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La prescrizione consiste nel decadimento della volontà dello Stato di punire la commissione di un determinato reato.
Essa estingue la punibilità in concreto decorso un determinato lasso di tempo dalla commissione del reato senza che sia intervenuta una Sentenza definitiva.
La necessità è quella di definire una situazione di incertezza (ovvero quella connessa all’accertamento giudiziale di un fatto reato ed alla responsabilità dell’incolpato) che si protrae per un lasso di tempo stabilito dalla legge.
Tale determinazione del Legislatore è dovuta all’indubbia e condivisibile esigenza per l’ordinamento che venga raggiunta una situazione di certezza in relazione ad un fatto- reato; anche qualora tale “punto fermo” implichi l’interruzione della pretesa punitiva dello Stato.
Diversamente, l’accertamento di un fatto-reato potrebbe trascinarsi per decenni senza alcun limite temporale coinvolgendo innanzitutto l’indagato/imputato (e la stessa vittima del reato) in uno stillicidio senza fine prolungando una fase (quella dell’accertamento del reato) che dovrebbe essere solo transeunte.
In pratica, i costi sociali di un accertamento senza limiti cronologici sono ritenuti maggiori rispetto a quelli della mancata individuazione e punizione del colpevole.
Questo per la maggior parte dei reati ma non per tutti: alcuni gravi reati non sono soggetti a prescrizione.
Vi sono poi degli atti che interrompono il corso della prescrizione (che ricomincerà a decorrere dall’inizio) ed altri che la sospendono per un determinato lasso di tempo.
In ogni caso, anche a fronte di atti, fatti e/o provvedimenti che interrompono e sospendono la prescrizione, è previsto che la stessa non possa superare determinati limiti.

Il tempo necessario alla prescrizione.

La regola generale è che più il reato è grave (ovvero più è alta la pena prevista dal Legislatore), maggiore è il tempo che deve decorrere affinché si verifichi la prescrizione.
Il tempo della prescrizione, inoltre, dipende sempre dalla pena prevista per il reato.
I reati per i quali è previsto l’ergastolo (anche in esito all’applicazione di circostanze aggravanti) non sono soggetti a prescrizione.
In particolare:
• Il tempo della prescrizione è quello pari alla pena edittale massima (senza alcun aumento o diminuzione per le circostanze fatte salve quelle aggravanti c.d. ad effetto speciale) stabilita dalla legge per il reato e, comunque, un lasso di tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto (punito con reclusione e ammenda) e a quattro anni se si tratta di una contravvenzione (ovvero punita con l’arresto e la multa o la sola pena pecuniaria).
Quindi, il tempo minimo di prescrizione per un reato è di sei anni dalla sua commissione; sempre che non intervengano atti interruttivi o sospensivi della prescrizione.
In altre parole – in difetto di qualsivoglia intervento dell’Autorità Giudiziaria che interrompa o sospenda i decorso della prescrizione – dalla commissione di un fatto reato devono decorrere quanto meno sei anni affinché lo stesso si prescriva.

Da quando cominciano a decorrere il lasso di tempo necessario per la prescrizione?

Il momento dipende dal tipo di reato:
• Per il reato consumato (ovvero realizzato in tutto e per tutto) la prescrizione decorre dal giorno della consumazione;
• Per il reato tentato la prescrizione decorre dal momento in cui cessa l’ultimo atto dell’agente qualificabile come tentativo;
• Per il reato permanente – ovvero il reato che si realizza in un lasso di tempo apprezzabile (ad esempio nel caso di maltrattamenti in famiglia che sono tali poiché costituiti da più episodi che si ripetono nel tempo) – la prescrizione decorre dal giorno in cui si interrompe la permanenza (ovvero quando si verifica e si esaurisce l’ultimo atto della serie);
• Nel caso di reati procedibili a querela la prescrizione – non decorre dal momento del deposito della querela – ma dalla commissione del reato.

La sospensione del termine della prescrizione.

Il decorso dei termini di cui sopra è sospeso quando si verificano determinate condizioni.
Fino a quel momento, i termini decorrono regolarmente per poi ri-attivarsi quando le cause di sospensione vengono meno.
Sospendono la prescrizione:
• Ogni caso in cui la sospensione del procedimento (anche durante la fase delle indagini preliminari ) o del processo (durante la fase dibattimentale o della celebrazione con i riti alternativi) o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge;
• Nel caso di autorizzazione a procedere (per gli indagati per i quali è previsto tale “nulla osta”) a partire dalla richiesta del PM volta ad ottenere l’autorizzazione;
• Nel caso in cui la questione (ovvero l’accertamento del reato) sia deferita ad altro giudizio;
• Nel caso di impedimento dell’imputato (che ha diritto di essere presente in aula durante il processo) o dei suoi difensori. In questi caso l’udienza successiva – preso atto della fondatezza degli impedimenti – non può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento.

L’interruzione della prescrizione.

Con l’interruzione il periodo di tempo in precedenza trascorso viene annullato e la prescrizione ricomincia a decorrere da capo dal giorno in cui si esaurisce il fatto/atto/provvedimento interruttivo.
Il codice penale, all’art. 160, prevede una casistica piuttosto ampia di atti che interrompono la prescrizione quali, ad esempio:
• La sentenza di condanna o il decreto penale di condanna;
• L’ordinanza che applica le misure cautelari personali;
• L’interrogatorio;
• L’invito a presentarsi notificato all’interessato;
• La richiesta di rinvio a giudizio;
• Il decreto di fissazione dell’udienza preliminare;
• L’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
• La presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo;
• Il decreto che dispone il giudizio immediato;
• Il decreto che dispone il giudizio;
• Il decreto di citazione diretta a giudizio.
Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione ricomincia a decorre dall’ultimo di essi.

I limiti massimi della prescrizione.

In ogni caso – anche qualora si verificassero più atti interruttivi – i termini della prescrizione possono essere aumentati di un lasso di tempo:
• NON maggiore di un quarto di quello ordinario previsto per la prescrizione del reato (quindi, ad esempio, se il reato si prescrive in sei anni, sei anni + un anno e se mesi);
• NON maggiore della metà nei casi in cui sia contestata la recidiva semplice ex art. 99 c.p. (sei anni + tre);
• NON maggiore di due terzi nei casi sia contestata la recidiva reiterata ex art. 99 quarto comma c.p. (sei anni + quattro);
• NON maggiore del doppio del tempo previsto per la prescrizione ordinaria nel caso di reati commessi da delinquenti abituali o professionali (categorie previste dalla Legge agli artt. 102, 103 e 105 c.p.) ovvero, seguendo l’esempio, dodici anni.

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