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Quando il processo penale diventa una questione anche psicologica.
Il processo penale non è soltanto un confronto tra norme, articoli e massime giurisprudenziali: è anzitutto una vicenda umana, fatta di rapporti, emozioni, conflitti e sofferenze. E quando il reato contestato tocca la sfera più intima della persona — si pensi ai reati sessuali, ai maltrattamenti in famiglia,za e agli atti persecutori — la componente psicologica diventa non soltanto rilevante ma, in moltissimi casi, decisiva.
In questi procedimenti, la verità processuale raramente emerge da una prova documentale inconfutabile: molto più spesso riposa sulla credibilità delle dichiarazioni, sulla ricostruzione di dinamiche relazionali complesse, sulla valutazione di personalità, traumi, condizionamenti. Ed è qui che il sapere giuridico incontra necessariamente quello psicologico e criminologico: un incontro che, quando guidato da professionisti preparati, può fare la differenza tra una difesa meramente formale e una difesa sostanziale, capace di cogliere tutte le sfumature della vicenda umana sottostante.

Lo Studio Legale de Lalla ha fatto di questo incontro tra diritto e psicologia il proprio tratto distintivo.

Ma per comprendere appieno questa scelta di campo, occorre fare un passo indietro e chiarire anzitutto il quadro normativo e l’evoluzione degli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione del difensore.

1. La consulenza tecnica di parte: un diritto che prescinde dalla perizia.
Il punto di partenza è l’art. 233 del codice di procedura penale, che disciplina la consulenza tecnica fuori dei casi di perizia. La norma, nella sua formulazione attuale, è il frutto di un’evoluzione normativa che ha progressivamente ampliato gli spazi della difesa tecnica nel processo penale.
Il dato normativo è chiaro: «quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’articolo 121» (art. 233, comma 1, c.p.p.). Il comma 1-bis aggiunge inoltre che il giudice, su richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto.
Se invece la perizia è già stata disposta dal giudice, opera il combinato disposto degli artt. 225 e 230 c.p.p.: il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici, che possono assistere al conferimento dell’incarico al perito, partecipare alle operazioni peritali proponendo specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, ed esaminare le relazioni anche dopo l’esaurimento delle operazioni peritali.

1.1. L’interpretazione estensiva della Cassazione.
La giurisprudenza di legittimità ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata di queste norme, affermando con nettezza che «il sistema è improntato, in prospettiva costituzionalmente orientata, al massimo favore per il dispiegamento della difesa tecnica, che risulti collegata alla disponibilità e all’impiego di competenze specialistiche in ambito extragiuridico, tali da imporre l’ausilio del consulente tecnico» (Cass. pen., Sez. I, n. 48957 del 2022).
La Suprema Corte ha chiarito, in una pronuncia destinata a fare scuola, che «sarebbe erroneo desumere dal combinato disposto degli articoli 230 e 233 c.p.p. l’esistenza di limitazioni di principio all’operato del consulente tecnico, al di fuori dei casi di perizia o per il tempo antecedente all’espletamento di quest’ultima»; al contrario, «anche per l’ipotesi che, o finché, la perizia non venga disposta, il consulente tecnico è ammesso a svolgere indagini di sua iniziativa, e queste ultime hanno una latitudine potenziale pari a quella che potrebbe essere rimessa al perito, non essendovi ragione per escludere dal loro ambito conoscitivo particolari oggetti, e per non consentire, parimenti al consulente, l’esame della persona, della cosa o del luogo passibili di concorrente, ma futuro, accertamento peritale».
In altre parole: anche in assenza di una perizia disposta dal giudice, il consulente tecnico di parte ha gli stessi poteri di indagine che spetterebbero al perito. Può esaminare persone, cose e luoghi. Può condurre accertamenti. Può somministrare test. E può depositare memorie e relazioni che il giudice è tenuto a valutare.
La stessa Cassazione, in un’altra pronuncia fondamentale, ha riconosciuto che l’art. 233 c.p.p. va interpretato estensivamente, «nel senso che il consulente può assistere la parte che lo ha nominato non solo nelle attività peritali ma in tutte le attività processuali o procedurali cui la parte stessa ha diritto di presenziare, al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa mediante l’apporto di conoscenze scientifiche in discipline diverse da quelle giuridiche» (Cass. pen., Sez. III, n. 35702 del 2009). E ha ricordato, richiamando la Corte Costituzionale (sent. n. 498/89), che «il consulente tecnico appartiene all’ufficio della difesa» e «integra la difesa tecnica mediante l’apporto delle sue conoscenze scientifiche in discipline diverse da quelle giuridiche».

