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Pubblichiamo la traduzione (ad opera della Dottoressa Chiara Morona dello Studio dell’Avv. Giuseppe de Lalla già praticante abilitata iscritta all’albo degli esperti criminologi) del protocollo del 1999 stilato dal Technical Working Group for Eyewitness Evidence in tema di ricognizione/riconoscimento di sospetti (i cui risultati sono tutt’ora punto di riferimento per la maggioranza dei Paesi di Common Low in tema di ricognizione personale. V.: http://www.ncjrs.gov/nij/eyewitness/tech_working_group.html) e di audizione/escussione del testimone oculare (fin dalle prime battute delle indagini preliminari).
Si tratta di uno Studio approfondito effettuato da investigatori appartenenti alle Forze dell’Ordine, operatori del diritto e psicologi (tutti componenti del Gruppo di Lavoro Tecnico per la Prova resa dal Testimone oculare) formalizzato in un protocollo ispirato alle migliori linee guida per l’ottimale raccolta della testimonianza oculare e, in particolare, in tema di:
Ricognizione personale tramite line up (ovvero il cosiddetto “confronto all’americana”);
Riconoscimento di un soggetto epr mezzo di un album fotografico appositamente predisposto dagli investigatori.

Il Gruppo di Studio della testimonianza oculare si è riunito la prima volta nel maggio 1998 a Washington, D.C. Dopo due riunioni di pianificazione (la seconda in Oak Brook, Illinois), il Gruppo è stato riunito e convocato per la prima volta nell’ottobre del 1998 a Chicago.
I 34 membri del TWGEYEE (questo l’acronimo in lingua inglese con il quale è stato indicato il Gruppo di Studio) è formato da appartenenti alle Forze dell’Ordine, Procuratori (i nostro Pubblici Ministeri), Difensori ed esperti (per la maggior parte psicologi) facenti parte di comunità scientifiche e di ricerca degli Stati Uniti e del Canada.

Lo studio parte dalla riflessione metagiuridica e, direi, logica circa l’importanza fondamentale della bagaglio conoscitivo del testimone oculare per la ricostruzione del fatto/reato nonché dal dato di fatto inconfutabile che spesso (troppo spesso) il testimone non è escusso correttamente dagli investigatori con il risultato che:
– o il racconto del teste risulta irrimediabilmente contaminato anche solo dalle aspettative e/o dalle parziali informazioni o dalle convinzioni veicolategli dell’interrogante (tramutandosi, quindi, in un contributo non più attendibile);
– o la rievocazione degli accadimenti alla luce delle domande poste al teste risulta lacunosa ed incompleta e, anche in questo caso, fallace;
– o il racconto di un teste oculare in buona fede risulta non corrispondente al vero con il risultato di drammatici falsi positivi o falsi negativi scoperti solo anni dopo con l’acquisizione della prova del DNA (e lo Studio qui in commento fa esplicito e preciso riferimento proprio alle procedure di riconoscimento dal vivo o tramite album fotografico del presunto colpevole molto spesso terreno fertilissimo – proprio per l’approssimazione della loro esecuzione da parte degli investigatori – per errori giudiziari)

Le linee guida tracciate dal Gruppo di Lavoro sono ispirate dalla consapevolezza di tutti gli esperti che la testimonianza oculare – se da una parte necessita sempre di riscontri approfonditi che devono essere acquisiti dagli investigatori – dall’altra è e rimane molto spesso l’unico indizio per la ricostruzione degli accadimenti (massimamente in tema di riconoscimento fotografico o ricognizione personale dell’accusato e nella dinamica di quei reati – come i reati sessuali – ove quasi sempre non vi sono testimoni terzi).

L’obbiettivo perseguito dal Gruppo di Studio si è articolato in più punti con diverse finalità tutte di stampo prettamente pratico:
– la necessità di fornire dei protocolli pratici da applicare in tutti i dipartimenti di polizia;
– la consapevolezza che quasi sempre gli errori dei testimoni oculari sono commessi in buona fede così come in buona fede gli investigatori inquinano e contaminano il ricordo di colui che ha assistito in prima persona al crimine (o ha potuto vederne l’autore);
– i protocolli suggeriti sono finalizzati a preservare e validare la prova (spesso unica e fondamentale quanto fragile) insita nella testimonianza del teste oculare;

Un presupposto da cui parte il Gruppo di Studio è che la testimonianza oculare, in generale, può essere migliorata e resa più affidabile attraverso l’applicazione di principi e pratiche scientifici attualmente accettati dalla maggioranza della Comunità Scientifica.
E’ proprio il lavoro sinergico di investigatori, operatori del diritto e psicologi che rende le linee guida di cui trattiamo particolarmente accurate ed approfondite e – per i canoni del nostro Paese – all’avanguardia (posto che non risultano più o meno recenti collaborazioni di tal fatta nel nostro panorama giuridico/giudiziario se si escludono le linee guida come la Carta di Noto in tema di audizione del minore quale supposta vittima di reato).

Gli scopi pratici delle linee guida redatte dal Gruppo di Studio sono molto chiari e circoscritti:
Aumentare la quantità di informazioni acquisite dai testimoni attraverso il miglioramento delle tecniche di interrogatorio (applicabili fin dal primo contatto tra investigatori e testimone);
Aumentare la validità/accuratezza della dichiarazione resa dal testimone oculare (soprattutto in tema di riconoscimento e ricognizione personale) ovvero affinare le tecniche e le procedure con le quali la polizia, i pubblici ministeri e gli altri professionisti della giustizia penale escutono i testimoni per identificare il sospettato (o, perlomeno, per evitare che siano erroneamente identificati soggetti estranei ai fatti) assicurando il pieno rispetto delle formalità (e della prassi) per la migliore resa dell’incombente (interrogatorio del teste, ricognizione personale o riconoscimento fotografico);
• Migliorare all’interno del procedimento penale (ovvero fin dalla fase delle indagini preliminari) la capacità di tutti i soggetti coinvolti di valutare correttamente la testimonianza.

E’ molto interessante ed indicativo dell’accuratezza del presente lavoro che lo studio e l’indicazione delle migliori linee guida investigative prenda in considerazione le indagini di polizia dalle primissime battute ovvero dalla chiamata al numero unico di emergenza (il 911) indicando quali dovrebbero essere le domande e le modalità di interazione che dovrebbero essere adottate dal centralinista (rassicurare l’interlocutore, porre prima domande generali e solo poi quelle più specifiche, evitare domande suggestive etc.).

Lo Studio prosegue con l’approfondimento delle migliori prassi nell’esame della scena del crimine da parte dei primi operatori che vi giungono nonché l’esame preliminare dei testimoni degli accadimenti.

Particolare attenzione è dedicata nel lavoro in commento alle procedure di riconoscimento fotografico e di ricognizione personale.
Il Gruppo di Lavoro parte dal presupposto validato dalla prassi che in un numero statisticamente elevato di casi il testimone oculare è chiamato ad individuare il presunto colpevole previa visione di:
– Un album fotografico;
– Un line up costituito da diversi soggetti tra i quali dovrebbe essere presente il sospettato (il c.d. “confronto all’americana”)

Ed è proprio in questo campo (nel nostro ordinamento disciplinato dagli artt. 213 e 214 c.p.p.) che il Gruppo di Studio riscontra maggiore il pericolo di falsi positivi e falsi negativi di tal che vengono approfondite ed indicate – alla luce degli studi psicologici accettati e validati dalla Comunità Scientifica in tema di memoria e rievocazione del ricordo – le procedure pratiche di realizzazione di riconoscimenti e ricognizioni per ridurre al minimo il rischio di errore.

In questo sito avevamo già trattato diffusamente l’argomento con la pubblicazione di un articolato intervento (a firma del sottoscritto) circa le prassi adottate dai nostri investigatori, dai Giudici (anche inquirenti) nonché i bias ricorrenti ed i rimedi auspicabili; interessante è notare come lo Studio statunitense promosso da Giudici, Investigatori, Avvocati ed operatori del diritto individui problematiche e prospetti soluzioni con un approccio più scientifico, completo e consapevole rispetto al livello (seppur elevato) dei nostri omologhi professionisti e delle procedure adottate nel nostro sistema giudiziario.

