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Il verbale di identificazione è spesso il primo atto che viene notificato a colui che è sottoposto ad indagini preliminari nonché la prima conferma (o, addirittura, notizia) per l’indagato di essere effettivamente oggetto di un procedimento penale e, quindi, sottoposto ad indagini.
Viene solitamente redatto e materialmente notificato dalla Polizia Giudiziaria delegata dal Pubblico Ministero (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale o altra forza dell’ordine).
Consiste:
• nella formalizzazione delle generalità del destinatario (che dovrà esibire un documento di identità);
• nell’invito a nominare un difensore di fiducia;
• nell’eventuale nomina di un difensore di ufficio se il soggetto a cui è notificato non si avvale della facoltà di cui al punto precedente;
• dell’elezione di domicilio della persona indagata (ovvero dell’indicazione dell’indirizzo presso il quale il soggetto desidera ricevere le notifiche del procedimento penale. Da sottolineare che in questa fase è possibile eleggere domicilio presso il difensore – preferibilmente quello di fiducia – presso il cui Studio verranno eseguite le notifiche);
• dell’indicazione dei requisiti per richiedere ed ottenere il patrocinio a spese dello Stato.
Spesso – ma non sempre – il verbale di identificazione indica sia il nominativo del Pubblico Ministero sia il numero del procedimento penale nonché l’indicazione degli articoli di Legge che si assumono violati.
E’ un atto la cui importanza è ovvia, soprattutto per coloro che, fino a quel momento, ignoravano di essere indagati (e spesso accade quando il procedimento penale non è stato caratterizzato dall’arresto dell’indiziato o dall’applicazione di misure cautelari o da altri atti che richiedono la collaborazione dell’indagato).
Invero, quando si tratta di reati non particolarmente gravi (che richiedono indagini rigorosamente segrete), ovvero le cui indagini si sono svolte fino a quel momento senza il compimento di atti che richiedono la partecipazione dell’indagato (e della sua difesa) e che non hanno determinato né l’arresto dell’incolpato né l’applicazione di una misura cautelare, è proprio la notifica del verbale di identificazione il primo atto delle indagini preliminari che richiede la “collaborazione” della persona sottoposta ad indagini fino a quel momento ignara (o, perlomeno, non certa) di essere indiziato della commissione di un reato.

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Tuttavia – malgrado l’indubbia portata traumatica di un atto in virtù del quale una persona prende atto di essere un indagato – si può affermare che il verbale di identificazione è il primo atto formale a partire dal quale organizzare e pianificare una difesa efficace.
• Innanzitutto, la fondata consapevolezza di essere sottoposto ad indagini è il primo presupposto alla luce del quale “preoccuparsi” di organizzare una difesa tecnica opportuna e tempestiva;
• Il primo passo per la difesa è proprio la nomina di un avvocato che – come detto – può essere fatta al momento della notifica del verbale di identificazione ma anche successivamente (il difensore – di ufficio o di fiducia – è sempre revocabile);
• Se non si nomina in quel momento il difensore di fiducia, una copia del verbale di identificazione dovrà essere allegata alla nomina del difensore di fiducia per il deposito presso la segreteria del Pubblico Ministero procedente (o presso l’ufficio ricezione atti della Procura della Repubblica competente);
• Al momento della notifica, è possibile per l’indagato eleggere domicilio presso il difensore (di ufficio – le cui generalità saranno indicate nell’atto – o di fiducia) non dovendosi più preoccupare che i futuri eventuali atti del procedimento penale gli siano consegnati presso il proprio domicilio da agenti in divisa;
• Inoltre, qualora il verbale di identificazione riporti anche il nome del PM procedente, il numero del procedimento penale ed il titolo di reato, l’indagato è in possesso di tutte le basilari informazioni per principiare il contraddittorio con l’Accusa;
• In ogni caso, anche in difetto delle dettagliate informazioni di cui al punto precedente (che davvero singolarmente non sono obbligatorie per legge nel verbale di identificazione) l’atto permetterà di risalire alla Procura della Repubblica presso la quale pende il procedimento penale (se non altro poiché potrà essere posta una precisa domanda agli agenti verbalizzanti…) di tal che l’interessato avrà la possibilità di depositare un’istanza ex art. 335 c.p.p. (vedi nel sito) che gli permetterà di conoscere le indicazioni di cui sopra anche se non indicate nel verbale di identificazione;
• L’atto informa l’indagato delle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato (oltre che dell’obbligo – in caso contrario – di retribuire il difensore nominato di ufficio).
Dunque, un atto che nella sua semplicità dà l’opportunità al destinatario di compiere i primi passi per contrastare l’ipotesi accusatoria o, perlomeno, di gestirla con le modalità più pragmaticamente utili.
Tanto più che, come detto, molto spesso e per un numero rilevanti di reati (e, quindi, di indagati) il verbale di identificazione rappresenta la materiale prima conoscenza dello status di indiziati

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Lo Studio dell’Avv. de Lalla – consapevole delle potenzialità appena indicate dell’atto di cui si tratta – organizza la difesa per l’assistito a partire dai primissimi passi del procedimento penale.
La formalizzazione della nomina di fiducia, il consolidamento di quella avvenuta di ufficio, la domiciliazione presso lo Studio per ogni successiva notifica, l’interpello degli appositi uffici della Procura della Repubblica (o della segreteria del Pubblico Ministero procedente), l’eventuale richiesta di gratuito patrocinio e, soprattutto, la pianificazione di opportune indagini investigative difensive, sono adottate dallo Studio quale protocollo standard per la migliore e più pronta difesa degli assistiti.

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