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Sono misure di privazione della libertà fisica e giuridica del soggetto a cui venono applicate.

Sono disposte da un Giudice per finalità di cautela processuale anche nella fase delle indagini preliminari.

Sono richieste dal PM al GIP il quale decide se applicarle o meno.

Il PM e la polizia NON possono applicare misure cautelari ma solo misure cautelari provvisori pre-cautelari ovvero anticipatorie dell’intervento del GIP (tali misure pre-cautelari sono arresto e fermo).

Le misure possono essere

  • coercitive (ovvero incidenti sulla libertà personale o la libertà di movimento);
  • interdittive ovvero che incidono sulla sfera giuridica del soggetto.

Le misure sono solo quelle previste dalla legge e possono essere applicate solo da un Giudice penale.

Le misure cautelari personali incidono sulla persona quelle reali (il sequestro ad esempio) su un bene (mobile o immobile).

L’applicazione della misura cautelare è – o dovrebbe essere – eccezionale.

Possono essere applicate se vi sono determinate condizioni iniziali e solo se tali condizioni permangono.

I presupposti sono:

  • gravità del delitto(punito con l’ergastolo o con pena in ogni caso superiore nel massimo a tre anni; quattro se la misura è quella della custodia in carcere nonché in difetto di cause giustificative del reato o della pena ed anche il futuro diniego della sospensione della pena (V. nella categoria “cose da sapere” la sospensione condizionale della pena);
  • i gravi indizi di colpevolezza ovvero la presenza non già di prove ma di prove semipiene ovvero, appunto indiziarie;
  • la presenza di esigenze cautelari ovvero:
  1. pericolo di inquinamento probatorio ovvero la necessità di salvaguardare le fonti delle prove (cose o persone che siano) che dovranno essere assunte durante il processo. Il pericolo deve essere ATTUALE E CONCRETO  e deve trovare fondamento su CIRCOSTANZE DI FATTO che devono essere indicate dal Giudice a pena di nullità del provvedimento. Tale esigenza è temporanea e quindi il Giudice deve indicare la durata della misura;
  2. il pericolo di fuga. Rappresentabile solo nel caso di reati punibili con una pena superiore ad anni due.
  3. il pericolo di reiterazioni di reati per intuibili esigenze di tutela della collettività.

Al di fuori di tali requisiti le misure NON POSSONO ESSERE APPLICATE.

Qualsiasi sia il reato per il quale si procede e qualunque sia la gravità dello stesso.

La misura è legittima fino a quando permangono le condizioni di cui sopra e possono essere sostituite anche di ufficio.

 

 

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