1.2. Il controesame del consulente tecnico: un diritto irrinunciabile.
Il diritto al contraddittorio tecnico non si esaurisce nella nomina del consulente e nel deposito di memorie scritte. La Cassazione ha affermato con chiarezza che, dopo l’esame del perito nominato dal giudice, «sussiste l’obbligo di integrare il contraddittorio mediante l’esame del consulente tecnico di parte qualora questi abbia esplicato interventi nel momento del conferimento dell’incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali, formulando richieste, osservazioni, riserve o sollecitando specifiche indagini» (Cass. pen., Sez. III, n. 23948 del 2021). Non si tratta, ha precisato la Corte, di una mera facoltà di rivolgere domande di chiarimento al perito, ma di un vero e proprio diritto all’esame del consulente tecnico come strumento di effettiva realizzazione del contraddittorio tecnico.
Ancora più incisivamente, la Cassazione ha stabilito che anche nel delicato ambito della perizia personologica su minore (poichè sull’adulto in fase di accertamento del merito la consulenza personologica E’ VIETATA PER LEGGE) disposta in sede di incidente probatorio, «il consulente tecnico di parte ha diritto di partecipare attivamente alle operazioni peritali mediante interlocuzione con il perito nel corso del loro svolgimento, e non soltanto mediante esame del materiale già raccolto», dovendosi contemperare il diritto di difesa con la tutela del minore attraverso modalità protette che consentano l’interlocuzione tecnica senza esposizione diretta al minore periziando (Cass. pen., Sez. III, n. 32028 del 2022).

2. La Trial Consultation: origini e approdo in Italia.
È in questo solco normativo e giurisprudenziale che si inserisce la trial consultation, una metodologia di lavoro nata negli Stati Uniti e progressivamente affermatasi anche in Italia, che consiste nell’integrazione strutturale delle competenze psicologiche e criminologiche nella strategia difensiva.
Negli ordinamenti anglosassoni, dove il processo penale è tradizionalmente inteso come un confronto dialettico tra accusa e difesa davanti a una giuria popolare, la figura del trial consultant — spesso uno psicologo forense o un criminologo — è da decenni un interlocutore abituale dell’avvocato penalista. Il consulente non si limita a offrire un parere tecnico su un singolo aspetto del procedimento, ma affianca l’avvocato nell’intera costruzione della strategia difensiva: dalla selezione dei giurati (il voir dire statunitense) alla preparazione dei testimoni, dalla strutturazione del controesame alla definizione della teoria del caso da presentare in arringa.
In Italia, la trial consultation ha trovato un terreno fertile proprio grazie all’evoluzione del quadro normativo sopra descritto e, in particolare, all’introduzione delle investigazioni difensive con la legge n. 397 del 2000. Il nuovo art. 391-bis c.p.p. ha infatti previsto espressamente che il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati e i consulenti tecnici possano «conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa», assumere informazioni documentate e, nei procedimenti per i delitti più gravi (tra cui quelli di violenza sessuale), avvalersi dell’ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile quando le informazioni siano assunte da persone minori (comma 5-bis).
L’ordinamento italiano ha così riconosciuto che il processo penale moderno non può prescindere dall’apporto delle scienze psicologiche, tanto nella fase investigativa quanto nella fase processuale in senso stretto.

3. La collaborazione tra avvocato e psicologo forense: oltre la perizia.
La collaborazione tra avvocato e psicologo forense non si esaurisce nella nomina del consulente tecnico di parte in vista di una perizia già disposta. Al contrario, il valore aggiunto di una vera trial consultation si dispiega lungo tutto l’arco del procedimento, e in particolare:

3.1. Nella fase delle indagini difensive.
Prima ancora che il processo inizi, il consulente psicologo può affiancare il difensore nell’attività di indagine difensiva, aiutandolo a:
• individuare i testimoni chiave e valutare la loro capacità di rendere dichiarazioni attendibili;
• condurre colloqui e somministrare test psicodiagnostici all’assistito, per ricostruirne eventuali fragilità o risorse da valorizzare in sede processuale;
• analizzare la documentazione clinica e sociale già disponibile (cartelle mediche, relazioni dei servizi sociali, perizie già svolte in altri procedimenti) della persona offesa, ovviamente dell’accusato ma anche dei testimoni;
• valutare le dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni, individuando eventuali incongruenze, segnali di suggestionabilità, dinamiche di contagio dichiarativo o influenze esterne.

