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Pubblichiamo in questa news un atto redatto dall’Avv. Giuseppe de Lalla in una complessa e gravissima vicenda di violenza sessuale di gruppo. Si tratta dei motivi nuovi e aggiunti all’atto di Appello (ex art. 585 comma 4 c.p.p.) nel quale l’assistito (indicato qui come A.B.) in primo grado era stato difeso da un altro professionista e condannato a 6 anni e 6 mesi di reclusione (il processo di Appello non è stato ancora celebrato al momento in cui scriviamo).

Questa vicenda offre lo spunto per una disamina approfondita (e, direi, piuttosto complessa e articolata): dello scenario comune che si verifica nella stragrande maggioranza delle volte nei casi di processi ove l’accusa è quella di violenza sessuale ovvero l’opposta ricostruzione dei fatti data dalla vittima e dall’accusato e l’assenza di testimoni terzi agli accadimenti per i quali vi è processo; dell’approccio giurisprudenziale in merito alla valutazione della credibilità della persona offesa/unica teste oculare degli accadimenti; di un importante istituto processuale ovvero quello dei motivi nuovi e aggiunti all’Appello e di quella che spesso è una buona tecnica di redazione degli stessi (e ci riferiamo all’inserimento di stralci di atti in PDF, alla schematizzazione anche numerata di punti argomentativi fondamentali, alla evidenziazione grafica di dati di rilievo).

LO SCENARIO CHE COMUNEMENTE SI REALIZZA NEI PROCEDIMENTI CHE MUOVONO DA ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE. In caso di processi ove l’accusa mossa all’imputato è quella di violenza sessuale, nella maggioranza dei casi (direi, nella stragrande maggioranza) lo schema che si ripete vede opposte due versioni inconciliabili e dicotomiche: la vittima affermerà di essere stata violentata; l’accusato baserà la propria difesa sull’asserzione che i rapporti sessuali sono stati consenzienti e desiderati dalla vittima. Ovviamente, tale opposte posizioni non si presenteranno tutte le volte in cui la violenza sessuale è stata agita con modalità ed esiti assolutamente e pacificamente inconciliabili con un rapporto consenziente (e si pensi a quei casi – piuttosto rari a dire il vero – nei quali la persona offesa è brutalizzata dal sex offender con esiti medico legali incontrovertibili); ed anche quando l’accusato nega recisamente di essere stato protagonista del fatto storico imputando l’accusa ad uno scambio di persona (ed ovviamente anche quando il supposto assenso della vittima non poteva dalla stessa essere validamente prestato come nel caso della pedofilia). Fuori dai casi sopra richiamati (e da tutte le variabili degli stessi che la realtà fattuale può presentare), l’effettiva particolarità dei processi per violenza sessuale consiste proprio nella diversa ed opposta lettura degli avvenimenti che le parti tentano di veicolare al Giudice con l’intento di essere creduti. Non occorre una disamina particolarmente approfondita per arrivare alla conclusione che qualsiasi altro reato contro la persona (ed anche contro il patrimonio) difficilmente si distingue per tale particolarità procedimentale (e non scrivo processuale poiché le opposte versioni delle parti caratterizzando anche la fase delle indagini preliminari ed in particolar modo quella cautelare) caratterizzata da due opposte ed insanabili versioni che si escludono a vicenda. A ciò si aggiunga che tali processi sono altrettanto spesso contrassegnati anche dall’assenza di testimoni terzi e men che meno oculari che possano apportare il loro contributo mnestico per la ricostruzione della vicenda. Certamente, chi delinque – qualunque sia il reato commesso – ha l’accortezza di farlo per quanto possibile al riparo degli occhi di terzi; ma per quanto riguarda le violenze sessuali (nelle sue varie forme includendo anche i reati di pedofilia) è la stessa dinamica dei fatti che richiede (e spesso favorisce) che il reato si consumi in assenza di terzi testimoni. Le ragioni sono immediatamente intuibili: – il reato è di per sé immediatamente percepibile nella sua gravità ed eventuali testimoni sarebbero spinti ad intervenire e/o a chiamare la forza pubblica (anche solo allertati dalla vittima); inoltre, spesso si consuma entro le mura domestiche sia che vittima ed agente dividano i locali sia che ci si trovano ambedue solo in quella singola occasione. Ed ancora, spesso la persona offesa e l’accusato sono legati da vincoli amicali o di mera conoscenza (evenienza piuttosto rara in tutti gli altri reati di natura predatoria) in virtù dei quali possono trovarsi da soli in un luogo non immediatamente accessibile allo sguardo di altre persone (come, ad esempio, l’abitacolo di una vettura). Se a tali caratteristiche si aggiunge la variabile del difetto di referti medici che provano esiti lesivi specifici della violenza sessuale (ecchimosi sulle cosce c.d. “da apertura”, lesioni dirette delle parti sessuali della vittima, lesioni nei distretti corporei tipici soggetti ad afferramento come le braccia, il collo e le gambe), si apprezza in pieno come tutto il coacervo accusatorio nel caso di tali odiosi, insidiosi e gravissimi reati si basi spesso solo sulle dichiarazioni della vittima (e l’assenza di lesioni è molto più frequente di quanto si pensi anche solo perché la vittima può essere costretta alla violenza con la minaccia e non con la forza fisica direttamente agita sul suo corpo).

Da ultimo, si consideri anche che eventuali residui di sperma o la positività anche dei tamponi buccali ed anali della vittima con il repertamento del DNA dell’accusato non esclude a priori la possibilità effettiva che i rapporti sessuali siano stati consenzienti (ed anche in questo caso ovviamente ci si riferisce ad un consenso che può essere validamente espresso)

LA GIURISPRUDENZA IN MERITO ALL’APPORTO TESTIMONIALE DELLA PERSONA OFFESA (anche nei casi di violenza sessuale). Come è noto a tutti gli operatori del diritto: la persona offesa nel nostro processo è un testimone a tutti gli effetti; la colpevolezza dell’accusato può essere provata anche solo dalle dichiarazioni della persona offesa/denunciante/costituita parte civile. Tali principi hanno un fondamento sia codicistico (e ci si riferisce alla disciplina della testimonianza applicabile indistintamente a testimoni e terzi ed alla vittima di reato), sia giurisprudenziale. Peraltro, tale è da considerarsi una precisa scelta del Legislatore: egli ha inteso valorizzare la testimonianza della persona offesa sottoponendola ai medesimi obblighi di verità del testimone terzo dal momento che molto spesso l’apporto testimoniale della vittima di reato è il solo in base al quale può essere ricostruito il fatto storico/reato. Una scelta diversa, ovvero quella di svincolare la testimonianza della vittima dai doveri del testimone (primo fra tutti quello di verità), avrebbe creato un cortocircuito logico/giuridico in base al quale alcuni processi (come visto, segnatamente quelli per violenza sessuale come tutti quelli per i quali non vi sono testimoni terzi) si sarebbero basati sulle dichiarazioni di due individui (imputato e vittima) non obbligati a riferire il vero in giudizio. Tuttavia, oltre il dato giuridico vi è quello immediatamente condivisibile e di comune esperienza per il quale non è possibile ipotizzare una testimonianza obbiettiva della vittima preso atto che – umanamente – ella sarà incline a supportare le proprie legittime (e in alcuni casi anche illegittime) pretese punitive e risarcitorie (senza contare che spesso i testimoni – vittime o terzi che siano – semplicemente sbagliano non essendo coscienti di essere in errore). Sul punto la Giurisprudenza di legittimità e di merito è sempre stata univoca: la testimonianza della persona offesa non obbliga il Giudice ad una procedura di riscontro particolarmente approfondita delle dichiarazioni della vittima/denunciante (come è richiesto dal codice di procedura, ad esempio, nei casi di chiamata in correità operata da eventuali complici nel crimine) e, inoltre, il giudizio di colpevolezza può basarsi anche solo sulle predette dichiarazioni (quindi, il detto comune “è la sua parola contro la mia” non sembra trovare applicazione nel processo penale). L’assetto fin qui delineato – malauguratamente – è spesso occasione di veri e propri errori di giudizio e giudiziari tutte le volte in cui i Giudicanti si esimono dall’andare oltre il dato letterale e sondare in maniera attenta le dichiarazioni accusatorie dal soggetto che primo fra tutti coltiva legittime aspettative punitive nei confronti dell’accusato. Si legge spesso in certe superficiali sentenze che la vittima ha rilasciato delle dichiarazioni “coerenti e lineari” e che non vi è prova dei motivi che abbiano potuto spingerla a calunniare l’imputato. Si tratta di tutta evidenza di un approccio verificazionista del tutto lontano dagli intendimenti del Legislatore: è mai possibile che arrivi in giudizio ed il PM coltivi colà un’accusa che ha il suo fondamento su delle dichiarazioni incoerenti e del tutto prive di logica della vittima? Davvero pensiamo che chi mente non possa dare una versione dei fatti….apparentemente logica e lineare? Il compito del Giudice è quello di assolvere solo e solamente quando le accuse sono manifestamente sconclusionate e illogiche ? Perché la persona offesa risulti credibile occorre che ella si limiti a non vaneggiare? Ed al contrario, solo la persona offesa che riferisce un racconto frammentario, illogico e incoerente non è credibile? Inoltre, considerare veritiere le propalazioni della vittima tutte le volte che non sia individuato con certezza il motivo per il quale ella dovrebbe mentire, significa introdurre nel procedimento di valutazione della testimonianza della persona offesa un elemento che non è previsto in alcun modo dal nostro codice nonché una prova quasi diabolica di difficilissima acquisizione (che il più delel volte ci si aspetta fornisca proprio l’accusato!). Semmai, la credibilità della vittima deve essere valutata alla luce di elementi positivi (ad esempio l’individuazione di riscontri esterni) e non già negativi (il difetto di un movente provato al mendacio). Peraltro, come detto, altrettanto spesso i medesimi Giudici di cui sopra pretendono tra le righe che sia l’imputato a dover addurre le motivazioni della calunnia perpetrata in suo danno dall’asserita persona offesa mettendolo nella terribile (ed incostituzionale) posizione di dover addurre prove a favore della sua innocenza quando – è noto – egli è innocente fino a prova contraria. E’ in questo contesto – a dire il vero piuttosto sconfortante – che riporto qui sotto la massima di una recente Sentenza della Cassazione (Sezione VI^, sentenza 1° aprile – 22 maggio 2015 n. 21482 – Pres.. Ippolito; Rel. De Amicis; PM Aniello; Ric. N.M.) che deve essere accolta come una interessante e utile novità in tema di valutazione della credibilità della persona offesa. La Corte, infatti, con un approccio che prende le distanze con la linea interpretativa del passato, ha posto l’accento sulla necessità di un vaglio particolarmente attento delle dichiarazioni della persona offesa essendo la stessa parte in causa:

