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La contumacia è quella veste processuale che assume l’imputato che – sebbene regolarmente citato per il processo (udienza preliminare o dibattimento) – non compare al cospetto del giudice senza addurre alcun legittimo impedimento.


Ci si rende immediatamente conto di quanto sia delicata la materia poiché strettamente connessa all’eventualità che un processo penale venga regolarmente celebrato senza la presenza del diretto interessato che – ovviamente – ha il diritto di essere presente (dopo aver effettivamente preso contezza del processo a suo carico) qualora lo ritenga necessario ed utile (l’imputato non ha mai l’obbligo di presenziare in aula ma egli deve essere sempre messo in condizione di poter effettuare una scelta consapevole).


Peraltro, la possibilità di partecipare al processo è espressione primaria (V. Guida al Diritto n. 21 del 17 maggio 2014 – articolo redatto Dal Dott. Bricchetti e dal Dott. Pistorelli) del diritto di difesa ed autodifesa dell’imputato che, semmai, può decidere di rinunciarvi solo a patto che sia effettivamente messo in grado di conoscere l’esistenza del processo e, comunque, mediante un atto non equivoco che, quindi, non pare poter essere ridotto alla mera assenza dell’imputato medesimo dal processo.
Naturalmente, il sistema prevedeva (prima della novella qui in commento) e prevede (anche dopo la Legge 67/2014) che il processo non possa essere paralizzato dall’assenza ingiustificata ed immotivata dell’imputato.

I presupposti della contumacia erano fondamentalmente tre:
1. Una regolare citazione in giudizio dell’imputato;
2. La sua mancata comparizione;
3. La mancata prova che l’assenza sia dovuta ad un legittimo impedimento dell’imputato.

Il processo contumaciale (ovvero in assenza dell’imputato preso atto della effettiva formazione in giudizio dei tre parametri sopra indicati) era, quindi, una situazione eccezionale che doveva essere disciplinata ed applicata in forma estremamente rigida senza analogia alcuna preso atto, come detto, del sacrosanto diritto dell’imputato di partecipare al “suo” processo o di non farlo per una scelta effettivamente consapevole.

Prima della Legge qui in commento n. 67 del 28 aprile 2014, l’istituto della contumacia era disciplinato dall’art. 420 bis c.p.p. che disponeva – in sostanza – l’ obbligo per il giudice di provvedere ad una nuova notifica della fissazione dell’udienza preliminare qualora vi fosse la prova o apparisse probabile che l’imputato non aveva avuto contezza del relativo avviso ed egli non avesse eletto domicilio presso il difensore (la valutazione del Giudice, peraltro, non poteva per legge essere motivo di impugnazione né essere discussa in altra sede).

Con la Legge n. 67 del 28 aprile 2014 l’istituto della contumacia – e le altre norme ad esso collegate prima fra tutte quella che disponeva la necessità della notifica all’imputato contumace dell’estratto della Sentenza ex art. 548 comma III c.p.p. notifica dalla quale decorrevano i termini per l’impugnazione ex art. 585 comma II lettera d) c.p.p. – è venuto meno nel nostro codice (almeno formalmente) venendo rimpiazzato da una disciplina ad hoc del processo in absentia dell’imputato che dovrebbe (nelle intenzioni del Legislatore) rendere più spedito il processo ma anche maggiormente accurata la conoscenza dello stesso (almeno formale) da parte dell’accusato.

In particolare, il “nuovo” art. 420 bis c.p.p. prevede che il processo possa essere regolarmente celebrato in assenza dell’interessato quando:

vi sia l’accertata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato;

–  o l’accertata volontaria sottrazione dello stesso alla conoscenza del processo a suo carico o ad atti di esso.

Fuori da questi casi – che presuppongono tutti la consapevolezza e la libera scelta dell’imputato – il processo in assenza del medesimo non è consentito e il dibattimento (o la celebrazione dell’udienza preliminare) verrà sospeso così come sarà sospeso anche il termine di prescrizione del reato.

In ogni caso, la sospensione del processo non farà venire meno la possibilità di compiere alcune attività processuali.