3.2. Nella preparazione dell’esame e del controesame. 
È questo forse il momento in cui la collaborazione tra avvocato e psicologo forense raggiunge la massima intensità. Il controesame di un testimone chiave — in particolare della persona offesa in un procedimento per reati sessuali — è un’operazione delicatissima, che richiede non soltanto una profonda conoscenza del fascicolo processuale, ma anche la capacità di anticipare le reazioni emotive del testimone, di formulare domande suggestive permesse nel controesame ma efficaci, di riconoscere i segnali non verbali di stress, disagio o inattendibilità (questo ultimo punto complessissimo ed alimentato anche da molta letteratura non sempre scientificamente validata trattandosi, peraltro, di un obbiettivo complessissimo e di difficile attuazione “in diretta” nel corso dell’audizione).

Lo psicologo forense, in questa fase, può:
• analizzare le trascrizioni delle precedenti dichiarazioni del testimone, individuando le incongruenze, le modificazioni del racconto nel tempo, i segnali di possibile suggestione eteroindotta;
• preparare con l’avvocato una griglia di domande che consenta di esplorare tutti i punti critici della deposizione senza cadere in domande nocive ma scegliendo con cura quelle suggestive permesse dall’ordinamento nel pieno rispetto dei limiti posti dall’art. 499 c.p.p.;
• simulare con l’avvocato la dinamica del controesame, anche attraverso tecniche di role-playing, per testare l’efficacia delle domande e prepararsi alle possibili reazioni del testimone;
• valutare la comunicazione non verbale del testimone durante l’esame, fornendo all’avvocato elementi per eventuali contestazioni o richieste di approfondimento.

Come ha efficacemente osservato la dottrina più attenta (Gulotta, 2002), la consulenza tecnica extraperitale non è un mero ausilio accessorio ma «un vero e proprio mezzo di prova tipico e nominato nell’ordinamento processuale italiano, distinto sia dalla perizia che dalla testimonianza», e il consulente «si affranca dal ruolo di semplice ausiliario e consigliere della parte per assumere quello di fonte di prova».

3.3. Nella preparazione dell’arringa.
Anche la preparazione dell’arringa difensiva può trarre enorme beneficio dall’apporto dello psicologo forense. La discussione finale, infatti, non si rivolge soltanto alla razionalità del giudice ma anche — e forse soprattutto — alla sua capacità di comprendere la vicenda umana sottostante. Una narrazione difensiva efficace deve saper integrare gli elementi tecnico-giuridici con una ricostruzione psicologicamente plausibile dei fatti e delle dinamiche relazionali che li hanno generati.

Lo psicologo può aiutare l’avvocato a:
• costruire una «teoria del caso» coerente, che offra al giudice una chiave di lettura alternativa dei fatti, basata su elementi psicologici e relazionali solidamente ancorati al materiale probatorio;
• individuare gli argomenti emotivamente più persuasivi, evitando al contempo quelli che potrebbero apparire manipolativi o strumentali;
• anticipare le possibili obiezioni del pubblico ministero e preparare risposte argomentate;
• strutturare il discorso in modo da massimizzare l’impatto persuasivo, secondo i principi della psicologia della comunicazione applicata al processo.

4. I reati sessuali e i legami pregressi: perché la psicologia è indispensabile.
Una delle caratteristiche più frequenti dei procedimenti per reati sessuali è che essi maturano quasi sempre all’interno di relazioni pregresse tra autore e vittima: rapporti di coppia, legami familiari, amicizie, rapporti di lavoro o di vicinato. Raramente — le statistiche lo confermano — la violenza sessuale è opera di un perfetto sconosciuto.
Questa circostanza ha implicazioni fondamentali per la strategia difensiva.
Quando l’accusa e la difesa si confrontano su fatti avvenuti all’interno di una relazione intima, il processo diventa inevitabilmente un processo alla relazione stessa. La versione della persona offesa e quella dell’imputato non sono semplicemente due ricostruzioni alternative di un singolo episodio, ma due narrazioni complessive di un rapporto, che spesso si estende per mesi o anni e che è costellato di episodi ambigui, fraintendimenti, conflitti, riappacificazioni.
In questo contesto, la valutazione psicologica della relazione — delle sue dinamiche, dei ruoli reciproci, delle aspettative, delle delusioni, dei conflitti — diventa un elemento conoscitivo essenziale per il giudice, che altrimenti rischia di decidere sulla base di una comprensione parziale e decontestualizzata dei fatti.