In tema di valutazione della deposizione della parte offesa, qualora quest’ultima si sia costituita parte civile e sia, pertanto, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (affermazione resa in una fattispecie in cui la condanna per il reato di cui allarticolo 570 cp era stata basata solo sulla base della dichiarazione della moglie del denunciante, senza che il giudicante avesse inteso svolgere le opportune verifiche probatorie, pure sollecitate dalla difesa, attraverso l’escussione delle figlie minori su circostanze rilevanti ai fini dell’addebito).

La Sentenza ha il pregio di mettere nero su bianco un principio che, ad oggi, i Giudici di legittimità hanno raramente espresso. In ogni caso, non si può certo parlare di un cambiamento copernicano; prima di tutto perché le pronunce di questo tenore sono ancora l’eccezione e, secondariamente, poiché, come si legge, la Corte ritiene opportuno un vaglio maggiormente approfondito quando la persona offesa è ANCHE PORTATRICE DI INTERESSI ECONOMICI (preso atto della sua costituzione in giudizio quale parte civile) di tal che pare che i Giudici di legittimità riducano il campo di applicazione dell’indagine del Giudice ai soli casi in cui la vittima abbia anche pretese economiche oltre a quelle meramente punitive.

I MOTIVI AGGIUNTI NELLE IMPUGNAZIONI. L’articolo 585 comma 4 c.p.p. stabilisce che:

Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi.”

Questo dà la possibilità alla parte (tramite il difensore) di arricchire ed integrare l’atto di appello o il ricorso in Cassazione precedentemente depositati. L’istituto – a mio avviso – è assai utile per diverse ragioni: innanzitutto, permette al Difensore di redigere una impugnazione principale tratteggiando le motivazioni centrali rispettando i termini di legge anche quando questi dovessero assai brevi (e mi riferisco ai casi di processi assai lunghi che si sono dipanati per decine di udienze ed hanno prodotto migliaia di documenti); dà la possibilità all’Avvocato di studiare tutto il processo dopo aver preso le distanze da esso con l’innegabile vantaggio di poterlo analizzare con maggiore distacco e lucidità; mette il Difensore quasi nella medesima posizione dei Giudici dell’Appello poiché il professionista potrà valutare il quadro probatorio, non già sulla base di quella che è stata la sua sensazione ed il suo ricordo (e la sua emozione) di quanto avvenuto in primo grado; ma alla luce delle trascrizioni e dei verbali che anche la Corte di Appello troverà nel fascicolo. permette al Difensore di studiare al meglio e con tutto il tempo necessario ogni motivazione da porre alla base dell’impugnazione e di analizzare con cura e con il tempo necessario ogni criticità della Sentenza da impugnare (tenendo anche conto che, come noto, il Giudice di secondo grado prenderà in esame solo e solamente le doglianze formalizzate secondo il canone “tantum devolutum quantum appellatum”). Per tale ragione, chi scrive, è sempre propenso a redigere e presentare i motivi nuovi e aggiunti ex comma 4 art. 585 c.p.p.. E’ ovvio che la redazione dei motivi aggiunti – come per tutti gli atti che l’Avvocato redige e presenta all’Autorità Giudiziaria – debba essere ispirata alla massima chiarezza e completezza. Si possono però adottare delle accortezze che indubbiamente aumentano l’efficacia delle ragioni illustrate con i motivi nuovi e aggiunti. Innanzitutto – come per l’Appello o il ricorso principale – è utile che il titolo della doglianza (il motivo di impugnazione) riassuma esattamente quello che verrà sotto sviluppato. Il Giudice dell’impugnazione già dalla lettura del titolo deve inquadrare con precisione quelle che sono le criticità della Sentenza di primo grado individuate dal difensore. L’indicazione del titolo non deve essere una mera formalità; ma la prima veicolazione al Giudice di secondo grado dell’errore della Sentenza individuato dalla Difesa. Il titolo deve essere evidenziato in grassetto in maniera che si distingua anche graficamente dal successivo approfondimento. Non è opportuno procedere con evidenziazioni a spron battuto; ma è sicuramente opportuno dare la giusta rilevanza ai passaggi fondamentali del ragionamento difensivo anche utilizzando un colore diverso da quello del corpo del testo. E’ opportuno inserire nel corpo dell’atto i passaggi della Sentenza che si impugnano specificatamente. L’inserimento più efficace NON è la copiatura del passaggio; ma l’estrapolazione dello stesso mediante la conversione della Sentenza in PDF (e sufficiente una scannerizzazione) e la successiva copiatura ed incollatura nel testo dei motivi aggiunti (o dell’Appello o del ricorso). E’ vantaggioso adottare la stessa tecnica per riportare stralci di trascrizioni e di documenti prodotti agli atti. L’inserimento nel corpo del testo facilità il Giudice di secondo grado che non dovrà cercare i riferimenti nel fascicolo del giudizio di primo grado e facilita anche una lettura più spedita ed una comprensione più fluida ed agevole avendo il lettore tutto immediatamente sotto gli occhi. – Ugualmente, quando non è possibile estrapolare il passaggio che interessa, è utile allegare all’atto i documenti processuali a cui si riferisce proprio per evitare interruzioni nella lettura per la ricerca di quanto la difesa cita nel suo atto. Importanza centrale hanno infine le richieste del Difensore di riforma della Sentenza del grado precedente. Non tralasciarne nessuna – anche ripetendo quelle già rassegnate con l’atto di impugnazione principale – richiedendone l’accoglimento in via principale, subordinata, ulteriormente subordinata ed eventualmente anche residuale.

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Qui sotto riportiamo (ovviamente in maniera anonima) i motivi nuovi ed aggiunti redatti dall’Avv. Giuseppe Maria de Lalla in una vicenda di supposta violenza sessuale di gruppo. Nella vicenda di cui trattiamo:

– Non vi sono testimoni terzi;

– Non vi è un quadro lesivo della vittima tale da provare la violenza denunciata;

– Sono provati i rapporti sessuali della vittima con gli imputati;

– La denunciante riferiva di rapporti imposti; – I denunciati riferivano di rapporti del tutto consenzienti

L’atto si apre con una disamina teorico pratica della particolarità dell’accusa nei processi per violenza sessuale.

ECC.MA CORTE DI APPELLO
DI ……..

SEZIONE …… PENALE

Motivi nuovi e aggiunti

Rg app. ……
Rgnr ……
Rg trib. ….
N. SENT ….

Udienza del ……..

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Maria de Lalla in Milano, Via Francesco Sforza 19 difensore – unitamente al Collega Christian Tizio – del Signor (All.to 1)
AB
generalizzato come in atti
PREMESSO
• Che in data 14.5.2009 il Tribunale Di B. A. in composizione Collegiale emetteva la Sentenza n. 238/2009 depositata in data 6.8.2009 con la quale condannava l’imputato alla pena finale pari ad anni 6 e mesi 6 di reclusione riconoscendolo colpevole dei reati ascrittigli;
• Che l’Avv. Tizio depositava ritualmente atto di Appello (unitamente ai Colleghi che assistevano gli altri imputati);
• Che è fissata udienza avanti Codesta Corte per la trattazione delle impugnazioni presentate per il giorno 20.10.2015
tutto ciò premesso il sottoscritto ricorrente, con il presente atto intende depositare come, infatti,