Il Gruppo di Studio indica il modo migliore per comporre gli album fotografici, le indicazioni e le procedure esatte per la realizzazione di un identikit, le informazioni più opportune da dare al teste prima di procedere con la ricognizione o il riconoscimento (ed è davvero l’uovo di Colombo assolutamente determinante – ma sconosciuto alle prassi adottate nel nostro ordinamento – che sia ricordato CHIARAMENTE al testimone che l’immagine del sospettato può anche NON essere tra quelle che gli vengono mostrate) nonché il modo più attendibile per verbalizzare gli incombenti svolti.
Minuziose le linee guida per la corretta procedura di ricognizione personale al fine di impedire errori giudiziari basati sul cattivo ricordo del teste e/o su contaminazioni inconsapevolmente introdotte nella ricognizione ad opera proprio degli operatori di polizia (anche per mezzo di una cattiva realizzazione di una procedura di ricognizione teoricamente affidabile).

Lo Studio affronta ed indica anche le migliori modalità che gli investigatori dovrebbero adottare per interrogare il testimone oculare una volta sopraggiunti sulla scena criminis: mettere a proprio agio il teste, non fornire informazioni aggiuntive con domande suggestive, non interromperlo, porre domande via via più specifiche partendo da quelle più generali ed altro ancora.


Dopo una prima parte introduttiva (forse meno tecnica ma ugualmente interessante anche per apprezzare la grande determinazione proprio delle Forze dell’Ordine e degli altri operatori del diritto coinvolti nello Studio di migliorare le tecniche di indagine e di valutazione della testimonianza oculare) illustrante la composizione del Gruppo di Studio e gli obbiettivi che lo stesso si profila con il proprio lavoro; lo Studio (da pag. 10) dà delle indicazioni pratiche, precise, semplici e preziose per valorizzare il portato fondamentale del testimone oculare per la ricostruzione di fatti/reato.
La lettura è preziosa ed interessante per tutti coloro (investigatori, Giudici, Pubblici Ministeri ed Avvocati) che quotidianamente devono svolgere (ciascuno secondo il proprio ruolo) lo specialissimo compito di ricostruire degli accadimenti passati dai quali dipende l’applicazione di una sanzione penale.

Buona lettura.

Avv. Giuseppe Maria de Lalla

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La testimonianza oculare: una guida per le Forze dell’Ordine.
Sviluppata ed approvata dal Gruppo di Lavoro Tecnico per la prova della testimonianza oculare

(traduzione della Dottoressa Chiara Morona dello Studio de Lalla).

Questo documento non intende creare, come in effetti non crea, e non ha intenzione di creare alcun diritto, sostantivo o procedurale, applicabile per legge da qualsivoglia parte in qualsivoglia questione civile o penale.
Le opinioni o i punti di vista espressi nel presente documento rappresentano l’opinione condivisa degli autori e non devono per forza riflettere la posizione ufficiale assunta dal Ministero della Giustizia degli Stati Uniti d’America.

L’Istituto Nazionale di Giustizia è uno dei componenti dell’Ufficio Programmi di Giustizia, che comprende altresì al proprio interno l’Ufficio di Assistenza alla Giustizia, l’Ufficio di Statistica della Giustizia, l’Ufficio della Giustizia Minorile e Prevenzione del Crimine e l’Ufficio per le Vittime di Reato.

MESSAGGIO DAL PROCURATORE GENERALE
I testimoni oculari frequentemente giocano un ruolo fondamentale nel disvelare la verità riguardo ad un reato. La prova che essi forniscono può costituire il discrimine per identificare un soggetto, formulare un capo d’imputazione ed infine privare della libertà un sospetto autore di reato. Questo è il motivo per cui risulta assolutamente necessario che la testimonianza resa dal teste oculare sia accurata ed affidabile. In qualità di investigatori, noi possiamo ottenere una prova quanto più possibile accurata ed affidabile seguendo un protocollo stabile.

I recenti casi, nei quali la prova del DNA è stata utilizzata per assolvere soggetti che sulla base della testimonianza oculare erano invece stati inizialmente privati della libertà, ci mostrano che la testimonianza resa dal teste oculare non è infallibile. Persino le persone più oneste ed oggettive possono commettere degli errori quando devono ripercorrere ed interpretare un evento al quale hanno assistito; è la natura della memoria umana. Nell’ultima decade, la presente questione ha costituito il cuore pulsante di un corpo di ricerca sempre in evoluzione nel campo dell’identificazione operata dal teste oculare. L’Istituto Nazionale di Giustizia ha radunato un gruppo di lavoro tecnico composto da appartenenti alle Forze dell’Ordine e professionisti del diritto, unitamente a ricercatori, proprio al fine di verificare la possibilità di sviluppare procedure valide per la raccolta e la successiva conservazione della dichiarazione resa dal testimone oculare all’interno del sistema di giustizia penale.

La presente Guida è stata prodotta con la partecipazione, dedicata ed entusiasta, di professionisti esperti che hanno prestato il proprio contributo al Gruppo di Lavoro Tecnico per la Prova resa dal Testimone oculare. Questi 34 individui hanno riunito insieme le conoscenze ed esperienze pratiche provenienti sia dalle Giurisdizioni grandi sia da quelle più piccole sparse sul territorio americano e canadese. Ringrazio lo sforzo che hanno fatto per lavorare insieme durante quest’ultimo anno allo scopo di individuare un nucleo di pratiche condivise e raccomandate alle Forze dell’Ordine.

Nello sviluppare le proprie procedure per l’assunzione della testimonianza oculare, ciascuna giurisdizione dovrebbe tenere in attenta considerazione le raccomandazioni contenute nella presente Guida, ed altrettanto dovrebbe fare con riferimento alle proprie peculiari condizioni locali e logiche territoriali.
Nonostante, nell’espletamento delle attività d’indagine, taluni fattori possano portare a ritenere necessari differenti approcci o addirittura possano indurre a ritenere precluso l’utilizzo di talune procedure indicate nella presente Guida (tra i quali la natura e la qualità attribuite ad altre prove ovvero il fatto che il testimone oculare sia anche vittima del reato), tenere a mente le raccomandazioni contenute nella Guida può essere di inestimabile valore per una giurisdizione che debba forgiare i propri protocolli. Pertanto, la Guida costituisce un importante strumento per migliorare le pratiche investigative da seguire, mentre noi continuiamo la nostra ricerca della verità.
Janet Reno

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INTRODUZIONE
Il sistema legale ha sempre fatto affidamento sulle dichiarazioni rese dai testimoni oculari, soprattutto con riferimento alle vicende penali. Nonostante la prova che i testimoni oculari forniscono possa essere estremamente utile nello sviluppo dei casi, nell’identificare gli autori di un reato e nell’assolvere chi sia innocente, questa prova non è infallibile. Persino i testimoni oculari onesti e ben intenzionati posso cadere in errori, es. identificando la persona sbagliata o non riconoscendo l’autore di un reato.
A loro favore, deve dirsi che tanto il sistema legale quanto le Forze dell’Ordine non hanno trascurato questo problema. Numerose Corti ed organi giurisdizionali hanno, in occasioni differenti, predisposto ed istituito procedure particolari per tentare di evitare gli errori connessi alla testimonianza oculare. La maggior parte delle forze dell’Ordine, statali e locali, hanno definito politiche, pratiche e protocolli formativi con riferimento alla raccolta ed al trattamento della prova resa dal testimone oculare, molti dei quali appaiono buoni.

In passato, queste procedure non hanno però saputo integrare quel corpo, in continua crescita, della conoscenza psicologica applicata alla testimonianza oculare con le esigenze pratiche e quotidiane delle Forze dell’Ordine. Allo scopo di far confluire le prospettive delle Forze dell’Ordine, degli avvocati e dei ricercatori, pertanto, l’Istituto Nazionale di Giustizia (National Institute of Justice – NIJ) ha convocato il Gruppo tecnico di lavoro per la prova resa dai testimoni oculari (Technical Working Group for Eyewitness Evidence – TWGEYEE). Lo scopo del gruppo era quello di raccomandare pratiche uniformi per la raccolta e conservazione della prova.