Lo psicologo forense può aiutare il difensore a:
• ricostruire la storia relazionale tra imputato e persona offesa, individuando gli episodi che possono avere generato risentimenti, incomprensioni, conflitti;
• analizzare le comunicazioni tra le parti (messaggi, chat, e-mail), spesso ricche di elementi che contraddicono la narrazione accusatoria;
• identificare eventuali fattori di suggestione o influenze esterne che possano aver condizionato le dichiarazioni della persona offesa, specie se minore o particolarmente vulnerabile.

5. Le indagini investigative difensive e il ruolo del consulente.
Un capitolo a sé merita il tema delle indagini difensive, che la legge n. 397 del 2000 ha finalmente riconosciuto come diritto pieno della difesa, superando la tradizionale asimmetria investigativa a vantaggio dell’accusa.
L’art. 391-bis c.p.p. disciplina compiutamente il potere del difensore di conferire con persone informate sui fatti, ricevere dichiarazioni scritte e assumere informazioni documentate. Al comma 1, la norma specifica che tali attività possono essere svolte non soltanto dal difensore e dal suo sostituto, ma anche dagli «investigatori privati autorizzati» e dai «consulenti tecnici».
Quest’ultima previsione è di straordinaria importanza: il legislatore ha infatti riconosciuto che l’attività investigativa difensiva può richiedere competenze specialistiche che l’avvocato non possiede necessariamente. Lo psicologo forense, in particolare, può:
• condurre colloqui psicologici con i testimoni individuati dalla difesa, valutandone la capacità di rievocare correttamente i fatti e la resistenza alla suggestione;
• raccogliere elementi utili a ricostruire il profilo di personalità dell’assistito e delle altre persone coinvolte. Ancora una volta si ribadisce IL DIVIETO POSTTO DALLA LEGGE A CONSULENZE PERSONOLOGICHE IN FASE DI MERITO EX ART. 220 COMMA II^ C.P.P..
Si pensi, a titolo esemplificativo, a un caso di stalking in cui la difesa, attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e degli ingressi in palestra — incrociati con le dichiarazioni della persona offesa — dimostri che gli incontri tra imputato e denunciante erano del tutto casuali e legati a coincidenze logistiche (stesso quartiere, stessi orari di lavoro, stessa palestra), sgretolando così il castello accusatorio basato unicamente sulla percezione soggettiva della vittima. È questo il tipo di lavoro integrato — analisi documentale, ricostruzione fattuale, valutazione psicologica — che caratterizza la trial consultation moderna.

5.1. La consulenza «preventiva».
Un aspetto spesso trascurato ma di grande importanza pratica è la possibilità di attivare la consulenza tecnica in una fase antecedente alla formale instaurazione del procedimento penale.
Chi riceve una informazione di garanzia o, ancor prima, ha ragione di temere che possa essere avviata un’indagine a proprio carico, può — anzi, deve — attivarsi tempestivamente per raccogliere e conservare elementi a propria difesa. Il consulente psicologo, in questa fase, può:
• incontrare l’assistito per una prima valutazione del suo stato psichico e della sua capacità di affrontare il procedimento;
• documentare eventuali fragilità psicologiche e psichiatriche quando non franche patologie che potrebbero essere fraintese come indicatori di colpevolezza o, comunque, fatte valere per scopi difensivi in fase di merito;
• raccogliere elementi sulla relazione con la presunta persona offesa, prima che il tempo e le dinamiche processuali ne alterino la percezione;
• consigliare il difensore sulla strategia più opportuna da adottare nell’immediato, anche in vista di un eventuale interrogatorio o di una richiesta di incidente probatorio.