DEPOSITA
MOTIVI NUOVI E AGGIUNTI

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Il presente procedimento – nel quale il sottoscritto Difensore patrocina uno dei condannati successivamente all’emissione della Sentenza di primo grado – si caratterizza per uno schema del tutto usuale nel caso di reati sessuali: nel contraddittorio delle parti si fronteggiano due ricostruzioni alternative dei fatti l’una opposta all’altra ovvero quella della parte offesa (in difetto di testimoni terzi) e quella del/degli imputato/i.
Chi legge (come chi scrive) ben sa che, peraltro, i reati sessuali raramente vengono ricostruiti e provati grazie all’apporto testimoniale (men che meno oculare) di terzi; e, quindi, in difetto di evenienze a carattere medico/scientifico (come ad esempio franchi esiti lesivi) e/o a documentazione visiva (come il filmato di una telecamera), davvero la prova deve essere assunta e desunta dal e nel contraddittorio delle parti ovvero offender e asserita vittima del reato sessuale contestato.
A ciò si aggiunga che:
– differentemente dagli altri reati contro la persona, i reati sessuali molto spesso vedono le parti legate da rapporti interpersonali (della natura e della durata più varia) preesistenti alla commissione del supposto reato (ovvero le parti non interagiscono solo e strettamente per il lasso di tempo della consumazione dell’illecito);
– i reati sessuali (certo non in tutti i casi ma sicuramente in una percentuale assolutamente ampia) sono caratterizzati dal fatto che l’atto sessuale consumato ovvero il fulcro della grave accusa mossa all’offender, la condotta materiale, può essere oggettivamente interpretato per le sue caratteristiche e per gli esiti apprezzabili ex post anche scientificamente quale frutto sia della consumazione di una violenza; sia quale naturale epilogo di una decisione condivisa tra i soggetti coinvolti (e chi scrive si riferisce ovviamente a tutti quei casi in cui non vi sono prove ed indizi materiali che possano deporre inconfutabilmente per una azione violenta volta a vincere la resistenza della vittima);
– inoltre, quando il reato contestato sarebbe stato agito da più soggetti contemporaneamente (come nel caso di specie) si verifica quel bias comune a tutti i casi di più correi ovvero la tendenza (fin a partire dalle indagini preliminari e poi successivamente in sede di merito) ad una omogeneizzazione delle singole condotte e, quindi, anche delle supposte responsabilità penali ad esse correlate.
– Da ultimo, è statisticamente provato che la percentuale delle condanne in caso di reati sessuali è superiore (in relazione, ovviamente, ai processi celebrati per questo tipo di reati) rispetto a quella relativa alle condanne per qualsivoglia altro delitto. Le ragioni sono molteplici; ma non ultima è quella fondata sull’oggettiva circostanza che il reato sessuale – inevitabilmente anche agli occhi di Giudici esperti – è e rimane (spesso) una atto illegale gravissimo anche dal punto di vista della riprovazione sociale (si pensi solo alla necessità di spazi carcerari dedicati ai sex offender) di tal che è obbiettivamente meno raro essere condannati se accusati di un reato che offende la sfera sessuale piuttosto che di un altro delitto.
In tale complesso quadro di natura, direi, anche metagiuridica, si sviluppa ed alimenta il difficile compito dei Giudici (ed anche dei Difensori) costretti a ricostruire il fatto storico (ciascuno secondo il proprio ruolo processuale) in base agli apporti, come detto, della vittima e dell’accusato.
Ed allora, il vaglio delle dichiarazioni della persona offesa – che si sia costituita o meno parte civile o che abbia o meno incaricato un Legale per istruire una causa civile autonoma come nel caso che qui ci riguarda – diventa di importanza centrale per i giudicanti dal momento che solo in tale elemento si concretizza il coacervo accusatorio (o, comunque, l’architrave dello stesso).
Così come i Difensori saranno necessariamente portati ad accostarsi alle dichiarazioni della persona offesa con il precipuo fine di metterne in luce tutte le criticità anche solo per dimostrare la ragionevolezza del dubbio ostativo ad una pronuncia di condanna.
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Ebbene, il caso che qui ci riguarda si può definire senza tema di smentita alcuna come un concentrato di tutti gli elementi che poco sopra – seppure a volo d’angelo – sono stati illustrati.
L’aspetto peculiare di questa vicenda è, infatti, il dato immediatamente evidente (che ha caratterizzato anche le indagini preliminari fin dalle primissime battute e poi ha contraddistinto tutta la fase del merito) dell’esistenza di due tesi agli antipodi per le quali:
– secondo la difesa la F era del tutto consenziente ai plurimi rapporti sessuali intrattenuti in tempi e luoghi diversi con gli imputati (e con un soggetto rimasto ignoto);
– secondo l’accusa (che si basa principalmente sulle dichiarazioni dell’asserita vittima. Rectius: esclusivamente. Vedi diffusamente oltre.) la F era vittima di uno stupro di gruppo costretta con la forza e le minacce a subire ogni genere di abuso sessuale succube per 12 ore dei suoi aguzzini.
A ciò si aggiunga che:
– non vi sono testimoni oculari dei fatti denunciati;
– non vi sono evidenze scientifiche e/o mediche di sorta atte a provare le GRAVISSIME E PROTRATTE violenze denunciate difettando al 100% ed in maniera assolutamente incontrovertibile (e non a detta delle sole difese e del suo consulente ma anche e soprattutto da parte dei sanitari che per primi visitarono la F) qualsivoglia lesione fisica la cui natura sia ascrivibile ad un agito abuso sessuale (di gruppo o meno);
– anzi; le evidenze mediche proverebbero un quadro di assoluta normalità ed specificità tanto in riferimento alle sedi interessate in via diretta dalle violenze sessuali (vagina, ano e bocca/cavo orale) quanto sul corpo della vittima quali esiti di manovre di contenimento, costrizione ed immobilizzazione agite da più individui (si rilevano sul corpo della F solo lesioni non databili perché non documentate situate in zona pretibiale sinistra ovvero in un distretto del corpo assolutamente aspecifico per la violenza sessuale. V. documentazione medica in atti relativa all’ingresso della F in ospedale la sera del 28.7.2007):

qui è inserito testo in PDF del referto medico NEGATIVO

– gli imputati non negano di aver consumato dei rapporti sessuali con la F (di tal che la presenza del loro sperma nei tamponi prelevati alla vittima e le tracce sulla biancheria del E non risultano contraddire la loro ricostruzione e, soprattutto, essere illogicamente incompatibili con le prove assunte) ma precisano (con una affermazione di segno opposto rispetto a quella della vittima) che la p.o. era consenziente (con ciò realizzando quella dicotomia delle due ricostruzioni assolutamente usuale nei casi di delitti sessuali).
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E quindi – quasi a voler informare preliminarmente i Giudici che leggono che il presente atto non potrà necessariamente discostarsi molto dal doveroso approccio delle altre difese con il rischio di illustrare argomentazioni che ad una prima lettura potrebbero apparire in parte sovrapponibili a quelle già illustrate – la verità processuale di questa vicenda (attraverso la quale si cerca di ricostruire quella fattuale) si basa esclusivamente sul vaglio, la critica, l’analisi e la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa diretta espressione della sua credibilità ed attendibilità.
Il nodo gordiano di tutta la vicenda (processuale e, naturalmente, attualmente, esistenziale degli imputati tutti oltre al B condannati ad una pena che, se confermata in Cassazione, li porterebbe sicuramente in carcere) consta della corretta valutazione delle opposte tesi delle parti che si reggono entrambe sulle dichiarazioni della F:
– la tesi dell’accusa che in quelle propalazioni si fonda;
– l’altra, difensiva, dimostrata e sorretta dalle incongruenze, dalle contraddizioni (intrinseche ed anche con altri elementi emersi nel dibattimento), dalle lacune e dagli aspetti oggettivamente incredibili (secondo il canone giuridico dell’id quod plerumque accidit) delle medesime dichiarazioni.
I Giudici che leggono evinceranno dagli atti che tutto il serrato contraddittorio del primo grado di giudizio si è strutturato e svolto proprio in virtù delle opposte valutazioni delle parti circa il contributo della F (e sul punto bisogna anche sottolineare che la credibilità della vittima è stato il fulcro del procedimento fin dalla primissima fase cautelare).
Così come fin dalle prime battute processuali l’accusa ha cercato (ed in primo grado lo ha fatto con successo) di valorizzare gli elementi suggestivi riferiti dalla F minimizzando o cercando di motivare tutte le criticità (rectius: le profonde e numerose criticità. Vedi oltre) del suo racconto.
Così come in tal senso sono stati condotti i controesami c.d. “demolitivi” delle difese durante l’escussione dell’asserita vittima al fine di dimostrarne l’inattendibilità.
Così come sono stati pensati ed organizzati gli interventi finali delle parti finalizzati a veicolare ai Giudici B.cchi le opposte conclusioni proprio in tema di credibilità della denunciante.
E del resto – sebbene con un minimo di esperienza sia noto che non è tecnicamente auspicabile basare a priori la difesa di un sex offender sull’assunto che si riuscirà a dimostrare l’errore (o la mala fede o l’intento apertamente calunniatorio) della persona offesa – è del tutto evidente che il presente processo si risolverà esclusivamente alla luce della valutazione del contributo propalatorio della F (evenienza questa che introduce necessariamente il tema – ed i Giudici che leggono sanno che non spetta alla difesa dimostrare alcunché in giudizio – delle motivazioni che avrebbero spinto la persona offesa a denunciare falsamente gli imputati).
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Il tribunale di B. A. ha ritenuto in prima istanza di risolvere la dicotomia ritenendo accaduto quanto riferito dalla F seguendo un percorso logico giuridico connotato da incondizionato verificazionismo con il quale è stato interpretato ogni indizio fino alla pronuncia di colpevolezza stante il rigetto di ogni assunto difensivo liquidato come infondato e non veritiero.
Questo atteggiamento del Tribunale di prime cure può a ragione ritenersi il più importante e preliminare motivo di doglianza che in questa sede deve rilevarsi affinché codesta Corte di Appello possa giustamente censurare tutto l’iter logico giuridico che ha portato alla Sentenza di condanna.
Ogni ricostruzione della F è stata ritenuta credibile dal Collegio di B. anche quando è stata apertamente sconfessata da risultanze probatorie inoppugnabili e scientificamente provate e illogicamente e illegittimamente per ogni contraddizione il Tribunale del primo grado ha sistematicamente “disinnescato” ogni legittima (e fondata e dimostrata) contro argomentazione difensiva:
– o dando una spiegazione del tutto inverosimile;
– o semplicemente ignorando nel percorso decisionale l’importanza della discrasia tra quanto dichiarato dalla p.o. e quanto provato scientificamente.
Esempi davvero fulgidi di tale inaccettabile approccio (con riserva di analizzare nel proseguo ogni aspetto direttamente collegato alla posizione del B manifestazione concreta di tale censurabile atteggiamento del Tribunale) devono ritenersi:
– il mancato rinvenimento di tracce di urina sulla biancheria sequestrata in casa E sebbene la p.o. riferisse che tre degli imputati durante la violenza le avrebbero urinato addosso (!);
– la totale assenza di lesioni sui genitali della p.o. e la riconducibilità dello scolo ematico uterino ad una irregolarità mestruale e non ad una lesività agita durante la violenza (e mi sia concesso un accenno alla pervicace insistenza del PM che nel corso del controesame del consulente della Difesa Dott. Cristina insinuava – contro ogni evidenza – che le lesioni avrebbero potuto essere prodotte dalle dimensioni abnormi del pene di uno degli imputati).
Ebbene, in merito al difetto di tracce di urina provato in dibattimento dagli stessi operanti della polizia scientifica che effettuavano gli esami sulla biancheria in sequestro (teste del PM Giuffrida pag. 15 trascrizioni del 2 aprile 2009), il Tribunale argomentava (sentenza pag. 22):

qui è inserito testo in PDF della sentenza ove il Tribunale osserva che il difetto di urina non mina la credibilità della p.o. essendo possibile che la stessa possa essersi confusa tra sperma ed urina oppure che l’urina degli imputati abbia macchiato il pavimento e non le lenzuola

