Skip to content

Affrontiamo in questo articolo – e per la sede non è possibile che farlo in maniera incompleta – l’annosissima questione della capacità di intendere e di volere del tossicodipendente sotto il profilo penale.

E’ evidente l’importanza del tema alla luce del fatto che molto spesso gli autori di reati più o meno gravi risultano essere soggetti dediti sistematicamente all’uso di sostanze stupefacenti (e spesso anche all’alcool) e della evenienza tratta dall’esperienza comune per la quale una dipendenza robusta come quella tipica delle droghe incida in maniera spesso determinante sulle scelte di coloro che ne sono avvinti.

Sul punto, anche il Legislatore ha previsto diverse disposizioni di legge che effettivamente tengono conto della ridotta libertà di decisione del tossicomane condizionato dalla dipendenza e del primario interesse per l’individuo e la società tutta che la dipendenza sia interrotta. Si pensi a tutti quegli istituti – soprattutto inerenti la fase esecutiva della pena – che prevedono trattamenti speciali per coloro che abbisognano di un percorso di disintossicazione (come l’affidamento in prova in casi speciali, la possibilità di essere ristretto presso una comunità finalizzata alla disintossicazione, la possibilità per il tossicomane di essere seguito “sul territorio” dal SERT di riferimento in regime di espiazione della pena etc.).

Anche dal punto di vista dell’attribuzione della responsabilità il Legislatore ha previsto un regime specifico nel caso di “cronica intossicazione da stupefacenti” proprio alla luce del fatto che (al di là di ogni retorica) l’uso massiccio e continuo di alcool e droga può determinare delle disfunzioni di ordine psicologico e/o psichiatrico tali da indebolire o annullare la capacità di intendere e di volere del tossicomane autore di reato (soprattutto nel caso della commissione di reati connessi all’abuso delle sostanze psicotrope).

L’art. 95 del codice penale prevede, infatti che, per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89 c.p.. Gli articoli 88 e 89 del c.p. disciplinano rispettivamente il vizio totale ed il vizio totale di mente.

Il Legislatore, quindi, ha previsto che in casi di cronica intossicazione da alcool e droghe sia applicabile la disciplina prevista per il vizio totale o parziale di mente a seconda del grado di compromissione delle capacità intellettive del cronicamente intossicato.

Occorre fare subito una precisazione: la norma dell’art. 95 c.p. NON permette alcuna attenuante nel caso di colui che delinque sotto l’effetto di alcool e droga (anzi, il codice penale sul punto prevede delle aggravanti specifiche anche per colui che è dedito all’uso delle droghe e dell’alcool e di colui che si pone in stato di incapacità preordinato alla commissione del crimine); poiché la disciplina del vizio di mente (totale o parziale) è applicabile solo nel caso di accertata cronica intossicazione e non già ACUTA intossicazione (eventualmente – ma non vi è nessun automatismo – potrà essere accertato che lo stato ACUTO si innesta in un quadro di CRONICITA’ dell’abuso).

Quindi, il dato presupposto dell’applicazione di una eventuale diminuzione della pena connesso all’abuso di alcool e droga è lo stato di cronica intossicazione.

La giurisprudenza ha delineato i presupposti di tale infermità fissandone i parametri e stabilendo che si può parlare di cronica intossicazione quando – anche in difetto di una assunzione della sostanza psicotropal’organismo dell’agente ne risulta compromesso a fronte dell’eccesso prolungato nel tempo.

Si tratta di un concetto assai restrittivo che prevede la cronica intossicazione solo nel caso in cui il tossicomane sia concretamente compromesso nelle sue capacità (di intendere e di volere) a causa delle passate molteplici, robuste e prolungate assunzioni.

La ragione di tale approccio è di immediata evidenza ed anche – sotto l’aspetto della politica della repressione del crimine – giustificata e comprensibile: non sarebbe in alcun modo accettabile (e, anzi, avrebbe una netta valenza criminogenica) una diminuzione della responsabilità penale (e, quindi, della pena) ogni qual volta l’offender fosse in grado di dimostrare una “semplice” dipendenza dalle sostanze stupefacenti in difetto di un quadro clinico psichiatrico, psicologico ed organico effettivamente compromesso dall’abuso di droghe ed alcool (come abbiamo detto, compromissione non collegata ad una intossicazione acuta).

Proprio alla luce dell’approccio della Giurisprudenza (e, come detto, a fronte di insopprimibili esigenze di politica criminale) l’applicazione dell’art. 95 c.p. è, oltre che problematica, anche assai rara e si verifica solo in casi ben rappresentati (solitamente dalla difesa) e, comunque, a fronte di accertamenti tecnici volti ad appurare l’effettiva compromissione.

