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IL CONCORSO MATERIALE DI REATI: TOT CRIMINI, TOT PENE. IL CUMULO MATERIALE DELLE PENE.

E’ ovviamente possibile che un soggetto con diverse condotte compia diversi reati oppure che – sempre con autonomi comportamenti – violi più volte la medesima norma di legge.

In tal caso (tot condotte che infrangono tot norme di legge oppure tot volte la medesima norma penale) l’ordinamento prevede il cosiddetto concorso materiale di reati che implica una risposta sanzionatoria che sarà la somma delle singole pene previste per i singoli reati che il soggetto ha realizzato con la pluralità di condotte.

Il codice penale, invero, prevede che se più reati importano pene temporanee detentive della stessa spcie (arresto e reclusione NDR) si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati… (art. 73 comma 1^ c.p.).

Dunque, la pena che verrà comminata è unica ma sarà la risultante della somma delle pene in concreto applicate ai singoli reati (Edizioni Giuridiche Simone 2001  – Diritto Penale parte generale pagg. 336 e ss).

E’ di intuitiva evidenza la gravità del trattamento sanzionatorio nell’ipotesi descritta (la pena finale da espiare sarà, invero, una somma algebrica di pene); ma la scelta del Legislatore è stata proprio quella di punire più gravemente il delinquente (ovvero colui che ha delinquito) che si è determinato più volte ed autonomamente con scelte plurime (diciamo, “slegate” una dall’altra) a violare la legge (manifestando e confermando, quindi, il disprezzo per i divieti normativi).

Ci troviamo al cospetto di più decisioni di infrangere la legge e, quindi, l’ordinamento risponde con severità preso atto del ripetersi della volizione criminale dell’agente.

IL CONCORSO FORMALE DI REATI

Nella pratica, tuttavia, accade assai spesso che un soggetto con una sola azione (od omissione) violi diverse disposizioni di Legge ovvero commetta più violazioni della medesima disposizione di Legge.

Nel caso sopra analizzato si realizzavano più violazioni con più condotte; in quello qui trattato una sola condotta realizza più violazioni.

In tale caso (dunque: una condotta che realizza più violazioni delle medesima o di diverse disposizioni di Legge) il Legislatore dal punto di vista sanzionatorio ha previsto, non già la somma algebrica delle singole pene previste per i diversi reati, bensì il c.d. cumulo giuridico delle pene ovvero una pena finale che sarà quella prevista per il reato più grave aumentata fino al triplo (dunque, trattando di pene detentive, l’aumento della pena base prevista per il reato più grave compiuto potrà essere anche solo di pochi giorni fino al triplo che è il tetto massimo dell’aumento consentito).

Il trattamento sanzionatorio meno grave di quello sopra menzionato per il cumulo materiale di reati (il quale, come visto, non prevede alcuna limitazione degli aumenti di pena e si configura come una “semplice” somma delle singole pene), dipende dal fatto che nell’ipotesi del cumulo giuridico delle pene il delinquente (coma sopra inteso) non si è determinato più volte a violare la legge; ma ha agito con una sola condotta criminale (e, dunque, in forza di un solo atto volitivo) che ha violato più norme.

IL REATO CONTINUATO EX ART. 81 C.P. COMMA II^: LA FATTISPECIE PIU’ COMUNE. IL MEDESIMO DISEGNO CRIMONOSO OVVERO PIU’ VIOLAZIONI A SEGUITO DI PLURIME CONDOTTE DIRETTE AL MEDESIMO SCOPO CRIMINALE.

Nella prassi applicativa il reato continuato è quello sicuramente più frequente rispetto alle due fattispecie fin qui descritte e la sua peculiarità sta nel fatto che si è di fronte ad una pluralità di condotte (come nel concorso materiale di reati. V. sopra) unificate però nell’ambito del medesimo disegno criminoso (ovvero da una medesima volizione del soggetto che agisce come nel caso del concorso formale di reati).

Siamo, dunque, in presenza di plurime condotte che violano diverse disposizioni di Legge (che a rigor di logica dovrebbero essere sanzionate con una somma delle singole pene) ma che dal punto di vista  della pena ricevono un trattamento “di favore” poichè espressioni non già di autonome e reiterate scelte criminali ma di un medesimo disegno criminoso considerato dall’agente nella sua unicità.

