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Uno dei casi più frequenti e, quindi, più discussi nelle aule di giustizia (sebbene di gravità penale piuttosto relativa) è quello di colui che sottrae beni dai banchi del supermercato avvalendosi del mezzo fraudolento dell’occultamento della merce all’interno di borse o altri contenitori venendo successivamente fermato dagli addetti alla sicurezza dopo il superamento della barriera delle casse.


Tale condotta, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente negli ultimi anni, veniva qualificata come furto tentato, posto che l’azione si svolgeva sotto la sorveglianza del personale addetto alla vigilanza (la quale, evidentemente, si determinava a controllare l’agente poiché precedentemente osservato mentre occultava la merce) che attendeva il taccheggiatore per fermarlo e controllarlo subito dopo le casse del grande magazzino.

Secondo il predetto orientamento giurisprudenziale doveva applicarsi il principio secondo il quale “integra solo il tentativo di furto la condotta di prelevamento della merce dai banchi di vendita di un grande magazzino a sistema self-service e di allontanamento, con la merce occultata, senza pagare, allorchè l’avente diritto o la persona da lui incaricata sorvegli l’azione furtiva, si da poterla interrompere in ogni momento, perché la cosa non può dirsi uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell’offeso” non potendosi, quindi, dirsi realizzato alcun effettivo impossessamento da parte dell’agente.

Tuttavia, di recente, i Giudici di merito nell’applicazione pratica dell’art. 624 c.p. (che, come noto, punisce il furto) realizzato in un grande magazzino self service hanno applicato un altro (ed opposto) orientamento giurisprudenziale, più risalente nel tempo, che qualifica la condotta sopra descritta (asportazione della merce da parte dell’agente sotto l’occhio della vigilanza che blocca l’agente subito dopo le casse) in quella del furto consumato e non più tentato ritenendo giuridicamente avvenuto l’impossessamento della merce (e, quindi, consumato il furto) da parte del taccheggiatore.

A tal proposito, la richiamata più rigida interpretazione del reato di furto poggia sull’assunto per il quale il momento consumativo del delitto di furto “è ravvisabile all’atto dell’apprensione della merce, che si realizza senza dubbio quando l’agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo, ma – a ben vedere – anche prima, allorché la merce venga dall’agente nascosta in tasca o nella borsa, in modo da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare, comportando la condotta sopra illustrata, oltre all’amotio l’impossessamento della res (non importa se per lungo tempo o per pochi secondi) e, dunque, integrando, in presenza del relativo elemento psicologico, gli elementi costitutivi del delitto di furto”.

La Corte di Cassazione alla luce dei richiamati opposti orientamenti giurisprudenziali è stata chiamata a risolvere il contrasto giurisprudenziale e stabilire se la condotta di sottrazione di merce all’interno di un supermercato, avvenuta sotto il controllo costante del personale di vigilanza, sia qualificabile come furto tentato o consumato allorché l’autore sia fermato dopo il superamento della barriera delle casse con la merce sottratta (ed evidente che la differenza è assolutamente pregnante posto che il tentativo prevede la diminuzione della pena da 1/3 a 2/3).

La risposta al quesito da parte della Suprema Corte è di assoluta rilevanza si dal punto di vista pratico (per la frequenza con la quale il furto nel supermercato si verifica, è scoperto e giudicato sebbene…assai lontano dai riflettori del mass media…) sia teorico (in riferimento agli elementi costitutivi del reato di furto, ovvero in riferimento alla sottrazione e all’impossessamento e, di conseguenza, al momento consumativo del reato) e avrà inevitabili ripercussioni sul trattamento sanzionatorio da applicare all’imputato condannato in relazione alla qualificazione del fatto reato quale tentativo o reato consumato.

(articolo redatto dall’Avv. Elvira La Ferrera. Ne è vietata la duplicazione. Tutti i diritti riservati).

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