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Il procedimento penale, in quanto serie di rapporti processuali coinvolgenti più parti, presenta l’esigenza di fornire alle parti medesime la conoscenza di fatto (e, quindi, non solo legale) di determinati atti affinché le stesse siano messe in condizione di poter esercitare i relativi diritti ovvero adempire degli obblighi.

La forma base della notifica in materia penale (ovvero quando si ha l’esigenza che la notizia venga effettivamente appresa dall’interessato) è la materiale consegna dell’atto medesimo al destinatario da parte di un ufficiale giudiziario (e, a volte, a mani delle Forze dell’Ordine i cui compiti in tema di notifica, anche a seguito dell’intervento del Legislatore che con il pacchetto sicurezza del 2001, si sono ridotti nel tempo).

La notifica sarà perfezionata quando l’ufficiale annoterà l’avvenuta consegna sull’originale dell’atto (ovvero la relata di notifica) che rimarrà – quale prova dell’avvenuta notifica – a mani dell’addetto e che verrà resa all’autorità che disponeva la notifica

La notifica a mezzo del telefax, telex e posta elettronica deve essere espressamente autorizzata dal Giudice o dal PM e non è ammessa nei confronti dell’imputato (la notifica in alcuni casi residuali può avvenire anche per telegramma o per raccomandata).

Per effettuare le notifiche l’ufficiale giudiziari può avvalersi anche del servizio postale.

In tal caso egli invia al destinatario una copia dell’atto da notificare in busta chiusa, con avviso di ricevimento, che l’agente postale poi gli restituisce (l’ufficiale giudiziario descrive nella sua relata tale procedura ed allega ad essa, per il richiedente, la ricevuta della raccomandata con l’avviso di ritorno.

La notifica all’indagato o all’imputato.

Il sistema è stato pensato dal Legislatore affinché – per quanto possibile – il diretto interessato al procedimento penale abbia la conoscenza effettiva degli atti che lo riguardano.

Si tratta di un diritto costituzionale poiché dalla conoscenza dell’atto dipende lo stesso esercizio del diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione.

Per questa finalità è previsto che l’indagato elegga un domicilio ovvero scelga il posto ove desidera che siano effettuate le notifiche a lui dirette (scelta che l’indagato farà solitamente all’inizio delle indagini preliminari all’atto della identificazione ovvero della stesura del verbale – che rimarrà in atti – con le sue generalità).

Per l’imputato detenuto la notifica verrà effettuata presso la casa di reclusione.

Ovviamente per l’imputato libero si amplia la gamma delle possibili localizzazioni dell’imputato.

Se non vi è stata elezione di domicilio, la ricerca del destinatario sarà effettuata presso:

  1. casa di abitazione;
  2. luogo di lavoro (in alternativa tra loro);
  3. in subordine localizzazione provvisoria (luogo di temporanea dimora o recapito)

non vi è l’obbligo di ricercare l’imputato i altri luoghi.

L’atto può essere consegnato in uno di tali luoghi:

  1. in mani proprie dell’imputato (valida ovunque sia effettuata);
  2. a mani di terzi qualificati (non deve essere rintracciato il destinatario, deve essere una persona convivente con il destinatario o, in mancanza, il portiere. In questi casi l’atto sarà notificato in busta chiusa e la relata viene vergata sulla busta. Per responsabilizzare il portiere e spingerlo alla materiale consegna dell’atto è richiesto  allo stesso la sottoscrizione dell’originale ed è previsto altresì l’invio al destinatario lettera raccomandata R.R. per informarlo di detta notifica).
  3. presso la casa comunale (forma residuale) ove l’atto è a disposizione del destinatario non rintracciato dopo un doppio accesso al domicilio. In caso di detto deposito viene affisso un avviso sulla porta dell’abitazione del destinatario o presso la sede di lavoro a cui segue l’invio dell’avviso di notifica tramite raccomandata R.R.

In caso di imputato o indagato irreperibile.

L’imputato è irreperibile se:

  1. è impossibile notificare l’atto poiché l’interessato non viene trovato presso le sue domiciliazioni (casa e lavoro);
  2. non viene trovato nemmeno presso i luoghi di suo probabile luogo di radicamento (luogo di nascita, residenza, lavoro, dimora e istituti penitenziari) dopo ricerche effettuate dalle Forze dell’Ordine.

In questi casi le notifiche per l’imputato (o indagato) vengono effettuate presso il difensore sia di ufficio che eventualmente di fiducia.

Per l’imputato con domicilio eletto e/o legale.

L’imputato deve collaborare ad una sollecita costituzione e prosecuzione del rapporto processuale e per questo è previsto l’istituto

  1. della elezione di domicilio o
  2. della dichiarazione di domicilio.

La prima consiste nella designazione discrezionale di un luogo effettuata dall’imputato ai fini della notifica degli atti a lui destinati (a questo proposito il luogo più adatto è lo Studio del difensore salvo, naturalmente, che l’interessato si preoccupi di essere prontamente rintracciabile dal professionista).

La seconda si ha quando il luogo designato corrisponde alla propria principale domiciliazione effettiva (abitazione o luogo di lavoro). Tale indicazione segue all’invito fatto all’interessato dalle Forze dell’Ordine (o dal PM) in occasione del primo contatto (ad esempio – come sopra già sottolineato – in occasione della stesura del verbale di identificazione)

Qualora le notifiche successive divengano impossibili presso il luogo indicato dall’interessato – sia che lo stesso abbia eletto o dichiarato il domicilio – poiché lo stesso è ivi inrintracciabile e non siano presenti persone con esso conviventi e non sia nemmeno presente un portiere e non sia possibile il deposito presso la casa comunale poiché non è possibile l’affissione dell’avviso (e l’invio della raccomandata) poiché effettivamente colà non è più presente l’imputato, ed ancora non sia nemmeno possibile trovare l’interessato nel luogo di nascita, di lavoro o di localizzazione, allora e solo allora il Legislatore (anche in materia penale) prevede che l’atto sia legalmente notificato con consegna di una copia (per l’imputato) al difensore sia che lo stesso sia di fiducia che di ufficio.

Il Legislatore ha dunque pensato una disciplina che in materia penale – almeno dal punto di vista teorico – predilige e prevede l’effettiva conoscenza da parte del destinatario (in tal senso devono essere interpretate tutte le disposizioni anche in materia di ricerca dell’imputato da parte delle Forze dell’Ordine nonché le varie forme di notifiche presso il luogo di lavoro o “di vita” di chi deve ricevere l’atto); ma – non potendo essere il procedimento paralizzato dal fatto che l’imputato si è reso (anche solo per negligenza) irreperibile – è prevista anche (in via residuale) una conoscenza ex lege che si realizza con la consegna di una copia dell’atto al difensore (il quale riceverà due copie per ogni atto ovvero una per se medesimo ed una per l’assistito).

E’ bene, dunque, onde evitare il mancato tempestivo esercizio dei diritti connessi alla alla propria difesa, che l’indagato/imputato si preoccupi di indicare un luogo presso il quale sia effettivamente reperibile per la notifica degli atti giudiziari (a meno che, in determinati scenari, non preferisca darsi alla macchia con tutte le conseguenze del caso) primo fra i quali è sicuramente lo Studio del difensore (anche perchè nella pratica di tutti i giorni molto spesso le ricerche sono assai superficiali e dopo un tentativo fallito presso l’ultima residenza la notifica è effettuata presso il professionista spesso di ufficio che certo non ha molti mezzi – e tempo e risorse – per sostituirsi alla Polizia nelle predette ricerche).

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