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In numerose pagine del sito ho a più riprese trattato circa l’utilità e la migliore attuazione delle indagini investigative difensive esperite dall’avvocato (e dai suoi collaboratori) sia nell’interesse dell’indagato che della persona offesa.

indagini investigative private
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Effettivamente, la Legge 397/2000 che ha introdotto il titolo VI^ bis del codice di procedura penale derubricato “investigazioni difensive”, ha contribuito ad attuare quel “giusto processo” voluto dal Legislatore poggiato sulla (almeno teorica) parità delle parti (accusa e difesa) al cospetto di un Giudice terzo.
Prima dell’introduzione nel nostro codice di procedura penale dei nove articoli (dal 391 bis al 391 decies c.p.p.) dedicati alle facoltà ed ai doveri del difensore nell’esecuzione delle indagini investigative difensive, l’attività di ricerca e documentazione della prova a discarico riconosciuta alla parte privata (imputato o persona offesa che fosse) era prevista e disciplinata da un solo articolo delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – l’art. 38 disp. att. c.p.p. abrogato dalla L. 397/2000 – che prevedeva in soli quattro commi la possibilità per il difensore di escutere persone informate sui fatti e di… svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova….senza ulteriori particolari rimettendo – di fatto – all’iniziativa delle parti processuali (oltre che alla correttezza ed alla “larghezza di vedute” soprattutto del Giudice) le modalità di individuazione e documentazione della prova investigata e l’utilizzo che nel procedimento penale se ne poteva fare.
L’attenta attuale disciplina delle indagini investigative difensive – ben più articolata di quanto previsto dall’abrogato art. 38 disp. att. C.p.p. – permette al difensore di tutelare la posizione del proprio assistito non solo confutando le prove a carico (organizzate e raccolte dal PM tramite la PG delegata); ma deducendo direttamente al Giudice investito della decisione elementi di prova idonei a sostenere una alternativa ricostruzione dei fatti così come contestati all’indagato/imputato (nel caso della persona offesa, l’attività di indagine del difensore si accosta necessariamente a quella dell’accusa pubblica e, semmai, è diretta più a provare l’ingenza del danno subito dalla vittima che la responsabilità dell’accusato già oggetto delle indagini preliminari condotte dal PM).

investigatore-privato-avvocati
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Si tratta, quindi, del riconoscimento codicistico (ma, come vedremo, anche giurisprudenziale e deontologico) di una difesa effettivamente e concretamente proattiva che non si limita alla confutazione della tesi accusatoria (confutazione che, in ogni caso, rimane spesso il cardine della tesi difensiva) ma che – parallelamente alla evidenziazione delle fallacie della tesi dell’accusa privata e pubblica – ricerca, formalizza, documenta e fornisce al Giudicante una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella proposta dal Pubblico Ministero.

L’importanza di tale attività (preso atto della effettiva utilità per la posizione dell’assistito nonché l’intrinseca delicatezza della stessa anche solo considerando il ruolo del difensore) è sottolineata dall’Unione delle camere penali che ha sancito (nelle relative linee guida del 2001: Indagini difensive: regole di comportamento del penalista, testo di 16 articoli approvato il 14 luglio 2001) come sia doveroso per il difensore espletare le predette indagini ogni qual volta se ne rappresenti la necessità o l’utilità anche solo potenziale e come il professionista debba svolgere il proprio ruolo investigativo ispirandosi alla massima correttezza, trasparenza e tutelando il contradditorio (le predette linee guida di disciplinano attentamente: Le Norme deontologiche applicabili, la Legittimazione alle investigazioni difensive, il Dovere di valutazione dell’esperibilità delle indagini, la Direzione delle investigazioni, le Informazioni preventive tra difensore e persona assistita, il Dovere di segretezza, i limiti di utilizzazione e conservazione della documentazione nonché tutta una serie di indicazioni per l’acquisizione e la documentazione delle dichiarazioni raccolte DA FONTI DICHIARATIVE ovvero dalle persone informate sui fatti quale primaria attività del difensore impegnato nella ricerca della prova nonché compito delicatissimo posta l’assoluta necessità per il professionista di non influenzare – nemmeno inconsapevolmente – il soggetto escusso che è obbligato per legge a riferire solo ciò che ritiene corrispondente al vero sebbene in contrasto con la tesi della difesa).

