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La Convenzione di Lanzarote, ratificata in Italia in data 23/10/2012, sancisce principi cardine a cui gli stati firmatari devono adeguarsi in materia di prevenzione e criminalizzazione di ogni forma di abuso e sfruttamento sessuale nei confronti dei minori.
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale ha, di fatto, modificato il codice penale italiano introducendo numerose novità , tra cui:
reato di “adescamento di minorenni”, ovvero qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore di anni 16 attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet (grooming) o di altre reti o mezzi di comunicazione per commettere i reati connessi all’abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori;
integrazione di nuove condotte nel reato di “prostituzione minorile” tra cui quelle di “reclutamento alla prostituzione di un minore, gestione, controllo e organizzazione della prostituzione di un minore” anche al fine di contrastare lo sviluppo di nuovi fenomeni come il turismo sessuale;
• raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di abuso sessuale e sfruttamento sessuale dei minori;
reato di “istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”, configurabile nella condotta di chi con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti di quelli previsti nel codice penale;
ampliamento della gamma di reati a danno dei minori rispetto ai quali non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa, grazie al principio dell’inescusabilità dell’ignoranza dell’età della persona offesa, il cui limite è stato innalzato ai 18 anni;
modifica della fattispecie di “corruzione di minorenne” (art. 609 quinquies c.p.): il ddl prevede un inasprimento delle pene per chi compie atti sessuali in presenza di un minore di anni 14 “al fine di farlo assistere” e sanziona la condotta di far assistere il minore stesso al compimento di atti sessuali o il mostrare materiale pornografico a un minore di quattordici anni al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali;
• l’opportunità per i minori vittime di essere assistiti in ogni fase del procedimento giudiziario dal supporto emotivo e psicologico di operatori, di comprovata esperienza, legittimati a operare per la cura ed il sostegno alle vittime;
il “trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori”, con l’obiettivo di garantirne il recupero e ridurre i casi di rischio di recidiva.
definizione di pornografia minorile ispirata a quella contenuta nel Protocollo opzionale alla Convenzione ONU per i diritti del bambino sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pedopornografia: “per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”

Inoltre, vengono fornite numerose indicazioni in merito a misure di intervento preventivo, coordinamento e cooperazione internazionali, protezione e assistenza delle vittime, interventi e sanzioni per i reati che rientrano in questa fattispecie.
Particolarmente importante è l’art. 35 della Convenzione di Lanzarote, precipuamente dedicato alle indicazioni in merito all’audizione dei minori, in cui si sottolineano le seguenti necessità:
1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative di altra natura necessarie affinché:
a. le audizioni del minore abbiano luogo senza ritardi ingiustificati, dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;
b. le audizioni del minore si svolgano, ove necessario, in locali concepiti o adattati a tal fine;
c. le audizioni del minore siano condotte da professionisti formati a tal fine;
d. il minore sia sentito, ove possibile e necessario, sempre dalle stesse persone;
e. il numero di audizioni sia limitato al minimo e allo stretto necessario per lo svolgimento del procedimento penale;
f. il minore possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale o, ove necessario, da un adulto di sua scelta, salvo decisione contraria e motivata presa nei confronti di tale persona.
2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le audizioni della vittima o, ove necessario, di un minore testimone dei fatti, possano essere oggetto di una registrazione audiovisiva, e che tale registrazione possa essere ammessa quale mezzo di prova nel procedimento penale, conformemente alle norme previste dal proprio diritto interno.
3 quando l’età della vittima risulta incerta e vi è la possibilità che si tratti di un minore, le misure previste ai paragrafi 1 e 2 sono applicate in attesa di verificarne l’età.”

Tutte le indicazioni fornite dal testo della Convenzione in questo articolo seguono in modo preciso e inequivocabile i risultati degli studi sulla memoria e rispecchiano l’esigenza di ottenere una testimonianza del minore non inquinata da suggestioni (volontarie o meno) da parte dell’intervistatore, dal numero di reiterazioni del racconto, da influenze esterne, etc.

Anche le linee guida fin qui promulgate nel nostro paese, seguono gli stessi principi e fini, come la Carta di Noto (2011), le Linee Guida in tema di Abuso sui Minori (SINPIA, 2007), le Linee Guida per l’ascolto del minore testimone (Questura di Roma, 2011), l’Ascolto dei Minori in Ambito Giudiziario (UNICEF, 2011) e il Protocollo di Cosenza (SISF, 2014).

La necessità di ottenere informazioni genuine da parte dei piccoli testimoni o vittime reati sessuali richiede una particolare attenzione e formazione, che unicamente un esperto formato adeguatamente può avere. Non sono sufficienti, nella maniera più assoluta, qualità come l’empatia e la capacità di ascolto per poter essere in grado di intervistare i minori, ma servono anni di studi, esperienza e conoscenze adeguate e aggiornate sugli avanzamenti degli studi sulla memoria e sui falsi ricordi.

