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Si. La perquisizione è un mezzo di ricerca della prova.

Essa è finalizzata alla ricerca di cose o tracce pertinenti al reato o per la ricerca dell’indagato, dell’imputato o del condannato.

Contrariamente a quello che viene rappresentato durante le fiction ed i telefilm, non esiste il c.d. “mandato”.

Invero, titolari della potestà di perquisire sono:

  • gli ufficiali di Polizia o di CC o di altri corpi delle Forze dell’Ordine di loro inizitiva in casi tipizzati di urgenza presunta ovvero nei casi di: flagranza di reati, presenza della persona ricercata  di armi o di sostanze stupefacenti;
  • l’ Autorità Giudiziaria (PM o Giudice) che emette – e questa potrebbe essere una somiglianza con il c.d “mandato” che tutti conosciamo quali telespettatori – decreto di perquisizione delegandone di solito l’attuazione alla Polizia Giudiziaria.

Le due fattispecie divergono poiché nel primo caso la perquisizione effettuata dagli ufficiali di PG deve essere convalidata a pena di nullità dal PM entro 96 ore.

Durante l’atto – se il soggetto destinatario è un inquisito – questi ha facoltà di farsi assistere da un difensore che la Polizia non ha, ovviamente, l’obbligo di avvertire trattandosi di un atto a sorpresa.

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