Questa Guida differisce dagli sforzi pregressi con riferimento a diversi e fondamentali aspetti:

Questa Guida è supportata dalla ricerca nel campo delle scienze sociali (l’evidenziazione è del redattore) duranti gli ultimi 20 anni, ricercatori nel campo della psicologia hanno fornito un corpus sostanziale di scoperte riguardanti la prova resa dal testimone oculare. Queste scoperte offrono al sistema legislativo una preziosa base di conoscenze empiriche con riferimento alla testimonianza oculare. Questa Guida si avvale di risultati psicologici, sia includendoli nelle procedure stesse sia utilizzandoli per indicare la strada per la progettazione e lo sviluppo di ulteriori miglioramenti in procedure e pratiche per la possibile inclusione in future modificazioni o revisioni a questo documento.

Questa Guida combina prospettive di ricerca e pratiche. La crescita degli studi, nel campo delle scienze sociali, sul tema della testimonianza oculare è andata di pari passo con i paralleli sforzi messi in campo dalle Forze dell’Ordine per migliorare le proprie procedure. Questa Guida beneficia dell’inclusione delle diverse prospettive dei membri del TWGEYEE; il gruppo infatti si compone non solo di ricercatori ma finanche di procuratori, avvocati ed investigatori della Polizia provenienti dai dipartimenti di tutte le dimensioni e da tutte le regioni.

Questa Guida rappresenta la combinazione tra le migliori pratiche di polizia esistenti e funzionanti e la ricerca psicologica.

Questa Guida non scaturisce dal timore di cattive pratiche.

Questa Guida presuppone la buona fede da parte delle Forze dell’Ordine. Identifica procedure e pratiche che produrranno testimonianze più affidabili ed accurate in un maggior numero di casi ed al contempo ridurranno o, addirittura, elimineranno quelle pratiche che possono minare l’affidabilità e l’accuratezza dei testimoni oculari.

Questa Guida promuove la precisione nella prova per teste oculare.

Questa Guida descrive pratiche e procedure che, se applicate in maniera diffusa, tenderanno ad aumentare l’accuratezza e l’affidabilità di questo tipo di testimonianza, nonostante non possano comunque garantire l’accuratezza (o inesattezza) della testimonianza resa da un singolo testimone in un particolare procedimento. L’adesione a queste procedure può ridurre il numero di identificazioni erronee e dovrebbe aiutare ad assicurare che alla prova attendibile, resa dal teste oculare, sia dato il peso che merita nei procedimenti penali.

Questa guida non ha un’autorità legale; promuove stabili pratiche professionali.

La Guida non vuole stabilire criteri legali di ammissibilità della prova. Piuttosto, stabilisce rigorosi criteri utili per la gestione della prova del testimone oculare che sono tanto esigenti quanto quelli che governano la gestione delle tracce fisiche.

Questa Guida incoraggia i più alti livelli di professionalità.

In ultimo, deve sottolinearsi che, mentre questa Guida traccia le procedure di base che possono essere utilizzate per ottenere dai testimoni oculari le informazioni più affidabili ed accurate possibili, la stessa non ambisce a sostituire un’approfondita indagine condotta dal personale delle Forze dell’Ordine.

La prova resa dal testimone oculare è spesso vista come un pezzo fondamentale all’interno del puzzle investigativo, la cui utilità può essere ulteriormente rafforzata dall’ottenimento di ulteriori elementi di prova a sostegno. A volte, anche dopo un’indagine approfondita, la testimonianza del teste oculare rimane l’unica prova. E’ proprio in questi casi che l’uso attento di questa Guida può essere più importante.

SCOPO ED AMBITO DEL PROGETTO
Dopo aver esaminato il “Rapporto di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Giustizia, Condannato dai Giudici, Assolto dalla scienza: casi di studio nell’utilizzo della prova del DNA“, il procuratore generale Janet Reno ha diretto il NIJ per affrontare le insidie presenti in quelle indagini che potrebbero aver contribuito a pervenire a condanne errate. La prova più convincente, nella maggior parte di quei 28 casi, era la dichiarazione resa dal testimone oculare in dibattimento.
Il NIJ ha avviato lo studio nel Maggio del 1998 con l’obiettivo principale di raccomandare alla comunità della giustizia penale le migliori pratiche e procedure da utilizzarsi in quelle indagini che coinvolgono testimoni oculari. Utilizzando il suo “Modello per gruppi di lavoro tecnici”, il NIJ ha istituito il Gruppo tecnico di lavoro per la testimonianza oculare al fine di identificare, definire e far convergere una serie di procedure  investigative che dovrebbero essere applicate in qualsiasi attività d’indagine nella quale risulti coinvolta la testimonianza oculare per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità della prova. I primi membri di questo gruppo costituivano il gruppo di pianificazione, un gruppo multidisciplinare di nove professionisti riuniti per individuare le necessità del sistema della giustizia penale con riferimento alla prova resa dal testimone oculare, definire gli obiettivi di TWGEYEE e sviluppare la strategia iniziale per il raggiungimento dello scopo di TWGEYEE.
Il gruppo di pianificazione ha ritenuto che la testimonianza oculare, in generale, possa essere migliorata e resa più affidabile attraverso l’applicazione di principi e pratiche scientifici attualmente accettati.

E’ stato riconosciuto come la ricerca ha dimostrato che la memoria di un testimone presente ad un evento può essere labile e che la quantità e qualità delle informazioni ottenute da un teste dipende in parte dal metodo di interrogatorio. Sulla base di questi precetti, sono stati identificati i seguenti scopi ed obiettivi del presente studio:
• Aumentare la quantità di informazioni acquisite dai testimoni attraverso il miglioramento delle tecniche di interrogatorio;
• Aumentare la validità/accuratezza della dichiarazione resa dal testimone oculare mentre polizia, pubblici ministeri ed altri professionisti della giustizia penale collaborano con i testimoni per identificare i sospetti;
• Migliorare la capacità del sistema di giustizia penale nel valutare la forza ed accuratezza della testimonianza.
Sebbene lo sviluppo di una guida possa essere istruttivo per affrontare questioni riguardanti la testimonianza, il Gruppo di pianificazione ha riconosciuto che le locali condizioni logistiche e legali possono imporre l’uso di procedure differenti. Inoltre, le procedure di identificazione che non utilizzano le pratiche raccomandate dalla presente Guida non necessariamente invalideranno o sminuiranno la prova nel caso concreto.

DESIGN DEL PROGETTO.

L’Istituto nazionale di Giustizia ha sviluppato un modello per gruppi di lavoro tecnici che è stato con successo utilizzato in precedenti studi di questa natura. Il processo incomincia con una richiesta da parte del sistema di giustizia penale, solitamente attraverso il procuratore generale; il NIJ ricerca il punto nodale della questione e forma un gruppo di pianificazione formato da esperti per area tematica. Questo gruppo, insieme al NIJ, valuta se sia necessario un gruppo tecnico di lavoro per approfondire la materia.
Una volta che viene presa la decisione di formare un gruppo tecnico di lavoro, il gruppo di pianificazione ne determina il numero e la composizione abbozzandone un’agenda. Il NIJ supporta il gruppo di pianificazione richiedendo le nomine dei membri al proprio pool multidisciplinare di soci di ricerca attraverso la comunità nazionale della giustizia penale in base alla distribuzione regionale ed alle competenze e disponibilità individuali.
Una volta che i membri sono scelti, gli incontri sono condotti da membri designati del gruppo di pianificazione. Il NIJ mantiene una funzione essenzialmente facilitatoria.
Il gruppo di pianificazione per la prova della testimonianza oculare si è riunito la prima volta nel maggio 1998 a Washington, D.C. Dopo due riunioni di pianificazione (la seconda in Oak Brook, Illinois), il gruppo tecnico è stato formato e convocato per la prima vola nell’ottobre 1998 a Chicago. I 34 membri del TWGEYEE (fra cui i 9 membri del gruppo di pianificazione) rappresentano Forze dell’Ordine, procuratori, difensori e comunità di ricerca provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada.

SVILUPPO DELLA GUIDA.

Nel corso di tre incontri – il secondo tenutosi in Washington D.C. nel 1999 ed il terzo a San Francisco nel maggio 1999 – e quattro tavole di programmazione tenutisi nell’arco di un anno, i membri del Gruppo di lavoro tecnico per la Prova della testimonianza oculare hanno individuato le specifiche attività investigative che ritenevano rappresentative delle migliori pratiche attualmente disponibili per gli investigatori. Queste attività sono state organizzate in base alle categorie di indagine definite dal gruppo di pianificazione e le categorie sono state modificate durante il processo ogniqualvolta ciò si rendesse necessario. Una volta che le specifiche attività sono state identificate, le stesse sono state incorporate nel seguente schema:
• una dichiarazione di principio nella quale viene espresso l’obiettivo che la procedura indicata intende raggiungere.
• una dichiarazione di metodo rivolta all’investigatore riguardante l’esecuzione della procedura.
• la procedura per eseguire la lista delle singole attività.
• una dichiarazione riepilogativa nella quale sono illustrati il motivo e l’importanza di seguire la procedura.