Orbene, lo ripetiamo: si tratta solo di un esempio della fallacia decisionale fatta propria dal Tribunale e certo – da solo – questo aspetto NON è la prova dell’innocenza degli imputati.
Ma si è voluto riportare la particolarità perché davvero nella sua gravità è il segno di quel verificazionismo forzato che contraddistingue ogni passaggio logico della sentenza.
– la F riferisce un fatto molto grave e molto agevole da percepire e ricordare (poiché diversamente non si può argomentare in relazione ad una urofilia – c.d. pissing https://it.wikipedia.org/wiki/Urofilia – condivisa e praticata da tre individui sul corpo di una quarta persona;
– tale fatto non si è mai verificato. Su questo non possono esserci dubbi. La p.o. riferisce un aspetto della vicenda che non si è MAI verificato.
– Il Tribunale da una parte (approccio minimizzante) afferma apoditticamente che la circostanza non è rilevante e non incrina la veridicità di quanto riferito in dibattimento dalla p.o.;
– dall’altra (approccio propriamente verificazionista) con un esercizio logico a dir poco azzardato – pur di “conservare” l’attendibilità della teste/persona offesa – giustifica la contraddizione supponendo che la p.o. (adusa sicuramente a rapporti sessuali di varia natura oltre che a pagamento. Vedi “baratto” con C sesso/droga) possa aver confuso il flusso spermatico con quello di urina (!) quando è di assoluta e comune esperienza che i due fenomeni sono del tutto diversi ed è impossibile per un soggetto normodotato confonderli (anche se confuso sebbene la p.o. chiaramente assicuri per tutto l’esame ed il controesame che durante i rapporti sessuali era del tutto compus sui ancorché stanca) non foss’altro per importanza del flusso e caratteristiche organiche immediatamente percepibili dei due secreti.
Ed alternativamente i Giudici – introducendo ad hoc un elemento in più nella ricostruzione della p.o. al fine di “modellarla” (verificazionismo gravissimo e, direi, “puro”) alle risultanze probatorie – adombrano la possibilità che l’urina degli imputati possa aver bagnato il pavimento e non il letto (particolare, quello del pavimento, come detto, mai indicato in alcun passo dalla F ed inserito autonomamente dai Giudici nel racconto della p.o).
Ugualmente – altro esempio di illegittimo e censurabile iter logico giuridico seguito dal Tribunale – la totale assenza di lesioni riferibili alla denunciata violenza (attenzione: violenza che a detta della F si sarebbe verificata non solo e non tanto per l’effetto di reiterare minacce verbali che non avrebbero lasciato traccia alcuna; ma anche a seguito di manovre di afferramento nella parte esterna delle cosce e con la consumazione di ripetuti rapporti forzati anali, vaginali ed orali che se imposti, in difetto di collaborazione da parte di chi li subisce, non possono che produrre evidenze fisiche soprattutto – come nel caso di specie – se protratti per 12 ore) veniva ritenuto collimante con le dichiarazioni della vittima (pag.11 della Sentenza):

Qui è inserito uno stralcio in PDF della Sentenza ove è riportato il parere – condiviso dal tribunale – del consulente delle difese che sottolineava come non vi era traccia fisica alcuna sulla persona offesa della denunciata violenza plurima.

Il passo riportato è emblematico dell’assunto difensivo qui illustrato:
– il Tribunale fa proprio il racconto della F che riferiva di essere stata stuprata ripetutamente per 12 ore consecutive da più soggetti che non solo avrebbero vinto la sua resistenza minacciandola ma anche costringendola meccanicamente alle varie penetrazioni ed altresì che tali agiti le avrebbero procurato una perdita ematica dall’orifizio uterino (e nota è anche la posizione del PM sopra riportata relativa alle lesioni da pene abnorme. Pag. 34 trascrizioni del 2 aprile 2009);
– il Tribunale prende atto che nessuna lesione veniva rintracciata sul corpo della vittima e sugli organi genitali della stessa al momento del suo ingresso in nosocomio avvenuto la sera stessa del giorno nel quale si sarebbero verificate le violenze;
– il Tribunale in sentenza afferma di condividere a pieno le conclusioni del consulente delle Difese che deponeva per una totale assenza di un quadro medico anche solo lontanamente compatibile con le violenze riferite ed a pag. 30 della sentenza osserva anche che:

Qui è inseirto uno stralcio in PDF della Sentenza ove il Tribunale osserva che il quadro fisico presentato dalla p.o. se valutato in maniera isolta “e non nel quadro di quella notte” è effettivamente non idoneo a provare l’aggressione sessuale.

ma sempre in sentenza il Tribunale annota (pag. 34) in aperta contraddizione che:

Qui è inseirto uno stralcio in PDF della Sentenza ove il Tribunale osserva che l’assenza di rilievi fisici è dovuta al fatto che non vi è stata violenza bruta perché gli imputati l’hanno sollo afferrata vincendone ogni resistenza per il loro numero

– Sul punto il tribunale non osservava oltre alcunché omettendo del tutto di illustrare il motivo per il quale il provato quadro di incompatibilità “evidenze fisiche”/”ricostruzione della asserita vittima” (egregiamente espresso dal Consulente degli imputati alle cui conclusioni aderiva perfettamente il Tribunale) non veniva ritenuto prova della inattendibilità della p.o. e come manovre COMUNQUE di costrizione (…afferrandola…) agite da più individui anche su parti assai sensibili alla rottura dei capillari (con la produzione dei lividi) come l’esterno delle cosce e le braccia, non abbiano lasciato nemmeno una traccia, nemmeno un graffio, nemmeno un arrossamento rilevabile all’ispezione di un medico che svolgeva l’ispezione consapevole di trovarsi di fronte alla vittima di una violenza sessuale.
Vi è un bisticcio logico prima ancora che giuridico nella posizione dei Giudici del primo grado che ritengono fondate due evenienze in totale contraddizione (le violenze denunciate e l’assenza di prove oggettive perché di ordine fisico e scientifico) che non possono essersi….appunto..logicamente verificate entrambe.
E’ del tutto omessa la motivazione per la quale tali aspetti del tutto in contraddizione con l’ipotesi accusatoria acquisterebbero “…..significatività quando vengono inseriti nel quadro specifico di quella notte….”.
Non è, infatti, dato sapere quale sarebbe la specificità oggettiva del ….quadro di quella notte… che trasformerebbe dei dati di fatto (un quadro clinico del tutto incompatibile con la violenza denunciata) in elementi argomentativi, in prove di segno assolutamente opposto.
Nella oggettiva impossibilità di smentire l’evidenza della prova medica, il Tribunale di B. ha fatto salvo il contributo della F omettendo ogni spiegazione logica (che sarebbe stata obbiettivamente impossibile da argomentare) delle ragioni per le quali questo (il racconto) non è contraddetto da quella (la prova medica).
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Questi, quindi, due esempi evidenti, immediatamente percepibili della vis quasi inquisitoria con la quale il Tribunale ha interpretato (e poi giudicato) i fatti emersi in dibattimento ed alla luce della quale la Corte – che ha lo specialissimo compito di giudicare degli altri cittadini con un approccio doverosamente critico verso l’operato di altri Giudici loro colleghi – deve basare il proprio operato al fine di correggere l’errore giudiziario commesso in primo grado.

Anche il primo motivo aggiunto di impugnazione che qui si formalizza, nasce dal denunciato atteggiamento verificazionista del Tribunale che riteneva esaustiva l’istruttoria dibattimentale rigettando le richieste della difesa ex art. 570 c.p.p.:
1. Erronea determinazione del tribunale (e conseguente censurabile interpretazione ed attuazione dell’art. 570 c.p.p.) di non procedere con l’acquisizione dei tabulati telefonici dell’utenza della persona offesa relativi alle chiamate in entrata ed in uscita nell’arco temporale dalle ore 09,00 circa del 27.7.2007 (quando la F incontra il C) alle ore 17.00 del 28.7.2007 (quando la F rientra a casa) al fine di verificare:
– chi chiamava la F dopo aver inserito la sua scheda SIM nel telefono del B (pag. 17 della sentenza):

Qui è inseirto uno stralcio in PDF della Sentenza ove il Tribunale osserva che il AB ricordava che la persona offesa gli aveva chiesto il teelfonino per fare una telefonata mentre la riaccompagnava alla sua auto.