6. Lo Studio Legale de Lalla: la trial consultation come metodo.
È in questo panorama normativo, giurisprudenziale e scientifico che si inserisce l’attività dello Studio Legale de Lalla, fondato dall’Avv. Giuseppe Maria de Lalla e caratterizzato fin dalle origini da un approccio multidisciplinare al processo penale.
Il fondatore dello Studio ha costruito un percorso formativo e professionale che unisce in modo pressoché unico le competenze giuridiche a quelle psicologiche e criminologiche. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano con una tesi in medicina legale, l’Avv. de Lalla ha successivamente conseguito nel 2024 la laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche con una tesi sul trattamento educativo carcerario e la detenzione del condannato per reati sessuali.
Parallelamente, ha maturato una formazione specialistica di altissimo livello: dal corso di perfezionamento in Criminologia Clinica Applicata presso l’Università Statale di Milano, al Master in Scienze Forensi, fino alla qualifica di avvocato specializzato in diritto penale ex L. 247/2012, conseguita nel 2017 presso la Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica delle Camere Penali Italiane.
Ha inoltre partecipato a numerosi corsi di alta formazione in psicologia forense, criminale e investigativa, analisi della scena del crimine, neuroscienze forensi, psicopatologia forense e profiling, tecnica dell’esame e del controesame, argomentazione giuridica. È stato docente in materia di indagini difensive, processo penale e trial consultation presso l’Università Statale di Milano in occasione di seminari organizzati dalla Facoltà e presso il Centro Studi Scena del Crimine.
L’Avv. de Lalla ha fondato e ha coordinato il DID – Diritto alle Indagini Difensive, un team multidisciplinare che riunisce avvocati, psicologi forensi ed esperti della scena del crimine, specializzato nella ricerca di elementi a favore di soggetti coinvolti nel procedimento penale, sia quali indagati che quali vittime. 
Questo background multidisciplinare consente allo Studio de Lalla di offrire un approccio alla difesa penale che va ben oltre la tradizionale assistenza legale, integrando fin dalle prime battute del procedimento:
• la valutazione psicologica dell’assistito e del suo contesto relazionale, per comprendere le dinamiche che hanno condotto al procedimento e individuare la strategia difensiva più efficace;
• l’analisi scientifica delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni, per valutarne la credibilità e l’attendibilità alla luce dei più accreditati protocolli della psicologia forense (Carta di Noto, linee guida sull’ascolto del minore, criteri della Statement Validity Analysis);
• la preparazione dell’esame e del controesame dei testimoni chiave, anche attraverso simulazioni e role-playing;
• la collaborazione nella redazione di memorie, richieste e dell’arringa finale, con un’attenzione costante alla dimensione psicologica e comunicativa del processo;
• l’attivazione tempestiva di consulenti tecnici di parte in tutti gli ambiti in cui si rendano necessarie competenze specialistiche: dalla psicologia forense alla medicina legale, dalla psichiatria all’analisi della scena del crimine, dalla genetica forense all’informatica forense.

7. Casi concreti: quando la trial consultation fa la differenza.
Per comprendere la portata applicativa di questo metodo, si possono tratteggiare alcune situazioni tipiche in cui l’approccio integrato si rivela decisivo.
Il caso del minore abusato
Nei procedimenti per abusi sessuali su minori, la prova regina è quasi sempre la testimonianza della persona offesa, raccolta in sede di incidente probatorio. La difesa, in questi casi, ha un’unica possibilità di interloquire con quella prova. La presenza di un consulente psicologo fin dalla fase delle indagini preliminari consente al difensore di:
• analizzare le modalità con cui la notizia di reato è emersa, verificando se vi siano stati fattori di suggestione familiare o ambientale;
• valutare la metodologia di audizione del minore, segnalando eventuali violazioni dei protocolli (Carta di Noto, regole SINPIA, regole della Questura di Roma, Protocollo dovenezia per gli abusi collettivi) che possano aver compromesso la genuinità del racconto. Aspetto questo delicatissimo. da una parte i protocolli NON sono considerati vincolanti alla stregua di una norma di legge ma dall’altra, è ovvio, rappresentano le sole modalità valide per raccogliere una testimonianza così fragile come quella di un minore (o di un infermo di mente) sospetta vittima di abuso sessuale. Ancora oggi la preparazione dei Giudici, degli Avvocati e dei PM è approssimativa, incompleta. Non passa tra gli operatori del diritto il fondamentale principio che – sebbene non siano norme di legge – le modalità di audizione del minore sono FONDAMENTALI per un processo corretto, rigoroso, garantista e soprattutto volto ad accertare la realtà fattuale. Anche i protocolli per il prelievo del DNA NON sono norme giuridiche ma è ovvio che raccogliere un reperto in maniera da contaminarlo rende la prova inutilizzabile. Ecco: la prova dichiarativa del minore è sovrapponibile a tale fenomeno. se non la si raccoglie rispettando i protocolli – che non hanno valore di legge – si introduce nel processo una prova contaminata. Altro esempio: l’esperto che assiste il GIP in sede di incidente probatorio accanto al minore da escutere, secondo tutte le linee guida, NON deve essere il medesimo che incotrerà il minore per espletare la perizia sulla capacità a testimoniare del piccolo teste. Ebbene, solo in rarissimi casi tale indicazione è rispettat come, ugualmente, è assai raro che il Giudice si attenga al canone scientifico per il quale PRIMA occorre esperire la perizia sulla capacità a testimoniare del minore e solo DOPO eventualmente escuterlo. Purtroppo, soprattutto nei tribunali più piccoli, il panorama è desolante e la prova dichiarativa del minore e dell’infermo di mente è ancora materialmente raccolta in spregio alle cautele che esistono e sono codificate nelle linee guida di cui sopra. Si predilige una sorta di superficiale pragmatismo ad un approccio rigorosamente scientifico.
• formulare al giudice richieste di approfondimento tecnico, come la perizia sulla capacità a testimoniare del minore o l’audizione protetta;
• preparare domande per il perito e per il consulente dell’accusa che consentano di far emergere le criticità della prova e della perizia stessa eventualmente.

