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Guida-sotto-effetto-di-droghe-assoluzione-per-chi-lucido

Analizziamo in questa sede un’interessante recente sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea (sentenza 24 ottobre – 4 dicembre 2013 n. 596 – giudice Tiseo) in tema di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ex art. 187 CdS.
Come è noto, il reato contravvenzionale in parola punisce colui che ….Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti….
Come spesso accade (rectius: come sempre si verifica), l’applicazione al caso concreto di una norma penale – a dispetto di un confezionamento della legge incriminatrice prima facie scevro da criticità interpretative – si rileva assai complessa e l’interprete (il Giudice, il Puibblico Ministero ed anche il Difensore) si trova nella necessità di attuare opportuni percorsi logico/giuridici al fine di preservare la razionalità e la legittimità del dettato normativo.

Guida-sotto-effetto-di-stupefacenti-si-al-prelievo-del-sangue-no-alle-urine-Lecito

La norma di cui trattiamo – la guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope – è stata pensata dal Legislatore sul modello di quella di cui all’art. 186 CdS ovvero la guida sotto l’influenza dell’alcool.
L’intento del legislatore – e sul punto non pare davvero possano esservi dubbi – è quello di prevenire, reprimere e punire le condotte di coloro che si pongono alla guida in difetto della piena lucidità e prontezza necessarie a non rappresentare un pericolo inaccettabile per sé e/o per gli altri a seguito dell’assunzione di alcool e/o droghe.

In riferimento alla guida sotto l’influenza dell’alcool, il Legislatore ha previsto un parametro squisitamente normativo per definire lo stato di ebbrezza alcolica a seguito del quale si ritiene provato lo stato di inaccettabile diminuita lucidità con conseguente compressione delle abilità di guida: il rilevamento di un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l) fa scattare la presunzione dello stato di ebbrezza (la norma, invero, individua tre scaglioni di gravità dello stato di ebbrezza il primo dei quali – compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, appunto – è punito solo in via amministrativa).

A ciò si aggiunga che, pacificamente, lo stato di ebbrezza (e, quindi, la consumazione del reato di cui trattiamo) può essere provato anche dal rilevamento dei meri sintomi tipici dell’abuso di alcool come l’alito vinoso, la favella compromessa, l’equilibrio precario (ovviamente, nel caso dei suddetti indicatori non potrà che ritenersi provata la fascia “più bassa” prevista dall’art. 186 Cds).

posto di blocco dei carabinieri

L’approccio del Legislatore, in relazione all’art. 186 CdS, è giustificato su base in parte scientifica ed in parte esperienziale ed entrambi i canoni trovano ragione nella breve emivita dell’alcool (che comincia ad essere assorbito dall’organismo già nell’esofago) per la quale gli influssi sulla psiche dell’assuntore (intendendo per psiche lucidità, reattività e capacità di pianificazione) perdurano fino a quando è rilevabile la percentuale di alcool nel sangue del soggetto esaminato (anche attraverso il controllo dell’espirato alveolare o l’osservazione dei sintomi sopra detti).

Di tal che, in caso di esito positivo dell’esame alcolemico (ovvero oltre la soglia dello 05 g/l) o di effettiva manifestazione dei sintomi tipici dell’abuso alcolico, il Legislatore ritiene che il conducente sia in stato di ebbrezza e, quindi, sanzionabile secondo i parametri dell’art. 186 CdS.

Come detto, la medesima finalità preventiva/repressiva è stata adottata dal Legislatore nella redazione della norma che vieta la guida in stato di alterazione a seguito dell’uso di sostanze psicotrope (ormai è noto, l’art. 187 CdS).
In questo caso, però, il Legislatore non ha potuto indicare in via normativa il quantum di sostanza psicotropa rinvenibile nell’organismo dell’assuntore a partire dal quale (quale soglia minima) è possibile considerare il conducente in stato di alterazione né è di comune esperienza percepire gli effetti evidenti dell’abuso di droghe (non foss’altro per il numero elevato delle diverse sostanze droganti che impedisce una casistica esaustiva e scientificamente condivisibile).
Peraltro, proprio il diverso processo metabolico che l’organismo dell’uomo attua delle sostanze stupefacenti implica che il rinvenimento nel sangue del conducente esaminato di tracce di stupefacente non prova matematicamente che l’agente – al momento della guida – fosse effettivamente in stato di alterazione.
Questo perché l’emivita di alcune sostanze stupefacenti (ovvero la loro presenza in tracce nel sangue di colui che le ha consumate) non coincide con l’effettivo contemporaneo stato di alterazione psichica dell’assuntore.
In particolare, una volta esauritosi l’effetto psicoattivo (e, quindi, quello stato di alterazione che il Legislatore intende scongiurare e punire in colui che si pone alla guida), è possibile che nel sangue del soggetto esaminato sia rinvenibile una percentuale – seppur bassa – del tossico anche in difetto di una (attuale) effettiva e concreta alterazione dello stato mentale dell’agente.
Quindi, nel caso del reato ex art. 187 CdS, viene meno quella presunzione legale tipica dello stato di ebbrezza (rinvenimento della percentuale al di sopra dello 0,5 g/l conseguimento della prova dello stato di ebbrezza) che comporta l’“automatica” consumazione del reato ex art. 186 CdS.