– se la F chiamava effettivamente quella sera lo S.;
– se quella sera la F contattava anche il P. per avere la sua compagnia (pag. 27 della sentenza):

Qui è inseirto uno stralcio in PDF della Sentenza ove il Tribunale osserva che effettivamente un teste l’S. della difesa ricorda di essere stato contattato telefonicamente dalla vittima senza però ricordare la data precisa e riporta anche che tal P. gli aveva riferito che la persona offesa lo aveva chiamato per poi recarsi da lui quella notte

A fronte della legittima (e opportuna) istanza della difesa, il Tribunale del primo grado rigettava la richiesta volta ad assicurare la completezza del compendio indiziario emettendo una ordinanza non condivisibile nel suo contenuto (anche sotto il profilo del difetto di motivazione):

Qui è inseirto uno stralcio in PDF delle trascrizioni ove il Tribunale senza specificazione alcuna rigetta la richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici della vittima.

Preliminarmente, occorre chiarire che i tabulati che allora vennero richiesti non sono ora più disponibili (dopo 5 anni non si possono più materialmente recuperare).
Il motivo di doglianza – comunque – si è già realizzato ed inficia in ogni caso la decisione qui impugnata mostrandone (ancora una volta) le lacune (che, come detto, in questo caso, non possono essere sanate).
La necessità dei tabulati allora richiesti è di tutta evidenza:
– in un caso (quello dell’inserimento della SIM della F nel telefono del B) avrebbe dimostrato l’incredibile condotta di colui che sottopone a violenza la vittima e poi le cede il proprio telefono per fare una chiamata (con il quale, ovviamente, la persona offesa avrebbe potuto chiamare aiuto); condotta che – al contrario – sarebbe del tutto pacifica se il rapporto fosse stato consenziente ed il B non avesse avuto (come è stato) alcun motivo di avere timore dall’utilizzo del telefono da parte della F.
Condotta, peraltro, che cozza in maniera insanabile con la asserita verità del Tribunale secondo il quale il B si sarebbe presentato con un nome falso (pag. 32 della sentenza) dal momento che chi ha tale accortezza certamente si preoccupa che il suo numero di telefono non compaia nella memoria e nel display del soggetto chiamato dalla vittima con tutta la conseguente facilità per rintracciarlo successivamente.
– Sempre nel medesimo caso, l’acquisizione dei tabulati dell’utenza della F avrebbe potuto chiarire l’altrettanto incredibile circostanza – PER UNA DONNA CHE DAVVERO HA SUBITO OGNI GENERE DI VIOLENZA SESSUALE PER 12 ORE – che la sua prima telefonata dopo il sequestro NON fosse ad un familiare (il fratello o alla madre) per farsi venire perlomeno a prendere;
– Nell’altro caso – le chiamate riferite allo S. e la compagnia del P. – i tabulati avrebbero permesso di verificare se effettivamente la F interpellava prima l’uno e poi l’altro per avere compagnia per la notte (lo S. ricorda la telefonata ma non il giorno preciso ed anche in questo caso i tabulati della persona offesa avrebbero risolto il dubbio).
Nel caso in cui le telefonate fossero effettivamente partite nelle primissime ore del 28.7.2007 dall’utenza della F o, comunque, dalla sua SIM card; è evidente che la tesi della violenza brutale avrebbe imposto che la persona offesa NON consumasse altri rapporti sessuali (circostanza – come è noto – che appare plausibile preso atto della sperma di ignoto rinvenuto nel collo dell’utero della F) e, ragionevolmente, che NON cercasse di essere ospitata da soggetti diversi da suoi familiari.
Non è possibile concludere diversamente poiché le violenze denunciate sono davvero invasive e severe e non possono che aver scosso dal profondo – se accadute – lo stato psicologico e fisico della vittima che avrebbe avuto il solo, unico, umanissimo e prevedibile desiderio di sentirsi al sicuro, a casa e vicino alla mamma.
Peraltro, proprio tali telefonate sulla cui esistenza la difesa ha tanto insistito (e devo osservare che sarebbe stato un suicidio tecnico chiedere i tabulati senza avere la certezza dell’esistenza dei contatti telefonici F/S. + P.), avrebbero permesso di individuare le utenze dei destinatari con la conseguente possibilità per il Tribunale di citarli quali testi.
Davvero non si comprende (o, meglio: non si comprende la legittimità della scelta dei Giudici del primo grado), di liquidare tale richiesta come irrilevanti e di ritenere comunque l’istruttoria completa (soprattutto nel caso di prova basata sulle dichiarazioni della vittima).
Il fatto che oggi tale acquisizione non sia più possibile non sposta di un millimetro l’illegittimità dell’ordinanza che qui si impugna preso atto che il Compito della Corte è precipuamente quello di rivedere le decisioni del Tribunale e non già quello di farlo solo ed esclusivamente quando è possibile rimediare materialmente agli errori delle stesse e, in ogni caso, poiché l’errata decisione del Tribunale ex art. 507 c.p.p. ha concorso a generare l’errore della condanna del B.
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Le censure alla Sentenza in relazione alla ricostruzione della posizione del B ovvero le insanabili contraddizioni della persona offesa (non rilevate dal Tribunale) con gli altri elementi emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
La necessità di distinguere le singole posizioni degli imputati.
Prima di approfondire le singole censure direttamente collegate all’errore giudiziario verificatosi in danno del B, occorre fare alcune importanti precisazioni su aspetti della vicenda processuale che il Tribunale ha dimostrato di ignorare totalmente.
Quando più individui vengono accusato del medesimo reato compiuto in concorso, uno degli errori più frequenti tanto degli inquirenti quanto dai Giudici (complice anche la politica dell’art. 110 c.p.) è quello di omogeneizzare le singole posizioni valutando, non già la condotta di ognuno alla luce degli elementi propri e provanti del contributo dei singoli correi, bensì generalizzando gli elementi a carico mutuandone – laddove ciò non comporti percorsi motivazionali manifestamente illogici – l’efficacia in maniera generalizzata per tutti i concorrenti.
Il tendenziale appiattimento dei singoli contributi rende l’accusa più efficace (anche quando non è fondata); tramuta il fatto dei singoli accusati in un fattoide che ha le sembianze di quello che è contestato nel capo di imputazione e fa apparire le argomentazioni difensive non perfettamente conferenti e quindi inefficaci poiché – quelle si !! – riferibili solamente e precisamente alla condotta del singolo ovvero rivolte ad aspetti che l’accusa ha solamente lambito ritenendoli satelliti.
Considerare gli elementi a carico degli imputati quasi fossero un monolite, se da una parte impedisce di chiarire davvero le diverse posizioni degli accusati, dall’altra rende assolutamente ardua la difesa che si troverà a contestare elementi a carico del tutto generici ma suggestivi poiché la loro forza probante appare essere generalizzata.
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Nel caso di specie, il Tribunale è incorso esattamente in tale errore ed ha sovrapposto la posizione del B a quella degli altri imputati ritenendo:
– che le condotte materiali eseguite siano state le medesime per tutti gli accusati;
– che gli elementi a carico riferibili al P., al D ed al E siano i medesimi che sorreggono il giudizio di colpevolezza per il B.
Ovviamente, in questa sede si ribadisce che il consenso della F ai plurimi rapporti sessuali è l’elemento effettivamente scriminante per tutti gli imputati; ma con la precisazione che i Giudici del primo grado hanno omesso di apprezzare e valutare correttamente quegli elementi di prova specificatamente riferibili al B (sia a carico che a discarico) ed hanno ignorato le plurime incongruenze evincibili dalla ricostruzione dei fatti della p.o. esattamente inerenti le accuse mosse al medesimo imputato.
Per i Giudici di B., infatti:
– è stato appurato (con la testimonianza del fratello e del traffico telefonico – Vedi oltre per la telefonia -) che il B si recava verso le 21.00, 21,30 presso il BAR del Poliello, poi ad una festa in San Macario (vedi nota n. 11 pag. 16 della Sentenza) e solo verso le ore 01,00 aveva chiamato E (vedi oltre per il commento dei tabulati telefonici del B sui quali testimoniava l’operante D. V.);
– non vi sono tracce biologiche del B sulla biancheria del letto di E (pag. 26);
– la F ebbe rapporti sessuali con B (e con un altro individuo) “…in un luogo che non è dato stabilire…” (pag. 27);
– il cellulare di B risulta aver registrato traffico fino alle 1,45 del 28 luglio e successivamente è stata riacceso alle 8.06 del medesimo giorno nel Comune di CM (pag. 29);
– le celle di appoggio consentono di collocare il B il 27 luglio in B. A. in via V. e Piazza M. (quindi certamente non presso E dove era già la F) poi dalle 23.02 vicino a casa di E (ma vedremo come le stesse celle coprano anche il BAR del C circostanza questa che conferma che il B si recava dalle 21.00 – 21,30 presso il BAR del P. dopo aver cenato a casa sua con il fratello e la madre) (pag. 29);
– sempre le celle individuano il telefono del B dalle 24.00 del 27 luglio alle 01.39 del 28:
1. in B. presso Via S. (ovvero sempre in luogo diverso dalla casa del E in via B. le cui celle di riferimento – come per il BAR del C – sono in via T. e via B.) (pag. 29);
2. poi S. – L. P., via Adua (alla festa con amici V. vedi nota n. 11 pag. 16 della Sentenza);
3. poi alle 1.45 il telefonino del B aggancia la cella di Via T. a B. (e come vedremo in questa occasione, come riferito dall’imputato – egli contatta il E) (sempre pag. 29);
– secondo il Tribunale (pag. 30), successivamente a C e E sopraggiungeva a casa di E il B che consumava “…..plurimi rapporti sessuali con la querelante….” E come fonti di prova il Tribunale indica “…..dichiarazioni delle parti, tracce di sperma di B nel secreto vaginale e rettale dela p.o.);
– B si sarebbe presentato alla F con un nome falso (pag. 32);
– Ritiene non credibile quando riferito dal B in relazione al debito con E anche posto che a casa del medesimo sarebbe stata in corso un’orgia che avrebbe sconsigliato di farsi raggiungere dal B se egli avesse dovuto solo riscuotere il credito (pag. 33);
– Il Tribunale ipotizza – ma sul punto è bene precisare subito che non vi è riscontro alcuno e che si tratta proprio di una ipotesi – che il B fosse stato informato del festino a casa del E quando il B si reca la sera del 27 luglio presso il BAR del C (pag. 33);
– In Sentenza è riportato che la p.o. negava di avere avuto rapporti sessuali con B ma ne ricordava la nudità e l’eccitazione; e comunque i rapporti erano provati dai reperti di DNA (pag. 34);
– Il Tribunale osserva che la p.o. rimane credibile visto che ella – trattenuta contro la sua volontà e ormai stordita (vedi oltre) – possa non essersi accorta di chi consumava con lei i rapporti sessuali (!) (il tutto in un monolocale con la luce accesa e stando il letto di fronte ad un armadio con tutte le ante a specchi. Vedi i rilievi fotografici in atti);
– nega la F di aver fatto sesso con il B dopo essere stata riaccompagnata dallo stesso alla sua auto ed il collegio si pone la domanda retorica di come possa sbagliarsi – perché evidentemente i Giudici fideisticamente escludono che la F possa e voglia mentire – su tale circostanza (pag. 34).
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Questa la ricostruzione del Tribunale sulla quale si basa la condanna del B ovvero: 1. le dichiarazioni della persona offesa;
2. le tracce di DNA del B prelevate nei tamponi retalli e vaginali della persona offesa.
Orbene, in relazione alla credibilità della supposta vittima, come detto, si è sviluppato tutto il contraddittorio di primo grado.
Il medesimo argomento – è ovvio – permea gli atti di impugnazione di tutti gli imputati e, in buona misura, è ovvio che le osservazioni su questo tema investono le posizioni di tutti gli accusato posto che la fonte di propalazione e l’elemento di prova è lo stesso per tutti: le dichiarazioni della F.
Va da sé che riuscire per il difensore – soprattutto che interviene in questa fase – a non illustrare argomentazioni già fatte proprie dai Colleghi in primo ed in secondo grado, è assai arduo.
Sicuramente (richiamando e condividendo in ogni caso le predette doglianze dei Colleghi), è opportuno per il sottoscritto difensore e ripara da pericolose e noiose ripetizioni argomentative analizzare la credibilità della F proprio specificatamente in relazione a quanto concluso in sentenza per il B e ciò anche per la richiamata esigenza di tenere separate le singole posizioni per la migliore comprensione dei fatti così come accaduti (e dell’errore giudiziario che il Tribunale ha commesso in primo grado).
Ciò non toglie che – anche in questa sede e anche solo quale spunto per la migliore comprensione delle argomentazioni che poi analiticamente si argomenteranno in relazione ai riportati passi della Sentenza a carico del B – sia opportuno formalizzare il seguente motivo di impugnazione:

