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Al termine delle indagini preliminari, ovvero di quella fase del procedimento penale durante la quale il Pubblico Ministero (l’organo dell’accusa) venuto a conoscenza della notizia di reato, svolge le indagini più opportune per appurare se la notizia è fondata o infondata e se l’accusa è sostenibile in giudizio avanti al giudice, il pubblico ministero, quando decide di non esercitare l’azione penale (ovvero, quando non ritiene di emettere decreto di rinvio a giudizio, decreto di citazione diretta, decreto penale di condanna, ecc.), può presentare al giudice una richiesta di archiviazione della notizia di reato, se ritiene che questa sia infondata in quanto gli elementi acquisiti fino a quel momento non appaiono idonei a sostenere un’accusa in giudizio.

Si tratta dei casi in cui le indagini non hanno permesso di acquisire la prova dei fatti o della colpevolezza dell’indagato oppure quando la prova sia insufficiente o contraddittoria ed il Pubblico Ministero ritenga che non sia possibile sostenerla  con successo nel corso del giudizio.

A questa ipotesi di archiviazione – per “fragilità” della prova a carico che non riuscirebbe in in giudizio a “vincere” il principio di non colpevolezza – si aggiungono altre possibili cause:

a) se manca una condizione di procedibilità (ad esempio, la querela, quando il reato per cui si procede richiede necessariamente la volontà espressa della vittima, tramite deposito dell’atto di querela);

b) se il fatto non è previsto dalla legge come reato (es. danneggiamento colposo);

c) se il reato si è estinto (ad esempio per prescrizione, ovvero per il decorso del tempo);

d) se l’autore del reato rimane ignoto.

La richiesta di archiviazione rivolta al giudice competente (che è il Giudice per le Indagini Preliminari o GIP) deve però essere motivata dal Pubblico Ministero, per consentire agli interessati (persona offesa ed indagato) ed allo stesso GIP di capire il ragionamento che ha portato il rappresentante dell’accusa pubblica a determinarsi a non sostenre in Giudizio la pretesa punitiva ovvero perpermettere agli interessati – nei modi che vedremo – di interloquire con il GIP (a mezzo del difensore) per raggiungere un esito diverso dall’emissione del decreto di archiviazione.

Unitamente alla richiesta di archiviazione il Pubblico Ministero trasmette al GIP il fascicolo delle indagini contenente la notizia di reato (ad esempio, la querela), la documentazione delle indagini espletate e i verbali di quegli atti eventualmente compiuti nel corso delle indagini avanti al GIP (che deve essere una persona fisica diversa da quella che deciderà sulla richiesta di archiviazione) ad esempio la convalida dell’arresto o del fermo.

L’avviso della richiesta di archiviazione va notificato alla persona offesa che ne abbia fatta richiesta (il punto è molto importante: la persona offesa che NON ne ha fatto richiesta NON verrà avvisata della richiesta di archiviazione del PM e, di fatto, non potrà opporvisi), la quale, entro dieci giorni, può presentare opposizione.

Di norma, la richiesta della persona offesa di essere avvisati in caso di archiviazione è contenuto nell’atto di denuncia-querela o all’atto della nomina del difensore di persona offesa, tramite formula standard che fa riferimento all’art. 408 c.p.p. Va però precisato che la richiesta può essere fatta anche successivamente alla presentazione della denuncia-querela, purché si abbia conoscenza della pendenza del procedimento (in caso di dubbio circa l’iscrizione di una notizia di reato e dell’inizio del relativo procedimento penale, infatti, è sempre possibile accertarsene tramite l’istanza ai sensi dell’art. 335 c.p.p. presentata dal difensore nominato e procedere così a successivo deposito della dichiarazione di cui si è detto).

Può capitare, infatti, che la notizia di reato sia contenuta in un atto diverso dalla querela (ovvero dall’atto con il quale è la stessa persona offesa che si rivolge all’Autorità Giudiziaria chiedendo la punizione del colpevole) e che, quindi, la persona offesa, non avendo avuto avuto l’inizitiva giudiziria, non sia nemmeno al corrente della pendenza del procedimento penale che la riguarda quale persona offesa. E’ il caso, ad esempio, di un reato procedibile d’ufficio che pervenga a conoscenza del Pubblico Ministero tramite un’annotazione di polizia giudiziaria e non direttamente da parte della vittima. In tal caso è il difensore della persona offesa che rivolgendosi alla Procura competente tramite l’istanza ex art. 335 c.p.p. potrà avere conoscenza della pendenza o meno del procedimento penale ove l’assistito è persona offesa nonchè ogni altro dato (numero del procedimento, nome del Pubblico Ministero e reato contestato) utile per la migliore assistenza del cliente.

