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Per l’indagato/imputato (ovvero per colui che è accusato di aver commesso un reato) l’assistenza tecnica di un difensore è obbligatoria. Nessuno può difendersi da solo nel procedimento/processo penale né può rinunciare all’avvocato.

Se l’interessato non nomina un difensore di fiducia, gliene viene nominato uno di ufficio sulla base di appositi elenchi di professionisti che hanno superato uno specifico esame (e sono, quindi, generalmente preparati come ed anche più dei collegi che non sono iscritti nelle liste .V. ogni dettaglio dirca il difensore di ufficio in “cose da sapere” ) e che svolgono anche incarichi nominati fiduciariamente.

Il difensore di ufficio VA RETRIBUITO come qualsiasi professionista.

Il meccanismo delle liste è una procedura per la nomina NON PER LA RETRIBUZIONE.

Il difensore (sia che sia di ufficio che di fiducia) verrà retribuito dallo Stato solamente se l’indagato/imputato (ed anche la persona offesa che nomina un difensore e che può ugualmente beneficiare del Patrocinio a spese dello Stato) non raggiunge un determinato reddito che – davvero a grandi linee – è quantificabile in € 10.000,00 annuali; tetto che va aumentato di circa € 1.000,00 per ogni familiare convivente, tenuto conto che nel calcolo del reddito devono essere considerati i redditi di ogni singolo familiare convivente (V. per ogni dettaglio del Patrocinio a spese dello Stato la categoria “cose da sapere”).

La nomina di un difensore di fiducia fa decadere automaticamente la nomina di quello di ufficio.

Il difensore di ufficio non può rinunciare all’incarico affidatogli.

La persona offesa NON ha l’obbligo di farsi assistere da un difensore e la legge NON prevede che per la stessa sia nominato un difensore di ufficio.

Il numero dei difensori che si possono nominare sono al massimo due per l’indagato ed uno per la persona offesa.

I familiari dell’arrestato possono nominare un difensore di fiducia per il ristretto.

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