Il concetto medico di capacità di intendere e di volere si discosta da quello prettamente Giuridico. La Corte di cassazione precisa le differenze tra le due interpretazioni e la necessità di una perizia anche a fronte del Giudice peritum peritorum.
Come è noto, la Legge punisce la detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio(intendendo con tale termine anche la cessione a titolo puramente gratuito).
Anche la mera detenzione non finalizzata alla cessione a terzi ma solo per uso personale è illegale ma la risposta dell’ordinamento è “solo” amministrativa e non penale (potendo comportare la revoca della patente, del porto d’armi, del passaporto etc.).
L’art. 73 del DPR 309/1990 (il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) prevede che la detenzione finalizzata allo spaccio sia punita con la pena da otto a vent’anni di reclusione; mentre in caso di modica quantità e/o di impiego di mezzi “rudimentali” impiegati per l’attività di cessione (art. 73 comma 5 DPR 309/1990) la pena detentiva è da uno a sei anni (rilevanti in entrambi i casi la pena pecuniaria).
In questa sede trattiamo un aspetto un aspetto centrale dell’ipotesi accusatoria in commento; ovvero la prova della effettiva finalità di spaccio della sostanza rinvenuta nella disponibilità dell’incolpato.
La circostanza – come detto – è di centrale importanza poiché la legge penale prevede la punizione solo nel caso in cui la detenzione sia finalizzata alla cessione; qualora il possesso della droga sia prodromico all’uso solo personale, non è prevista alcuna pena detentiva ma la risposta dell’ordinamento sarà come detto solo in sede esclusivamente amministrativa.
Ebbene, la finalità – elemento costitutivo del reato di cessione – deve essere dimostrata dalla pubblica accusa e, quindi, non sarà onere delle difesa dimostrare che lo stupefacente trovato nella disponibilità dell’accusato è per il solo uso personale.
E’ ovvio che il rilievo di tale aspetto difensivo è discriminante quando l’accertamento processuale riguarda fattispecie contraddistinte da un possesso che per le modalità e quantità può essere interpretato astrattamente sia quale attività di spaccio sia quale attività di conservazione per il successivo uso personale.
Va da sé che nel caso in cui l’attività dell’accusato non possa essere in alcun modo interpretata (ad es: il soggetto è osservato dalle forze dell’ordine mentre effettivamente vende lo stupefacente a terzi) o la quantità rinvenuta non può essere logicamente finalizzata al solo uso personale (come nel caso di colui che conserva in casa qualche chilo di droga..), la prova della “finalizzazione” allo spaccio è in re ipsa e l’accusa avrà già raggiunto la rappresentazione della colpevolezza con l’osservazione dell’attività di vendita ed il rinvenimento della droga.
Diverso, evidentemente, sarà il caso in cui un soggetto è sorpreso detenere una quantità di stupefacente che – effettivamente – si potrebbe prestare anche ad un uso “solitario” anche se protratto per più occasioni.
Vale la pena accennare che la riforma legislativa che ha individuato le c.d. tabelle del consumo medio non ha mutato sostanzialmente tale assetto processuale poiché la Giurisprudenza ha specificato come il mero superamento dei valori indicati nelle predette tabelle non implica automaticamente lo spaccio poiché – hanno specificato i Giudici – devono essere valutati attentamente altri indici quali ad es: le modalità di conservazione della sostanza (se frazionata o meno), il rinvenimento di materiale per il confezionamento, la disponibilità di materiale per la pesatura e per il “taglio”, la purezza della sostanza (da tagliare o già tagliata) e la disponiblità economioca dell’agente.
Il dovere della Pubblica Accusa di provare la finalità di spaccio quale elemento costitutivo del reato è stato anche recentemente ribadito nella Sentenza della sezione VI^ della Corte di Cassazione (n. 19047, 10 gennaio – 2 maggio 2013) che così ha statuito:
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’articolo 73 del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309 non è la difesa a dover dimostrare l’uso personale della droga detenuta, ma è invece l’accusa, secondo i principi generali a dover provare la detenzione della droga per uso diverso da quello personale. Infatti, la destinazione della sostanza allo “spaccio” è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa, non spettando all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui si stato trovato in possesso.