Un esempio chiarirà la norma.

Se un soggetto pianifica di rapinare una banca, molto probabilmente ruberà anche l’arma che utilizzerà o la riceverà quale frutto di un reato precedentemente commesso. Nell’esecuzione del piano criminale porterà addosso l’arma senza avere il porto d’armi e, probabilmente, guiderà un’auto rubata.

Ebbene, le singole condotte di ricettazione dell’arma, del porto della stessa senza autorizzazione alcuna, della rapina e del furto dell’auto considerate quali condotte plurime sembrerebbero giustificare una pena complessiva frutto della somma algebrica delle singole pene.

Ebbene, il Legislatore, considerando che in un caso come questo il piano criminale è uno solo (la rapina) e che gli altri reati vengono commessi (e pianificati, almeno nella loro forma embrionale) dal soggetto al fine di commettere la rapina e non già quali autonome scelte delinquenziali “fini a se stesse” prevede un trattamento sanzionatorio uguale a quello previsto nel caso di una sola condotta che realizzi più reati (ovvero – come per il concorso formale di reati – la pena per il reato più grave aumentata fino al terzo per gli altri reati comessi con il medesimo disegno criminoso).

La ragione del più mite trattamento punitivo

L’art. 81 comma II^ c.p. prevede che …chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge …. è punito con la pena da infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo.

Sono di intuitiva evidenza le implicazioni pratiche della norma: anche in presenza di più condotte criminose che realizzano una pluralità di reati, la risposta sanzionatoria – alla luce del medesimo disegno criminoso dell’agente – non detrminerà una pena finale frutto della somma algebrica delle singole pene inflitte per i diversi reati; bensì un aumento della pena più grave inflitta e, quindi, un contenimento effettivo della pena concretamente comminata.

I presupposti dell’applicazione della disciplina del reato continuato sono:

1) una pluralità di condotte ciscuna realizzante un reato autonomo;

2) un medesimo disegno criminoso;

3) una pluralità di effettive violazioni della stessa o di diverse disposizioni del codice penale.

La pluralità di condotte.

Si tratta di un concetto più che naturale, giuridico.

Le plurime condotte possono essere realizzate anche in tempi diversi anche se, naturalmente, la contiguità delle singole condotte criminali deporrà per l’unicità del piano crimonoso che più difficilmente si potrà sostenere qualora le singole condotte (che dovrebbero essere la realizzazione del piano criminale) siano molto distanti tra di loro.

Il medesimo disegno criminoso.

Sicuramente è l’elemento centrale della fattispecie ma anche il più ostico dal punto di vista teorico.

La ottrina ed anche la Giurisprudenza si sono più volte pronunciate.

In estrema sinteticità, si può affermare che per medesimo disegno criminoso si intende una rappresentazione mentale dei singoli reati e della necessità della loro realizzazione quale iter per il compimento di un piano criminale (ovvero di una volizione in tal senso e non già un “piano” inteso come attenta e particolareggiata pianificazione di un’azione criminale); non è necessaria una rappresentazione peculiare dei singoli segmenti realizzativi dell’obbiettivo finale (illegale); ma senz’altro rileva l’unicità dello scopo rappresentatosi dal soggetto agente accompagnata da una programmazione almeno iniziale delle modalità e dei mezzi di esecuzione del reato (op.cit. pag. 341).

La pluralità delle violazioni di legge.

La disciplina del reato continuato è applicabile anche quando le plurime condotte del medesimo disegno criminoso realizzano fatti-reato diversi ed anche quando abbiano realizzato più violazioni della medesima norma.

***

La disciplina del reato continuato trova quotidiana applicazione nei Tribunali della Penisola.

Si tratta di una disciplina – come visto – non immediata dal punto di vista astratto ma di immediata e collaudata pratica applicazione.

Il Legislatore ha inteso giustamente non tanto “premiare” chi nell’esecuzione del medesimo disegno criminoso compie più reati; bensì punire più duramente coloro che in maniera sistematica si determinano più volte a violare la Legge in forza di un reiterato e rinnovato disinteresse per l’ordine costituito.

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