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L’udienza preliminare è l’udienza che si svolge avanti al GUP (il Giudice dell’udienza preliminare che appartiene allo stesso ufficio del GIP ovvero del Giudice per le indagini preliminari) e che è destinata alla verifica preliminare – a fini esclusivamente procedurali – della fondatezza dell’accusa.

Si tratta di una udienza che si svolge in camera di consiglio ovvero senza la presenza del pubblico (solitamente nella stanza del GUP) alla quale partecipano il difensore dell’imputato, il Pubblico Ministero ed il cancelliere del Giudice (la persona offesa e l’imputato personalmente hanno la facoltà ma non il dovere di presenziare).

Si tratta di una udienza che rappresenta una garanzia per l’imputato poiché principalmente volta alla verifica da parte del GUP della accoglibilità o meno della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero (tale richiesta è quella avanzata dal PM affinché sia celebrato il processo a carico dell’indagato che con la predetta richiesta diviene imputato).

Tale udienza serve, dunque, perché il GUP, esaminato il fascicolo delle indagini preliminari ed ascoltate le ragioni della difesa e dell’accusa (che interverranno oralmente in udienza), si pronuncerà circa la fondatezza dell’imputazione ovvero non già circa la colpevolezza o meno dell’incolpato; bensì sulla astratta sostenibilità in Giudizio delle accuse nei confronti dell’imputato medesimo (questo nell’ottica anche di impedire che si celebrino processi sostanzialmente inutili poiché basati sul nulla).

L’udienza è la sede della c.d. full discovery (la piena esibizione) delle fonti di prova raccolte dalla PG (polizia giudiziaria) e dal PM e poste a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio.

La richiesta verrà notificata all’imputato ed al suo difensore unitamente alla data di fissazione dell’udienza preliminare.

Fino a cinque giorni prima dell’udienza le parti potranno produrre documentazione (le memorie sono producibili sempre, anche durante l’udienza).

Il GUP decide allo stato degli atti (che sono principalmente quelli confluiti nel fascicolo del PM durante le indagini preliminari compresi atti redatti e prodotti dalla difesa ed eventualmente raccolti nel fascicolo del difensore) e valuta fonti di prova (probabilità e verosimiglianza della verità dalle fonti desumibili) e non già prove (certezza di verità).

All’esito dell’udienza – che, come detto, consta normalmente dell’intervento del PM che insite nella richiesta di rinvio a giudizio e della difesa che cercherà di dimostrare come le accuse mosse non siano di natura tale da poter fondare un processo – il Giudice potrà:

  • Emettere decreto di rinvio a giudizio;
  • Emettere Sentenza di non luogo a procedere.

Questo – davvero a grandi linee – l’iter che più sovente si verifica.

Tuttavia, dal momento che il GUP ha la funzione di garante della legalità, può accadere che lo stesso non si limiti ad essere un mero fruitore degli atti e delle conclusioni altrui (PM e difesa), ma che indichi alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rendono necessarie ulteriori informazioni ai fini della sua decisione e quindi potrà:

  • Potrà indicare le lacune responsabilizzando le parti affinché provvedano entro un dato termine a provvedere (allo scadere del termine si terrà una nuova udienza preliminare);
  • Potrà di ufficio provvedere egli medesimo ad acquisire le prove (o, meglio, gli elementi di prova che hanno valore di verosimiglianza e non già di certezza come specificato sopra) che risultano necessarie per l’emanazione della sentenza di non luogo a procedere (audizione di testimoni, periti, consulenti etc.). Questo è un aspetto che vale la pena sottolineare: il GUP potrà provvedere a raccogliere gli elementi a favore dell’imputato ovvero decisivi per NON celebrare il processo e non potrà, al contrario, assumere nuovi elementi per rendere più robusta l’ipotesi accusatoria.

Il GUP deciderà per una sentenza di non luogo a procedere (anche ma non solo) quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o, comunque, non idonei a sostenere l’accusa in giudizio (gli altri casi di sentenza di non luogo a procedere non entrano strettamente nel merito dell’accusa).

L’udienza preliminare non è prevista:

  • Per i reati di competenza del Giudice di pace;
  • Per la maggior parte – ma non per tutti – i reati di competenza del Tribunale monocratico (ovvero composto da un solo Giudice. V. alcune indicazioni nel sito su “Il decreto di citazione diretta a Giudizio”  in questa stessa categoria);
  • In caso di Giudizio immediato (V. in questa stessa categoria).

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Ma l’udienza preliminare è anche la sede per celebrare il processo (quando lo stesso prevede, appunto, la celebrazione di tale udienza) con i riti alternativi del cd patteggiamento e del Giudizio abbreviato (V. a breve sul sito in questa stessa categoria).

Invero, qualora il reato per cui si procede preveda la celebrazione dell’udienza preliminare per il vaglio (sopra illustrato) da parte del GUP e l’imputato intenda avvalersi dei riti alternativi di cui sopra; ebbene, potrà farlo (presentando formale istanza) solo all’udienza preliminare (proprio nel corso dell’udienza) poiché decadrà dal diritto/facoltà di chiedere i due riti alternativi una volta celebratasi l’udienza.

L’imputato, in buona sostanza, rinuncerà all’udienza preliminare ed il GUP deciderà il giudizio abbreviato oppure sancirà l’accordo delle parti espresso nel patteggiamento.

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