Il caso del reato maturato in ambito familiare
Quando il reato — violenza sessuale, maltrattamenti, stalking — si consuma all’interno di una relazione intima, la difesa non può limitarsi a contestare il singolo episodio. Deve ricostruire l’intera dinamica relazionale, portando alla luce elementi che possano offrire una lettura alternativa dei fatti. Lo psicologo forense, in questi casi, aiuta il difensore a:
• analizzare la storia della relazione, individuando eventuali conflitti pregressi, motivazioni economiche, dinamiche di coppia disfunzionali;
• documentare eventualmente lo stato psichico dell’assistito (aspetto che è comunque per ogni reato evidentemente ma a maggior ragione quando si tratta di reati che coinvolgo nel profondo l’emotività e l’affettività dell’accusato);
• valutare le dichiarazioni della persona offesa alla luce delle comunicazioni intercettate o prodotte, individuando contraddizioni, enfatizzazioni, incongruenze.

Il caso della perizia sull’imputabilità.
Nei casi in cui venga in rilievo la capacità di intendere e di volere dell’imputato — per tossicodipendenza, seri e pervasivi disturbi di personalità, patologie psichiatriche — il lavoro del consulente psicologo è ancora più cruciale. La recente giurisprudenza delle neuroscienze forensi (a dire il vero aspetto ultimamente inariditosi per motivi anche legati alla filosofia stessa del diritto che parte dal concetto di libertà di scelta dell’individuo in difetto di patologie nosograficamente definibili), con l’utilizzo di tecniche di neuroimaging (risonanza magnetica funzionale, PET), ha aperto prospettive nuove nella dimostrazione del vizio di mente. Lo Studio de Lalla, forte della propria formazione specialistica in questo ambito, è in grado di attivare tempestivamente i consulenti necessari per documentare lo stato dell’assistito, anche in vista di una richiesta di perizia o di giudizio abbreviato condizionato.

8. Conclusione
Il processo penale moderno richiede al difensore non soltanto la padronanza del diritto sostanziale e processuale, ma anche la capacità di muoversi con sicurezza in ambiti disciplinari contigui — la psicologia, la criminologia, la medicina legale, le neuroscienze, la criminalistica e l’informatica — che sempre più spesso determinano l’esito del giudizio.
La trial consultation, intesa come collaborazione strutturale e continuativa tra avvocato e psicologo forense, rappresenta oggi la frontiera più avanzata della difesa penale. Non un orpello accademico, ma uno strumento concreto di tutela del diritto di difesa, che l’ordinamento — come si è visto — non soltanto consente ma, in molte ipotesi, richiede espressamente (si pensi all’obbligo di avvalersi di un esperto in psicologia nell’assunzione di informazioni da minori nei procedimenti per delitti sessuali: art. 391-bis, comma 5-bis, c.p.p.).

Lo Studio Legale de Lalla, con la sua équipe multidisciplinare e la formazione specialistica del suo fondatore, è strutturalmente attrezzato per offrire questa tipologia di assistenza integrata, garantendo all’assistito non soltanto la migliore difesa tecnico-giuridica ma anche quella comprensione profonda della vicenda umana sottostante che, in moltissimi casi, costituisce la vera chiave per un esito favorevole del processo.

Per informazioni e consulenze:
Studio Legale de Lalla
Via della Guastalla n. 1 – 20122 Milano
Tel. 02 36567455
Email: giuseppe.delalla@studiolegaledelalla.it
www.studiolegaledelalla.it

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