La consumazione del reato di guida in stato di alterazione a seguito dell’uso di sostanze stupefacenti, quindi, potrà dirsi provata, non già e non solo all’esito di eventuali positivi esami tossicologici atti a rinvenire tracce del tossico nell’organismo dell’agente; ma sarà necessario un quid pluris idoneo a provare proprio lo stato di alterazione durante la guida dovuto al tossico le cui tracce rinvenute (come detto) possono essere il residuo di assunzioni passate anteriori alla conduzione del veicolo.

La prova non potrà riguardare la mera assunzione dello stupefacente (in difetto di presunzioni di legge quale quella ex art. 186 CdS); ma anche l’effettivo ed attuale (al momento della guida) stato di alterazione psicofisica (dovuto all’uso della sostanza stupefacente.

Leggiamo la massima della Sentenza in narativa:

La condotta tipica del reato previsto dall’articolo 187 del CdS non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ma quella di colui che guida in stato di alterazione psicofisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente, al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione. Infatti, mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente che vi sia una prova sintomatica dell’ebbrezza, o che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma 2 dell’art. 186 CdS per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 187 del cdS, è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psicofisica. Ciò perché l’uso di droga non può essere accertato nei modi previsti dal comma 2 dell’articolo 187 attraverso cioè un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, non potendosi desumere da elementi sintomatici esterni, in quanto l’accertamento richiede conoscenze specialistiche in relazione alla individuazione e alla qualificazione delle sostanze. Ma ciò non basta ad integrare la tipicità del fatto secondo il dettato dell’articolo 187; infatti, a differenza dell’alcool che viene velocemente assorbito dall’organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione a un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione (nel caso di specie , quindi, non può ritenersi provato che l’imputato sia stato trovato, al momento del controllo, alla guida della vettura in stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, perché gli esiti delle analisi, dai quali risulta che l’accertamento circa la presenza di cannabinoidi nelle urine del prevenuto abbia dato risultato positivo, non bastano a fornire la prova de qua.

(articolo redato dall’Avv. Giuseppe de Lalla. Ne è vietata la riproduzione.)

Questo articolo ha 3 commenti

  1. Interessante articolo, complimenti.
    Io sono stato fermato x un controllo di routine alle 9 del mattino.
    La mezzanotte del giorno prima avevo fatto uso sotto casa di spinello lasciando (povero me) il mozzicone nel portacenere….
    Durante il controllo lo hanno visto e mi hanno portato in ospedale x esami di rito, sangue urine ed obbiettivo.
    A distanza di sei mesi è arrivata ordinanza del prefetto, ritiro patente di 1 anno x positività agli accertamenti e guida in stato di alterazione.
    Nel verbale di pronto soccorso ,nel riferire l’anamnesi ed esame obiettivo si legge: “paziente vigile, eupnotico, cute calda e normosudorante. Tranquillo orientato t/s. Pupille isocoriche, reagenti. Non deficit dei NC o di lato. Mantiene la stazione eretta e deambula senza limitazioni. Non alitosi alcolica” .
    Basterà a scagionarmi o rimarrò inchiodato dalla positività dei valori relativi al prelievo ematico?
    Grazie mille
    F.

    1. Direi che è sempre molto difficile fare previsioni di questo tipo: ogni testa – a volte – è un tribunale.
      Direi anche, però, che il Suo mi sembra un caso quasi “di scuola”.
      Le suggerisco, in ogni caso, di avvalersi di un buon tossicologo forense per una consulenza molto esauriente da utilizzare in Giudizio.
      Credo che con una spiegazione approfondita ed adeguata del caso specifico (ovvero: consumo passato ed effetti ormai svaniti al momento del controllo per la natura stessa della sostanza assunta) possa essere utile.
      Mi chiedo se il mozzicone è stato repertato. Non sarebbe del tutto peregrino pensare ad una analisi della sostanza.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  2. Grazie mille per la risposta.
    Il mozzicone è stato regolarmente repertato e ne è stato verbalizzato il sequestro.
    Non è stato però redatto il verbale della perquisizione dell’auto.
    Da un mese e mezzo è stato presentato il ricorso al GDP ma pare non voglia rispondere…
    Grazie davvero, e complimenti per il suo sito.

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