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Di Dott.ssa Alice Del Pero, Psicologa dello Studio dell’Avv. Giuseppe Maria de Lalla

Aspetti Psicologici

Con il termine “Stalking” o “Reati Persecutori” si intende indicare una costellazione di comportamenti che hanno principalmente 3 caratteristiche, secondo la definizione di Westrup:

  1. Diretti ripetutamente verso uno specifico individuo.
  2. Esperiti da questi come intrusivi e sgraditi.
  3. Che instillano paura ed ansia in questo individuo.

Questa fattispecie di reato è venuta alla luce primariamente negli Stati Uniti, intorno agli anni ’90, in seguito a episodi occorsi a personaggi famosi. La prima legge anti-stalking venne promulgata nel 1990 nello Stato della California e ad essa seguirono numerose altre emanazioni in numerosi Stati. Negli stessi anni, inoltre, il Dipartimenti di Polizia di Los Angeles fondò la sezione LAPD-TMU (Threat Management Unit) con il compito di comprendere e gestire i casi di stalking, intervenendo anche in presenza di minacce, molestie e comportamenti non criminali, ma minacciosi per la vittima. Questa istituzione è, ad oggi, una delle più importante per quanto riguarda questa tipologia di reati.

In Italia l’Arma dei Carabinieri ha istituito una sezione anti-stalking, specializzata nello studio dei fenomeni criminali e nell’individuazione dei profili di autori di reati. Fanno parte di essa una squadra psicologi, sociologi, esperti di criminologia, analisi statistica e informatica, e personale delle Stazioni dell’Arma.

L’interesse verso questa tipologia di reato continuò a proliferare portando, verso la fine degli anni ’90 alla pubblicazione del primo libro accademico sull’argomento corredato da numerose ricerche scientifiche condotte al fine di indagare il fenomeno più da vicino: The Psychology of Stalking di Meloy. Questo autore ha proposto una interpretazione in chiave psicodinamica dello stalking, ritenendo che l’autore di reato forma un legame di tipo narcisistico con la vittima e posto di fronte ad un rifiuto, a causa del suo narcisismo patologico, prova emozioni di rabbia ed umiliazione intollerabile verso l’oggetto idealizzato (la vittima). Lo stalking sarebbe quindi il risultato di un disturbo del corteggiamento, un modo di reagire di fronte al rifiuto o alla fine di un rapporto. Questa ipotesi interpretativa è stata in qualche modo confermata da numerose indagini statistiche sul fenomeno che confermano come molto spesso il movente del reato risieda nella non accettazione della fine di una relazione amorosa, con ossessione dell’autore di reato nei confronti della vittima.

Alla base di questo tipo di ossessione patologica verso la vittima, Keinlein ha ipotizzato esserci un disturbo dell’attaccamento che causa difficoltà a stabilire e mantenere relazioni intime e incapacità di accettare il rifiuto o la perdita. Lo stalker, di conseguenza, perseguita la vittima per alleviare l’angoscia, riempire un vuoto nella sua vita o sfogare la propria collera.

Affinché sussista il reato di atti persecutori è necessario che vi siano almeno due soggetti coinvolti: il molestatore, o stalker (soggetto attivo), e il molestato, o vittima (soggetto passivo). Affinché la fattispecie si realizzi è necessario che il molestatore compia delle attività che superino il limite socialmente e personalmente accettabile e individuabile, quello della privacy o riservatezza; quindi intrusioni che generano nella vittima un senso di paura e ansia e che causano delle modificazioni nel suo stile di vita al fine di evitare questo stato di malessere.

Nonostante non vi sia ancora una classificazione generalmente accettata dei diversi tipi di stalker, in letteratura esiste una distinzione effettuata da Zona creata sulla base del rapporto esistente tra vittima e autore di reato. Vengono evidenziate le seguenti tipologie:

STALKER

RELAZIONE

VITTIMA

DESCRIZIONE

Love Obsessional (25%)

Estranei

Celebrità (19%)

Spesso soffre di schizofrenia o disturbo bipolare. È spesso socialmente disadattato, raramente o mai ha avuto relazioni intime significative. Diventa stalker per conoscere la vittima e di solito è meno pericoloso del Simple Obsessional.