(la massima della Sentenza è stata estrapolata da “Guida al diritto” numero 25 del 15 giugno 2013).
Questo articolo ha 22 commenti
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Buongiorno, avvocato, ho seguito il link proveniente da ilgiorno.it/milano. Ho letto questo articolo con grande interesse e devo proprio ringraziarla per la chiarezza. Da genitore di due ragazzi rispettivamente un 16enne ed una 14enne cerco di stare molto attento a questi dettagli che possono aiutarmi a capire se fanno usi particolari… grazie per le sue pubblicazioni, aiutano moto.
Salve avvocato le spiego in breve la mia situazione sono stato accusato di spaccio nel 2012 solo poki mesi fa come hanno chiuso le indagini per altre persone sono stato coinvolto anche io quando e capitato mela prendevo solo per un mio uso personale pero mi viene contestata che una sera del carnevale la spacciavo in un locale quando non e assolutamente vero si sono basati sul l accusa dalle registrazioni ambientali che molte frasi dice incomprensibile io sono sicurissimo della mia assoluta estraneta dei fatti il mio avvocato di fiducia vuole chiedere il rito abbreviato pero non ne sono molto convinto lei cosa ne pensa?? Ora come ora sono sotto controllo da uepe che a richiesta del gip a voluto una valutazione del mio proseguimento per un altra condanna che a breve finiro di scontare . E lo stesso uepe a fatto una relazione che sto seguendo le prescrizioni alla perfezzione e visto che questa storia e del 2012 non vorree che gravi sulla vecchia condanna
Ho letto con molta attenzione la Sua mail.
Lei comprenderà l’impossibilità per il sottoscritto di pronunciarsi in questa sede posta la complessità della vicenda. Sicuramente, il Collega che l’assiste di fiducia e che conosce tutta la vicenda (e tutti gli atti processuali) saprà darLe il consiglio migliore.
Mi limito ad osservare che nel Suo caso la richiesta del Giudizio Abbreviato deve passare necessariamente per l’attenta analisi del contenuto delle conversazioni intercettate: mi sembra di capire che quelle sono il perno dell’accusa nei Suoi confronti (o, almeno, così mi sembra di capire leggendo il Suo messaggio).
Credo sia necessario – ma sicuramente il Collega sul punto è stato già chiaro – sia ascoltare le bobine che La riguardano, sia leggere i c.d. brogliacci e le eventuali trascrizioni integrali.
Dopo questa analisi si valuteranno gli altri atti: se il contraddittorio e l’audizione di persone informate sui fatti non potrebbero far migliorare il quadro indiziario nei Suoi confronti (ovvero renderlo meno grave ed univoco) allora si può vagliare la possibilità di un rito alternativo come l’abbreviato (da non escludere, in ogni caso, la possibilità di condizionarlo all’assunzione di una prova a Suo favore).
Altro non posso aggiungere avendo solo un’ informazione del tutto parziale.
Avv. Giuseppe Maria de Lalla
Buongiorno avvocato, volevo farle una domanda… sono stato preso x strada con 9gr di stupefacente x il mio solo uso personale e non per lo spaccio, nn mi hanno trovato ne soldi, ne bilancini, ne sostanze di taglio e nemmeno materiali x il confezionamento… ora sn ai domiciliari dopo il processo per direttissima e ho un’altra udienza tra 1 mese “ho già un precedente penale x essermi trovato coinvolto nel momento sbagliato e nel posto sbagliato”! ora quello che voglio sapere gentilmente, da come ho potuto leggere, nel suo articolo si parla di spaccio solo qnd si hanno le prove che io mi davo a questa attività! quindi anche cn questo quantitativo, dichiarato per uso personale, posso andare incontro ad una condanna?? io sono sicurissimo che nn ci sn prove che possano portare all’attività di spaccio xkè non esiste proprio e la sostanza era x il mio fabbisogno! Spero che riuscirò ad avere un suo parere! Buona giornata!