Nonostante ciò, in data 12/03/2013 la sez IV della Corte di Cassazione ha sancito in modo inequivocabile che la ratifica della Convenzione di Lanzarotenon introduce alcun obbligo di escussione del minore alla presenza dell’esperto“. Questa affermazione risulta chiara se contestualizzata nel caso giudiziario di riferimento (ove, peraltro, il minore non è stato escusso nella forma dell’incidente probatorio, ma ha solo dato delle indicazioni ai genitori che sono state ammesse agli atti come dichiarazioni de relato, in quanto né il PM, né la difesa hanno richiesto l’incidente probatorio del minore, che, quindi, non è stato ascoltato nel corso del procedimento penale nel contraddittorio tra le parti avanti ad un Giudice terzo), ma rischia di essere utilizzata come mezzo per “giustificare” audizioni di minore mal condotte da soggetti non esperti che potrebbero irrimediabilmente modificare i ricordi del minore testimone.

Numerosi studi, infatti, hanno dimostrato che la memoria è un processo di tipo ricostruttivo e che influenze successive possono contribuire a modificare irrimediabilmente la traccia mnestica (Bull, 1998; Lamb et al., 1999; Mazzoni, 2000; Cronch e Viljoen e Hansen 2006; Ceci e Bruck, 1995; Bruck, Ceci e Hembrooke, 1998; Poole e Lamb, 1998; Lamb et al., 1999; Wood e Garven, 2000; Bull, 2000; Mazzoni, 2000; Gulotta et al., 2000; Stemberg et al., 2001; Lamb et al., 2002; Krahenbuhl e Blades, 2005; Mazzoni e Ambrosio, 2003; De Cataldo Neuburger, 2005).
Studi più recenti hanno dimostrato ancor di più (se ce ne fosse bisogno) la necessità di utilizzare protocolli d’intervista validati dalla comunità scientifica per non incorrere nella creazione di falsi ricordi.

In una serie di studi gli sperimentatori hanno utilizzato delle foto digitali alterate per valutare la possibilità di creare falsi ricordi riguardanti l’infanzia (Garry e Wade, 2005; Wade & al. 2002). In particolar modo, sono state mostrate ad alcuni soggetti adulti tre foto reali raffiguranti momenti della loro infanzia e una foto modificata digitalmente che li ritraeva da piccoli su una mongolfiera. Questo tipo di situazione (la mongolfiera) era stata scelta in quanto ritenuta un’esperienza personale moderatamente rilevante (ovviamente, con i familiari si era verificato che questo evento non fosse mai realmente accaduto).
Nel 50% dei soggetti esaminati risultò che era presente un qualche ricordo della giornata in mongolfiera e questi falsi ricordi erano normalmente accompagnati da ricchezza di dettagli.
Questo studio ha mostrato che è sufficiente una foto non accompagnata da alcuna spiegazione verbale per indurre i soggetti a creare falsi ricordi. E in questo caso si trattava di persone adulte, con un sistema mnestico completamente formato ed in grado di “resistere” alle suggestioni in modo più vigoroso rispetto ad un bambino.
Sia a livello nazionale che a livello internazionale gli scienziati e i professionisti che si occupano di memoria, interrogatori e audizioni sottolineano a gran voce la necessità di stabilire protocolli di intervista adeguati che siano utilizzati da professioni esperti in materia e che siano stati addestrati adeguatamente all’arduo compito di ascoltare un minore in merito ad avvenimenti tanto orribili, quali sono i reati sessuali.

Purtroppo, ad oggi sono davvero pochi gli esperti che collaborano presso i Tribunali quali ausiliari del Giudice o degli investigatori sia nel corso degli Incidenti Probatori o delle Audizioni Protette dei minori e sul piano strettamente giuridico non vi sono altro che indicazioni di massima fornite dalla Cassazione sulle modalità di ascolto del minore (a volte il richiamo è alle Linee Guida sopracitate, ma non vi è accordo nella comunità giuridica in merito al grado di osservanza necessario di queste direttive).

Sarebbe auspicabile che i cosiddetti esperti psicologi che affiancano i Giudici nell’ascolto dei minori fossero realmente tutti formati in modo adeguato, ma sarebbe anche ora che la stessa giurisprudenza (e, ancora meglio, il Legislatore) tratteggiasse in modo netto e lampante, seguendo le indicazioni della letteratura scientifica, le modalità con cui debbono essere ascoltati i minori nel corso dei procedimenti giudiziari che li riguardano soprattutto quali vittime di reato.

(articolo redatto dalla Dott.ssa Alice Del Pero – psicologa forense – già consulente dello Studio Legale de Lalla. Tutti i diritti riservati).

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