Semplice estranea (4%)

Simple Obsessional (64%)

Intimi (39%)

Da coniuge ad amante

È il più pericoloso e comune. Manifesta disturbi di personalità e abuso di sostanze. Spesso lo stalking è la prosecuzione di una precedente violenza domestica e si ricerca la ripresa della relazione.

Non intimi (25%)

Tutti i tipi

Si vuole stabilire una relazione o vendicarsi per un reale o immaginario maltrattamento. Lo stalking sul luogo di lavoro è compreso in questa categoria. Può anche avvenire tra medico e paziente, insegnante e studente, etc.

Erotomane (5%)

Intimi, non intimi, estranei (3%)

Di solito uomo, più vecchio dello stalker con status socio-economico più elevato. Spesso personaggio pubblico

Solitamente è una donna con la convinzione delirante che l’uomo sia innamorato di lei, nonostante la realtà sia diversa. Di solito è una persona sola e socialmente isolata e lo status della vittima la fa sentire importante. La violenza è piuttosto improbabile.

FVS (2%)

False victimization syndrome

Self

Falsa

Soggetto elabora uno scenario per supportare la falsa accusa. Casi difficili da investigare. La maggioranza sono donne che cercano di ricreare una relazione che viene percepita come finita. Arrivano anche a farsi del male per supportare le loro accuse.

Tab. 1: Tipologie di Stalker [Zona et alii, 1998]

Esiste anche un’altra classificazione, definita da Mullen, che prende in considerazione la personalità dello stalker e che considera i seguenti tipi:

  • Risentito: mira a vendicarsi di un danno o torto subito, attua azioni tese a spaventare o danneggiare la vittima;
  • Respinto: inizia la persecuzione dopo essere stato lasciato con l’obiettivo di riconciliarsi e/o vendicarsi;
  • Bisognoso d’affetto: è mosso dalla solitudine, cerca un rapporto di amicizia o amore, non necessariamente sessuale con un partner che idealizza;
  • Corteggiatore incompetente: è incapace di instaurare un rapporto soddisfacente, si atteggia a macho. Ha bisogno di possesso e conquista; le sue molestie durano poco ma è recidivo;
  • Predatore: ha lo scopo di avere un rapporto sessuale con la sua vittima.

Oltre al normale stalking, il progresso tecnologico ha permesso l’evolversi di una nuova tipologia di persecuzione, il cyber-stalking, che però raramente si presenta in modo isolato e di solito è espresso insieme ad altre forme più tradizionali. Secondo il ricercatore Lloyd-Goldstein le persone hanno gli stessi desideri ed emozioni, come le stesse capacità di esprimere un comportamento deviante sia nel mondo esterno che in rete, ma il confondersi di realtà e fantasia della rete può portare ad un potenziamento delle fissazione dello stalker. Questa tipologia si estrinseca nell’invio massiccio di sms, e-mail o fax con contenuti assimilabili a quelli dello stalking tradizionale, ma che possono anche avere come fine la provocazione o l’adescamento. Può essere anche posta in atto un’attività di denigrazione della vittima attraverso siti Web con informazioni false e denigratorie o il molestatore può porre in essere anche condotte di sorveglianza nascosta inviando mail con allegati software specifici per controllare l’attività informativa della vittima.

Inoltre oggi per gli stalker risulta anche più semplice venire a conoscenza di nome, indirizzo o numero di telefono di una specifica vittima. in quanto numerose informazioni personali sono facilmente rintracciabili attraverso il canale internet.