Buongiorno,
devo dire che così come mi racconta i fatti – e senza aver visionato nemmeno un atto del suo processo! – mi sembra che effettivamente non ci siano troppi elementi che depongano per lo spaccio oltre il possesso della piccola dose trovatale addosso (non ho compreso se di cocaina o altro).
Sarebbe interessante sicuramente leggere l’ordinanza che ha applicato la misura cautelare in atto.
Così come sarebbe importante sapere quale è il peso netto della sostanza.
Così come è importante sapere quale è il precedente e che esito ha avuto (credo che si tratti di una pena sospesa) e sapere quanto tempo addietro è stata inflitta la condanna.
Ma sono circostanze che sicuramente il suo difensore ha potuto valutare.
Come le ho detto, la lettura dell’ordinanza è fondamentale per comprendere in base a quali elementi il giudice ha ritenuto fondata l’accusa ovvero ha ritenuto che ci siano i gravi indizi di colpevolezza del reato di spaccio (poiché, diversamente, se non avesse ritenuto che ci fossero indizi gravi, non avrebbe applicato la misura).
Ora non vi è molto tempo trattandosi di una direttissima; ma sarebbe magari utile valutare se fare un esame del capello per dimostrare che lei usa la sostanza
abitualmente.
Certo il fatto che lei la usi non elimina che possa averla avuta per spacciarla; ma certamente dimostrare scientificamente che lei la assume magari da tempo aiuta in un processo di questo tipo.
Un altro punto fondamentale è dimostrare che lei aveva un reddito per acquistarla. E’ stato documentato?
Ricordi, che in questi processi la finalità di spaccio è una circostanza che deve essere provata dall’accusa.
Se ciò non avviene non ci sono gli estremi del reato contestato.
L’ordinanza di applicazione della misura – ancora una volta – le potrà dare la traccia del percorso logico giuridico seguito dal giudice nella valutazione degli indizi a suo carico.
Avv. Giuseppe Maria de Lalla
La ringrazio per la sua risposta Avvocato de Lalla. Mi è stato convalidato l’arresto e l’applicazione degli arresti domiciliari per il mio stato di tossicodipendenza e per il mio precedente penale rendono concreto il pericolo che di commissione di analoghi reati. son risalente al novembre 2012 quando una conoscente che stava facendo da corriere mi ha coinvolto con la scusa di accompagnarla perchè non sapeva la strada, solo arrivati a destinazione ho capito cosa stesse succedendo e sono rimasto con lei. Per fortuna lei mi ha levato dai guai dicendo che io ero li solo per accompagnarla però nel momento in cui non sono sceso dall’auto sono diventato suo complice. Purtroppo non ho un reddito dimostrabile visto che lavoro occasionalmente in nero come bracciante agricolo, imbianchino, diciamo quello che trovo e a giornata. la sostanza in questione è ero ed era divisa in 2 buste, una da 8gr e una da 1gr… la perquisizione in casa ovviamente è stata di esito negativo visto che non spaccio stupefacenti! secondo quanto letto, secondo lei, ci sono i presupposti per l’accusa di provare lo spaccio di sostanze stupefacenti??
Ho letto la sua mail.
Devo però precisarLe che NON posso in alcun modo – né voglio – sostituirmi al Collega che La difende.
Sicuramente è in ottime mani.
Devo dirLe che:
– il precedente (ormai passato in giudicato);
– l’assenza di reddito;
Certo non aiutano in un processo del genere.
Bisognerebbe valorizzare sicuramente il Suo stato di tossicodipendenza ed eventualmente – se lo ha – il Suo attuale percorso per la disintossicazione.
Altro non posso dirLe poiché – ripeto – non conosco nessun atto del Suo procedimento.
I miei auguri per la soluzione della vicenda.
Avv. GM de Lalla
Capisco Avvocato de Lalla, la ringrazio per le sue risposte e per il suo augurio sulla vicenda. Vorrei farle un’ultima domanda, documentandomi sul web è in corso un decreto sull’amnistia e Indulto, quello che non capisco è, vale anche per chi è ai domiciliari e per questo tipo di reato? spero di non disturbarla.
E’ impossibile sapere se e quando sarà emanato tale tipo di provvedimento.
Né – del resto – se sarà compreso il reato per il quale Lei è stato condannato.