attrezzature investigazioni private
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Anche la Giurisprudenza si è pronunciata e si pronuncia – riconoscendole e valorizzandole sebbene indicandone, per certi aspetti, i limiti – in merito alle facoltà (ed anche ai doveri) del difensore in tema di indagini investigative difensive. Sicuramente fondamentale è la Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 32009 del 27 giugno 2006 (depositato in Cancelleria il 28 settembre 2006) che ha sancito come il verbale delle dichiarazioni raccolte dal difensore abbia la valenza di atto pubblico (né più né meno al pari di quello dell’Autorità Giudiziaria) e come lo stesso debba NECESSARIAMENTE corrispondere ESATTAMENTE a quanto riferito dal soggetto escusso ANCHE QUALORA LE DICHIARAZIONI NON SIANO IN LINEA CON LA TESI DIFENSIVA per il difensore la commissione del reato di falso e favoreggiamento (la questione è meno scontata di quanto sembri: il dovere del difensore è raccogliere elementi utili alla difesa del proprio assistito e non quello di corroborare la tesi accusatoria – ovviamente – e nel caso di specie il Collega NON aveva modificato artatamente il verbale delle dichiarazioni ma si era limitato a documentare le sole circostanze a favore del proprio cliente raccomandando alla persona escussa che, se mai gli fosse stato chiesto nel particolare durante il processo, egli avrebbe dovuto riferire in maniera organica tutti gli accadimenti). La medesima Sentenza, in ogni caso, sottolinea che eventualmente il difensore che abbia documentato integralmente le dichiarazioni della persona informata sui fatti (comprese quelle in contrasto con la tesi difensiva) NON ha il dovere di produrre agli atti il verbale medesimo.

I nove articoli del titolo VI^ del c.p.p. riconoscono al difensore diverse possibilità per raccogliere e documentare elementi di prova a favore del proprio assistito ed in particolare:
Ricevere dichiarazioni da persone informate sui fatti (artt. 391 bis e ter c.p.p.);
Richiedere al PM l’audizione coattiva di persone che non hanno accolto l’invito del difensore (art. 391 bis comma 10 c.p.p.);
Richiedere documentazione alla pubblica amministrazione (art. 391 quater c.p.p.);
Accedere a luoghi inerenti al reato (art. 391 sexies c.p.p.);
Accedere ai luoghi privati o non aperti al pubblico (art. 391 septies);
Espletare attività investigativa preventiva ovvero anche prima che si instauri un procedimento penale a carico del cliente (art. 391 nonies e 327 bis c.p.p.);
– E a tali facoltà si aggiunge quella prevista dall’art. 233 c.p.p. ovvero quella di incaricare un consulente tecnico (massimo due) per espletare una consulenza su questioni che richiedono particolari competenze anche quando non è stata disposta dal Giudice la perizia.

Dunque, molte le strade che il difensore può (e deve) sondare per reperire e documentare la prova a favore del proprio assistito (nell’ottica del più efficace contrasto alla tesi accusatoria); strade che evolvono per difficoltà tecnica ma che – in virtù della sempre maggiore precisione e diffusione delle più disparate scienze forensi (psicologia forense, medicina legale, entomologia forense, dattiloscopia, genetica, ricerca e studio delle macchie di sangue o BPA etc.) – possono essere utilmente intraprese dal difensore con la collaborazione di esperti del settore (con l’attuazione della trial consultation ovvero la difesa pensata ed attuata quale cooperazione interdisciplinare coordinata dall’avvocato).

