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Giudici della Corte di Cassazione di Roma

Il massimo obbiettivo di colui che ricorre in cassazione è l’annullamento della sentenza impugnata.
Si tratta del terzo grado di giudizio in esito al quale le sentenze divengono definitivamente esecutive (ovvero “cosa giudicata”).
Si può affermare che (fatta salva la revisione del processo. V. in questa stessa categoria) la decisone della Corte di cassazione mette la parola “fine” al procedimento penale.
Il ricorso in cassazione è costituzionalmente garantito per tutti quei provvedimenti che riguardano la libertà individuale (sono, invero, tutti ricorribili per cassazione) ed è previsto per tutti quei provvedimenti che sono anche appellabili.
Un provvedimento che non sia appellabile può essere oggetto di ricorso in cassazione.
Si tratta di una impugnazione ordinaria che è esperibile per ogni sentenza che sia stata o meno impugnata anche in secondo grado.
E’, infatti, possibile impugnare una sentenza in cassazione anche senza l’ antecedente impugnazione avanti alla Corte di appello.
La Corte di cassazione è il supremo organo di giustizia ordinaria e decide solo e solamente in merito a questioni di legittimità ovvero di corretta applicazione di norme di diritto penale sostanziale o procedurale poiché compito della Corte è l’assicurazione dell’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e, quindi, la certezza del diritto.
Pertanto, in caso di annullamento della sentenza ricorsa con rinvio, la Corte enuncia anche il principio di diritto a cui deve attenersi il Giudice del rinvio.
La Corte di cassazione non entra nel merito della vicenda; non analizza i fatti storici come ricostruiti nei gradi precedenti.
L’oggetto del suo giudizio è la corretta applicazione delle norme di legge.

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Sono ricorribili per cassazione:
– tutte le sentenze pronunciate in appello;
– le sentenze di primo grado non appellabili,
– tutte le sentenze per le quali è previsto l’appello quando nessuna delle parti lo ha esperito (se qualcuna delle parti ha presentato appello, il ricorso per cassazione si “tramuta” in atto di appello);
– le ordinanze dichiarative di inammissibilità dell’appello;
– tutti i provvedimenti in materia di libertà personale (tale diritto dell’interessato è costituzionalmente riconosciuto e garantito);
– tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari reali (come ad esempio i sequestri).

I soggetti legittimati a ricorrere in cassazione.
Innanzitutto, occorre che la parte che ricorre abbia un interesse personale, diretto e concreto all’impugnazione.
Il soggetto che ricorre, pertanto, deve avere un vantaggio, beneficio o utilità conseguibile attraverso il gravame.
Un ricorso presentato in difetto di un interesse concreto è inammissibile.
Possono ricorre per cassazione:
– l’imputato (anche personalmente sottoscrivendo e redigendo l’atto) ed il suo difensore (che sia iscritto all’albo dei cassazionisti ovvero sia abilitato a patrocinare avanti alle magistrature superiori). Nel caso di ricorso avverso una sentenza di proscioglimento il ricorrente, come detto, deve avere un interesse concreto;
– il Pubblico Ministero per tutte le sentenze di primo grado ed il procuratore generale per le sentenze pronunciate in appello;
– la persona offesa che si è costituita parte civile in giudizio in relazione alla responsabilità penale dell’imputato per i soli reati di ingiuria e diffamazione (in questi casi la parte civile può anche presentare appello).
La parte civile può impugnare i capi civili della sentenza.

Quando è possibile ricorrere alla Corte di cassazione?
Come detto, la Corte di cassazione è un Giudice di puro diritto e, come tale, non procede ad una nuova valutazione dei fatti ricostruiti nelle precedenti fasi del giudizio.
I casi in cui è possibile ricorrere (ovvero i motivi di diritto) sono disciplinati tassativamente dal codice di procedura penale e la casistica è un numero chiuso che non ammette deroghe (a differenza dell’appello nel quale è possibile dolersi di qualsiasi profilo della sentenza di primo grado).