Lo stato di detenzione domiciliare non è solitamente ostativo alla concessione del beneficio.
Avv. Giuseppe Maria de Lalla
Salve avvocato,
ieri sera sono stato fermato da due agenti in borghese.. in caserma mi hanno perquisito e non hanno rinvenuto nulla, soltanto i miei soldi che erano nel portafoglio.. loro mi accuaano di spaccio ma senza prove sto impazzendo la prego mi aiuti..loro ner verbale hanno scritto che i soldi erano accartocciati in tasca mentre non era vero.. ah io ho una pena sospesa sulla fedina per tuttaltro reato cosa può succedere?
Ho letto con attenzione la Sua mai.
le informazioni che mi da non sono molte ma mi limito a fare alcune osservazioni:
– il fatto di avere con sé dei soldi accartocciati o meno non è indice di aver venduto o ceduto della droga.
– se la droga non è stata trovata;
– se non l’hanno osservata durante l’attività di spaccio di cui l’accusano
allora francamente mi sembra che non ci siano elementi davvero per indagarla né tanto meno per condannarla anche se ha una pena sospesa (peraltro anche per un reato diverso mi dice).
Non ho capito comunque se è stata formalizzata l’attività l’accusa con l’elevazione di un verbale di identificazione.
In quel caso Le consiglio di nominare un difensore e di eleggere domicilio presso il suo studio.
Cordialità.
Avv. Giuseppe Maria de Lalla
Buona sera Avvocato,il mese scorso sono stato chiamato in caserma dei carabinieri che mi accusavano di aver acquistato un piccolo quantitativo di hashish e mostrandomi alcune frammentarie immagini riprese da uno smartphone le quali non sembravano rivelare un gran che anche se non so se volutamente non mi siano state mostrate tutte o meno magari per bluffare ma dalle immagini che mi hanno mostrato non si vedeva nulla di certo,sono preoccupato per questa situazione soprattutto per la patente visto che ci lavoro,il fatto è che non hanno ne sequestrato ne verbalizzato nulla al momento ma mi hanno convocato solo il giorno dopo in caserma accusandomi di acquisto di sostanze per uso personale e rivolgendomi minacce se non avessi firmato contro un tizio che avevano arrestato per spaccio e successivamente facendomi sottoscrivere una dichiarazione in merito a situazioni di consumo di svariati anni fa.Che cosa potrebbe succedere,la ringrazio in anticipo,buona serata
Mi racconta un episodio davvero singolare.
Mi sembra di capire che lei mi riferisca di essere stato costretto a sottoscrivere una dichiarazione nella quale accuserebbe un soggetto che lei sa essere innocente nel senso che lei non ha avuto mai a che fare con quell’individuo che i Carabinieri al contrario ritengono che sia uno spacciatore e che nella fattispecie le abbia venduto della sostanza.
Francamente mi preoccuperei più che per la patente per il fatto che lei un domani potrà essere chiamato a testimoniare contro il “tizio” e che lei si troverà nella scomoda situazione di accusare un innocente o riferire che i CC l’avrebbero “costretta a firmare” (ipotesi questa…mi scusi…che ritengo davvero di rara verificazione).
Pe quanto riguarda la dichiarazione in merito a “situazioni di consumo di svariati anni fa” mi scusi…ma non capisco di cosa si tratti.
In ogni caso, se non le hanno contestato alcunché in quella sede non credo che le contesteranno nulla in seguito sebbene il consumo di sostanze stupefacenti sia contestabile in via amministrativa ex art. 75 Legge 309/1990.
Cordialità.
Avv. GM de Lalla
Buongiorno avvocato , piu’ di sei mesi fa’ ho fatto degli acquisti online di stupefacenti.il mio uso era per avere maggiore eccitazione sessuale visto l’assenza di desiderio dovuta ad una cura con antidepressivo.sono agli arresti domiciliari pero dovro’ andare in tribunale perche’ sono accusato di spaccio che non ho mai fatto.cosa puo’ succedermi?
Caro Signore,
è un quesito davvero da amplissimo raggio ed è abbastanza difficile essere esauriente.