Bisogna però evidenziare che il primo fondamentale, irrinunciabile, delicatissimo e potenzialmente risolutivo colloquio investigativo del difensore è quello che lo stesso attua con il proprio assistito.
Non importa se in una sola soluzione o in più occasioni; quello che è necessario – affinché non si tratti solo di un incontro finalizzato all’auto promozione (da parte del professionista) ed alla discussione della parcella (aspetto che solitamente preoccupa assai l’assistito) – è che il professionista riesca a ricostruire tutta la vicenda (della quale nulla sa e che non ha vissuto )oggetto dell’accusa proprio attraverso i ricordi e la ricostruzione che il suo assistito gliene darà.

impronte digitali investigazioni
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Solo con un quadro esaustivo dell’accaduto (ovvero dei presupposti, delle premesse, della dinamica degli accadimenti, delle conseguenze, delle coordinate spazio temporali, dei possibili/probabili testimoni e dell’identità delle persone informate sui fatti nonché dei legami con la/le asserite vittime etc.) il professionista potrà individuare gli aspetti da approfondire eseguendo mirate indagini investigative difensive.
In pratica, il primo passo delle indagini investigative difensive è proprio quello dell’intervista cognitiva dell’assistito volta a isolare ed evidenziare i temi che – se opportunamente sondati ed approfonditi – potranno costituire elementi di prova a discarico.

L’incombente è più facile da teorizzare che attuare concretamente.
Il colloquio cliente difensore, infatti, è di regola contaminato da più variabili che potenzialmente possono minarne l’utilità (che dipende, in primis, dalla genuinità e dalla completezza del racconto del cliente).
Infatti:
– Tendenzialmente l’assistito – soprattutto se esponente di un’altra cultura ed economicamente svantaggiato – non si fida del difensore (che, del resto, non ha mai visto fino al momento in cui ne ha avuto legalmente bisogno);
– L’ottica con la quale l’assistito vede e vive gli accadimenti è spesso permeata di emotività ed è piuttosto lontana dall’asettico ed obbiettivo resoconto di cui avrebbe bisogno il difensore per organizzare al meglio la difesa;
L’assistito spesso cade nell’errore di pensare che il difensore – credendolo innocente – lo difenderà con maggior vigore e convinzione e, quindi, è spesso incline a negare la propria responsabilità o a limitare il proprio contributo;
– Se il reato è connotato da grande riprovazione sociale ed è ritenuto comunemente esecrabile (primi fra tutti i reati sessuali) l’assistito avrà (solitamente) una naturale ritrosia a parlarne e a rievocarne i particolari che, al contrario, sono spesso la chiave di volta per un difesa efficace;
– Se l’incontro si svolge subito dopo l’arresto e presso il carcere è molto probabile che l’assistito sia agitato e non in grado di ripercorrere in maniera esaustiva l’intera vicenda che l’ha condotto in vinculis;
– Spesso è anche solo il gap linguistico che impedisce al professionista di comprendere al meglio quanto riferito dal cliente;
– L’assistito – che non è un tecnico – può omettere dei particolari fondamentali e dilungandosi, al contrario, su aspetti significativi (per lui) ma tecnicamente neutri;
Il tempo limitato spesso non aiuta l’organizzazione e l’attuazione di una intervista esaustiva.

Spetta al difensore prevenire e superare tutti i possibili empasse con il solo e precipuo obbiettivo di organizzare – dopo averla individuata – la migliore linea difensiva ricordando sempre che lo scopo non è quello di apparire gradevoli, preparati o di instaurare un rapporto amicale (l’approccio dovrebbe essere sovrapponibile al colloquio clinico-anamnestico paziente/medico curante).
Il difensore avrà cura di:
Instaurare la giusta empatica solo per favorire la comunicazione;
Calibrare il proprio lessico ed il proprio approccio con quello dell’assistito (inutile utilizzare il latinorum di manzoniana memoria con un soggetto appena alfabetizzato) onde evitare grotteschi fraintendimenti;
Chiarire fin da subito quale è il proprio compito ed il proprio ruolo;
Delineare un quadro realistico della situazione senza avere quale scopo quello di comunicare ciò che il cliente desidererebbe sentire dal professionista;
– E – SOPRATTUTTO – il difensore DOVRA’ PORRE LE GIUSTE DOMANDE PER AVERE LE OPPORTUNE E UTILI RISPOSTE. E’ il difensore che deve guidare il colloquio con l’assistito avendo cura di non reprimere la rievocazione che naturalmente il cliente è incline a fornire per prima.
Senza la fattiva e proficua collaborazione di colui che necessita dell’assistenza tecnica del difensore, il compito dell’avvocato diviene assai arduo e, solitamente, solo parziale e, quindi, inefficace.