I punti cardine della nuova disciplina possono essere così riassunti (V. Guida al Diritto n. 21 del 17 maggio 2014 – articolo redatto Dal Dott. Bricchetti e dal Dott. Pistorelli):
Il processo in assenza dell’imputo può essere celebrato se egli ha liberamente e consapevolmente rinunciato a parteciparvi;
In assenza di una ESPRESSA volontà di rinuncia, il processo in assenza dell’imputato si potrà celebrare se in atti vi è la prova che:
 1. L’imputato sia stato effettivamente informato della data dell’udienza;
 2. Ovvero che gli abbia avuto comunque contezza in passato – anche prima dell’udienza nella quale è assente – dell’esistenza del procedimento penale a suo carico;

Se si verifica una delle due ipotesi (effettiva comunicazione della data dell’udienza o prova di elementi  dai quali è possibile dedurre la contezza dell’imputato della pendenza del processo – e sotto sono indicati i casi -) il Legislatore ritiene che anche in assenza di una esplicita rinuncia l’imputato abbia deciso di rinunciare a presentarsi. Si realizza, pertanto, una forma di “conoscenza legale” che potrebbe non essere del tutto sovrapponibile a quella effettiva e concreta.

La prova della conoscenza del processo da parte dell’imputato (anche solo legale, come detto, e non necessariamente effettiva) può essere dedotta dal Giudice da:
1. Pregressa applicazione di una misura cautelare a suo carico;
2. Elezione o dichiarazione di domicilio presso il difensore;
3.Nomina di un difensore di fiducia (e questa è sicuramente una novità dal momento che “basta” la nomina di un difensore anche nelle fasi preliminari del procedimento per far scattare quel meccanismo che autorizza la celebrazione del processo in assenza dell’imputato anche se l’avviso di fissazione dell’udienza medesima non è andato a buon fine);
4. Ovvero qualsiasi altra circostanza dalla quale il Giudice può liberamente ritenere che l’imputato abbia avuto in passato conoscenza che si procedeva nei suoi confronti.

In difetto della espressa rinuncia o della prova che in passato l’imputato ha avuto conoscenza del processo (nei modi e nei casi sopra evidenziati), in caso di assenza del medesimo all’udienza preliminare alla luce (ovviamente) del mancato buon fine della notifica per l’udienza stessa, il Giudice:
1. Deve disporre la rinnovazione A MANI dell’imputato della notifica della fissazione dell’udienza;
2. Se anche tale notifica non dovesse andare a buon fine, il Giudice procede con la sospensione del processo.

L’art. 9 della Legge n. 67/2014 ha completamente riscritto l’art. 420 bis c.p.p. che, come detto, disciplinava l’istituto della contumacia che, dopo la novella, non compare più nel codice di procedura penale.

Come detto, i termini del nuovo istituto che premette la celebrazione del processo in assenza dell’imputato possono essere così riassunti:
– Comma 1 dell’art. 420 bis c.p.p.: possibilità di celebrazione per espressa rinuncia dell’imputato:
– Comma 2: ritenuta conoscenza del processo a suo carico da parte dell’imputato anche per fatti o atti avvenuti in sede di indagini preliminari o nelle fasi iniziali del procedimento penale (ad esempio anche solo l’elevazione del verbale di identificazione e la nomina di un difensore di fiducia);
– Comma 2: possibilità di celebrazione quando vi è CERTEZZA che l’imputato sia comunque venuto a conoscenza del procedimento in altro modo;
– Comma 2: celebrazione del processo se è accertata la volontaria sottrazione dell’imputato alla conoscenza del procedimento penale a suo carico o di atti di esso.
– Comma 3: in caso di celebrazione del processo per i casi sopra elencati, l’imputato è rappresentato dal difensore.

Rimane invariata la norma (art. 420 ter c.p.p.) per la quale quando vi è la prova o appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta a forza maggiore ovvero a cause a lui non imputabili o altro legittimo impedimento, il Giudice disporrà una nuova udienza e ne farà dare avviso all’interessato.
L’imputato che è presente all’udienza e si allontana o partecipa anche solo ad una sola udienza, è ritenuto presente.

Bisogna sottolineare che dalla normativa traspare, come accennato, la volontà del Legislatore di ampliare i casi di “legale” conoscenza del processo da parte dell’imputato ovvero di rendere più spedita la celebrazione in assenza.
Lo si desume, in particolare, dal fatto che anche solo la nomina di un difensore di fiducia o l’applicazione di una misura precautelare come l’arresto ed il fermo che possono verificarsi anche anni prima della celebrazione processo, sono ritenute circostanze dalle quali automaticamente dedurre la conoscenza piena dell’imputato il quale è considerato – per fatti concludenti – assente ingiustificato sebbene, nella pratica, avvenimenti così remoti non possano automaticamente essere considerati validi prodromi di una concreta consapevolezza dell’interessato.