Posso dirle che sicuramente avrà un processo ma non ci vuole certo un difensore per dirle questa banalità.
Le conseguenze dipendono da molti fattori:
– la natura della sostanza;
– il quantitativo della stessa;
– se lei ha o meno precedenti penali;
– che rito sceglierà per farsi giudicare.
Mi dice che lei è ai domiciliari: per questa causa? o per altro procedimento penale?
in ogni caso le consiglio VIVAMENTE di porre le domande che mi ha fatto la suo attuale difensore che conosce sicuramente tutta la vicenda dagli atti.
Tenga presente che la finalità di spaccio è una prova che deve essere onere dell’Accusa portare in giudizio.
Naturalmente, la quantità della sostanza (da valutarsi con la natura della stessa) è un indice importante per verificare se si tratta o meno di un acquisto per uso personale.
Eventualmente contatti lo Studio privatamente.
Cordialità.
Avv. GM de Lalla
Buongiorno,
coltivare delle piantine di canapa può non avere profili illegali a due condizioni:
– che la concentrazione di THC sia molto bassa;
– che in ogni caso la produzione sia solo ed esclusivamente per esigenze di consumo personale.
Certamente il fatto che non siano stati rinvenuti altri oggetti suggestivi per lo spaccio (materiale di confezionamento, per la pesatura, soldi in contanti eccetera) è un elemento che depone a Suo favore così come il fatto che lei sia incensurato.
Non mi dice come mai vi è stata una perquisizione presso il Suo domicilio e questo è un elemento – il motivo della perquisizione – che potrebbe fare la differenza.
Se Lei è indagato si deve aspettare con tutta probabilità l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. a seguito del quale potrà prendere visione degli atti e chiedere di essere interrogato.
Mi sembra comunque una situazione che le lascia degli ampi margini di difesa.
Cordialità.
Avv. GM de Lalla
Buonasera Avvocato
mi trovo nell’esatta situazione appena affrontata, nel mio caso gli agenti si sono presentati dopo una “soffiata” indicante una vera e propria piantagione, procedendo con una perquisizione domiciliare in cui hanno rinvenuto 10gr tra hashish e marijuana (di cui pero’ non mi preoccupo in quanto quest’ultima “legale”).
mi hanno comunque constestato un art 73. motivandolo con un verbale decisamente differente rispetto al reale svolgimento dei fatti,
infatti, nonostante abbia la certezza che siano stati “mandati” a causa di alcuni dissapori con un bracconiere che bazzica i miei terreni, che sia stato io ad accompagnarli direttamente sul luogo dove le piantine (4x-45cm) erano poste in maniera del tutto rudimentale e che oltretutto abbia consegnato loro quanto detenuto in casa proprio per dimostrarmi il piu’ collaborativo possibile, questi hanno verbalizzato che a seguito di un controllo al ciclomotore X (un vecchio scooter non assicurato ne targato con il quale mi muovo entro la miatenuta di 45ha PRIVATA), raggiutomi in prossimita’ della mia abitazione, notavano un odore verosimilmente di marijuana (tra l’altro impossibile allo stadio attuale visto che non ancora in fioritura) che hanno poi rinvenuto, a seguito la perquisizione domiciliare in cui e’ stato rinvenuto il resto.
ovviamente non e’ stato rinvenuto alcun elemento che potesse in alcun modo ricondurre all’attivita’ di spaccio, sono un consumatore abituale ma solo ed esclusivamente le mie 4 mura domestiche e ho coltivato solo per evitare il vero e proprio fenomeno di spaccio, ma passivamente.
ho un precedente amministrativo per 0,4gr di hashish nel 2007, di cui nonsotante non fosse stata prevista alcuna pena, per una mancata consegna della raccomandata per il colloquio in prefettura (e quindi nessuna conferma a loro della ricezione) , mi fu comunque applicata la pena di sospensione per 3 mesi di patente ed ogni altro documento, procedendo erroneamente d’ufficio.
Ottimisticamente parlando penso che l’accusa di spaccio decadra’, ma Le chiedo cortesemente di darmi il Suo giudizio sulle eventuali conseguenze, a livello amministrativo, che mi verranno elevate.