Come detto, è primario compito del difensore organizzare ed attuare in maniera proficua la comunicazione con il cliente per l’individuazione dei temi da approfondire (mediante le indagini investigative difensive ed eventualmente in esecuzione della trial consultation) quali fonti degli elementi di prova a discarico.

investigazioni-private-studio-legale
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Emblematico il caso trattato dallo Studio de Lalla del quale qui sotto si riporta la richiesta di giudizio abbreviato condizionato (ovvero il rito che prevede il giudizio sulla base dei soli documenti – senza la citazione di testi – compresi nel fascicolo dell’accusa oltre a quelli dei quali il difensore chiede l’acquisizione reperiti, appunto, eseguite le indagini investigative difensive).

La vicenda consta di un giovane straniero accusato da un cittadino italiano di estorsione consumata sia per mezzo del telefono che personalmente.
Il difensore – acquisite le indispensabili informazioni dopo aver incontrato l’assistito in carcere ove era detenuto da oltre sette mesi in custodia cautelare – documentava fondamentali circostanze in totale contrasto con la tesi accusatoria ovvero:
– Che asserita vittima e persona offesa si conoscevano da tempo;
– L’asserita vittima aveva avuto alle sue dipendenze il giovane al quale aveva proposto la regolarizzazione sul suolo italiano;
– Vittima e accusato erano amici su Facebook e sulla chat del social network (come documentato dalla difesa) il denunciante si prendeva bonariamente gioco dell’accusato ovvero di colui che avrebbe dovuto temere;
– Il denunciante, proprio durante i giorni dell’asserita consumata estorsione, aveva più volte contattato telefonicamente l’accusato (condotta evidentemente in contrasto con la ricostruzione accusatoria) come dimostrato dai tabulati dell’utenza dell’imputato richiesti dalla difesa alla compagnia telefonica;
– L’accusato si era rivolto alla persona offesa a seguito del furto del suo cellulare perpetrato da un comune conoscente (convivente con la vittima) presso il quale si era recato inizialmente per richiederne la restituzione come confermato dal padre del giovane ladro (come documentato dalla dichiarazioni rilasciate dal genitore al difensore);
– L’imputato (incensurato) poco prima dell’arresto aveva presentato domanda per essere regolarizzato sul suolo italiano.
Ecco dunque, che una grave prospettazione accusatoria – costata all’indagato una custodia cautelare protratta per oltre sette mesi – veniva demolita a seguito delle indagini investigative condotte dalla difesa quale approfondimento dei temi riferiti dall’accusato ed opportunamente sollecitati dal difensore.

Di seguito la richiesta della difesa corredata dagli allegati frutto delle indagini investigative difensive.

ALL ILL.MO GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI MILANO

richiesta di giudizio abbreviato condizionato
a produzione documentale

RGNR ***/2013
RG GIP ***/2013
Udienza del 20.11.2013

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Maria de Lalla del Foro di Milano difensore di fiducia e Procuratore Speciale del Signor
M. M. A. A.
nato in Egitto il 13.2.1989 ed attualmente sottoposto alla misura cautelare custodiale presso il Carcere di San Vittore in Milano

PREMESSO

• Che il precedente difensore dell’imputato chiedeva che il proprio assistito venisse giudicato con il rito abbreviato condizionato alla sola audizione del proprio assistito;
• Che il GIP fissava l’udienza del 20.11.2013 per la decisione sull’ammissione al rito alternativo così come chiesto dalla difesa e, quindi, solo in esito alla predetta udienza il Giudice provvederà

EVIDENZIATO

Che il sottoscritto difensore – succeduto alla Collega che presentava la richiamata richiesta di rito alternativo – svolgeva indagini investigative difensive;
Che all’esito delle indagini svolte era possibile individuare ed acquisire documentazione ed elementi fondamentali per la corretta ricostruzione della vicenda per cui vi è processo e, quindi, per l’individuazione di eventuali responsabilità penali dell’imputato
Tutto ciò premesso ed evidenziato il sottoscritto difensore, in parziale riforma della richiesta già presentata di rito alternativo

