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Solitamente l’indagato potrà prendere visione degli atti che lo riguardano al termine della fase delle indagini preliminari quando gli viene notificato – unitamente al difensore – l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (V. nel sito in “cose da sapere”) secondo il disposto dell’art. 415 bis c.p.p..

A partire dalla data della notifica, l’indagato ha venti giorni di tempo per consultare tutto il fascicolo, chiederne copia, chiedere di essere interrogato, produrre documenti e memorie, indicare al PM nuovi atti di indagine (evidentemente a suo favore).

La richiesta di interrogatorio è vincolante per il PM che DEVE sentire il richiedente.

Dopo l’avviso è, quindi, prevista la prima discovery ovvero la scoperta degli atti dell’accusa (la seconda avverrà al momento della fissazione dell’udienza preliminare).

I procedimenti di competenza del Giudice di pace NON prevedono il predetto avviso (che deve essere notificato negli altri casi a pena di nullità che travolgerà tutto il procedimento) e l’indagato/imputato prenderà visione dei documenti dell’accusa quando riceverà la notifica con la data della prima udienza (prima udienza che non potrà essere celebrata prima di 30 giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio).

 

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