RETE DI REVISIONE NAZIONALE.

Dopo che il gruppo di lavoro tecnico ha completato la bozza iniziale della Guida nel marzo 1999, la stessa è stata distribuita ad un ampio pubblico attraverso la comunità di giustizia penale per procedere alla revisione. I commenti provenienti dalle organizzazioni e dai singoli sono stati poi presi in considerazione dal TWGEYEE durante l’incontro del maggio 1999 per finalizzare ed approvare la pubblicazione della Guida.

Le 95 organizzazioni ed individui i cui commenti erano sollecitati durante la revisione nazionale della Guida rappresentano tutti i livelli delle forze dell’Ordine, dagli ufficiali locali ai Sovrintendenti di Stato sino alle Agenzie federali, alle organizzazioni regionali e nazionali, ai singoli procuratori e giudici ed ai ricercatori nel campo scienze sociali provenienti da tutti gli Stati Uniti e dal Canada. La distribuzione disciplinare dei revisori era la seguente: 43 fra Forze dell’Ordine ed istituzioni correzionali; 20 fra procuratori, avvocati e Giudici (sia singoli che organizzazioni); 19 Forze dell’Ordine statali ed organizzazioni politiche legislative; e 13 ricercatori in scienze sociali e diritto (una lista completa dei revisori è disponibile all’appendice B).

CRITERI FORMATIVI.
L’NIJ sta programmando una seconda fase di questo studio, al fine di redigere dei criteri formativi per ciascuna delle procedure incluse in questo documento. Ci si aspetta che questa ricerca venga completata e diffusa per l’estate del 2000. I membri del TWGEYEE ed altri esperti in formazione provenienti da tutta la nazione definiranno e verificheranno i livelli minimi di performance per ciascuna procedura. I criteri pratici verranno pubblicati e largamente distribuiti per fornire alle organizzazioni ed ai singoli i materiali necessari per stabilire e mantenere un buon livello di conoscenza e le abilità necessarie per le performance delle procedure.

VALIDITA’ DELLA GUIDA.
Nonostante i compiti investigativi individuati in questa Guida rappresentino un punto d’incontro tra i membri del TWGEYEE sulle procedure per la raccolta e la conservazione delle testimonianze dei testimoni oculari, non è stato espletato alcun tentativo di condurre studi di conferma per stabilire l’importanza, o il grado di miglioramento, che queste pratiche dovrebbero riuscire ad ottenere. Il NIJ ambisce a sviluppare una strategia che possa convalidare, a livello nazionale, la prova sul campo e la conferma di ciascuna procedura. Deve sottolinearsi che la Guida esistente sarà soggetta a future modificazioni, o revisioni, basate sui risultati di queste procedure di validazione.

CONSIDERAZIONI FUTURE.
I miglioramenti nelle scienze sociali e nella tecnologia modificheranno, con il passare del tempo, le procedure usate per raccogliere e preservare le dichiarazioni dei testimoni oculari. Gli esempi seguenti illustrano le aree di potenziale cambiamento.

Le ricerche scientifiche indicano che le procedure di identificazione, quali le lineups e le individuazioni fotografiche, producono prove più affidabili qualora i singoli membri delle lineups o quelli presenti negli album fotografici siano mostrati al testimone in maniera sequenziale – uno alla volta – piuttosto che simultaneamente. Nonostante alcuni commissariati di polizia al momento usino metodi sequenziali di presentazione, non appare esistere consenso univoco su alcun particolare metodo di presentazione sequenziale che possa essere raccomandato come il migliore; nonostante talune procedure sequenziali siano incluse nella Guida, non vi è una preferenza per le procedure sequenziali.

Similmente, i suggerimenti involontari degli investigatori (es. il linguaggio del corpo, il tono della voce) possono influire negativamente sull’affidabilità della dichiarazione del testimone oculare. I ricercatori di psicologia hanno notato che tale influenza può essere evitata qualora vengano utilizzate delle procedure di identificazione “alla cieca” (es. lineups condotte da investigatori che non sono a conoscenza dell’identità del sospetto). Tuttavia, le procedure alla cieca, che sono utilizzate dalla scienza per impedire che i risultati delle ricerche siano falsati da contaminazioni accidentali, possono essere poco pratiche da attuare per alcune giurisdizioni. Queste procedure non sono incluse nella Guida ma sono qualificate come oggetto di interesse per esplorazioni future e prove sul campo. Nel mentre, una miglior consapevolezza da parte degli investigatori riguardo alla sottile influenza che possono avere sui testimoni porterà a procedure di identificazione più professionali.

I miglioramenti tecnologici, come i sistemi di immagini a computer ed Internet, permetteranno alle Forze dell’Ordine di condividere le immagini tra i dipartimenti e possono facilitare l’uso di procedure avanzate. Questa Guida non è pensata per ostacolare lo sviluppo e l’utilizzo di nuove tecnologie e procedure. Al contrario, anticipa questi miglioramenti.

SOMMARIO

La testimonianza oculare: una guida per le Forze dell’Ordine
Sezione I: comunicazione della notizia di reato / primo intervento
Sezione II: Foto segnaletiche e identikit
Sezione III: Procedure per intervistare il testimone da parte dell’investigatore “Follow Up”
Sezione IV: Procedura di identificazione sul campo (Showup)
Sezione V: Procedure per l’identificazione dei sospetti da parte dei testimoni oculari

Sezione I: comunicazione della notizia di reato / primo intervento
A. Rispondere al 9-1-1 / Chiamata d’emergenza

Principio: Come punto di contatto primario per il testimone, il centralino del 911/numero di emergenza deve ottenere e distribuire, con un comportamento non suggestivo, informazioni complete e precise dall’interlocutore. Queste informazioni possono includere la descrizione/l’identità del colpevole. Le azioni del centralino possono influenzare sia la sicurezza di coloro che sono direttamente coinvolti sia l’intera indagine.

Policy: Il centralino deve rispondere ad ogni chiamata con un comportamento teso ad ottenere e distribuire informazioni precise riguardanti il crimine e la descrizione/identità del reo.

Procedura: Durante una chiamata d’emergenza – dopo aver ottenuto le informazioni preliminari ed aver inviato la polizia sul posto – il centralino dovrebbe:
1. Rassicurare l’interlocutore del fatto che la polizia stia arrivando.
2. Fare domande più generali (Es. “Cosa puoi dirmi riguardo alla macchina?”); seguite da domande più specifiche (Es. “Di che colore era la macchina?”).
3. Evitare di fare domande allusive o suggestive (Es. “La macchina era rossa?”).
4. Chiedere se ci siano altre cose da sapere riguardo al fatto.
5. Trasmettere le informazioni al/i poliziotto/i che dovranno intervenire.
6. Aggiornare il/i poliziotto/i con tutte le nuove informazioni.

Sintesi: Le informazioni ottenute dal testimone sono importanti per la sicurezza di coloro che sono coinvolti e potrebbero essere utili per le indagini. Il modo in cui i fatti sono raccontati da colui che chiama può influenzare la precisione delle informazioni ottenute.

B. Indagini sulla scena (Preliminary Investigating Officer)

Principio: Preservare e documentare la scena del crimine, includendo le informazioni dei testimoni e le prove fisiche, è necessario per un’indagine preliminare approfondita. I metodi usati dall’investigatore che per primo interviene hanno un impatto diretto sulla quantità e sulla precisione delle informazioni ottenute nel prosieguo dell’indagine.

Policy: L’investigatore deve ottenere, conservare ed utilizzare, dalla scena del crimine, la quantità massima di informazioni precise.