L’avviso di deposito della richiesta di archiviazione deve essere notificato a cura del Pubblico Ministero alla persona offesa (che ne ha fatto tichiesta come sopra illustrato) e deve contenere l’indicazione della possibilità da parte della stessa di prendere visione – nei dieci giorni successivi alla notificazione – del contenuto del fascicolo delle indagini, ed eventualmente possa presentare l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione che DEVE contenente a pena di inammissibilità:

1) l’oggetto dell’investigazione ulteriore (che si ritiene non esperita o non completata dal Pubblico Ministero)

2) gli elementi di prova da acquisire (che si ritengono ugualmnete non considerati dal PM).

Tra i soggetti legittimati all’opposizione vi sono la persona offesa (che è quella titolare del bene giuridico leso dal supposto reato) così come i prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato nonchè gli enti e le associazioni riconosciuti rappresentativi degli interessi lesi dal reato.

Il difensore della persona offesa è legittimato a proporre opposizione all’archiviazione anche senza rilascio di procura speciale ad hoc.

L’opposizione va presentata presso la segreteria del Pubblico Ministero che ha presentato la richiesta di archiviazione il quale, trascorsi dieci giorni dalla notificazione dell’avviso, trasmette al GIP la richiesta di archiviazione, il fascicolo delle indagini e l’eventuale opposizione proposta dalla persona offesa.

Teoricamente il pubblico ministero potrebbe tornare sui suoi passi, una volta a conoscenza della opposizione proposta dalla persona offesa.

Successivamente alla trasmissione del fascicolo di cui sopra (atti di indagine + ri8chiesta di archiviazione + eventuale opposizione) il GIP viene a conoscenza delle indagini e delle richieste di pubblico ministero e persona offesa. È il GIP che decide sulla richiesta di archiviazione e sull’eventuale opposizione, divenendo il responsabile della prosecuzione del procedimento.

In questa fase, l’indagato non conosce del procedimento a suo carico, salvo che – durante le indagini – siano stati effettuati atti che hanno richiesto la sua partecipazione oppure al quale il proprio difensore aveva diritto di assistere (es. accertamento tecnico non ripetibile) o salvo che si sia attivato per sapere se vi erano procedimenti che lo vedevano indagato (anch’egli presentando l’istanza di cui all’art. 335 c.p.p.).

Se il GIP ritiene ammissibile la richiesta di archiviazione in difetto di opposizione oppure se l’opposizione è ritenuta non ammissibile (poichè, ad esempio, non depositata nei termini o senza l’indicazione delle “nuove” prove e dei relativi atti di indagine) emetterà il decreto di archiviazione.

In caso di opposizione ammissibile (ovvero dotata di tutti i criteri di forma previsti dal codice di procedura) il GIP fisserà un’udienza in camera di consiglio (ovvero senza pubblico solitamente nella sua stanza e non in un’aula), dando avviso dell’udienza al Pubblico Ministero, all’indagato ed alla persona offesa e ai relativi difensori nonchè inoltrando comunicazione al Procuratore Generale presso la corte d’appello (questa ultima comunicazione è prevista poichè in taluni casi il Procuratore Generale può decidere di avocare a sè le indagini del procedimento penale per il quale il PM procedente a chiesto l’archiviazione).

Da notare che per l’indagato che fino a quel momento è stato sottoposto ad indagini senza nulla sapere del procedimento penale (può capitare trattandosi la fase delle indagini di una fase trendenzialmente segreta e potendo accadere che non siano stati svolti atti che richiedono la collaborazione o la facoltà di collaborare dell’incolpato), l’avviso di fissazione dell’udienza avanti al GIP potrebbe essere il primo atto in base al quale egli apprende di essere accusato della commissione di un reato. Tale notizia può e deve essere lo spunto per una fattiva difesa che deve consistenre innanzitutto:

– nel contatto con il difensore eventualmente nominato di ufficio;

– nell’estrazione di copia di tutta la documentazione di indagine, della richiesta di archiviazione del PM e dell’opposzione presentata dalla persona offesa;

– nella eventuale presentazione di documentazione e di memorie difensive prima dell’udienza (la documentazione può essere presentata fino a cinque giorni prima dell’udienza).

 Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati nella cancelleria del GIP a disposizione delle parti e dei difensori, affinché ne possano prendere visione ed estrarne copia.

All’udienza la persona offesa e l’indagato potranno essere sentiti se compariranno e dovranno esserlo se chiederanno esplicitamente di poter dare il loro contributo.

La partecipazione dei difensori è facoltativa (come lo è anche quella della persona offesa e dell’indagato) ma il difensore della persona offesa ha tutto l’interesse e il dovere di partecipare all’udienza avanti al GIP per sostenere l’opposizione e testimoniare il persistente interesse della vittima al procedimento.

Il difensore dell’indagato ha ugualmente interesse a presenziare dal momento che il più delle volte il PM si limita a confermare la richiesta di archiviazione senza effettivamente affrontare gli argomenti illustrati nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione che, invece, saranno il tema di maggiore importanza nell’economia della decisione del GIP.