Esiste anche un ulteriore tipologia di stalking, definita stalking per procura. La manifestazione di questa variante avviene nei casi in cui la persecuzione non viene attuata direttamente dallo stalker, ma da altre persone, di solito in modo involontario o inconsapevole. Lo stalker può avvalersi dell’aiuto di amici, parenti o aziende ordinando prodotti o cancellando servizi a nome della vittima. Vi è anche la possibilità che il sistema giudiziario possa favorire questo tipo di persecuzione: lo stalker, infatti, può intraprendere azioni legali che lo portino a creare occasioni di incontro, oppure la polizia potrebbe prendere le parti dello stalker, non riuscendo a provare le accuse della vittima o non credendole.

Aspetti Giuridici

Il reato di atti persecutori, comunemente definito stalking, è entrato a far parte dell’ordinamento italiano con il Decreto Legge 23 Febbraio 2009, n. 11 (convertito in Legge 23 Aprile 2009, n. 38) che ha introdotto all’Art. 612-bis c.p. questa fattispecie di reato, nella sezione relativa ai delitti contro la libertà morale.

In particolare, l’Art. 612-bis c.p. recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5/2/1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.”

Prima dell’inserimento di questo articolo nel nostro Codice Penale, le condotte generati lo stalking venivano inquadrate nei meno gravi delitti di minaccia, violenza privata o nella contravvenzione di molestie. Fattispecie, queste, che si sono dimostrate spesso non idonee né sufficienti a fornire una tutela adeguata a fronte di condotte che presentano un coefficiente di gravità maggiore, sia per la reiterazione degli atti persecutori, sia per la loro incidenza negativa sulla sfera privata e familiare della vittima.

Secondo l’Art. 612-bis c.p. per la configurazione del reato sono dunque necessari:

a)  Reiterazione della condotta criminosa, costituta da minacce (ovvero prospettazione di un male futuro) e/o molestie (ovvero attività che alterino in modo negativo il benessere psico-fisico della vittima)

b)  Conseguenza di queste condotte criminose deve essere almeno una delle seguenti:

  • Perdurante e grave stato di ansia e paura nella vittima
  • Fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto o persona legata affettivamente alla vittima

Sono state anche specificate delle aggravanti per questa fattispecie delittuosa, ovvero:

c)  Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da un soggetto che in passato è stato legato alla persona offesa da una relazione affettiva la pena è aumentata fino a un terzo.

d)  Se gli atti persecutori sono commessi ai danni di soggetti più deboli (quali minori d’età, donne in stato di gravidanza o persone disabili) o nel caso in cui le modalità di commissione del fatto appaiano particolarmente pericolose per l’incolumità della vittima o idonee ad accrescere l’effetto intimidatorio sulla stessa (uso di armi o persona travisata) allora la pena viene aumentata fino alla metà.

L’Art. 8, L. 23/04/2009, n. 38, prevede la possibilità per la vittima di richiedere un “ammonimento” nei confronti del molestatore prima di sporgere effettiva querela. La ratio di questa procedura di ammonimento rientra tra le misure di prevenzione: la vittima informa l’autorità di pubblica sicurezza degli atti persecutori che sta vivendo, richiedendo al Questore di attivare la procedura di ammonimento nei confronti dello stalker. Se l’istanza è valutata fondata l’autorità provvede a invitare il potenziale autore di molestie a tenere un comportamento conforme alla legge e, più precisamente, a interrompere qualsiasi interferenza nella vita del richiedente.

Una volta effettuata questa procedura di ammonimento se il soggetto continua nella sua opera persecutoria, la pena, in caso di condanna sarà aumentata e il reato diverrà procedibile d’ufficio.

È stato anche inserita una nuova misura cautelare coercitiva all’Art. 282 ter c.p.p. che prevede il “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, ovvero una prescrizione rivolta dal Giudice all’imputato di non a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere da essi o dalla vittima una determinata distanza. È anche previsto, al 2° comma, che in presenza di ulteriori esigenze di tutela il Giudice possa prescrivere all’imputato di non avvicinarsi anche a luoghi determinati e abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della vittima, o da persone conviventi o legate alla medesima da relazione. Qualora la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per l’imputato per fini lavorativi o abitativi il Giudice potrà prescrivere modalità e limiti di tale frequentazione.

