea (ovvero quella che separa la semplice persuasione dalla pressione anche legalmente accettabile ma poco utile ndr) rischia di provocare false confessioni o, comunque di indurre l’interrogato a dichiarazioni che allontanano la verità. Egli deve saper stimolare i ricordi e le emozioni della persona che viene sentita con una sapiente impostazione dell’interrogatorio, fatto di domande via via più specifiche e stringenti ed ampi spazi per le pause e le spontanee dichiarazioni del interrogato.

In ogni caso, al di là delle citate disposizioni di legge, bisogna ancora una volta sottolineare che l’interrogatorio è un adempimento particolarmente delicato delle indagini preliminari e che spesso è la prima occasione in cui l’incolpato potrà addurre importanti elementi a sua difesa fino a quel momento non toccati dalle indagini preliminari.

Nello stesso tempo, però, bisogna anche tener presente che l’interrogatorio se non efficacemente condotto e affrontato dall’indagato e dal suo difensore potrà fornire agli investigatori nuovi elementi di indagine oltre che la conferma di elementi a carico sino a quel momento raccolti.

Spesso prima ancora che un atto di indagine l’interrogatorio può considerarsi sotto tutti gli aspetti una vera e propria vicenda umana nella quale hanno fondamentale importanza l’approccio, le capacità, l’intelligenza, e l’empatia di coloro che vi partecipano.

A tale proposito risulta particolarmente calzante l’osservazione degli autori della pubblicazione di cui sopra riportata a pagina 101: “…Le modalità con le quali condurre un interrogatorio dipendono, necessariamente, dall’interlocutore, dalla strategia che si intende seguire, da elementi conoscitivi di cui si dispone, da quanto si è disposti, in quella fase, di svelare. Un interrogatorio, al pari di ogni vicenda umana, ha poi una sua propria unicità il cui divenire dipenderà da una serie indefinita di variabili che le esperienze e la sensibilità dell’investigatore dovrà necessariamente gestire. Non esiste al riguardo un efficace manuale che tratti in maniera esaustiva l’argomento, ognuno, in base alla propria esperienza personale, è portato a ritenere decisivo un aspetto piuttosto che un altro…”

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