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Si leva da più parti politiche la necessità di un provvedimento c.d. di clemenza per porre rimedio al cronico sovraffollamento degli istituti penitenziari del nostro paese.

Si tratta di una vera e propria emergenza che ha avuto e continua ad avere la censura anche da parte dell’Unione Europea che ha condannato l’Italia (con diversi provvedimenti della Corte Europea dei diritti dell’uomo) proprio per la violazione dei diritti umani dei detenuti (costretti, quanto meno, in spazi vitali del tutto inadeguati).

Peraltro, il sovrannumero della popolazione carceraria causa anche delle conseguenze di minore impatto mediatico ma che dovrebbero, in ogni caso, far riflettere circa l’opportunità di una scelta politica coraggiosa tesa a diminuire il numero dei soggetti detenuti.

Tali conseguenze sono, ad esempio e solo per citarne alcune meno evidenti, il disagio per i parenti dei detenuti stessi che posso esercitare il loro diritto di vista al congiunto con modalità e tempi assai disagevoli e, sul piano della prevenzione del crimine, la sovrappopolazione causa anche una effettiva pratica difficoltà dei Giudici nell’applicazione di misure cautelari detentive che aumentano il numero dei detenuti in attesa di Giudizio.

Non si contano poi le effettive violazioni di quei diritti fondamentali di ogni essere umano che uno Stato di diritto e civile non può ammettere nemmeno nei confronti di coloro che hanno commesso un reato.

Vediamo nel dettaglio la disciplina e le differenze tra amnistia e indulto.

Amnistia: nozione e natura

L’amnistia è disciplinata nel nostro ordinamento dall’art. 151 c.p. e viene inquadrata fra le cause di estinzione del reato.
Essa si atteggia come una rinuncia da parte dello Stato di far valere la propria potestà punitiva per determinate ipotesi di reato commessi in un certo lasso di tempo.
L’amnistia può pertanto definirsi come un provvedimento generale e astratto, estintivo della punibilità di soggetti che hanno commesso fatti costituenti reato in un determinato periodo, comunque, anteriore all’entrata in vigore della stessa legge che concede il beneficio.

Per effetto della legge costituzionale n. 1 del 1992 l’amnistia è concessa con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
Per applicazione dell’amnistia si deve aver riguardo alla qualificazione del fatto giudicato nel momento della contestazione, mentre non ha alcun rilievo la quantità della pena in concreto inflitta. (Cass. 17-1-1996 n. 5799).

Si distingue tra:
amnistia propria: riguarda reati per i quali ancora non è intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna;
amnistia impropria: riguarda reati per i quali già e stata pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna.

Mentre l’amnistia propria impedisce l’accertamento del reato e l’inflizione della pena principale, l’amnistia impropria impedisce l’esecuzione della stessa pena o ne paralizza la prosecuzione, intervenendo ad esecuzione iniziata.

b) Effetti della condanna che perdurano anche dopo l’amnistia “impropria”

Della condanna irrevocabile, anche se è intervenuta l’amnistia, si dovrà sempre tener conto in futuro (articolo 106 comma primo), ai fini:
– dell’accertamento della recidiva (art. 99);
– della dichiarazione di delinquente abituale (artt. 102 ss.);
– della dichiarazione di professionalità nel reato (art. 105);
– dell’applicabilità della sospensione condizionale della pena (art. 164 n. 1);
– per i delitti contro la persona, previsti dagli artt. 609bis, ter, quater, quinquies e octies, anche a seguito dell’amnistia non vengono a cadere (e, quindi, permangono) la perdita del diritto agli alimenti, e dei diritti successori eventualmente spettanti verso la persona offesa, previsti dall’art. 609 nonies come effetti penali della condanna;
– dell’applicazione delle aggravanti consistenti nell’aver già riportato condanne penali, previste da talune norme incriminatrici;
– della rilevanza della condanna quale presupposto di un altro reato (ad esempio, per il reato previsto dall’art. 707).

Secondo il nuovo codice di procedura penale (che ha regolato la materia all’art. 686 c.p.p.) non vengono annotate nel Casellario giudiziale le sentenze con le quali il giudice dichiara il non luogo a procedere per essere il reato estinto per intervenuta amnistia.
Vengono, invece, annotati “i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell’esecuzione non più soggetti a impugnazione che riguardano l’applicazione dell’amnistia (impropria)”.

c) Efficacia dell’amnistia sulle conseguenze civili del reato

Per intervenuta amnistia non vengono meno le conseguenze civili del reato, cioè le conseguenze che derivano dal reato non come illecito penale, bensì come illecito civile produttivo di un danno (art. 198): ciò vale sia in caso di applicazione dell’amnistia propria, che impropria.

d) Rinuncia all’amnistia – Forme

E’ possibile rinunciare all’amnistia, in quanto la legge deve consentire all’imputato, che lo chiede, di dimostrare la propria innocenza.

Tale facoltà, quale espressione del diritto di difesa, è stata affermata dalla Corte Costituzionale che con sentenza 175/71 ha rilevato che “la rinuncia dell’amnistia non solo non contraddice il diritto di difesa, ma anzi ne costituisce esplicazione”.

La rinuncia è un atto formale, che richiede una dichiarazione chiara al giudice, che può essere resa sia in forma scritta che in forma orale.
È atto personale dell’imputato, il quale potrà compierlo a mezzo di procuratore speciale a ciò autorizzato.
La Corte Costituzionale (cui è conforme la Cass.), nella citata sentenza ha affermato che l’esercizio della facoltà di rinuncia all’amnistia rende inoperante l’amnistia, e conseguentemente consente l’applicabilità della sanzione penale a carico del rinunciante che risulti colpevole in seguito alla prosecuzione e definizione del giudizio.
La dichiarazione di rinuncia, una volta posta in essere, è irrevocabile.

Indulto o condono

È un atto di clemenza generale che non opera sul reato, ma esclusivamente sulla pena principale che è in tutto o in parte condonata o commutata in altra specie di pena.
Come per l’amnistia, anche nell’indulto è possibile distinguere fra indulto proprio, allorquando intervenga durante l’esecuzione della pena rispetto ad una sentenza irrevocabile, ed indulto improprio, quando sia applicato dal giudice di cognizione con la sentenza.
L’indulto estingue la pena ma non estingue le pene accessorie, a meno che il decreto non preveda diversamente. Non estingue gli effetti della condanna.
Titolare del potere d’indulto e di amnistia è il Parlamento che deve deliberarle a maggioranza dei due terzi dei componenti ciascuna Camera.
Non presuppone una condanna irrevocabile.
L’efficacia è circoscritta ai reati commessi fino al giorno precedente all’emanazione del decreto. Nel concorso di reati si applica una sola volta, dopo cumulate le pene.

Questo articolo ha 2 commenti

  1. Non mi è chiara la differenza tra l’amnistia impropria e l’indulto. Ho l’impressione che approdino allo stesso risultato e abbiano una disciplina giuridica simile.

    1. E’ esattamente così…ma solo in parte.
      Ovviamente la rimando al testo dell’articolo pubblicato.
      Mi limito però a darLe una indicazione: l’indulto elimina la pena e rimane l’antigiuridicità del reato. L’amnistia è una rinuncia da parte dello Stato di far valere la propria potestà punitiva per determinate ipotesi di reato commessi in un certo lasso di tempo.elimina l’antigiuridicità dell’atto per il quale è intervenuta la condanna.

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