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Bisogna innanzitutto specificare che il D.P.R. n. 309/1990 (ovvero il testo che prevede le norme per il contrasto e la disciplina dei reati inerenti la produzione, il commercio e sotto certi aspetti anche il consumo delle sostanze stupefacenti) prevede espressamente due ipotesi in passato applicate in tema di detenzione e vendita di semi di marijuana (ovviamente la coltivazione della pianta è reato a tutti gli effetti: qui il problema si propone proprio per la detenzione e la vendita dei semi quale condotta prodromica e necessaria alla coltivazione della pianta).

Il possesso e la vendita dei semi è reato? Se si quale? E a quale condizione?

L’art. 82 del D.P.R. 309/1990 prevede espressamente una punizione (pena base: da uno a sei anni di reclusione) per coloro che istigano e fanno proseliti (anche in privato) per l’uso di sostanze stupefacenti (pena ulteriormente aumentata nel caso di azione agita nei confronti dei minorenni).

L’art. 84 del medesimo D.P.R. prevede la sanzione “solo” amministrativa (ovvero implicante una pena economica) nel caso di propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle di legge elencanti le sostanze, appunto, stupefacenti.

In passato vi erano state diverse pronunce che punivano la messa in commercio dei semi di marijuana quale istigazione all’uso di sostanze stupefacenti secondo il disposto dell’art. 82 DPR 309/1990.

Ebbene, in tale tema, la stessa Corte di Cassazione (la Sezione III^) investita della decisione a seguito del ricorso presentato dal Procuratore Generale (la pubblica accusa) avverso l’assoluzione di due soggetti imputati proprio di istigazione al consumo di stupefacenti per aver pubblicizzato ed offerto tramite internet la vendita di semi di piante unitamente ad un opuscolo recante precise indicazioni per la loro coltivazione.

L’invio della decisione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si rendeva necessario proprio perchè sul tema (ovvero se il commercio dei soli semi di marijuana realizzasse una forma di reato e quale) la Giurisprudenza (ovvero le diverse sezioni della Corte di cassazione) si era pronunciata in maniera discontinua e a volte contraddittoria.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 47604 del 18 ottobre – 7 dicembre 2012  specificavano che:

L’offerta in vendita di semi di piante dalle quali ricavare una sostanza drogante, corredata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti di cui all’articolo 82 del d.p.r. 9 ottobre 1990 309, salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il reato previsto dall’articolo 414 del codice penale con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti

Dunque, secondo l’autorevole e massima Corte a Sezioni Unite, la detenzione e la vendita di semi di marijuana non implica atomaticamente la commissione del reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti secondo l’art. 82 DPR 309/90; bensì può integrare il reato di istigazione a delinquere (414 c.p.) in relazione al reato di di coltivazione di sostanze stupefacenti (ex art. 73 DPR 309/90).

La variabile principale è che si deve trattare di una offerta in vendita (affinchè la stessa sia considerata istigazione a delinquere) che deve essere caratterizzata da …..una azione stimolatrice a spronare le persone con modalità tali da persuaderle a passare all’azione e da porsi come antecedente adeguato per indurle a commettere il fatto illecito…. ovvero che la vendita dei semi sia caratterizzata da …reale attitudine dell’azione (di vendita Ndr) istigatrice a porsi come antecedente adeguato per influire sulla altrui volontà e fare sorgere, o rafforzare, il proposito di coltivare illecitamente piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti…..

(massima pubblicata su “Guida al Diritto” n. 4 del 19 gennaio 2013 pag. 39)

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