Procedura: Dopo aver messo in sicurezza la scena del crimine ed aver assistito tutte le vittime e feriti, l’investigatore dovrebbe:

1. Identificare il colpevole/i.
– Determinare dove si trovi il colpevole/i.
– Trattenere o arrestare il colpevole/i se ancora presente sulla scena.
2. Determinare/classificare che tipo di crimine o incidente si sia verificato.
3. Diffondere una descrizione aggiornata dell’incidente, del colpevole/i e/o del veicolo/i.
4. Verificare l’identità del testimone/i.
5. Separare i testimoni e ordinare loro di evitare di discutere i dettagli dell’incidente con altri testimoni.
6. Setacciare l’area alla ricerca di altri testimoni.

Sintesi: L’indagine preliminare sulla scena del crimine crea una base solida per l’accurata raccolta d’informazioni e prove durante le indagini seguenti.

C. Ottenere informazioni dal/i testimone/i

Principio: Il modo in cui l’ufficiale per primo intervenuto ottiene le informazioni da un testimone ha un impatto diretto sulla quantità e qualità di quelle stesse informazioni.

Policy: L’operante deve ottenere e documentare precisamente e preservare le informazioni del/i testimone/i.

Procedura: Quando si interroga un testimone, l’operante dovrebbe:
1. Stabilire un rapporto con il testimone.
2. Informarsi riguardo alle condizioni del testimone.
3. Fare domande di carattere generale (Es., “Cosa puoi dirmi riguardo alla macchina?”); seguite da domande più specifiche (Es., “Di che colore era la macchina?”). Evitare domande suggestive (Es., “La macchina era rossa?”).
4. Chiarire le informazioni ricevute insieme al testimone.
5. Registrare le informazioni ottenute dal testimone, includendo l’identità di esso, in un rapporto scritto.
6. Incoraggiare il testimone a contattare gli investigatori per comunicare qualsiasi informazione aggiuntiva.
7. Incoraggiare il testimone ad evitare i contatti con i media ovvero ad esporsi a discussioni mediatiche riguardanti l’incidente.
8. Ordinare al testimone di evitare di discutere i dettagli dell’incidente con altri potenziali testimoni.

Sintesi: Le informazioni ottenute dal testimone possono avvalorare altre prove d’indagine (Es., prove fisiche, dichiarazioni fornite da altri testimoni). Dunque, è importante che le informazioni siano registrate precisamente per scritto.

SEZIONE 2: Foto segnaletiche e identikit
A. Preparare le foto segnaletiche
Nota: I “Mug Books” (Es. una composizione di foto ritraenti persone pregiudicate) possono essere utilizzati nei casi in cui un sospetto non è stato individuato ed altre fonti affidabili sono esaurite. Questa tecnica può fornire delle indicazioni per le indagini, ma i risultati dovrebbero essere valutati con cautela.

Principio: Una composizione non suggestiva di un album di foto segnaletiche può permettere al testimone di fornire un’indicazione in un caso in cui non è stato individuato alcun sospetto e le ulteriori fonti affidabili sono esaurite.

Policy: L’investigatore addetto alla formazione dell’album deve prepararlo in maniera che le singole foto non siano suggestive.

Procedura: Nel selezionare le foto che devono essere nell’album, il preparatore dovrebbe:
1. Raggruppare le foto a seconda del formato (Es. a colori o in bianco e nero; Polaroid, 35mm, o digitale; video) per assicurare che nessuna foto spicchi fra le altre.
2. Selezionare foto di individui che siano uniformi con riferimento a caratteristiche fisiche generali (Es. razza, età, sesso).
3. Considerare di raggruppare le foto a seconda del crimine compiuto (Es. aggressione sessuale, attività in un’associazione).
4. Assicurarsi che esistano informazioni identificative certe per ciascun individuo raffigurato.
5. Assicurarsi che le foto siano recenti.
6. Assicurarsi che all’interno dell’album vi sia una sola foto di ciascun individuo.

Sintesi: Gli album di foto segnaletiche devono essere preparati in maniera oggettiva per fornire spunti investigativi che potranno essere ammessi in tribunale.

B. Sviluppare ed utilizzare immagini realizzate sulla base della descrizione del testimone
Nota: Gli identikit possono essere degli strumenti investigativi utili; tuttavia, non dovrebbero essere utilizzati come prove autonome e potrebbero non essere elevati al livello di causa probabile.

Principio: Gli identikit forniscono una descrizione che può essere utilizzata per sviluppare spunti investigativi.

Policy: La persona che prepara l’identikit deve selezionare e utilizzare la tecnica composita in maniera tale che la descrizione del testimone sia ragionevolmente rappresentata.

Procedura: La persona che prepara l’identikit dovrebbe:
1. Valutare l’abilità del testimone di fornire una descrizione del colpevole.
2. Selezionare la procedura che deve essere utilizzata fra quelle disponibili (Es., l’identikit, il disegno di un artista, o immagini generate dal computer).
3. A meno che non sia parte della procedura, evitare di mostrare al testimone qualsiasi foto immediatamente prima di sviluppare l’immagine.
4. Per condurre la procedura, selezionare un ambiente che minimizzi le distrazioni.
5. Condurre la procedura separatamente con ciascun testimone
6. Determinare insieme al testimone se la raffigurazione sia una rappresentazione adeguata del colpevole.

Sintesi: L’uso dell’identikit può produrre spunti investigativi nel caso in cui non sia stato ancora determinato un sospetto. L’uso di queste procedure può facilitare l’ottenimento, da parte del testimone, di una descrizione che permetterà lo sviluppo di un adeguato aspetto del colpevole.

C. Istruire il testimone

Principio: Dare istruzioni al testimone prima di condurre la procedura può facilitare nel testimone il ricordo delle fattezze del colpevole.

Policy: L’investigatore deve fornire istruzioni al testimone prima di iniziare.

Procedura:

“Mug Book” (RICONOSCIMENTO FOTOGRAFICO): L’investigatore/la persona che conduce la procedura dovrebbe:
1. Dare istruzioni al testimone senza che siano presenti altre persone.
2. Descrivere l’album di foto segnaletiche al testimone riferendosi ad esso come una “collezione di fotografie”.
3. Informare il testimone che la persona che ha compiuto il crimine potrebbe, o non potrebbe, essere presente all’interno del libro.
4. Considerare di suggerire al testimone di ripensare all’evento ed al suo stato d’animo in quel momento.
5. Ordinare al testimone di selezionare una fotografia, se può, e di stabilire in che modo conosca la persona, se può.
6. Rassicurare il testimone del fatto che, nonostante pervenga ad identificare qualcuno, la polizia continuerà ad indagare sul caso.
7. Informare il testimone che la procedura richiede che l’investigatore chieda al testimone di stabilire, con sue parole, quanto sia certo/a di questa scelta.

Identikit: L’investigatore/la persona che conduce la procedura dovrebbe:
1. Dare istruzioni al testimone senza che siano presenti altre persone.
2. Spiegare il tipo di tecnica che sarà utilizzata.
3. Spiegare al testimone come l’identikit verrà utilizzato nell’indagine.
4. Chiedere al testimone di ripensare all’evento ed al suo stato d’animo in quel momento.

Sintesi: Fornire istruzioni al testimone può migliorare il suo livello di comfort e può fornire informazioni che potrebbero aiutare le indagini.

D. Documentare la procedura

Principio: La documentazione della procedura fornisce una precisa registrazione dei risultati ottenuti dai testimoni.

Policy: La persona che conduce la procedura deve preservare il risultato della stessa attraverso un’accurata registrazione dei tipi di procedure utilizzate e dei loro risultati.

Procedura: La persona che conduce la procedura dovrebbe:
1. Registrare le procedure utilizzate (Es. Identikit, album con foto segnaletiche, disegno di un artista o immagini generate a computer) per iscritto.
2. Registrare i risultati delle procedure per iscritto, incluse le esatte parole pronunciate dal testimone con riferimento al grado di certezza che egli/ella ha della propria identificazione.
3. Registrare gli oggetti usati e conservare gli identikit generati.

Sintesi: La documentazione delle procedure e dei risultati migliora la forza e la credibilità dei risultati ottenuti dai testimoni e può essere un fattore importante sia nelle investigazioni sia nel successivo procedimento giudiziario.

SEZIONE 3: Procedure per interrogare il testimone da parte dell’investigatore intervenuto in un secondo momento

A. Preparazione e decisioni pre-interrogatorio
Principio: La preparazione per un interrogatorio massimizza l’efficacia della partecipazione del testimone e l’efficienza dell’investigatore.

Policy: L’investigatore deve esaminare tutte le informazioni disponibili riguardo il caso ed il testimone ed organizzare un interrogatorio efficiente ed efficace.

