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Per presentare una denuncia querela NON è obbligatoria l’assistenza di un difensore.

L’interessato con un documenti di identità si potrà recare direttamente dalle forze di polizia e presentare la denuncia-querela che “detterà” all’agente a ciò preposto.

La persona offesa ha anche la possibilità di redigere personalmente la denuncia querela e depositarla presso l’apposito ufficio “ricezione atti” della Procura ove consegneranno all’interessato una ricevuta.

Così come il denunciante potrà portare la sua denuncia-querela presso un posto di polizia ove rilasceranno un verbale di ricezione dello scritto.

Quando la denuncia è depositata o dettata presso la polizia, la stessa verrà poi trasmessa alla Procura competente accompagnata da un numero di lettore ottico.

Giunta in Procura, verrà iscritto – se noto – il nome dell’indagato nell’apposito registro delle notizie di reato (che è il registro generale notizie di reato o RGNR che si può interrogare da parte dei privati con apposita istanza per sapere se effettivamente si è indagati o persone offese) ed il procedimento è affidato ad un PM nonché contraddistinto con un numero RGNR ovvero il numero – appunto – di Registro Generale Notizie di Reato.

La denuncia presentata direttamente all’ufficio ricezione atti della Procura “salta” il passaggio di trasmissione della stessa da parte della polizia.

Successivamente al deposito – preso atto dell’enorme mole di denunce e di denunce-querele o, in generale, delle notizie criminis (ovvero la comunicazione che è stato accertato/commesso un reato) che giungono in Procura da parte di privati o delle forze di polizia – l’assegnazione di un numero di RGNR non è immediata.

Sarà necessario un nuovo accesso all’ufficio ricezione atti (muniti della ricevuta o del numero di lettore ottico) per conoscere il numero di RGNR che contraddistinguerà il procedimento durante tutto il suo corso.

L’assistenza di un difensore può essere utile sotto diversi punti di vista:

  • Innanzitutto in una fase preliminare ovvero in relazione all’opportunità o meno di sporgere una denuncia/querela. L’iniziativa giudiziaria è – in ogni caso e per ogni persona di buon senso – un impegno ed una responsabilità che dovrebbe essere affrontata quando davvero ne vale la pena e si hanno elementi che corroborano e provano le pretese punitive che nella denuncia querela trovano la loro formalizzazione;
  • Nella redazione delle denuncia per meglio argomentare i fatti storici e per individuare la migliore documentazione da allegare;
  • Già in sede di denuncia è opportuno avanzare delle istanze che sono utili per la migliore difesa della vittima (ovvero la richiesta di essere avvertiti in caso di richiesta di archiviazione e la dichiarazione di opporsi all’eventuale emissione di un decreto penale di condanna. V. per il decreto in questa sede e in “cose da sapere”);
  • La denuncia scritta da un difensore è solitamente accompagnata dalla nomina dello stesso il che implica che ogni notizia che deve esser notificata alla persona offesa lo sarà presso lo Studio del difensore con ogni garanzia di conoscenza/conoscibilità della notizia stessa;
  • L’intervento di un difensore permetterà di monitorare tutto l’iter del procedimento che nasce dalla denuncia querela. Si tratta spesso di un iter assai lungo (anche anni) le cui notizie devono essere assunte presso gli uffici del Tribunale che ovviamente il difensore consoce meglio (solitamente) del denunciante.
  • Per particolari reati (ovvero per quelli di competenza del Giudice di pace) la denuncia può essere sostituita dal ricorso diretto al Giudice di pace che prevede particolari formalità (e l’assistenza obbligatoria di un difensore) e riduce drasticamente i tempi per l’istruzione del processo a carico dell’incolpato. E’ sempre opportuno consultare un difensore per avere esatta contezza della possibilità o meno di provvedere con ricorso anziché con la denuncia-querela.
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