2. Erra il Tribunale a ritenere attendibile la ricostruzione della persona offesa sia dal punto di vista intrinseco che estrinseco e, comunque, a ritenerla tale da fugare ogni ragionevole dubbio che i fatti sia siano verificati così come narrati.
La valutazione del Tribunale che qui si impugna nello specifico investe.
– Sia la scorretta valutazione delle insanabili lacune (“…non ricordo…”) nel racconto della F (anche e soprattutto in riferimento a particolari fondamentali della vicenda) che sono state ritenute superabili in sede decisoria;
– Sia la minimizzazione di tutte le contraddizioni nella ricostruzione data sempre dalla persona offesa (e ci si riferisce anche alla documentazione medica in atti);
– Erra ancora il Tribunale nel ritenere coerente e logico un racconto che non ne ha i crismi tenendo ovviamente conto della violenza che si sarebbe protratta oltre 8 ore (come ad esempio quando riferisce di essersi fatta accompagnare da uno dei sui presunti stupratori alla macchina – il B – e come gli sia stato concesso dallo stesso di telefonare prestandogli il cellulare per inserire la sua SIM);
– Erra il Tribunale a valutare la F attendibile facendo riferimento al suo stato psicologico al momento della deposizione e ci si riferisce al fatto che il tribunale ne valuta la serenità dopo il percorso intrapreso al momento della testimonianza e successivamente al suo ingresso nella comunità che la ospita dimenticando che la denuncia ed i fatti risale a due anni prima in un momento in cui la F era:
1. Tossicodipendente;
2. Alcolizzata;
3. Si prostituiva di fatto per la droga;
4. Dormiva molte notti in auto per non stare a casa per via dei litigi con i genitori (il padre soprattutto);
5. Si faceva ospitare da amici dei quali in dibattimento non è nemmeno in grado di fare i nomi;
6. Aveva dilapidato in 2 settimane 10.000,00 euro in droga e divertimenti.
– Erra il Tribunale a non dare rilevo all’assenza di riscontri esterni oggettivi alle dichiarazioni della F che – semmai – vengono sconfessate dai riscontri esterni.
Circa la valutazione delle dichiarazioni della p.o. e come le stesse possano da sole sorreggere una sentenza di condanna, non è utile aggiungere alcunché di teorico: la Giurisprudenza è nota.
Vale semmai la pena – perché di segno opposto e perché recentissime e perché davvero conferenti al caso di specie – citare qui due decisioni (l’una della Corte di Cassazione sezione VI^ del maggio 2015 e l’altra della Corte di Appello di Firenze del giugno 2015 – che qui si allega per intero) che pongono l’accento proprio sulle cautele con le quali è necessario valutare le dichiarazioni della persona offesa che non può obbiettivamente considerarsi un teste terzo a tutti gli effetti e per la valutazione del quale occorre comunque ricercare effettivi riscontri con un approccio maggiormente falsificazionista rispetto a quello del teste estraneo.
Trovo le Sentenze importanti e significative (con tutti i limiti, mi sia concesso, della Giurisprudenza che spesso corrobora posizioni differenti a seconda del tipo di ricerca che si effettua) poiché – come detto – dimostrano come la credibilità della persona offesa sia tutt’altro che un dogma e come sia assolutamente necessario un vaglio profondo del suo contributo a differenza di quanto ha operato il tribunale di prime cure che – come detto – ha, semmai, modificato e arricchito la testimonianza della p.o. per renderla collimante con i risultati oggettivi dell’istruttoria dibattimentale (si pensi ancora una volta alla questione dei rilievi medici ed al difetto di tracce dell’urina riferita dalla F).
E quindi,

