L’indagato/imputato può nominare due avvocati.
La persona offesa uno soltanto.
Il luogo di celebrazione del processo (o di effettuazione delle indagini)
non impone che il difensore nominato abbia lo Studio o sia iscritto all’Ordine
più vicino (ovviamente non deve trattarsi di un Paese straniero).
Se ci si avvale del patrocinio a spese dello Stato, non sono comprese (e
rimangono a carico dell’assistito) le spese di viaggio e trasferta del difensore che non appartiene all’Ordine
professionale del luogo teatro della vicenda.
Il difensore nominato di ufficio appartiene sempre all’Ordine di
riferimento del luogo del procedimento/processo.
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