Procedura: Prima di procede all’interrogatorio, l’investigatore dovrebbe:
1. Esaminare tutte le informazioni disponibili.
2. Programmare l’interrogatorio non appena il testimone si dimostri fisicamente ed emotivamente capace.
3. Prediligere un ambiente che minimizzi le distrazioni ed allo stesso tempo metta a proprio agio il testimone.
4. Assicurarsi di avere la disponibilità delle risorse necessarie (Es. taccuino, registratore, videocamera, stanza dove condurre l’interrogatorio).
5. Separare i testimoni.
6. Determinare la natura di eventuali precedenti contatti con le Forze dell’Ordine avuti dai testimoni.

Sintesi: Mettere in atto gli accorgimenti pre-interrogatorio consente all’investigatore di carpire una maggior quantità di informazioni precise durante l’interrogatorio, che potrebbero risultare decisive per le indagini.

B. Contatto iniziale con il testimone (pre-interrogatorio)

Principio: Un testimone a suo agio fornisce più informazioni.

Policy: Gli investigatori devono comportarsi in una maniera che permetta loro di ottenere il maggior numero di informazioni dal testimone.

Procedura: Al momento dell’incontro con il testimone, ma prima dell’inizio dell’interrogatorio, l’investigatore dovrebbe:
1. Sviluppare un rapporto con il testimone.
2. Informarsi riguardo ai precedenti contatti che il testimone ha già avuto con le Forze dell’Ordine riguardo l’incidente.
3. Non fornire alcun tipo di informazione riguardo al caso o al sospettato.

Sintesi: Stabilire una relazione collaborativa con il testimone verosimilmente si tradurrà in un interrogatorio capace di fornire una maggior quantità di informazioni precise.

C. Condurre l’interrogatorio
Principio: Le tecniche di interrogatorio possono facilitare la memoria del testimone ed incoraggiare la comunicazione sia durante sia dopo l’interrogatorio stesso.

Policy: L’investigatore deve eseguire un interrogatorio del testimone completo, efficiente ed efficace ed incoraggiare la comunicazione successiva allo stesso.

Procedura: Durante l’interrogatorio, l’investigatore dovrebbe:
1. Incoraggiare il testimone a riferire informazioni senza suggerimenti.
2. Incoraggiare il testimone a riferire tutti i dettagli, anche se sembrano insignificanti.
3. Porre domande di carattere generale (es. “Cosa può dirmi della macchina?”); seguite da domande più specifiche (es. “Di che colore era la macchina?”).
4. Evitare domande suggestive (“La macchina era rossa?”).
5. Avvertire il testimone di non tirare a indovinare.
6. Chiedere al testimone di ricreare mentalmente le circostanze dell’evento (es. “Pensi a come si sentiva in quel momento”).
7. Incoraggiare la comunicazione non verbale (es. disegni, gesti, oggetti).
8. Evitare di interrompere il testimone.
9. Incoraggiare il testimone a contattare gli investigatori qualora dovesse ricordare informazioni aggiuntive.
10. Invitare il testimone ad evitare di discutere i dettagli dell’incidente con altri potenziali testimoni.
11. Incoraggiare il testimone ad evitare i contatti con i media ovvero ad esporsi a discussioni mediatiche riguardanti l’incidente.
12. Ringraziare il testimone per la sua collaborazione.

Sintesi: Le informazioni ricavate dal testimone durante l’interrogatorio potrebbero fornire spunti investigativi e altri elementi essenziali. La procedura d’interrogatorio soprastante permetterà al testimone di fornire la più accurata e completa descrizione dell’evento ed incoraggerà il testimone a riferire nuovi ricordi successivamente.

D. Registrare le dichiarazioni del testimone
Principio: Registrare le affermazioni dei testimoni riflette con precisione e completamente tutte le informazioni ottenute e preserva l’integrità di questa prova.

Policy: L’investigatore deve fornire una documentazione precisa ed accurata di tutte le informazioni ottenute dal testimone.

Procedura: Durante, o il prima possibile dopo, l’interrogatorio, l’investigatore dovrebbe:
1. Documentare le affermazioni del testimone (Es., registrazioni audio o video, documentazione stenografica, documenti scritti dal testimone, un riassunto scritto utilizzando le parole del testimone).
2. Controllare la documentazione scritta; chiedere al testimone se c’è qualcosa che desidera cambiare, aggiungere o evidenziare.

Sintesi: Una documentazione completa e precisa delle affermazioni del testimone è essenziale per l’integrità ed il successo delle indagini e del successivo procedimento giudiziario.

E. Valutare l’accuratezza dei singoli elementi di una deposizione testimoniale
Principio: Valutare punto per punto un’affermazione potrebbe permettere un giudizio riguardo quali elementi dell’affermazione siano i più precisi. Questo è necessario poiché ogni pezzo di informazione richiamata alla mente dal testimone può essere ricordata indipendentemente da altri elementi.

Policy: L’investigatore deve controllare i singoli elementi delle affermazioni dei testimoni per determinare la precisione di ciascun punto.

Procedura: Dopo aver eseguito l’interrogatorio, l’investigatore dovrebbe:
1. Considerare ogni singolo elemento della deposizione del testimone separatamente.
2. Controllare ogni elemento della deposizione avuto riguardo al contesto dell’intera dichiarazione. Cercare le contraddizioni all’interno della frase.
3. Confrontare ogni elemento della deposizione avuto riguardo agli ulteriori elementi di prova noti all’investigatore e provenienti da altre fonti (Es., affermazioni di altri testimoni, prove fisiche).

Sintesi: La valutazione punto per punto dell’accuratezza di ciascun elemento della deposizione di un testimone può aiutare a concentrare le indagini su un determinato elemento. Questo accorgimento rifugge il concetto erroneo secondo cui la precisione nella descrizione di un singolo elemento da parte del testimone possa predire la precisione di altri elementi.

F. Mantenere contatto con il testimone
Principio: Il testimone potrebbe ricordare e fornire informazioni aggiuntive una volta che l’interrogatorio è finito.

Policy: L’investigatore deve mantenere aperti tutti i canali di comunicazione per permettere al testimone di fornire informazioni aggiuntive.

Procedura: Successivamente all’interrogatorio, per mantenere il contatto con il testimone, l’investigatore dovrebbe:
1. Ristabilire un rapporto con il testimone.
2. Chiedere al testimone se lui/lei ha ricordato qualche informazione aggiuntiva.
3. Seguire le procedure di interrogatorio e documentazione presenti nelle sottosezioni C, “Condurre l’interrogatorio”, e D, “Registrare le dichiarazioni dei testimoni”.
4. Non fornire alcuna informazione ottenuta da altre fonti.

Sintesi: Ristabilire un contatto ed un rapporto con il testimone spesso conduce al recupero di informazioni aggiuntive. Mantenere aperti i canali di comunicazione con i testimoni durante le indagini è di vitale importanza.

SEZIONE 4 Procedura di identificazione sul campo (confronto)
A. Condurre il confronto (ovvero ricognizione personale tramite formazione di un line up Ndr)
Principio: Quando le circostanze richiedono che il sospettato venga mostrato al testimone, l’intrinseca suggestività dell’incontro può essere minimizzata attraverso l’uso di procedure di salvaguardia.

Policy: L’investigatore deve utilizzare procedure che evitino pregiudizi al testimone.

Procedura: Quando si esegue un confronto, l’investigatore dovrebbe:
1. Determinare e registrare, prima del confronto, una descrizione dell’autore del reato.
2. Valutare l’opportunità di accompagnare il testimone nel luogo di detenzione dell’indagato per limitare l’impatto che il luogo può avere sulle determinazioni/convinzioni del testimone;
3. Qualora fossero coinvolti molteplici testimoni:
A. Separare i testimoni e ordinare loro di evitare di discutere i dettagli dell’incidente con gli altri testimoni.
B. Se si ottiene un’identificazione positiva da parte di un testimone, considerare di utilizzare altre procedure d’identificazione (Es., “lineup”, individuazione fotografica) per i testimoni rimanenti.
4. Avvisare il testimone che la persona che sta osservando potrebbe, o non potrebbe, essere il colpevole.
5. Ottenere e registrare un’affermazione di certezza per l’identificazione, sia positiva che negativa.