Nel caso affrontato dall’Avv. de Lalla (che si avvaleva dell’operato della consulente tecnica in materia psicologica nell’espletamento della migliore collaborazione interdisciplinare propria della trial consultation) l’assistito – tossicodipendente da anni – veniva giudicato per il reato di furto pluriaggravato con il giudizio abbreviato condizionato ed in seno allo stesso veniva accolta la richiesta della difesa di effettuare una perizia psicologica circa le compromissioni alla capacità di intendere e di volere patite dall’imputato a fronte della prolungata tossicomania.

In particolare, l’Avv. de Lalla proponeva al Giudice un’articolata istanza (qui sotto integralmente riportata) volta all’accoglimento del Giudizio abbreviato ed all’espletamento della perizia psicologica (la condizione) dopo aver incaricato la consulente dello Studio di incontrare in carcere l’assistito per l’effettuazione di ogni test necessario ed avere ricevuto dalla Consulente la relazione che deponeva per una effettiva compromissione della capacità di intendere e di volere dell’imputato.

Accolta la richiesta della difesa, la perizia svolta dal perito individuato dal Giudice confermava la tesi difensiva con la conseguente diminuzione della pena per il riconoscimento dell’ipotesi ex art. 95 c.p.p.

ILL.MO TRIBUNALE DI MILANO
Sezione penale Direttissime
Richiesta di giudizio abbreviato condizionato

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Maria de Lalla del Foro di Milano, con studio in Milano, Via Francesco Sforza 19, quale difensore di fiducia del Signor

******

Nato *********, residente in Milano, Via **************** ristretto presso la Casa di Reclusione di Milano San Vittore

PREMESSO

– Che il ******** è imputato nel presente procedimento penale e lo stesso in sede di convalida dichiarava di essersi trovato sul luogo dei fatti poiché in stato di ebbrezza ed in cerca di cocaina;
– Che il ********** – pluripregiudicato – è tossicodipendente da cocaina ed in cura al SERT di*********** a far data dal 2004 (per ogni evidenza si rinvia al documento allegato rilasciato dal medesimo SERT in data 10.4.2013 All.to 1);
– Che dall’età di 12 anni l’imputato assume cannabinoidi giungendo fino a 20 assunzioni al giorno;
– Che da oltre tredici anni il ********* assume per via nasale cocaina (che consuma anche fumando) con punte massime di 50 g/die;
– Che a tali assunzioni di sostanze psicoattive l’imputato accompagna anche l’abuso di alcool;
– Che il SERT certificava anche che l’insuccesso dei trattamenti riabilitativi rivolti al paziente erano dovuti dalla di lui limitata capacità di comprensione oltre che relazionale e di comunicazione;
– Che la robustezza della dipendenza del ****** risulta altresì dovuta alla precocità dell’esordio

