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Pubblico con grande piacere in questa news la Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione ed il ricorso presentato dallo Studio legale de Lalla.

Trovo personalmente la decisione di grande interesse poiché specifica diversi aspetti del delicatissimo tema della infermità mentale dell’imputato e, per la precisione, del concetto giuridico della stessa rispetto alla concezione prettamente medica della capacità di intendere e volere dell’agente.

Nello specifico, con la Sentenza qui pubblicata unitamente al ricorso per Cassazione (e la successiva memoria difensiva depositata sempre avanti al supremo Collegio Romano) è chiarito:

  • Il ruolo del Giudice nell’ interpretazione degli elementi di prova di natura scientifica (nel caso specifico di natura medico legale) di elevata complessità tecnica (tanto da legittimare la richiesta di una perizia);
  • La diversa concezione ed il diverso valore in campo giuridico di canoni comuni alla medicina (qui leggasi: Psichiatria) quale il concetto di “capacità grandemente scemata di intendere e volere”.

E’ invero particolarmente rilevante e giuridicamente interessante come la Corte di Cassazione specifichi nella Sentenza qui pubblicata che la valutazione medica di capacità di intendere e di Volere grandemente scemata non possa tradursi automaticamente e senza l’effettuazione di una perizia in una solo parziale incapacità dell’imputato ex art. 89 c.p. (vizio parziale di mente).

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LA VICENDA:

L’accusato è un giovane affetto da tempo da una rilevante infermità mentale in un quadro di tossicomania.

Nel corso di una crisi schizofrenica litigava con un capo treno e colpiva al volto un altro passeggero intervenuto per fare da pacere.

A seguito dei fatti il giovane veniva processato per lesioni personali in danno della vittima.

Nel corso del Processo la Difesa (lo Studio Legale de Lalla) presentava:

  1. coerente documentazione medica relativa all’infermità conclamata dell’imputato;
  2. una precedente Sentenza passata in giudicato per fatti analoghi che dichiarava l’accusato del tutto incapace di intendere di volere e applicava allo Stesso una misura di sicurezza;
  3. la richiesta motivata di effettuare sull’imputato una perizia psichiatrica al fine di accertarne il totale vizio di mente.

Il Giudice, omettendo di disporre la richiesta perizia, giudicava l’accusato solo parzialmente incapace di intendere e di volere attestando che un documento prodotto dalla Difesa e redatto da uno specialista che aveva in cura l’imputato riportava la conclusione che le capacità cognitive dell’imputato erano (al momento del fatto) grandemente scemate.

La Difesa presentava ricorso per Cassazione che veniva accolto dal Collegio della Capitale.

Riportiamo qui sotto i seguenti documenti in PDF scaricabili:

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