Ulteriormente il Giudice può prescrivere divieti di comunicazione dell’imputato verso la vittima o suoi congiunti o persone a lei affettivamente legate.

Aspetti Statistici

Recentemente la Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia ha pubblicato i risultati dell’indagine statistica condotta attraverso la lettura dei fascicoli dei procedimenti definiti con sentenze di I grado per la fattispecie di reato all’art. 612-bis c.p., c.d. Atti Persecutori (Analisi statistica completa).

L’analisi ha preso in esame 508 fascicoli (11,2% della popolazione), provenienti da 14 sedi di Tribunali, rappresentative per dimensione e ubicazione, riferiti agli anni 2011 e 2012. Sono stati indagati diversi aspetti relativi a questa fattispecie delittuosa: movente, modalità, tempi, autori, vittime e relazione vittima-autore.

Dai primi dati analizzati emerge che nel 92% dei casi si è venuti a conoscenza del reato su querela della persona offesa, mentre nel 7% dei casi la denuncia è stata conseguente all’arresto o al fermo dell’imputato, anche per reati connessi.

La durata media della persecuzione è stata calcolata in 14,6 mesi e la reiterazione del reato dopo la prima querela è risultata pari al 64%, tanto che nel 7% dei casi autori e vittima erano coinvolti in precedenza in altro procedimento per medesimo reato.

Per ciò che riguarda il profilo personale dell’autore si è evidenziato che nel 91,1% dei casi si trattava di un uomo, con un’età media compresa tra i 40 anni e i 50 anni. In un terzo dei casi l’autore risulta disoccupato o saltuario. Nel 46,4% dei casi gli autori avevano precedenti penali, a cui bisogna aggiungere un 2% per carichi pendenti.

Per ciò che riguarda la vittima, invece, l’analisi ha evidenziato che nel 90% dei casi si tratta di una donna, di età media compresa tra i 31 anni e i 40 anni. Nel 33,2% dei casi vittima e autore avevano figli in comune.

È stato inoltre evidenziato che nel 7,1% dei casi autori e vittime hanno lo stesso genere e nell’85% dei casi stessa nazionalità.

Nel 73,9% dei casi vittima e autore hanno o hanno avuto una relazione sentimentale, di conseguenza il movente riguarda la volontà di ricomporre il rapporto (50,6%) o la gelosia (26,4%). Nel 5% dei casi vittima e autore risultano in alcun modo legati, mentre nella restante casistica la relazione è amicale, lavorativa o di semplice conoscenza e in questo caso il movente risulta essere per lo più una ossessione sessuale o psicologica verso la vittima (21,1%).

Le condotte attuate sono di molestia nel 65,5% e di minacce nel 54,2% dei casi (spesso le modalità sono presenti contemporaneamente). Le modalità con cui vengono messe in atto fanno riferimento a diversi comportamenti:

 

Anche le tipologie di reato attuate sono diverse:

 

Per quanto riguarda i danni esperiti dalle vittime, la percentuale maggiore risulta essere riferita al danno psicologico (77,3%), seguito da danno fisici nel 48,5% dei casi.

Il 44% delle vittime si è costituita parte civile nel processo e di loro il 77% ha ottenuto un risarcimento.

Analizzando gli esiti dei procedimenti di primo grado emerge il seguente quadro:

 

Il ricorso in appello è stato richiesto nel 70,8% dei casi conclusi con una condanna e nel 35,5% dei casi totali.

La pena media inflitta varia in base alla formula di rito scelta:

 

BIBLIOGRAFIA:

http://www.filodiritto.com/articoli/2009/11/art-612-bis-codice-penale-atti-persecutori-stalking/

https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/2014%20-%20Rilevazione%20procedimenti%20di%20Stalking.pdf

Aramini M. (2002) Lo stalking: Aspetti psicologici e fenomenologici, in: Gullotta G. & Pezzati S. Sessualità, diritto e processo, Milano, Giuffrè

Mullen P., Pathe M., & Purcell R. (2000) Stalkers and their victims, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 79-156

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