Sintesi: L’uso del confronto può fornire informazioni investigative di partenza per l’indagine, ma l’intrinseca suggestività del confronto stesso impone un uso attento di procedure di salvaguardia.

B. Registrare i risultati del confronto (ricognizione personale Ndr).
Principio: La documentazione dei risultati dell’identificazione rispecchia con precisione e completamente i risultati dell’identificazione ottenuti dai testimoni.

Policy: Quando si esegue una ricognizione personale, l’investigatore deve preservare il risultato della procedura documentando qualsiasi identificazione, sia essa positiva o negativa, effettuata dal testimone.

Procedura: Quando si esegue una ricognizione personale, l’investigatore dovrebbe:
1. Registrare l’orario ed il luogo della procedura.
2. Registrare i risultati dell’identificazione o della non identificazione per iscritto, includendo le parole esatte del testimone riguardo il grado di certezza.

Sintesi: Preparare una completa e precisa registrazione del risultato del confronto migliora la forza e la credibilità dei risultati dell’identificazione o della non identificazione operate dal testimone e può risultare un documento importante nelle indagini e nei successivi sviluppi giudiziari.

SEZIONE 5 Procedure per l’identificazione dei sospetti da parte dei testimoni oculari
A. Comporre le ricognizioni
Principio: Una composizione della “lineup” imparziale consente al testimone di fornire in maniera più accurata un’identificazione ovvero una non identificazione.

Policy: L’investigatore deve comporre la “lineup” in modo tale che il sospetto non sia in risalto rispetto agli altri.

Procedura:
“Photo Lineup”: quando si compone una ricognizione fotografica, l’investigatore dovrebbe:
1. Includere solo un indagato in ciascuna procedura di identificazione.
2. Selezionare dei birilli (ovvero i figuranti che prendono parte alla procedura) che assomiglino alla descrizione che il testimone ha reso del colpevole. Nel caso in cui vi sia una descrizione limitata/inadeguata da parte del teste, ovvero quando la descrizione del colpevole da parte del testimone differisca notevolmente dall’aspetto del sospetto, i birilli devono presentare delle caratteristiche molto simili a quelle di quest’ultimo.
3. Se l’investigatore dovesse avere a disposizione diverse foto del sospetto, deve utilizzare una foto che ne rappresenti l’aspetto al momento degli accadimenti sui quali si indaga;
4. Includere un minimo di cinque birilli (non sospetti) per ogni procedura d’identificazione.
5. Tenere in conto che non è necessaria la completa uniformità di caratteristiche. Evitare di utilizzare i birilli che assomiglino così tanto al sospetto che una persona familiare con il sospetto trovi difficoltà nel distinguere il sospetto dai birilli.
6. Creare un aspetto coerente tra il sospetto ed i birilli relativamente ad ogni caratteristica unica o inusuale (Es., cicatrici, tatuaggi) che è stata utilizzata per descrivere il colpevole, aggiungendola artificialmente oppure coprendola.
7. Considerare di posizionare i sospetti in posizioni diverse in ciascuna “lineup”, sia in casi differenti sia in presenza di un medesimo caso che presenti però testimoni multipli. Posizionare il sospetto in maniera casuale nelle “lineup”.
8. Quando si mostra un nuovo indagato, evitare di riutilizzare i medesimi birilli utilizzati nelle “lineup” già mostrate al testimone.
9. Assicurarsi che nulla di scritto e nessuna informazione riguardante arresti precedenti siano visibili dal testimone.
10. Guardare l’album, una volta completato, per assicurarsi che il sospetto non risalti evidentemente.
11. Conservare l’Ordine di presentazione della ricognizione fotografica. Inoltre, le stesse foto dovrebbero essere conservate nella loro condizione originale.

“Live lineup”: Quando si compone una ricognizione personale, l’investigatore dovrebbe:
1. Includere un solo sospetto in ciascuna procedura d’identificazione.
2. Selezionare dei birilli che generalmente assomiglino alla descrizione del colpevole effettuata dal testimone. Nel caso in cui ci sia una descrizione limitata/inadeguata del colpevole fornita dal testimone, o quando la descrizione del colpevole differisca significativamente dall’aspetto del sospetto, i birilli dovrebbero ricordare quest’ultimo in varie caratteristiche.
3. Considerare di posizionare i sospetti in differenti posizioni in ciascuna “lineup”, qualora si sia in presenza di casi differenti ovvero, in un medesimo caso, vi siano diversi testimoni. Posizionare il sospetto in maniera casuale a meno che, qualora le abitudini locali lo consentono, il sospetto o il suo avvocato richiedano una particolare posizione.
4. Includere un minimo di quattro birilli (non sospettati) per ogni procedura d’identificazione.
5. Quando si mostra un nuovo sospetto, si eviti di riutilizzare dei birilli in “lineup” mostrate allo stesso testimone.
6. Considerare che la completa uniformità delle caratteristiche non è richiesta. Evitare di utilizzare i birilli che assomiglino così tanto al sospetto che una persona familiare con lo stesso trovi difficoltà nel distinguere il sospetto dai birilli.
7. Creare un’immagine coerente tra il sospetto ed i birilli, rispettando ogni caratteristica unica o inusuale (Es., cicatrici, tatuaggi) utilizzata per descrivere il colpevole, aggiungendola artificialmente oppure coprendola.

Sintesi: Le procedure soprastanti porteranno ad avere una “lineup” (fotografica o live) nella quale il sospetto non risalti evidentemente. Un’identificazione ottenuta attraverso una “lineup” composta in questa maniera può avere un forte valore documentale rispetto ad una ottenuta senza questi accorgimenti.

B. Istruire il Testimone prima che veda la lineup
Principio: Le istruzioni date al testimone prima di visionare una lineup possono facilitare un’identificazione, ovvero una non identificazione, basata sui suoi ricordi.

Policy: Prima di presentare una lineup, l’investigatore deve fornire istruzioni al testimone per assicurare che il teste comprenda che lo scopo della procedura d’identificazione è sia quello di scagionare l’innocente che quello di identificare il vero colpevole.

Procedura:
“Photo Lineup”: Prima di presentare una photo lineup, l’investigatore dovrebbe:
1. Informare il testimone del fatto che gli verrà chiesto di visionare una serie di fotografie.
2. Informare il testimone che questa operazione è importante tanto per non considerare colpevoli persone innocenti quanto per identificare i soggetti colpevoli.
3. Informare il testimone che gli individui raffigurati potrebbero non apparire esattamente come apparivano il giorno dei fatti sui quali vi è indagine poiché le caratteristiche come capelli e peli facciali sono soggetti a cambiamenti.
4. Informare il testimone che la persona che ha compiuto il crimine potrebbe o non potrebbe trovarsi all’interno del set fotografico presentato.
5. Assicurare il testimone che, a prescindere dall’eventuale identificazione, la polizia continuerà ad indagare sull’incidente.
6 Informare il testimone che la procedura richiede che l’investigatore chieda al testimone di dichiarare, con sue parole, quanto sia certo/a sia di questa identificazione.

“Live Lineup”: Prima di presentare una live lineup, l’investigatore dovrebbe:
1. Informare il testimone che gli sarà chiesto di visionare un gruppo di persone.
2. Informare il testimone che questa operazione è importante tanto per non considerare colpevoli persone innocenti quanto per identificare i soggetti colpevoli.
3. Informare il testimone che gli individui presenti nella lineup potrebbero non apparire esattamente come apparivano la data dell’incidente, poiché caratteristiche come i capelli o i peli facciali sono soggetti a cambiamenti.
4. Informare il testimone che la persona che ha commesso il crimine potrebbe o non potrebbe essere presente nel gruppo di individui.
5. Assicurare il testimone che, a prescindere dall’eventuale identificazione, la polizia continuerà ad indagare sull’incidente.
6 Informare il testimone che la procedura richiede che l’investigatore chieda al testimone di dichiarare, con sue parole, quanto sia certo/a sia di questa identificazione.

Sintesi: Le istruzioni fornite al testimone prima della presentazione di una lineup quasi certamente miglioreranno la precisione e l’affidabilità di qualsiasi identificazione ottenuta dal testimone e possono facilitare lo stralcio delle posizioni dei soggetti innocenti dall’indagine.

C. Condurre la procedura d’identificazione
Principio: La procedura d’identificazione dovrebbe essere condotta in maniera tale da supportare l’affidabilità, la correttezza e l’oggettività dell’identificazione operata dal testimone.