La circostanza appare viepiù pregnante se si considera (V. il pregevole articolo de “Guida al diritto” più volte citato) che la Legge 67/2014 NON ha modificato in alcun modo la disciplina delle notifiche di tale che sarà possibile che il processo si svolga in absentia anche quando la notifica della data dell’udienza è divenuta impossibile (presso il domicilio dichiarato o eletto dall’allora indagato) per irreperibilità dell’imputato con conseguente notifica dell’atto al difensore di ufficio (ex art. 161 c.p.p.) malgrado l’imputato – anni addietro – avesse indicato un domicilio idoneo per le notifiche presso il quale successivamente (al momento della notifica) egli (di fatto) risulta irreperibile (inoltre, il nuovo testo dell’art. 420 quater c.p.p. IMPONE al Giudice di non ripetere la notifica della data dell’udienza qualora ricorrano le condizioni di quelle situazioni di “conoscenza legale” da parte dell’imputato elencate all’art. 420 bis c.p.p. tra le quali, appunto, figura anche solo l’indicazione di un domicilio per le notifiche).

Allo stato sembra che saranno molti i processi che verranno celebrati in absentia in esito alla meccanica applicazione dei variegati principi della Legge 67/2014 che, seppur ordinati e pensati secondo un concetto di conoscenza di diritto da parte dell’imputato, sono ben lontani da assicurare anche una conoscenza di fatto da parte del maggiore interessato all’esito del processo.

I commi IV^ e V^ del nuovo articolo 420 bis c.p.p. disciplinano i casi in cui deve essere revocata l’ordinanza che dispone la prosecuzione del processo in absentia dell’imputato.
In tali casi l’imputato potrà ritornare a esercitare i propri diritti di difesa ed autodifesa avendo dimostrato che la sua assenza non era dovuta a sua colpa e nello specifico quando:
1. Egli fornirà la prova che la sua essenza è dovuta d ignoranza INCOLPEVOLE della data dell’udienza e, in generale, della celebrazione del processo;
2. Dimostra che versava in una condizione di legittimo impedimento dovuto a forza maggiore o ad altra causa a lui NON imputabile e che la prova di tale evenienza è pervenuta con ritardo senza sua colpa;
3. L’ordinanza per la prosecuzione in absentia sarà revocata anche se si accerterà che vi erano allora (al momento dell’emissione dell’ordinanza di sospensione) le condizioni per la sospensione del processo (tale tipo di revoca prescinde da una effettiva successiva presenza dell’imputato al processo).

Nei primi due casi – ove, appunto, l’assenza dell’imputato si è verificata suo malgrado e senza sua colpa ed il processo è proseguito a seguito dell’ordinanza del Giudice emessa in una situazione di apparente legittimità – qualora l’imputato NON dichiari espressamente di rinunciare al rinvio, egli potrà:
 – Durante l’udienza preliminare potrà chiedere l’acquisizione di atti e documenti sempre che ciò possa essere effettuato prima della discussione;
Nel giudizio di primo grado potrà avanzare richiesta di prove secondo la “normale” disciplina per il dibattimento ex art. 493 c.p.p.;
- Potrà chiedere la rinnovazione di prove già assunte sebbene la regola generale sia quella della conservazione dell’attività istruttoria fino a quel momento espletata e, quindi, parrebbe che la possibilità si restringa a tutti quei casi in cui il contraddittorio tra le parti nell’acquisizione della prova sia ancora possibile ed astrattamente utile per una diverso e più articolato procedimento di acquisizione (mi vengono in mente, in primis, attività peritali ripetibili svolte senza la presenza del consulente della difesa o l’apporto fattivo dell’imputato)