Putroppo mi trovo in una situazione familiare in cui ho a carico 2 persone con handicap al 100% e sono l’unico a poter guidare un’ auto per le loro necessita’, una sospensione sarebbe decisamente drammatica. Esiste la possibilita’ che questa non mi venga sospesa ma “convertita”, effettuando comunque gli esami necessari?
Grazie anticipatamente
Buongiorno,
ho letto con molta attenzione la Sua mail.
Se dovesse essere archiviata l’accusa di detenzione a fini di spaccio, è molto probabile che le contestino il noto illecito amministrativo.
Qualora dovesse accadere, il mio consiglio è quello di redigere UNA DOCUMENTATA MEMORIA AL PREFETTO e richiedere il colloquio (e poi evidentemente stare ben attenti alla ricezione della raccomandata o meglio ancora eleggere domicilio presso lo Studio del Difensore) al fine di illustrare (e documentare) le ragioni per le quali la sospensione della patente implicherebbe un indiretto effetto negativo sulla salute dei Suoi familiari. Il Prefetto potrebbe quindi optare per eventuali altre misure.
Buona fortuna e cordialità.
Avv. GM de Lalla
Buongiorno,
si lo può fare ma Le consiglio di chiedere un appuntamento. In questa sede non posso che darLe una risposta di massima non conoscendo tutti i particolari della vicenda. Tenga anche presente che le Sue domande e le mi risposte una volta pubblicate in questa rubrica diventano pubbliche e leggibili da chiunque consulti il sito.
Cordialità.
Avv. GM de Lalla
Buongiorno,
purtroppo rispondo un po’ in ritardo al Suo messaggio poiché non era stato letto prima.
Le rispondo subito in base alle informazioni che mi dà.
Chiaramente un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti di natura e qualità diverse (sebbene tutte di derivazione chimica) è un elemento altamente suggestivo per lo spaccio. Una grande quantità è logicamente in contrasto con un uso personale sebbene sia sempre possibile che il consumatore ne faccia una scorta.
Se non vi sono altri indicatori di sorta (materiale per confezionamento e pesatura, soldi in contanti, precedenti penali specifici) e ve ne sono altri di segno opposto (capacità economica, stato di tossicodipendenza accertato, incensuratezza, utilizzo del GHB anche per motivi diversi dall’uso quale stupefacente), allora i le argomentazioni difensive si ampliano.
Sotto i due anni anche le condanne per droga sono sospendibili.
La patente potrebbe essere revocata per cessazione delle qualità morali del soggetto (ma solo in caso di condanna definitiva e per disposizioni dell’Autorità amministrativa e non Giudiziaria).
Cordialità.
Avv. GM de Lalla
Buonasera Avvocato, ho letto con molto interesse il suo articolo. Ho una curiosità a cui non ho trovato risposta: si parla spesso di persone segnalate come assuntrici di sostanze stupefacenti perché vengono trovate in possesso per l’appunto di queste sostanze. Sono, come dire, “colte sul fatto”. Ma vale lo stesso per persone che le utilizzano ma non sono mai state trovate con le sostanze addosso o in casa? Mi chiedevo, magari ci sono persone individuate non fisicamente con perquisizioni o altro ma attraverso messaggi compromettenti che ne provano l’acquisto. Sono anch’ esse segnalate come assuntrici ? Mi viene da dire che uno potrebbe anche comprare ma poi pentirsi e non usare. Grazie mille, buona serata
Buongiorno,
La ringrazio innanzitutto per le belle parole di apprezzamento dell’articolo.
In relazione alla domanda che Lei mi pone posso affermare che le persone segnalate come assuntori (segnalate ex art. 75 Legge 309/1990) sono quelle che vengono trovate in possesso di stupefacente per uso personale e/o colte sul fatto dopo l’assunzione (ad esempio perché sorprese alla guida sotto effetto delle droghe).
Non mi è mai successo di assistere soggetti segnalati come assuntori con altre modalità.
Solitamente il solo possesso della sostanza – anche se non assunta subito prima – implica la segnalazione al Prefetto.
Cordialità.
Avv. Giuseppe Maria de Lalla