Policy: L’investigatore deve condurre la procedura in una maniera tale da ottenere decisioni precise riguardo all’identificazione o alla non identificazione.

Procedura:
“Simultaneous photo lineup”: Quando si presenta una ricognizione fotografica, l’investigatore dovrebbe:
1. Provvedere a fornire al testimone le informazioni di cui alla precedente sottosezione B.
2. Confermare che il testimone abbia capito la natura della procedura.
3. Evitare di dire al testimone qualsiasi cosa che possa influenzare la di lui selezione.
4. Se viene fatta un’identificazione, evitare di riferire al testimone qualsiasi informazione riguardo all’individuo che è stato selezionato prima di aver ottenuto l’affermazione della certezza del testimone.
5. Registrare ogni risultato delle identificazioni e l’affermazione di certezza del testimone, come evidenziato nella sottosezione D.
6. Documentare per iscritto la procedura di photo lineup, includendo:
A. Informazioni identificative e fonti di tutte le foto utilizzate.
B. Nomi di tutte le persone presenti.
C. Data e ora della procedura d’identificazione.
7. Invitare il testimone a non discutere in merito alla procedura d’identificazione o ai suoi risultati con altri testimoni coinvolti nel caso e scoraggiare il contatto con i media.

Sequential photo lineup”: Quando si presenta una sequential photo lineup, l’investigatore dovrebbe:
1. Provvedere a fornire al testimone le informazioni di cui alla precedente sottosezione B.
2. Fornire le seguenti informazioni aggiuntive al testimone:
A. Le fotografie individuali saranno visionate una alla volta.
B. Le fotografie sono in Ordine causale.
C. Prendere tutto il tempo necessario per addivenire ad una decisione riguardo ogni foto prima di passare alla successiva.
D. Tutte le foto verrano mostrate, anche se verrà effettuata un’identificazione; ovvero la procedura sarà interrotta nel momento dell’identificazione (in base alle procedure giurisdizionali / dipartimentali).
3. Confermare che il testimone abbia capito la natura della procedura sequenziale.
4. Presentare ogni foto al testimone separatamente, in un Ordine prestabilito, rimuovendo quelle mostrate precedentemente.
5. Evitare di dire al testimone qualsiasi cosa che possa influenzare la sua selezione.
6. Se viene fatta un’identificazione, evitare di riportare al testimone qualsiasi informazione riguardo l’individuo che è stato selezionato prima di aver ottenuto l’affermazione di certezza del testimone.
7. Registrare ogni risultato delle identificazioni e l’affermazione di certezza del testimone, come evidenziato nella sottosezione D.
8. Documentare per iscritto la procedura di photo lineup, includendo:
A. Informazioni identificative e fonti di tutte le foto utilizzate.
B. Nomi di tutte le persone presenti.
C. Data e ora della procedura d’identificazione.
9. Invitare il testimone a non discutere in merito alla procedura d’identificazione o ai suoi risultati con altri testimoni coinvolti nel caso e scoraggiare il contatto con i media.

Simultaneous Live Lineup”: Quando si presenta una simultaneo live lineup, l’investigatore dovrebbe:
1. Provvedere a fornire al testimone le informazioni di cui alla precedente sottosezione B.
2. Informare tutti i presenti alla lineup di non suggerire in nessuna maniera la posizione o l’identità dell’indagato nella lineup.
3. Assicurarsi che ogni azione identificativa (Es., parlare, muoversi) sia eseguita da tutti i membri della lineup.
4. Evitare di dire al testimone qualsiasi cosa che possa influenzare la sua selezione.
5. Se viene fatta un’identificazione, evitare di riferire al testimone qualsiasi informazione riguardo all’individuo che ha selezionato prima di aver ottenuto l’affermazione di certezza del testimone.
6. Registrare ogni risultato delle identificazioni e l’affermazione di certezza del testimone, come evidenziato nella sottosezione D.
7. Documentare per iscritto la lineup, includendo:
A. Informazioni identificative e fonti di tutte le foto utilizzate.
B. Nomi di tutte le persone presenti.
C. Data e ora della procedura d’identificazione.
8. Documentare la lineup via foto o video. Questa documentazione dovrebbe possedere una qualità tale da rappresentare in maniera chiara e precisa la lineup.
9. Ordinare al testimone di non discutere la procedura d’identificazione o i suoi risultati con gli altri testimoni coinvolti nel caso e scoraggiare il contatto con i media.

“Sequential Live Lineup”: Quando si presenta una sequential live lineup, l’investigatore dovrebbe:
1. Provvedere a fornire al testimone le informazioni di cui alla precedente sottosezione B.
2. Fornire le seguenti viewing instructions aggiuntive al testimone:
A. Gli individui verranno visti uno alla volta.
B. Gli individui saranno presentati in ordine casuale.
C. Prendere tutto il tempo necessario nel prendere una decisione riguardo ciascun individuo prima di passare a quello successivo.
D. Se la persona che ha commesso il crimine è presente, identificarla.
E. Tutti gli individui verranno presentati, anche se viene fatta un’identificazione; oppure la procedura terminerà al momento dell’identificazione (in base alle procedure giurisdizionali / dipartimentali).
3. Iniziare con tutti i membri della lineup lontani dalla vista del testimone.
4. Ordinare a tutti i presenti alla lineup di non suggerire in nessuna maniera la posizione o l’identità del sospettato presente nella lineup.
5. Presentare ogni individuo nella lineup al testimone separatamente, in un Ordine prestabilito, rimuovendo coloro già presentati.
6. Assicurarsi che ogni azione identificativa (Es., parlare, muoversi) sia eseguita da ogni membro della lineup.
7. Evitare di dire qualsiasi cosa al testimone che possa influenzarne la selezione.
8. Se viene effettuata un’identificazione, evitare di riferire al testimone qualsiasi informazione riguardo all’individuo che ha selezionato prima di aver ottenuto l’affermazione di certezza del testimone.
9. Registrare ogni risultato dell’identificazione e l’affermazione di certezza del testimone, come evidenziato nella sottosezione D.
10. Documentare le procedure di lineup ed il contenuto per iscritto, includendo:
A. Informazioni identificative e fonti di tutte le foto utilizzate.
B. Nomi di tutte le persone presenti.
C. Data e ora della procedura d’identificazione.
11. Documentare la lineup con foto o video. Questa documentazione dovrebbe possedere una qualità tale da rappresentare in maniera chiara e precisa la lineup. La documentazione via foto può essere sia dell’intero gruppo sia di ciascun individuo singolarmente.
12. Ordinare al testimone di non discutere la procedura d’identificazione o i suoi risultati con gli altri testimoni coinvolti nel caso e scoraggiare il contatto con i media.

Sintesi: Il modo in cui una procedura d’identificazione è condotta può intaccare l’affidabilità e l’oggettività dell’identificazione. L’utilizzo delle procedure soprastanti può minimizzare l’effetto di influenze esterne sulla memoria di un testimone.

D. Registrare i risultati di un’identificazione
Principio: La documentazione precisa e completa del risultato della procedura d’identificazione rispecchia i risultati dell’identificazione effettuata dal testimone.

Policy: Quando si conduce una procedura d’identificazione, l’investigatore deve preservare il risultato di essa attraverso la registrazione di qualsiasi risultato di qualsiasi identificazione o non identificazione operata dal testimone.

Procedura: Quando si conduce una procedura d’identificazione, l’investigatore dovrebbe:
1. Registrare sia le identificazioni sia le non identificazioni per iscritto, includendo le parole del testimone riguardo al suo grado di certezza.
2. Assicurarsi che i risultati siano firmati dal testimone, e vi sia la data.
3. Assicurarsi che il testimone non possa vedere alcun materiale riguardante passate identificazioni.
4. Assicurarsi che il testimone non scriva o non faccia segni su alcun materiale che verrà utilizzato per altre procedure d’identificazione.

Sintesi: Preparare un rapporto completo e accurato dei risultati delle identificazioni migliora la forza e la credibilità delle identificazioni o non identificazioni effettuate dal testimone. Questo rapporto può risultare un documento cruciale nelle indagini e nei successivi sviluppi in tribunale.

APPENDICI

(Introduzione dell’Avv. Giuseppe Maria de Lalla, traduzione della Dott.ssa Chiara Morona. Ogni diritto riservato)

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