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO.
L’art. 420 quater c.p.p. dopo la Legge 67/2014 prevede i casi e le modalità di sospensione del processo quando non ricorrono le – molte e variabili – cause alla luce delle quali è possibile procedere in assenza dell’imputato.
Si tratta del caso di effettiva (ed anche “legale”) irreperibilità dell’imputato.
Il primo passo – nel corso dell’udienza preliminare – consiste nel tentativo del Giudice dell’udienza preliminare (ricordiamolo: nel caso in cui non fosse possibile procedere in absentia ex art. 420 bis c.p.p. così come novellato dalla Legge 67/2014) di ri-notificare all’imputato PERSONALMENTE l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare.
All’esito negativo della predetta notifica (che sarà il caso più frequente) il Giudice disporrà la sospensione del processo anche separando eventualmente la posizione dell’imputato da quella degli altri (la sospensione non è prevista solo se il Giudice si determina ad emettere Sentenza di immediata declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p.).
L’ordinanza di sospensione con il provvedimento vanamente notificato (ad esempio l’avviso dell’udienza preliminare) sarà trasmesso al Centro Elaborazione Dati per le disposizioni di cui all’art. 420 quinques c.p.p. ed ugualmente l’ordinanza di sospensione sarà annotata nel casellario giudiziario dell’imputato.
In ogni caso, il Giudice – anche una volta emessa l’ordinanza di sospensione del processo – potrà autorizzare a richiesta delle parti l’acquisizione le prove NON rinviabili.
Nel corso della sospensione RIMANE SOSPESO IL TERMINE DI DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEL REATO pur trattandosi di una sospensione a tempo dal momento che ricomincerà a decorrere (la prescrizione del reato) dopo un certo lasso di tempo variabile a seconda della gravità del reato e dell’eventuale recidiva qualificata o meno dell’imputato (e, quindi, un procedimento sospeso per irreperibilità dell’imputato NON potrà comportare una sospensione “infinita” della prescrizione del reato: i termini prescrizionali ricominceranno a decorrere dopo i tempi stabiliti dalla legge all’art. 161 comma II^ c.p.p.).
Si sottolinea che in caso di reati particolarmente gravi (art. 51 commi III^ bis e III^ quater) la sospensione della prescrizione non avrà termini massimi così come nel caso di reati imprescrittibili.

Secondo l’art. 420 quinques c.p.p. allo scadere di un anno e per tutti gli anni successi o se lo riterrà opportuno anche in tempi diversi il Giudice disporrà tramite la polizia giudiziaria nuove ricerche dell’imputato e nello specifico:
Presso il luogo di nascita;
Dell’ultima residenza anagrafica;
Dell’ultima dimora;
Presso l’ultimo luogo in cui l’imputato ha abitualmente esercitato la sua attività lavorativa;
Presso l’amministrazione carceraria centrale.

La revoca dell’ordinanza di sospensione è prevista nelle seguenti quattro ipotesi:
1. Se le ricerche “annuali” hanno avuto esito positivo (e l’imputato è stato rintracciato);
2. Se l’imputato ha nominato un difensore di fiducia (e qui ci ricolleghiamo a quanto prima commentato in riferimento all’art. 420 bis c.p.p. per il quale anche la sola precedente nomina di un difensore molto prima del processo permette e legittima l’emissione dell’ordinanza a seguito della quale il processo si svolgerà in absentia dell’imputato);
3. In ogni altro caso in cui (a seguito o meno degli accertamenti a cadenza annuale) vi sia la prova che l’imputato ha avuto conoscenza del processo;
4. Se deve essere pronunciata sentenza di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

La data della nuova udienza a seguito di revoca dell’ordinanza di sospensione sarà notifica a tutte le parti del processo (imputato, parte civile e Pubblico Ministero) e in quell’udienza l’imputato potrà eventualmente fare richiesta di essere giudicato con il rito speciale dell’abbreviato o dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (ovviamente, a seguito della revoca dell’ordinanza di sospensione la relativa iscrizione verrà eliminata dal casellario giudiziario dell’imputato e si riattiverà il decorso dei termini di prescrizione del reato).

(Articolo redatto dall’avv. Giuseppe Maria de Lalla).

Questo articolo ha 2 commenti

  1. mi chiedo: ma le sentenze di condanna a questo punto che si notificavano ai contumaci ora con il nuovo regime dell'”assenza” non dovrebbero più notificarsi allora?

    1. Esattamente.
      La nuova disciplina implica che NON sarà più effettuata la notifica dell’estratto contumaciale della Sentenza all’imputato contumace con la conseguenza che non sarà più possibile calcolare i termini dell’impugnazione a far data dalla predetta notifica (all’imputato medesimo o presso il difensore).

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

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