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Il dolo e la colpa (nelle loro diverse forme) costituiscono il c.d.
elemento soggettivo del reato ovvero lo stato mentale e volitivo di colui che
delinque.

S tratta – è evidente – di un aspetto del diritto penale di basilare
importanza e di delicatissima analisi che in questa sede può essere solo
accennato senza nessuna velleità di completezza.

Ciò posto:

  • il dolo (diretto): il soggetto prevede e vuole
    l’evento dannoso o pericoloso che è il risultato della sua azione (o
    omissione). Il dolo è la forma tipica della colpevolezza e rappresenta il
    normale criterio dell’imputazione dell’individuo.         

Il soggetto agente, dunque, si rappresenta le
conseguenze delle sue azioni né tale rappresentazione viene meno da uno stato
di dubbio.

Alla rappresentazione si deve accompagnare la
volontà di realizzazione del danno o del pericolo conseguenza del reato.

Si considerano volute le conseguenze a cui
l’agente mirava sia quelle dallo stesso previste ed accettate.

  •  Il dolo eventuale: è la forma di dolo tipica di chi non ha come
    scopo principale che un evento si verifichi; ma – pur prevedendo l’esito delle
    sue azioni – accetta di agire accettando il rischio che l’evento si
    verifichi.

L’esempio di scuola è quello del rapinatore che
fuggendo dalla polizia, spara alle sue spalle senza nemmeno mirare e uccide un
agente.

Lo scopo del delinquente non è quello di
assassinare l’inseguitore ma quello di fuggire; ma, naturalmente, si
rappresenta la possibilità che il colpo attinga chi lo segue e, ciononostante,
decide di sparare accettando che l’evento morte si verifichi.

L’omicidio sarà imputato al fuggito a titolo di
dolo (eventuale).

  •  La preterintenzione: è una
    categoria che rileva solo nell’omicidio (e nell’aborto). Si verifica
    quando dall’azione dell’agente deriva un evento dannoso o pericoloso più
    grave di quello voluto dall’agente.        

Tipico il caso della lite durante la quale uno dei
due contendenti spinge l’avversario che indietreggiando viene investito da
un’auto.

Naturalmente, per valutare le intenzioni
dell’incolpato si valuteranno le modalità dell’azione: va da sé che, ad
esempio, chi dovesse percuotere ripetutamente con un pesante bastone e una
persona che sa essere debole e malata di cuore, non sarà creduto quando
affermerà che egli non ne voleva in alcun modo cagionare la morte (dolo
diretto) né se ne era prefigurata la verificazione (dolo eventuale).

  •  La colpa: il delitto è
    realizzato da un soggetto che – pur non volendolo realizzare – lo commette
    a causa di negligenza, imprudenza, o imperizia ovvero per inosservanza di
    leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Manca, dunque, la volontà dell’evento.

Il soggetto agente non deve volere che si verifichi
né accetti il rischi che l’evento pericoloso o dannoso si realizzi
(l’accettazione del rischio, come visto sopra, è propria del dolo eventuale).

Particolare forma di colpa è la colpa cosciente figura assai vicina al
dolo eventuale.

Anche nel caso della colpa cosciente l’agente si
prefigura il rischio che si realizzi l’evento dannoso o pericoloso ma confida
sulle proprie capacità ed abilità affinché il danno non si verifichi.

Si tratta di una fattispecie di colpa punita più
gravemente della colpa “semplice”.

La colpa (anche quella cosciente) è considerata
una forma meno grave di colpevolezza rispetto al dolo; ma rappresenta comunque
un atteggiamento antidoveroso della volontà e quindi riprovevole e
sanzionabile.

Il soggetto agente, invero, aveva il potere ed il
dovere di comportarsi con cautela ed attenzione mentre ha agito con leggerezza.

Ovviamente, perché il soggetto agente sia
rimproverabile a titolo di colpa (e penalmente sanzionabile) occorre che gli sia attribuibile
l’inosservanza delle regole cautelari la cui violazione ha prodotto di danno
tipico della fattispecie di reato.

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