L’incidente probatorio è un istituto procedurale pensato per acquisire una prova prima dell’inizio della fase dibattimentale.
Si tratta di una vera e propria udienza (senza pubblico) che si può definire un’ anticipazione del “processo” poiché nel corso dell’udienza le parti – confrontandosi in contraddittorio avanti ad un giudice terzo – partecipano all’assunzione di una prova non rinviabile.
L’esigenza di anticipare l’acquisizione della prova (che sarà valutata successivamente dal Giudice del “processo”) è dovuta al fatto che in determinati casi – disciplinati tassativamente dal codice di procedura penale – l’attesa della fase dibattimentale potrebbe compromettere la genuinità della prova stessa.
Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che ha assistito ad un fatto reato per il quale si è aperto un procedimento penale, che si trova in pericolo di vita per una grave malattia.
Il soggetto potrebbe morire prima dell’inizio del processo e, quindi, la parte interessata richiederà di sentire la persona in incidente probatorio ovvero durante la fase delle indagini preliminari (o dell’udienza preliminare) prima che le indagini siano concluse e si apra la fase dibattimentale.
I casi in cui si può presentare la richiesta di incidente probatorio sono tassativi e elencati dal Legislatore all’art. 392 c.p.p..
L’udienza – con tutte le caratteristiche del dibattimento ma senza pubblico – si celebra avanti al GIP o al GUP (Giudice per le indagini preliminari o Giudice dell’udienza preliminare) e la documentazione e la documentazione degli atti eseguiti confluirà nel fascicolo del Giudice che dovrà decidere (successivamente alla fine del dibattimento) dell’innocenza o della colpevolezza dell’imputato.
(Per ogni approfondimento V. in “cose da sapere – L’incidente probatorio. I casi, la disciplina e le motivazioni della sua previsione” https://www.studiolegaledelalla.it/cose_da_sapere/incidente_probatorio_disciplina_motivazioni/)