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore

OSSERVA

Con specifico riguardo alla cronica intossicazione la giurisprudenza costante ha sempre sostenuto che questa, per escludere o diminuire l’imputabilità, deve sostanziarsi in un’alterazione non transitoria dell’equilibrio biochimico del soggetto con conseguente alterazione patologica dei processi volitivi ed intellettivi irreversibile, cioè caratterizzato dalla impossibilità di guarigione (Cass. Pen., Sez. I 28.4.1982, Pagani; Sez. I 20.10.1987).
In altri termini l’esclusione o la diminuzione dell’imputabilità, in tale visione, presuppone, quale condizione essenziale, l’accertamento che il soggetto sia affetto da “un’infermità mentale permanente” incidente sulle capacità volitive ed intellettive, in modo totale o parziale a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti (o di alcool).
Recentemente la dottrina medico-legale ha sollevato dubbi di legittimità incentrati sulla nozione di cronica intossicazione; dubbi pienamente recepiti dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 114/98, nella quale, pur dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del Codice Penale sollevata con riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, ha confermato tuttavia che “la disciplina legislativa vigente in materia non trova nella dottrina psichiatrica e medico-legale una base sicura, ancorché nella relazione ministeriale sul progetto del codice penale si legga di essa una diffusa motivazione, nella quale ci si riferisce proprio agli insegnamenti della scienza psichiatrica”.
Nel caso di specie sembra si possa affermare già in questa fase che il **** ha alle spalle un lunghissimo e perdurante iter tossico-manico contraddistinto da gravità e recidività derivante da una poliassunzione di sostanze psico-attive (cannabis, cocaina e alcool) con un esordio precocissimo.
Il SERT che da dieci anni lo ha in carico, certificava (All.to 1) tale stato che, evidentemente, contraddistingue e condiziona pesantemente da anni la vita dell’imputato.
Anche in occasione del reato per il quale oggi si procede, il **** era spinto a violare l’affidamento in prova e a recarsi di notte nei pressi di un esercizio commerciale impegnato nella ricerca di sostanza stupefacente e, in ogni caso, a seguito dell’assunzione massiccia di bevande alcoliche.
Orbene, preso atto che l’assunzione sistematica, massiccia e prolungata nel tempo di alcool e sostanze stupefacenti genera pesanti ripercussioni sulla psiche del soggetto abusante (e prima ancora del dato giuridico e psichiatrico soccorre quello esperienziale), è oggettivamente lecito avanzare l’ipotesi che l’imputato si trovi – e si trovasse nel momento di consumazione del reato qui giudicato – nella status giuridico di cui all’art. 95 del c.p. (tanto sotto il profilo dell’abuso di droga che di alcool).
A tale proposito occorre anche specificare che la dipendenza (rectius: la poli-dipendenza) del **** si ingenerava nello stesso precocemente in età preadolescenziale (da quando aveva 12 anni) di tal che (ed anche in questo caso occorrono appena i rudimenti della psicologia evolutiva) gli effetti perniciosi di decadimento psichiatrico (e psicologico) dovuti alla droga ed all’alcool hanno nel caso del ***** agito su una mente, un cervello ed una personalità in pieno sviluppo con il risultato di averne (almeno potenzialmente) compromesso la corretta formazione (le funzioni cerebrali riferibili ai lobi frontali sede della capacità decisoria possono ritenersi pienamente sviluppati – secondo la scienza più aggiornata – al 25 esimo anno di età).
Bisogna sottolineare – per la opportuna e corretta valutazione della presente istanza – che l’odierna richiesta della difesa non presuppone che la tossicomania non può che essere in defettibilmente ragione di uno stato di incapacità ex art. 88 e 89 c.p. (e certo non sfugge l’insostenibilità della predetta tesi); bensì che nel caso specifico le caratteristiche del poli-abuso del ***** permettono di sostenere oggettivamente che lo stesso abbia subito quelle compromissioni psichiche presupposto dell’art. 95 c.p..
Invero, una intossicazione cronica:
– Della durata di oltre un ventennio;
– Contraddistinta dall’assunzione smodata di più sostanze psicoattive;
– Con un esordio in età preadolescenziale;
– Contraddistinta altresì dalla quantità smodata di alcune assunzioni ovvero buffet di 50 g/die
di cocaina;
– Resistente a ripetuti tentativi di riabilitazione;
– Resa oltremodo perniciosa dalle difficoltà di comprensione, di comunicazione e di relazione del soggetto abusante ha sicuramente prodotto dei “danni” e delle patologie (sia di ordine psichiatrico che psicologico) strettamente connessi alla genesi della scelta delittuosa (sotto l’aspetto volitivo e cognitivo) del
soggetto agente.
Lo stesso SERT (in persona della Dott.ssa *****, dello psicologo Dott. **** e dell’assistente sociale ****) dava atto nella recentissima relazione allegata che il **** subisce da anni limitate capacità di comprensione causa ed effetto dell’inadeguatezza della comunicazione e delle competenze relazionali (e pare appena il caso di sottolineare al Giudice che la predetta valutazione promana da un organo collegiale multidisciplinare e porta la data di due giorni addietro rispetto alla presente richiesta).
Ritenere che non sia nemmeno opportuno indagare tale eventualità (di indubbia valenza medica ed esperienziale) significherebbe (oltre che spogliare del tutto il significato l’art. 95 c.p.), anche sposare l’illogica tesi che assumere per oltre vent’anni cocaina, cannabis ed alcool non ha alcun riflesso sulle capacità intellettive e cognitive dell’assuntore (tanto più che – come noto – la Giurisprudenza ha esteso l’applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p. – richiamati dall’art. 95 c.p. – comprendendovi anche il disturbo di personalità grave, persistente ed incisivo).
Del resto, in questa sede non occorre che il Giudice si pronunci circa l’esistenza della richiamata infermità (ex art. 95 c.p.), ma che ritenga sussistenti i presupposti per un accertamento più approfondito rispetto a quello basato sulla semplice osservazione empirica.
****
Per tutto quanto sopra esposto ed osservato, il sottoscritto difensore (e l’imputato direttamente)

CHIEDE

Il Giudizio abbreviato condizionato all’espletamento di una perizia psichiatrica volta a verificare se al momento della commissione del fatto per cui si procede l’imputato era nello stato di cronica intossicazione di cui all’art. 95 c.p. e per l’effetto fosse totalmente o parzialmente incapace di intendere e di volere ex artt. 88 e 89 c.p..

Milano, il giorno 11 aprile 2013

Avv. Giuseppe de Lalla

(Articolo redatto dall’Avv. Giuseppe Maria de Lalla è vietata ogni riproduzione ed utilizzazione)

Questo articolo ha 0 commenti

Lascia un commento

Torna su
Cerca