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Reati tributari, reati fallimentari e reati societari non sono espressioni per delineare la medesima categoria di illecito ma fattispecie di reato diverse tra loro con finalità differenti.
I reati tributari sono previsti da una legge speciale extra codicistica, di recente aggiornata con la Manovra di agosto 2011.
Compiere un illecito che riguarda i tributi può costituire non solo un illecito amministrativo-tributario ma anche un illecito penale.
Tuttavia, non ogni irregolarità o illecito porta davanti al giudice penale, ma solo quei fatti che sono riconducibili a specifiche fattispecie di reato.
Fondamentalmente l’attenzione del Legislatore penale si concentra sulla punizione delle condotte che conducono a una falsa o incompleta dichiarazione dei dati che rilevano per il pagamento delle imposte.

Vi sono, innanzitutto, delitti in materia di dichiarazione:
la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Si tratta di una figura di reato grave e di particolare insidiosità che può realizzarsi in capo al contribuente che presenta una dichiarazione annuale (ai fini delle imposte dirette o dell’IVA) utilizzando fatture o altri documenti emessi per operazioni che, in realtà, non esistono, al fine di abbassare l’imponibile e quindi l’imposta da pagare.

Il reato si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione; a partire da quel momento decorre il termine di prescrizione del reato.

Non è necessario che, di fatto, il contribuente abbia conseguito un’evasione dell’imposta, ma è sufficiente che la dichiarazione sia falsa, perché fondata su documenti privi di fondamento sostanziale, emessi al solo fine di consentire ad altri un abbassamento dell’imponibile.

I documenti su cui la dichiarazione non veritiera si fonda attestano falsamente costi, spese o altre voci negative che mirano ad abbattere il reddito imponibile oppure l’IVA.

Operazioni inesistenti possono essere quelle che riguardano un’inesistenza oggettiva, cioè operazioni che non sono state realmente effettuate (inesistenza oggettiva assoluta o falsa fatturazione) oppure sono state effettuate in parte (inesistenza oggettiva relativa o sovrafatturazione quantitativa) oppure ancora operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi (inesistenza soggettiva).

Su questo punto, vi sono precedenti giurisprudenziali (ovvero passate Sentenze) in cui i Giudici hanno ritenuto sussistente un’ipotesi di inesistenza soggettiva – e, quindi, di dichiarazione fraudolenta in capo a chi se ne è avvalso – nel caso di utilizzo di fatture relative a beni e servizi acquistati per finalità estranee da quelle aziendali: l’imprenditore aveva effettuato lavori di ristrutturazione di un immobile adibito ad abitazione della propria famiglia e in parte anche all’esercizio della propria attività commerciale, deducendone per intero le spese così sostenute dalle dichiarazioni annuali della società. Tali costi – pur sostenuti effettivamente dalla società – erano solo in parte inerenti all’attività di impresa.

Quello che conta ai fini della normativa penale-tributaria non è la provenienza del denaro, ma il fedele e completo assolvimento dell’onere tributario di quanto dovuto senza indebito abbattimento della base imponibile e, di conseguenza, dell’imposta da pagare.

Anche colui che ha emesso le fatture o i documenti per operazioni inesistenti è punito, quando aveva il fine di consentire a terzi – mediante l’utilizzo della documentazione in parola – l’evasione delle imposte (deve essere accertato il dolo specifico ovvero la volontà di perseguire effettivamente il fine dell’evasione).

Si tratta del delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La condotta è punita di per sé, anche laddove il “beneficiario” non utilizzi la fattura o il documento ai fini della “falsa” dichiarazione.

Vi è un altro delitto previsto in relazione alle dichiarazioni fraudolente.
Si tratta della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
Tale reato può essere commesso solo da chi è soggetto alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie.
Tra i casi più comuni si menzionano: l’intestazione di conti correnti a prestanome o familiari, la tenuta di contabilità in nero, la gestione di fondi extracontabili, le fittizie intestazioni di beni.
Tali condotte acquistano rilevanza penale solo se seguite da dichiarazioni dei redditi e IVA che se ne avvalgano.
Il mancato assolvimento della regolare tenuta delle scritture contabili nei casi più gravi può condurre all’ipotesi del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili.
Ai fini di configurare il delitto non è necessario che la condotta di occultamento o di distruzione sia totale e tale da rendere impossibile la ricostruzione della gestione economica, ma è sufficiente che la distruzione sia parziale ma tale da non consentire la ricostruzione delle singole operazioni connesse.
Il reato, però, è escluso quando, pur mancando la documentazione obbligatoria, le operazioni possono essere accertate sulla base di altra documentazione conservata dall’imprenditore interessato.

Vi sono poi due ipotesi che concernono la dichiarazione infedele e l’ omessa dichiarazione.
La prima si configura quando volontariamente si indicano elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, pur senza che il contribuente abbia un piano fraudolento.
Il delitto di dichiarazione omessa, come intuibile, si realizza nella condotta di chi, al fine di evadere le imposte, non presenta, pur essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali a cui è tenuto, quando l’imposta evasa è superiore a 30.000 euro.
Al di sotto della soglia di punibilità non sussiste il reato ma solo l’illecito amministrativo.
Vi sono poi specifiche previsioni riguardanti l’omesso versamento di ritenute certificate, punibile penalmente solo se per un ammontare superiore a 50.000 euro o l’omesso versamento di IVA.
Il contribuente può incorrere in un ulteriore reato quando compie atti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, come ad esempio una vendita simulata a un soggetto terzo.
È l’ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Per i reati tributari è prevista una peculiare circostanza attenuante che comporta una riduzione della pena principale e la non applicazione delle pene accessorie: prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti contestati possono essere estinti mediante pagamento che deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie.
L’operatività di tale attenuante comporta una riduzione di pena fino a un terzo.
A seguito della Manovra di agosto 2011, solo laddove ricorra la predetta circostanza attenuante potrà essere richiesto il patteggiamento.
A seguito delle modifiche introdotte con la Manovra 2011 è ipotizzabile un aumento dei processi penali tributari.
È stata, infatti, abbassata la soglia di punibilità nell’ambito del più vasto obiettivo di contrasto dell’evasione fiscale.

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