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Nel caso degli arresti domiciliari l’interpretazione giurisprudenziale e l’applicazione pratica dell’art. 385 c.p. (che punisce l’evasione) sono sempre state improntate al massimo rigore.

Casa Circondariale



Colui che è posto agli arresti domiciliari (in esecuzione di una misura cautelare) ovvero in stato di detenzione (in espiazione di una pena alternativa a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di condanna) non può attraversare la soglia del domicilio e gli è vietato (di norma) qualsiasi allontanamento dalle mura domestiche (o dal luogo ove il Giudice ha disposto l’esecuzione della misura cautelare/alternativa).
Come detto, il principio non ammette deroghe:
Non sono permessi il transito e la sosta nelle aree comuni del condominio (scale, androni, cortili etc.);
E’ vietato l’accesso alle pertinenze dell’abitazione (cantina, box, giardino etc.).
Qualora l’agente venga sorpreso in un luogo diverso in occasione dei controlli della P.S., sarà materialmente integrato il reato di evasione.

Vale la pena sottolineare che anche le modalità di controllo mediante il c.d. braccialetto elettronico non derogano a tale rigida applicazione della normativa in parola dal momento che, appunto, si tratta esclusivamente di un ausilio per coloro che devono verificare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla restrizione della libertà presso il domicilio (in ogni caso, occorre anche specificare che tale tipo di controllo da remoto deve essere svolto da operatori di PS appositamente – non solo addestrati – ma anche preposti di tal che la cronica carenza di personale nelle forze dell’ordine non può che ridimensionare grandemente l’utilizzo di tale presidio elettronico).

Lo scopo di una interpretazione così rigida è di immediata evidenza: gli spostamenti (rectius: la posizione) del soggetto la cui libertà è compressa presso il domicilio devono poter essere immediatamente verificabili senza che gli operanti siano costretti a “cercare” il soggetto da controllare in luoghi diversi – seppur, solitamente, prossimi – al domicilio.
A ciò si aggiunga che, normalmente, il ristretto ha il divieto di comunicare con soggetti terzi rispetto ai familiari conviventi; restrizione relazionale che sarebbe di difficile verifica nel caso in cui l’agente fosse autorizzato ad allontanarsi dalle mura domestiche.

Evasione dagli arresti domiciliari




Peraltro, sia nel caso degli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p. che in caso di detenzione domiciliare ex art. 47 ter Ordinamento Penitenziario (comprese le ulteriori ipotesi di detenzione domiciliare anche speciale), l’indagato/condannato potrà avanzare una istanza al Giudice (del merito o di Sorveglianza) per ottenere una finestra temporale da impiegare per attendere alle ordinarie occupazioni (in prmis la spesa ma anche di ordine medico e, in alcuni casi, familiari) e per andare a lavorare (evidentemente le richieste dovranno essere particolareggiate e complete di ogni documentazione).

Ugualmente, il soggetto agli arresti (o in detenzione) domiciliare dovrà essere esplicitamente autorizzato dal Giudice ad accedere alle pertinenze della propria casa (ad esempio il giardino) a seguito di una documentata e completa richiesta al Giudice procedente (sarà necessario, ad esempio, accompagnare la richiesta con la documentazione fotografica atta ad attestare la conformazione e la delimitazione dello spazio verde).

Riportiamo qui sotto un modello di istanza depositata nell’interesse di un indagato posto agli arresti domiciliari che, abitando in una villetta bifamiliare, chiedeva di poter accedere al giardino privato adiacente alla villetta.
Nella medesima istanza – come si leggerà – la difesa chiedeva anche che il cliente potesse anche incontrare dei parenti non conviventi e si potesse recare (in un giorno d in un orario stabilito) presso lo Studio del difensore:

ILL.MO GIUDICE PER LE INDAGINI RPELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI MILANO

ILL.MO PUBBLICO MINISTERO
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

Richiesta di autorizzazione

RGNR…….
RG GIP……..