I casi di ricorso sono:
1. violazione del confine dei rapporti tra potere giudiziario e gli altri poteri dello Stato e, quindi, quando un Giudice abbia provveduto attribuendosi poteri degli organi legislativi o amministrativi;
2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale;
3. inosservanza delle norme processuali (di procedura penale) stabilite a pena di inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza;
4. mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale (di primo grado) limitatamente ai casi per i quali la prova richiesta era necessaria a contrastare una prova contraria della controparte;
5. mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza quando il vizio si desume dalla lettura del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi del ricorso in cassazione.
I ricorsi basati su motivazioni diverse sono inammissibili.
Ancor più dell’appello, il giudizio avanti alla Corte di cassazione è “blindato” e non prevede alcuna rinnovazione dell’istruzione dibattimentale o la produzione di nuove prove e, inoltre, tendenzialmente, non possono essere presentate doglianze (motivi di impugnazione) non presentati anche in appello.

Con quali modalità è istruito il giudizio avanti alla Corte di cassazione? Quale è la procedura?
Come per l’appello, non esistono riti alternativi.
Qualsiasi sia stato il rito con il quale è stato celebrato il primo grado del processo (rito ordinario, patteggiamento, abbreviato, immediato o per direttissima), il ricorso per cassazione si svolgerà nella medesima maniera.
L’iter comincia con l’invio alla Corte della sentenza impugnata, il fascicolo del procedimento ed il ricorso.
Il ricorso è assegnato ad una sezione della Corte (composta da cinque Giudici) oppure alle Sezioni Unite (composte da nove Giudici) quando il problema di diritto sottoposto alla Corte è di speciale importanza oppure vi è stato o vi potrebbe essere un contrasto tra le decisioni delle singole sezioni (in questo secondo caso le sezioni semplici possono investire della decisione le Sezioni Unite).
Come per l’appello, anche in caso di ricorso per cassazione (e durante il decorso del tempo per proporre il predetto ricorso al giudice di legittimità), la sentenza impugnata non diviene esecutiva (lo diverrà subito dopo la decisone della Corte di cassazione).
In ordine ai capi civili della sentenza (in tema di risarcimento del danno), il ricorso non ha effetti sospensivi: colui che è stato condannato in appello ad un risarcimento del danno dovrà immediatamente provvedere al pagamento (sebbene, come detto, in relazione alla pena comminata opererà l’effetto “paralizzante” del ricorso).
La Corte di cassazione, eventualmente, in caso di grave ed irreparabile danno potrà accogliere la domanda dell’interessato e sospendere provvisoriamente anche le statuizioni della sentenza impugnata in tema di risarcimento del danno.

L’udienza avanti la Corte di cassazione.
La Corte di cassazione ha sede in Roma.
Come è facilmente intuire, l’udienza (quando è pubblica. V. oltre) è caratterizzata da particolare solennità e formalità.
L’udienza pubblica è caratterizzata dal pieno contraddittorio tra accusa e difesa.
In ogni caso, NON è prevista la partecipazione dell’imputato dal momento che la Corte si occupa (ed il giudizio riguarda) aspetti puramente giuridici della vicenda processuale.
E’ prevista che la Corte si riunisca e decida anche in una udienza camerale senza la partecipazione del pubblico né delle parti che potranno però dedurre le proprie motivazioni mediante il deposito di memorie scritte.
L’udienza è pubblica in tutti i casi di ricorso avverso provvedimenti emessi in dibattimento nonché nel caso di sentenze a seguito di giudizio abbreviato.
In entrambi i casi, il procedimento avanti alla Corte è caratterizzato:
– dalla possibilità che l’imputato sottoscriva e rediga personalmente sia il ricorso per cassazione sia le successive eventuali memorie;
– dalla possibilità (prevista anche per l’appello) di depositare motivi aggiunti oltre a quelli presentati con il ricorso fino a quindici giorni prima dell’udienza di trattazione;
– dalla possibilità di depositare memorie scritte (tutte le parti possono farlo in ottemperanza ad un principio valido nel corso di tutto il procedimento penale);
– dalla necessaria assistenza in udienza di un avvocato c.d. cassazionista ovvero abilitato al patrocinio avanti le magistrature superiori;
– dall’avviso notificato ai soli difensori (e NON alle parti private come solitamente avviene per le “notizie” relative al procedimento penale) della fissazione dell’udienza, del tipo di udienza (pubblica o camerale), della richiesta di inammissibilità del ricorso (nel caso di nomina da parte della Corte di un difensore di ufficio – quando, ad esempio, è la parte personalmente che ha redatto il ricorso – l’avviso della fissazione dell’udienza è notificato anche all’interessato).
Terminata l’udienza, i Giudici si riuniscono in camera di consiglio ed al termine della stessa è adottata la decisone.
Questa è emessa sottoforma di sentenza ed è letta immediatamente in udienza.
Nell’arco di trenta giorni vengono depositate le motivazioni.
Come detto, la decisone è immediatamente esecutiva ed è eseguita in termini brevissimi (l’imputato condannato, ad esempio, potrà essere ristretto nel giro di pochi giorni o, addirittura, ore).