“……In tema di valutazione della deposizione della parte offesa, qualora quest’ultima si sia costituita parte civile (e nel caso di specie, come si legge in sentenza, sebbene la p.o. non si costituisse formalmente ella nominava un difensore per l’estrazione delel copie degli atti riservandosi di promuovere una causa civile N.d.r. ) e sia, pertanto, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (affermazione resa in una fattispecie in cui la condanna per il reato di cui all’articolo 570 cp era stata basata solo sulla base della dichiarazione della moglie del denunciante, senza che il giudicante avesse inteso svolgere le opportune verifiche probatorie, pure sollecitate dalla difesa, attraverso l’escussione delle figlie minori su circostanze rilevanti ai fini dell’addebito) (Sezione VI^, sentenza 1° aprile – 22 maggio 2015 n. 21482 – Pres.. Ippolito; Rel. De Amicis; PM Aniello; Ric. N.M.).
Ancora più riferibile al caso di specie la Sentenza qui allegata della Corte di Appello di Firenze(n. 858 Reg. Sent. del 3 giugno 2015).
– Il caso tratta di una supposta violenza sessuale di gruppo.
– La vicenda comincia con un rapporto consenziente della denunciante con un soggetto “del gruppo”;
– La vittima riferisce di aver assunto alcool in grande quantità;
– Le risultanze mediche non confermano la sua versione;
– Non vi sono testimoni terzi delle asserite violenze;
– Sulla persona della vittima (come nel caso di specie) veniva rinvenuto dello sperma di un soggetto rimasto ignoto;
– Gli accusati – condannati in primo grado – riferivano una versione opposta versione dei fatti.
Inutile qui ripercorrere tale decisione.
Si rinvia a quanto allegato osservando che la Corte riformava la Sentenza del Tribunale assolvendo tutti gli imputati.
Nel caso che qui ci riguarda, si deve anche sottolineare che:
– La F per circa 43 volte su 62 pagine di trascrizioni riferisce di NON RICORDARE. I “non ricordo” si susseguono a intervalli – direi – regolari quasi uno per ogni pagina e, aspetto più significativo di quello meramente numerico, investono anche aspetti della vicenda assolutamente centrali: orari, tempi, presenze, azioni e la vittima non si ricorda nemmeno:
1. di come sarebbe stata trattenuta (pag. 41 della Sentenza);
2. Se ha avuto o meno rapporti con il B;
3. Se ha telefonato o meno mentre si dirigeva verso la sua auto in compagnia del B;
4. Il momento preciso in cui arriverebbe B presso la casa del E;
5. Non ricorda se e quanto ha “pippato” mentre si trova a casa del E e sono presenti C e D;
6. Non ricorda quando fa rientro il C a casa E dopo essere stato al BAR;
7. Non ricorda quante persone rientrano col C (pag. 15) a casa E;
8. Non si ricorda per quanto tempo preciso avrebbe subito violenza e a che ora esce da casa E (pag. 20 e 21 e 48 in relazione a TUTTI gli orari);
9. Riferisce lacerazioni e perdite di sangue dovute ai rapporti (pag. 23) che non risultano MINIMAMENTE al suo ingresso al pronto soccorso;
10. Dopo ore di violenze si ferma a dormire in auto (!) anziché chiamare aiuto, andare a casa, andare in ospedale, andare alla polizia (pag. 25)
11. Non si ricorda se i partecipanti al festino facessero uso di coca (pag. 27);
12. Non si ricorda se si è lavata dopo che C era tornato dal BAR a casa di E (pag. 28);
13. È sicura di non aver avuto rapporti anali con il B mentre è pacifico che nel retto della asserita persona offesa veniva repertato il DNA di B (pagg. 28 e 29 e del resto questo dato collima con fatto che la p.o. ribadisce più volte di NON aver fatto sesso – categoricamente pag. 26 – con B);
14. Ricorda secondo lei che i partecipanti alla supposta violenza erano glia accusati. Salvo poi specificare che NON LO SA (PAG. 21) E CHE POI IL DI MENZA VERRA’ ASSOLTO;
15. Non ricorda i nomi degli amici che l’avrebbero ospitata salvo poi precisare – su contestazione – che no…nessuno mai l’aveva ospitata (pag. 32);
16. Non si ricorda la notte del 27 se qualcuno rimane con lei fino alla chiusura della discoteca (pag. 33);
17. Non si ricorda dove C tenesse la cocaina né quanto ne consumano al motel (pag. 34);
18. Non si ricorda cosa dice il C mentre chiamava terze persone durante il loro rapporto al motel ma ricorda che lei sperava non venissero perché “….ero stanchissima…” (pag. 35) precisando che era comunque al corrente del motivo per il quale li avrebbero potuti raggiungere al motel (pag. 45) (e davvero ci si chiede per quale motivo – se davvero la vittima avesse voluto evitare di avere rapporti plurimi e contemporanei – ella, conscia che C aveva invitato altre persone per questo scopo già in motel, abbia potuto determinarsi a passare con lui tutto il pomeriggio fino a notte fonda anche aspettandolo a casa di un suo amico);
19. Esclude come detto di avere avuto rapporti con B salvo poi – dopo la contestazione – non escluderlo per cadere poi nel paradosso logico di affermare di ricordare di NON averne avuti in auto (pag. 50) (ed il paradosso ovviamente consta del fatto che non ricorda il fatto principale ma afferma di avere memoria della circostanza satellite ad esso collegata ovvero del luogo dove si sarebbe verificato il fatto principale);
20. Non ricorda quando viene riaccompagnata dal B alla sua auto (pag. 50) e non sa nemmeno collocare questo fatto la mattina o il pomeriggio;
21. Non ricorda di aver manifestato ai poliziotti che la raggiungevano in ospedale l’intenzione di NON sporgere denuncia (pag. 58. Vedi relazione di servizio in atti);
ed altro ancora.
Orbene, è evidente che vi siano delle grandissime ed insuperabili lacune nel racconto della F.
E tali lacune hanno obbiettivamente una duplice valenza:
– Da una parte fanno si che il filo logico del suo racconto non sia tale e che il primo non sia un resoconto completo e chiaro ma una sorta di mosaico ove mancano moltissime tessere (intere zone, direi) – anche centrali – che il Tribunale ha integrato e completato con il proprio intervento. Ci si riferisce, quindi, al dato di fatto che la vicenda presenta obbiettivamente dei punti del tutto oscuri (soprattutto negli orari e negli accadimenti che hanno visto coinvolti i singoli imputati) nell’ottica della persona offesa.
Siamo in presenza di una sequenza di accadimenti dei quali la p.o. autonomamente non sa dare una ricostruzione certa (i non ricordo si dipanano come detto per tutte e 60 le pagine di trascrizioni. Quasi uno per ogni pagina)
– Inoltre, le predette lacune, oltre che dal punto di vista della ricostruzione dei dati di fatti, influiscono (DEVONO INFLUIRE) Sul giudizio di attendibilità della teste/persona offesa/denunciante.
Obbiettivamente la F è un teste del tutto inattendibile.
E ciò in contrasto anche con una applicazione del principio della c.d. “credibilità frazionata” poiché la F, anche in relazione al medesimo accadimento poi ritenuto veritiero dai Giudici del primo grado, ha dimostrato di avere ricordi del tutto confusi quando non del tutto mancanti. Ella, invero, non ha riportato con sicurezza alcuni episodi ed altri con meno precisione (e qui si sarebbe potuta verificare quella credibilità frazionata di cui si diceva); ma, al contrario, ha riferito in maniera a dir poco approssimativa e lacunosa TUTTA la sua ricostruzione; ogni aspetto della stessa ovvero dalla mattina del 27 alla mattina presto del 28 luglio. Non vi è un solo aspetto della vicenda che non sia stato prima introdotto da un “non ricordo”, “mi sfugge” oppure da una contestazione (anche del PM).
Tali aspetti assumo portata davvero dirompente prendendo atto che in dibattimento è stato dimostrato che la F era del tutto lucida, orientata e comprendeva perfettamente quello che accadeva.
Sul punto essa stessa è categorica (pagg. 29 e 53) quando riferisce di esser stata del tutto compus sui.
Cadono nel vuoto i tentativi del PM di mettere in luce che i ricordi approssimativi della p.o. devono ricondursi all’uso dello stupefacente e dell’alcool.
Cosi come è davvero priva di pregio la conclusione del Tribunale che vuole la F in condizioni tali da non rendersi conto che l’urina è (forse) sperma e, soprattutto, dell’identità di coloro che stavano asseritamente abusando di lei.
Del resto è censurabile anche la valutazione che il Tribunale dà della credibilità della F sulla base delle riflessioni inerenti la sua persona al momento della testimonianza.
A pag. 19 il Collegio di B. rileva e per certi aspetti elogia la tranquillità ed il percorso effettuato dalla p.o. (pag. 19):

Qui è inseirto uno stralcio in PDF della Sentenza ove il Tribunale osserva che la persona offesa appare credibile poiché si presentava in Tribunale in maniera decorosa e tranquilla dopo aver intrapreso un percoso biennale di disintossicazione presso una comunità e come non ri possa spiegare il motivo per il quale la vittima abbia voluto calunniare gli imputati

Si tratta di digressioni del tribunale; di interpretazioni a carattere (anche metagiuridico) prive di fondamento alle quali si può e si deve controargomentare.
Non si comprende, innanzitutto, quale avrebbe dovuto essere l’atteggiamento privo di dignità che avrebbe dovuto adottare la p.o. per far giungere a conclusioni diverse e opposte il Tribunale.
Avrebbe dovuto piangere? Avrebbe dovuto strillare?
Fare appello alla dignità quale sintomo di veridicità non ha un senso logico.
Che la p.o. fosse tranquilla è ugualmente una deduzione del Tribunale.
In ogni caso, la F NON POTEVA legalmente e legittimamente sottrarsi al controesame delle difese pena la trasmissione degli atti alla Procura.
Che la vittima abbia poi fatte proprie le valutazioni critiche richiamate dal Tribunale sulla sua vita passata, è tutto da dimostrare e sicuramente si tratta di un processo del foro interno anche prevedibile dopo oltre due anni di comunità terapeutica da parte di una ex tossicomane, ex alcolizzata che si prostituiva per la cocaina (e questi, sia ben chiaro, sono tutti dati di fatto che non possono essere considerati neutri quasi che la testimonianza di una asserita vittima con tali caratteristiche possa considerarsi potenzialmente attendibile come quella resa da una persona con abitudini di vita non criminogeniche come, ad esempio, colui o colei che di mestiere sono Giudici).
Ella poi – a ben vedere – non avrebbe certo potuto affermare che anche il primo rapporto nel motel si fosse svolto contro la sua volontà: sarebbe stato impossibile conciliarlo con il fatto di:
– Essere salita in auto con il C che le aveva offerto la droga;
– Essere andata con lui a prendere altra droga;
– Essere andata al motel (dando anche i documenti);
– Aver continuato l’atto sessuale mentre lui chiamava gli amici;
– Averlo atteso a casa di E per delle ore.
E davvero si può ritenere che non aver denunciato come violento il primo rapporto con C dia la patente alla F di teste credibile ??
Anzi: se avesse denunciato anche quello come violento, tutto il suo racconto sarebbe stato ritenuto a dir poco incredibile.
E comunque, un conto è affrontare la riprovazione sociale (ma di chi poi? Visto che a B. possiamo dire che la F – anche perché chiedeva spesso ospitalità , era conosciuta. E con quali modalità?) per aver fatto sesso con un uomo in un motel (implicitamente o meno per la cocaina); un altro conto è riferire in famiglia di aver cominciato a drogarsi alle 9 di mattina; essere andata con un uomo molto più anziano E SOLO DOPO averlo atteso a casa di un altro uomo e aver fatto di nuovo sesso con lui e con un di lui amico e poi essersi fatta accompagnare da un’altra persona e aver fatto sesso anche con lui.
Ecco la ragione per la quale – astrattamente – è possibile che la F abbia mentito.
Ecco perché rincasa sconvolta: sono tre giorni che è in auto; non ha quasi dormito, ha bevuto la sera prima in discoteca tanto da accasciarsi in auto e poi ha bevuto e pippato anche il giorno dopo. Ha fatto sesso ripetutamente.
Questo il motivo per il quale ella si presenta in condizioni certo non freschissime a casa.
Riguardo ai motivi per i quali la F avrebbe inteso calunniare gli imputati è possibile solo fare delle congetture che non sono altrimenti sconfessabili se non – appunto – quali ipotesi.
Certamente, confessare dopo il licenziamento e dopo aver buttato via la liquidazione ed essere stata fuori casa tre giorni di essere rientrata a casa stanca dopo droga alcool e sesso di gruppo, non avrebbe assicurato alla F un benvenuto caloroso da parte dei suoi genitori (anzi, ella attende che suo padre esca per andare a lavoro).
Ma certamente, la difesa degli imputati non passa e non può passare dalla formulazioni di siffatte ipotesi.
Quelli che contano sono – ovviamente – i fatti e non le interpretazioni sulle determinazioni delle parti.
Il Tribunale, quindi, valuta erroneamente la credibilità della F su elementi del tutto sfuggenti, a carattere meramente psicologico, privi di riscontro e, comunque, valutando la persona offesa dopo due anni di comunità mentre i fatti si riferiscono quando la p.o. era in tutt’altra condizione.
Va da sé che ella non aveva alcun interesse a ritrattare la sua denuncia vedendosi poi indagata per calunnia aggravata.
E tali argomentazioni devono necessariamente superare la posizione del Tribunale che analizzava in una unica direzione tali aspetti della vicenda e della F.