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Maria de Lalla del Foro di Milano difensore della Signora
B. P.
attualmente sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione della figlia in C., via MG indagata nel procedimento penale indicato in epigrafe
PREMESSO
 Che l’indagata è attualmente sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari come da ordinanza del Tribunale di Milano sezione XII^ penale in funzione di Giudice del riesame emessa in data 13.6.2013;
 Che tra le prescrizioni imposte all’indagata vi è il divieto di avere contatti con soggetti diversi dai familiari conviventi (la figlia V., il compagno della figlia Signor PM ed il nipotino) e altresì di allontanarsi dall’abitazione incluse le pertinenze della stessa (nella fattispecie il giardino privato recintato sul quale si affacciano i locali presso i quali la P. è ristretta);
RILEVATO
– Che il Signor G. ex marito dell’indagata risiede nel medesimo stabile (si tratta – come si evince dalle foto allegate alla presente – di una villetta bifamiliare a due piani) unitamente al figlio F. (vedi punto successivo);
 Che l’indagata ha due figli oltre a V. (già compiutamente generalizzata in atti):
1. UP.
2. FP
– Che la P. ad oggi non ha avuto modo di incontrare i propri figli U. e F. (come sopra generalizzati);
– Che V.P. in data 27 luglio 2013 convolerà a nozze con il Signor P.M. (all.to 1);
– Che la P., altresì, dal giorno dell’applicazione della misura cautelare coercitiva non ha potuto conferire nemmeno telefonicamente con l’anziano padre PP (che abita in altra regione);
PRESO ATTO
– Che in ragione delle imminenti nozze della figlia dell’indagata (VP, presso il cui domicilio – è noto – la P. è ospitata in regime di arresti domiciliari) dal 4 al 10 luglio p.v. la figlia della P. avrebbe necessità di ospitare presso il proprio domicilio le Signore AM e SM (entrambe sorelle del futuro genero dell’indagata PM) che dovrebbero contribuire ad organizzare le nozze della figlia dell’indagata;
– Che anche i fratelli della P., S. e V. ad oggi non hanno avuto contatto alcuno con l’indagata alla quale sono legati da un profondo legame affettivo;
EVIDENZIATO
– Che la P. risiede presso una villetta con un giardino circostante (all.ti da 2 a 7);
– Che il giardino è recintato e aperto solo a coloro che accedono all’immobile abitato dalla figlia e dall’ex marito della P.;
– Che il giardino non comunica con alcuna via di scorrimento e l’indagata – nel rispetto della limitazione della libertà propria degli arresti domiciliari – potrebbe utilizzarlo qualche ora (unitamente alla nipotina CM) senza complicazione alcuna per i controlli di legge
SOTTOLINEATO
– che nessun familiare dell’indagata (né i figli, né i fratelli, né l’ex marito, né il futuro genero, né le sorelle del futuro genero, né – tanto meno – il padre) sono coinvolti nella vicenda per la quale vi è procedimento penale;
– Che i contatti con i predetti e la possibilità di accedere al giardino privato della villetta NON rappresentano minimamente un vulnus alle reclamate (ad oggi attenuate) esigenze cautelari;
– Che non vi è ragione alcuna per restringere i contatti e la libertà di movimento dell’indagata oltre i limiti strettamente connessi alla tutela delle richiamate esigenze cautelari
tutto ciò premesso, rilevato ed evidenziato il sottoscritto difensore
CHIEDE
Che Codesto Ill.mo Giudice Voglia autorizzare l’indagata
1) ad avere contatti personali e telefonici con i figli non conviventi U ed F (quest’ultimo abita con il padre, ex marito dell’indagata, al piano sottostante della villetta bifamiliare presso la quale la Procopio è attualmente in regime di arresti domiciliari) che potranno recarsi a trovarla, con l’ex marito GP che abita al piano inferiore della medesima villetta bifamiliare e con i fratelli S e V.;
2) a contattare telefonicamente il padre PP titolare dell’utenza telefonica 338.xxxxxxxx
3) ad avere contatti con le sorelle del futuro genero – AM e SM – in occasione del soggiorno delle stesse presso la casa della figlia VP.;
4) a recarsi e stazionare nel giardino privato recintato (di cui alla documentazione fotografica) pertinenza della villetta di via MG.;
5) a recarsi presso lo Studio del sottoscritto difensore allontanandosi da casa dalle ore 09,00 alle ore 12,00 (compresi i tragitti di andata e ritorno da e per C.) del giorno 28 giugno 2013.

Con ossequio e fiducia nell’accoglimento.
Milano, 18 giugno 2013
Avv. Giuseppe Maria de Lalla
All.ti:
1) Partecipazioni del matrimonio di VP., figlia dell’indagata e del Signor PM.;
2) Foto dell’ingresso del giardino della villetta;
3) Foto del giardino della villetta dall’interno all’esterno (si vede il cancello di entrata della foto precedente;
4) Foto del particolare della recinzione del giardino;
5) Foto di parte del muro di cinta del giardino (il lato opposto è delimitato dall’inferriata che si apprezza dalla foto precedente)

Con richiesta per la difesa – preso atto della prossimità della data indicata per la sessione con il difensore – che l’esito della presente sia trasmesso a mezzo telefax al n. 02784003.

******

La Sentenza che riportiamo qui sotto in massima (Tribunale di Ivrea, sentenza 26 settembre – 6 novembre 2013 n. 505 – Giudice Tiseo. Pubblicata su “Guida al diritto” n. 12 del 15 marzo 2014) ha il pregio di mitigare – opportunamente e legittimamente – la rigidità applicativa che fino a qui abbiamo analizzato.
In particolare, il Giudice, rilevando la condotta dell’agente effettivamente incompatibile con la volontà di venire meno agli obblighi tipici degli arresti domiciliari, disponeva l’assoluzione dell’imputato dal reato di evasione (per difetto dell’elemento soggettivo ovvero volitivo) sebbene sorpreso dagli operanti intervenuti per i controlli in una pertinenza del domicilio e non già presso lo stesso.

Il temporaneo allontanamento dal luogo ove un soggetto è ristretto agli arresti domiciliari, anche se la permanenza è in uno spazio condominiale, integra gli estremi di evasione. Però, nel caso di specie, la circostanza che l’imputato sia stato trovato dal maresciallo, fermo davanti alla porta che dalle scale dello stabile condominiale dà accesso all’area esterna sulla quale affacciano i garage pertinenziali, intento a sfogliare un volantino pubblicitario, il fatto che quest’ultimo si sia lasciato fotografare dal militare dopo che questi gli aveva già chiesto cosa stesse facendo li e, infine, il comportamento tenuto dal prevenuto dopo aver ricevuto l’invito dell’appuntato a ritornare a casa, sono elementi che inducono a ritenere dubbia la consapevolezza in capo all’imputato stesso di commettere il reato al medesimo contestato.

(articolo redatto dall’Avv. Giuseppe Maria de Lalla. Ne è vietata la riproduzione).

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