Le sentenze della Corte di cassazione.
Il Codice di procedura penale prevede varie tipologie di sentenze emettibili dalla Corte di cassazione:
– di inammissibilità del ricorso. E’ una sanzione processuale comminata in ipotesi di violazioni procedurali che si concretizzano in motivi non consentiti o manifestamente infondati o dovuta all’inosservanza di forme o di termini. Classico è il caso che il ricorso sia ritenuto inammissibile per la sua manifesta infondatezza o perché viene utilizzato per sottoporre nuovamente a giudizio temi di fatto e non di stretto diritto (per scoraggiare ricorsi meramente dilatori con lo scopo di ritardare l’esecuzione della sentenza, la parte privata che presenta un ricorso ritenuto inammissibile è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria (a dire il vero non troppo salata).
Per deflazionare il lavoro della Corte a fronte dei moltissimi ricorsi giudicati inammissibili, dal 2001 è previsto che il Presidente, nel caso in cui ravvisi un’ipotesi di inammissibilità, assegni l’impugnazione ad una sezione apposita della Corte che deciderà la questione con una udienza non pubblica (camerale) che prevede un contraddittorio tra le parti solo documentale.
– di rigetto del ricorso. Il ricorso è ritenuto ammissibile ma non vengono accolte le censure indicate dal ricorrente. In buona sostanza, la Corte non ravvisa esistenti gli errori del provvedimento denunciati dal soggetto che ha proposto l’impugnazione. In questo caso ed in quello precedente, il provvedimento impugnato è confermato.
– di annullamento senza rinvio. In tal caso il provvedimento impugnato potrà essere annullato in tutto o in parte senza alcun regressione del procedimento alla fase precedente. Tale tipo di sentenza implica l’accoglimento in tutto o in parte del ricorso che, di fatto, ha demolito tutta o una parte della sentenza impugnata.
– di annullamento con rinvio. Anche in questo caso la sentenza impugnata potrà essere annullata totalmente O parzialmente. Qui l’annullamento comporta il rinvio (o regressione) della decisione al giudice precedente di merito (che sarà fisicamente diverso da quello che aveva emesso il provvedimento oggetto del ricorso). La Corte dovrà indicare quali parti della sentenza non sono annullate con la conseguente irrevocabilità delle predette parti (il Giudice del rinvio deciderà nuovamente solo sulle parti annullate della sentenza).
Con il rinvio la Corte indica anche i principi che il Giudice del rinvio dovrà obbligatoriamente rispettare nel nuovo giudizio.
Anche la sentenza del Giudice del rinvio potrà essere oggetto di ricorso in cassazione.
– di rettificazione di errori materiali. Qui il provvedimento impugnato non è annullato ma semplicemente corretto e reso irrevocabile. Si può dire che sia una decisione a metà strada tra l’annullamento della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso.
La rettificazione risponde alla finalità di conservazione dei provvedimenti giudiziari ma assicura anche la correttezza degli stessi ovvero la correzione con un intervento che non è distruttivo.
La decisone impugnata è nel suo complesso esatta ma sono ravvisabili e denunciati alla Corte (e, quindi, corretti) errori di diritto o di indicazione di testi normativi oppure relativi a calcoli matematici della pena o alla denominazione della stessa che, come detto, non travolgono nel suo complesso la sentenza oggetto del ricorso.

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