All’esito dell’udienza – che si svolge in camera di consiglio – il GIP:

1) se ritiene la richiesta di archiviazione fondata (ed infondata l’opposizione) dispone l’archiviazione con ordinanza;

2) se ritiene le indagini incomplete (anche a fronte dei temi trattati nell’atto di opposizione) indica al pubblico ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie fissando un termine entro il quale devono essere svolte;

3) quando la richiesta di archiviazione sia stata motivata dall’essere rimasto ignoto l’autore del reato ma il GIP ritiene che invece le indagini preliminari abbiano fatto emergere il nome dell’autore, dispone che il nome di costui sia iscritto nel registro degli indagati;

4) se, dissentendo dal Pubblico Ministero, ritiene che le indagini abbiano evidenziato elementi di prova idonei a sostenere l’accusa in giudizio, senza necessità di ulteriori indagini, ordina che – nel termine di dieci giorni – il Pubblico Ministero formuli l’imputazione, ovvero formalizzi il fatto che costituisce reato con indicazione delle norme di legge violate (imputazione coatta).

Entro due giorni dall’imputazione, il GIP – teoricamente –  fissa l’udienza preliminare.

Prima si è detto che il GIP è responsabile della prosecuzione del procedimento: il suo ruolo, come si è visto, in questa fase, è quello di “controllare” (ma sarebbe meglio utilizzare il termine più neutro “vagliare”) il corretto operato del Pubblico Ministero in ordine allo svolgimento delle indagini preliminari e alla decisione di presentare la richeista di archiviazione; il titolare delle indagini, in ogni caso, resta il Pubblico Ministero.

Occorre segnalare che l’ordinanza di archiviazione pronunciata dal GIP è ricorribile (impugnabile) in Cassazione da parte del Pubblico Ministero (possibilità del tutto teorica dal momento che l’ordinanza accoglierebbe, di fatto, una richiesta dello stesso PM), dell’indagato (anche qui possibilità del tutto astratta dal momento che l’incolpato raramente ha motivo e ragione di impugnare il provvedimento che fa terminare le indagini a suo carico!) e dell’offeso da reato per cause tassative di nullità ovvero:

a) non vi sia stato tempestivo avviso dell’udienza in camera di consiglio;

b) quando non siano stati sentiti la persona offesa e/o l’indagato che ne abbiano fatto richiesta;

c) nell’ipotesi in cui l’indagato, detenuto e legittimamente impedito a comparire, avesse chiesto di essere sentito di persona, ma non vi è stato rinvio dell’udienza in camera di consiglio.

La persona offesa ha diritto a ricorrere in Cassazione non solo contro il decreto di archiviazione emesso dal GIP (per i limitati motivi di chi sopra e non già per questioni di merito), ma anche avverso il decreto di archiviazione emesso da questo giudice, nell’ipotesi in cui, pur avendo essa richiesto di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, l’avviso di tale richiesta non gli sia stato notificato.

La ragione di tale facoltà è che non essendo stato effettuato l’avviso alla persona offesa che pur ne aveva fatto richiesta, la persona offesa è stata privata della facoltà di contestare la richiesta di archiviazione con l’opposizione e la successiva udienza in camera di consiglio; è stato dunque leso il diritto del cittadino che si ritiene leso da un reato di far vagliare il corretto il modus operando del Pubblico Ministero nella direzione ed effetuazione delle indagini preliminari e di verificare le ragioni di un’eventuale inerzia dello stesso.

il Pubblico Ministero che aveva avanzato richiesta (poi accolta dal GIP) di archiviazione può attivarsi per far proseguire il procedimento tramite richiesta di revoca del decreto o dell’ordinanza di archiviazione, quando si convinca dell’esigenza di nuove investigazioni. Non è necessario che sopravvengano nuove fonti di prova, essendo sufficiente che il Pubblico Ministero prospetti al GIP un nuovo piano di indagine che può scaturire da una diversa interpretazione degli elementi già acquisiti. Unico legittimato in tal senso è il Pubblico Ministero.

La persona offesa può sollecitare il Pubblico Ministero ad avanzare una richiesta di “riapertura delle indagini” avvalendosi dello strumento della memoria della persona offesa da depositarsi presso la segreteria della Procura (bisogna segnalere, tuttavia, che nella pratica quotidiana accade assai raramente che il Pubblico Ministero, sollecitato o meno dalla persona offesa, “ritorni sui suoi passi”).

A decidere della riapertura delle indagini a fronte della richiesta della Pubblica Accusa è sempre il GIP con decreto motivato. Se il GIP autorizza le nuove indagini, dunque, il Pubblico Ministero iscrive di nuovo la notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. (il c.d. registro degli indagati, ma più propriamente, registro generale delle notizie di reato o R.G.N.R.) e decorrono nuovi termini di durata delle indagini preliminari.

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