(Vedi sul punto anche la trattazione più ampia in tema di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato in “cose da sapere” in questo sito).
Si tratta della possibilità di farsi assistere da un difensore che verrà retribuito dallo Stato.
Il difensore potrà essere sia di ufficio che di fiducia.
Tale possibilità è prevista sia per le persone offese che per l’indagato/imputato.
Non potrà essere nominato più di un difensore e il bveneficio non copre le spese di trasferte se il processo si svolge in una città diversa di quella dove esercita il difensore.
In ogni caso le spese coperte sono anche quelle di eventuali consulenti tecnici.
La richiesta deve essere fatta dall’interessato all’Autorità Giudiziaria che procede (in fase di indagini al GIP ovvero al Giudice per le indagini preliminari).
La soglia economica al di sotto della quale un soggetto può presentare istanza è pari a circa € 10.000,00 annuali (per la precisione € 10.628,16).
Tale tetto deve essere innalzato di circa € 1.032,91 per ogni familiare convivente il cui reddito – però – deve essere sommato a quello del richiedente per il calcolo della soglia (ovviamente nel caso di reati “familiari” tale norma è derogata).
Per il calcolo della soglia deve essere sommato ogni reddito percepito dal richiedente.
L’ammissione vale per tutti i gradi del procedimento (se permangono i requisiti).
Lo Stato retribuirà anche eventuali consulenti ed ausiliari del difensore.
La documentazione occorrente è:
- l’istanza medesima con la richiesta e l’autocertificazione di poter usufruire del beneficio;
- il documento del richiedente;
- il suo codice fiscale;
- lo stato di famiglia;
- eventuali codici fiscali di ogni altro familiare convivente;
- se maggiorenni la dichiarazione degli altri familiari che attestano il loro guadagno;
- la documentazione economica del richiedente se esistente (buste paga, CUD ed ogni altro documento atto a provare che il richiedente rientra nei limiti di reddito imposti dalla Legge);
- se residente all’estero, la documentazione del Consolato di riferimento che attesta il difetto di beni e redditi all’estero.
Attestare falsamente di aver diritto al beneficio è un grave reato punito dalla Legge.
Al termine di ogni grado e fase del procedimento, il difensore presenterà al Giudice una richiesta di liquidazione dei propri onorari sulla base dei valori medi del tariffario forense.
Tale quantificazione potrà essere anche ridotta Giudice.
Il difensore NON può in alcun modo percepire del denaro dal cliente già ammesso la patrocinio a spese dello Stato.
Il beneficio segue il cliente e non l difensore.