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Come più volte sottolineato in altre sezioni del sito, la direzione delle indagini preliminari spetta al Pubblico Ministero che può ritenersi colui che dispone e coordina le attività investigative poi materialmente svolte dalla Polizia Giudiziaria (e con tale termine si indicano tutte le forze dell’ordine previste dal nostro ordinamento).

Tuttavia, la pratica quotidiana insegna che molto spesso (e, anzi, per certi reati, praticamente sempre) la notizia di reato è immediatamente appresa dalla Polizia Giudiziaria medesima nel corso della sua quotidiana attività di prevenzione e repressione del crimine.

Si pensi a tutte le volte che durante la consumazione di un reato (più o meno grave che sia) vengono allertate le forze dell’ordine tramite i numeri di emergenza 113 e 112 e le stesse “irrompano” sulla scenda del crimine immediatamente dopo la sua consumazione o, addirittura, mentre lo stesso è ancora in corso.

In tali frequenti casi è evidente che nessun Pubblico Ministero sia ancora designato quale coordinatore delle indagini e, tuttavia, è altrettanto ovvio che vi siano delle esigenze assolutamente non rinviabili di documentazione e acquisizione di elementi di prova che – se non assunti immediatamente – sarebbero compromessi o addirittura sparirebbero anche per il semplice decorso del tempo.

Le Forze dell’Ordine intervenute, quindi, anche se non ancora coordinate dal Pubblico Ministero, si trovano spesso nell’urgente necessità di compiere degli atti (accertamenti) urgenti necessari per la conservazione delle tracce e delle cose pertinenti al reato ed affinché lo stato dei luoghi (la c.d. scena del crimine) non venga mutato.

Inoltre, l’art. 354 comma II^ c.p.p. prevede espressamenete che …se vi è pericolo che le cose, i luoghi e le tracce (di cui sopra N.d.r.) si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziria compiono i necessari accertamenti sullo stato dei luoghi e delle cose….

Il comma III^ del predetto articolo prevede – inoltre – che in tema di atti urgenti se ricorrono i presupposti previsti dal comma II^(ovvero l’urgenza N.d.r.) gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale…

Si può quindi schematizzare la richiamata l’attività della P.G.:

– nella conservazione dello status quo della scena del crimine;

– nell’epletamento degli atti urgenti propriamente detti;

– nel sequestro di luoghi o di cose.

E’ importante sottolineare che queste attività – svolte spesso nella concitazione del momento – sono di assoluta rilevanza per colui che poi sarà indagato ed eventualmente imputato nel procedimento penale.

Gli esiti di tali atti urgenti, infatti, rimarrano formalizzati in verbali e documentazione fotografica/video o in certificati medici che entreranno a far parte degli atti di indagine della pubblica accusa per tutti i gradi del processo penale e che spesso – non essendo ripetibili durante il processo proprio perchè per loro natura sono soggetti ad essere compromessi anche solo dallo scorrere del tempo (anche solo qualche ora se non minuto) – diverranno elementi sui quali il Giudice potrà basare la propria decisione.

Il codice di procedura penale prevede una garanzia per il soggetto nei cui confronti sono e saranno svolte le indagini preliminari anche nel momento in cui si rendono necessari e sono esperiti dalla P.G. i richiamati atti urgenti.

Tale garanzia si sostanzia principalmente nella possibilità per il difensore di assistere ai sudetti atti; ma il difensore – e questo sicuramente rappresenta un limite alla difesa stessa – NON ha alcun diritto di essere preventivamente avvisato degli atti urgenti sopra evidenziati (ed elencati nel già richiamato articolo 354 c.p.p.).

La limitazione in tale frangente del diritto di difesa –  limitazione data proprio dal fatto che difficilmente il difensore potrà materialmente intervenire sul posto quando gli atti urgenti sono praticamente già in corso – è dovuta all’esigenza di non vanificare lo scopo precauzinale di attività di indagine che non può essere rinviata ad altro momento e la cui necessità sorge istantaneamente “con il reato” ovvero non in un momento altrimenti pianificabile (che permetterebbe l’avviso al difensore senza pregiudizio per la genuinità dell’atto urgente).

In tale quadro di attività di indagine “non rinviabile” e di atti urgenti di indagine è annoverabile anche l’accertamento tramite l’alcoltest (o etilometro) nel caso di sospetta guida in stato di ebrezza.

Si tratta evidentemente di un accertamento urgente poichè il rinvio non peremetterebbe di appurare il tasso alcolemico del soggetto sorpreso alla guida del veicolo nel momento stesso in cui lo conduceva: attendere anche solo qualche ora non permetterebbe di appurare effettivamente lo stato dei fatti al momento del commesso reato (ovvero la conduzione del veicolo sotto l’inlfuelnza dell’alcool).

In tale caso, il difensore ha il diritto di assistere all’accertamento (la misurazione con l’etilometro) ma NON ha il diritto di essere preventivamente avvisato.

Ovviamente deve essere riconosciuto e rispettato anche in quel frangente il diritto del guidatore ad essere informato che può farsi assistere dal difensore che possa sopraggiungere sul posto senza ritardo (difensore che, ovviamente, dovrebbe essere avvisato dall’interessato e non certo dalla P.G.).

Il diritto del guidatore, quindi, sarà:

– sia quello di farsi assistere durante la misurazione con l’etilometro da un proprio legale (legale che però NON dovrà essere avvisato dalla PG e che potrà assistere solo se giunge sul posto senza ritardo o, comunque, in tempo utile per non vanificare l’atto urgente);

– sia quello di essere avvisato dalla P.G. operante di avere la facoltà di avvertire un diofensore di fiducia (che potrà assistere all’atto urgente – come detto – solo se è in grado di sopraggiungere senza ritardo).

L’avvertimento al guidatore della facoltà di cui sopra è un diritto difensivo che deve essere rispettato e la cui violazione può porre nel nulla il risultato della misurazione con l’etilometro (ovvero: se il guidatore non viene avvertito di poter chiamare il proprio difensore, l’accertamento può essere viziato e, quindi, successivamente annullato).

Vediamo sul punto la recentissima Sentenza n. 42485 del 19 settembre – 31 ottobre 2013 della Sezione IV^ della IV^ Sezione della Corte di Cassazione:

“…In tema di guida in stato di ebbrezza, l’accertamento strumentale per l’individuazione dello stato di ebbrezza cosiddetto alcoltest, costituisce atto urgente sullo stato delle persone disciplinato dall’articolo 354 del codice di procedura penale quale il difensore può assistere in virtù del successivo articolo 356, senza diritto a essere preventivamente avvisato del compimento dell’atto, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Se difetta l’avvertimento si verifica una nullità di ordine generale ma non assoluta, che, i sensi dell’articolo 182 comma due del codice di procedura penale, deve essere quindi eccepita prima del compimento dell’atto ovvero se ciò non è possibile immediatamente dopo, onde l’eccezione tardiva quando è dedotta a distanza di parecchi giorni e in occasione di un primo atto successivo del procedimento…”.

(massima della Sentenza pubblicata su “Guida al Diritto” del 19 gennaio 2013 n. 4 pag. 48).

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