Si. La perquisizione è un mezzo di ricerca della prova.
Essa è finalizzata alla ricerca di cose o tracce pertinenti al reato o per la ricerca dell’indagato, dell’imputato o del condannato.
Contrariamente a quello che viene rappresentato durante le fiction ed i telefilm, non esiste il c.d. “mandato”.
Invero, titolari della potestà di perquisire sono:
- gli ufficiali di Polizia o di CC o di altri corpi delle Forze dell’Ordine di loro inizitiva in casi tipizzati di urgenza presunta ovvero nei casi di: flagranza di reati, presenza della persona ricercata di armi o di sostanze stupefacenti;
- l’ Autorità Giudiziaria (PM o Giudice) che emette – e questa potrebbe essere una somiglianza con il c.d “mandato” che tutti conosciamo quali telespettatori – decreto di perquisizione delegandone di solito l’attuazione alla Polizia Giudiziaria.
Le due fattispecie divergono poiché nel primo caso la perquisizione effettuata dagli ufficiali di PG deve essere convalidata a pena di nullità dal PM entro 96 ore.
Durante l’atto – se il soggetto destinatario è un inquisito – questi ha facoltà di farsi assistere da un difensore che la Polizia non ha, ovviamente, l’obbligo di avvertire trattandosi di un atto a sorpresa.