3. La posizione del B.
Le contraddizioni e le lacune di quanto riferito dalla p.o. in relazione alla posizione dell’odierno Appellante.
La fallace ricostruzione dei tempi data dal Tribunale.

Fin qui abbiamo argomentato in relazione alla inattendibilità della persona offesa con una visione piuttosto ampia seppure sempre tenendo in considerazione in via prioritaria la posizione del B.
Occorre qui indicare in modo analitico tutti gli aspetti di assoluta dissonanza della Sentenza impugnata riferibili precipuamente alla posizione del B.
Come abbiamo già riferito, la persona offesa fino all’ultimo ha riferito di non aver consumato rapporti sessuali con il B (pag. 21, pag. 29, pag. 49).
Tale conclusione ovviamente disarticola totalmente quanto dalla stessa riferito in proposito poiché che una persona lucida (come ella si definisce), orientata e non malata di mente non ricordi chi l’ha violentata in piena luce in un monolocale poche ore prima appare davvero incredibile.
Se si vuole credere a tale conclusione occorrerebbe che ci fosse la prova – ma qui non c’è – che la F fosse al momento dell’amplesso praticamente priva di coscienza.
Certo il rapporto c’è stato poiché – ed è proprio la ragione della contestazione del PM – i tamponi con il DNA parlano chiaro.
Ma tale circostanza – ovvero che la p.o. nulla ricorda – deve immediatamente e pesantemente influire sul giudizio di attendibilità in relazione alla SINGOLA POSIZIONE del B.
Quale attendibilità sul punto è possibile dare a questa p.o. se ella nemmeno ricorda SE ha fatto sesso con l’imputato??
La F colloca l’arrivo del B dopo quello di C e D sebbene sul punto la p.o. non riesca mai ad essere chiara (pag. 47, pag. 48, pag. 60).
Possiamo chiarire in parte la scansione temporale con le celle telefoniche: B aggancia quella compatibile con la casa di E intorno alle 01,45 orario in cui egli stesso afferma di essersi recato colà per riscuotere il suo credito.
Ciò che la sentenza (e nemmeno quanto riferito dalla p.o.) non dimostra in alcun modo è che il B abbia partecipato al festino preso atto:
– Sia dei suoi spostamenti tracciati dalle celle e difatti lui si trova in casa del E ad un orario incompatibile con la presenza di C e D che vengono segnalati ben prima di quell’ora;
– Sia dei rilievi del DNA per i quali non vi è traccia biologica alcuna del B sulla biancheria in sequestro;
– Sia sui risultati dei tamponi per il quale il DNA di B NON è presente nel corpo della F unitamente a quelli del D e del C (i quali NON vengono ritrovati nei tamponi).
La circostanza è fondamentale.
Se tutti e tre avessero abusato della F contemporaneamente (come vuole il Tribunale), i tamponi avrebbero messo in luce:
A. O il DNA di tutti e tre i correi;
B. O nessun DNA (dei tre).
Non esiste una possibilità di pulizia selettiva.
Ciò dimostra solo una conclusione: la F dopo i rapporti con C e D si fa una doccia (pag. 28). E poi solo successivamente ha un rapporto con B – non in casa dal momento che il DNA di B non verrà colà reperito (ed il Tribunale afferma proprio – Vedi sopra – che il luogo di consumazione è imprecisato omettendo di considerare come tale circostanza annienti il coacervo accusatorio) ma altrove.
E tale conclusione contraddice in maniera insanabile la F che non riferirà MAI di violenze subite in due occasioni diverse e che – soprattutto – indicherà un innocente (il Di Menza) come autore della violenza subita oltre a non saper indicare a chi appartiene lo sperma non identificato di ignoto reperito mediante i tamponi rettale e vaginale.
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Risulta poi davvero incredibile che il B – come riferisce la F – si sia denudato ed eccitato, le abbia messo il pene davanti alla bocca…e poi abbia desistito perché la vittima piangeva (pagg. 32 e 33).
Risulta incredibile poiché seguendo il filo logico della Sentenza dipanato dalle dichiarazioni della F, quest’ultima era stata sequestrata per otto ore e stuprata a ripetizione da due individui drogati immobilizzata (…senza lasciare alcun segno…) dopo aver fatto drogare anche lei (benché sfugga come si possa costringere in quelle condizioni a far drogare una persona) e non si comprende perché l’ultimo arrivato ormai nudo ed eccitato a pochi centimetri dal sesso orale in una atmosfera (secondo il Tribunale) di violenza sessuale…abbia poi rinunciato.
E certamente – se tale fosse stata la situazione – egli ancor prima di denudarsi ed eccitarsi non può che aver compreso il tenore ed il clima della violenza che si stava consumando.
Non sembra sia successo nulla di diverso rispetto a quello che egli ha potuto percepire arrivando a casa del E per abusare della F che possa avergli fatto cambiare idea.
Il B – insomma – sa che a casa del E si sta consumando una violenza, arriva lì e vede la vittima che evidentemente grida e piange e si dimena o comunque esprime il suo dissenso; e dopo essersi spogliato ed eccitato ormai ad un passo dalla sua soddisfazione; desiste senza un valido motivo sopraggiunto.
Certo il fatto di descriverlo nudo e con il pene eretto non pare dia al racconto quegli elementi identificativi individualizzati (come nei o cicatrici o tatuaggi o conformazione fisica particolare) dal momento che è fuori di dubbio che la F aveva – anche nell’immediatezza – osservato più uomini nudi e con il pene eretto.
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Malgrado questo la F accetta il suo passaggio (del B).
E’ stata ad un passo dalla violenza di quel bruto.
E’ riuscita a “scappare” dopo 8 ore di violenza e decide contro ogni prudenza di farsi accompagnare in auto dal medesimo personaggio che pochi istanti prima stava per unirsi alla violenza.
E se mai avesse poi di nuovo avuto un raptus ? La F non si pone il problema.
Anzi; riferisce che il B le chiederebbe un rapporto (pagg. 28 e 29) e lei lo manderebbe al diavolo (questo prima che il PM le facesse notare i risultati dei tamponi).
Ma davvero possiamo ritenere che tale sia la condotta di colei che ha subito violenza e la sta di nuovo per subire salvo pi il ripensamento del soggetto che stava per abusare di lei e che poi le farà da….tassista?
Chi riesce ad allontanarsi in una situazione del genere scappa a gambe levate, cerca aiuto, va alla polizia, va all’ospedale immediatamente, chiama un familiare ma certo non si fa accompagnare da un amico degli stupratori che a momenti prende parte anche lui alla violenza.
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Il B riferisce di essere andato dal E per il famoso credito.
Di averlo chiamato prima telefonicamente.
Il Tribunale non crede a tale versione per una inferenza che si basa su una considerazione (è tardi, quasi le 2 di notte) in parte anche errata (è in corso una orgia ma non è così perché B arriva quando si è già concluso il tutto tra la F, C e D).
Per il tribunale egli si reca li perché ha saputo dal C al BAR quando il B vi si reca dopo cena.
Anche tale conclusione non è provata da alcunché.
Semmai, vi è traccia che il AB chiama alle 1.39 ed alle 1.45 del 28 luglio il E su una utenza intestata a tale GRN che aggancia proprio la cella di via T. nei pressi della Casa del E (e qui si allegano come in atti: tabulati del B, verbale di sequestro dei due cellulari del E uno dei quali intestato al GRN e riassunto redatto dall’operante D.V. che mette in luce le due telefonate di cui sopra).
Non vi è prova che tale contatto non sia collegato alla richiesta di saldo al E.
Tale dato va letto con quelli sopra illustrati.
E comunque: perché mai il B se fosse stato propenso a violentare la F e avesse saputo del festino in danno della p.o. già dopo la visita al BAR del C (ovvero alle 21.00 – 21.30) come sostiene il Tribunale avrebbe dovuto aspettare quasi le 2 di notte per unirsi ai bagordi?
Se si trattava di una turpe violenza (ed in questi termini o quasi avrebbe dovuto invitarlo il C ché, se avesse riferito di un rapporto consenziente, il AB se ne sarebbe accorto immediatamente appena varcata la soglia di casa E) perché attendere con il rischio che la vittima si ribellasse prima o di trovarla mezza morta per le pressioni e le violenze subite fino a quel momento.
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Ugualmente non si comprende perché il B avrebbe dovuto dare il proprio telefono alla p.o. per inserire la sua SIM.
E’ ovvio che questo le avrebbe permesso sia di chiamare aiuto oppure egli avrebbe corso il rischio di essere identificato anche solo da coloro che la F chiamava.
Non è credibile che la vittima di uno stupro riceva dal proprio violentatore un telefono cellulare e che le sia permesso di chiamare (pag. 43).
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Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto difensore
CHIEDE
Che la Corte di Appello
In via principale:
rinvia alle conclusioni già rassegnate con l’atto di appello
– in riforma della impugnata sentenza Voglia mandare l’imputato B assolto dal reato ascritto;
– massima estensione eventualmente delle circostanze attenuanti generiche;
– derubricazione del reato ex art. 609 bis c.p. con ipotesi di minore gravità e contenimento della pena nei minimi edittali;
– in ogni caso diminuzione della pena inflitta.

Milano, il giorno 5.10.2015

Avv. GM de Lalla

Allegati:
come in narrativa.

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