CHIEDE

che l’imputato sia giudicato con il rito abbreviato condizionato alla elencata produzione documentale:

1. Tabulati telefonici delle chiamate in entrata ed in uscita dall’utenza in uso ed intestata all’imputato n. 329****** ( si tratta, a tutta evidenza, di un’utenza altra rispetto a quella operativa sul cellulare che l’imputato sostiene essergli stato rubato dall’E.; ed infatti, nel predetto cellulare, vi era una scheda Vodafone All.to 1).
I tabulati qui prodotti venivano richiesti dalla scrivente difesa alla compagnia telefonica WIND (All.to 2) per il lasso di tempo inerente i fatti per cui vi è processo (accaduti il 7.4.2013) ovvero dal 20.3.2013 al 20.4.2013.
Si forniscono al Giudice che legge i menzionati tabulati in formato digitale salvati su apposita chiavetta poiché l’estensione degli stessi ne sconsiglia la fruizione in formato cartaceo.
I tabulati si presentano come un documento excel diviso in colonne verticali.
Alla colonna corrispondente alla lettera D è indicato il numero del chiamate.
Alla colonna corrispondente alla lettera E è indicato il numero chiamato.
La colonna A riporta la data della telefonata.
La colonna B l’ora e la C la durata della chiamata.
E’ di estrema importanza rilevare che i numeri sono indicati con le prime quattro cifre (vedi colonne D ed E) ma che – posizionando il cursore sulle quattro cifre (comparirà la “crocetta” tipica dei documenti excel) e cliccando con il tasto sinistro del mouse una sola volta – comparirà il numero per esteso nella barra nella parte alta dello schermo appena sopra alle lettere che indicano le colonne del documento.
Consultando il documento, il Giudice sarà facilitato da indicazioni inserite dalla difesa in colori diversi: con il colore giallo sono indicate le telefonate che l’imputato (utenza 329******) riceveva dall’Errhamani (come il Giudice ricorderà, il giovane che l’imputato accusa avergli sottratto il telefono cellulare; fatto alla base di tutta la vicenda) che ha in uso l’utenza n. 380******** ; mentre con il colore rosso sono evidenziate le telefonate partite dalle utenze in uso alla persona offesa Riboldi (334********* – 380********) verso l’utenza dell’imputato.
Riservandosi ogni argomentazione nel merito alla discussione, è importante sottolineare al Giudice che legge che i predetti tabulati (lasciando al Giudice di apprezzare le indicazioni della difesa ovvero di effettuare le verifiche che riterrà più opportune) sono fondamentali per ricostruire gli effettivi rapporti intercorrenti all’epoca dei fatti tra i tre principali soggetti protagonisti della vicenda: la persona offesa, l’E. e l’imputato.
L’attenta analisi permetterà al Giudice anche di avere un elemento concreto per la migliore valutazione della credibilità della persona offesa (che riferiva di conoscere “di vista” l’imputato e di averlo incontrato una sola vola. V. denuncia in atti del 3.4.2013) ovvero la plausibilità di una presunta estorsione nella quale la vittima chiamerebbe ripetutamente telefonicamente l’asserito offender (peraltro, i tabulati qui prodotti sono fondamentali anche perché la persona offesa riferiva che le asserite minacciate gli sarebbero state rivolte soprattutto per via telefonica).
Ugualmente, i tabulati permetteranno di valutare la veridicità delle dichiarazioni del fratello della persona offesa – R. R. – in merito alle telefonate che l’imputato avrebbe fatto in data 29.3 alle ore 08,30/09,00 e 09,10 sulle utenze in uso alla persona offesa (Vedi. S.I.T. di R. R. del 10.4.2013)

2. Trascrizioni degli SMS inviati dalla persona offesa (con le sue due utenze mobili già indicate 334********* – 380*********) all’utenza dell’imputato nei giorni a cavallo degli avvenimenti contestati.
Gli accertamenti richiesti – che la difesa non può evidentemente produrre posto che la SIM card sulla quale venivano inviati i predetti messaggi da parte della persona offesa è custodita nel telefono sequestrato dagli operanti (V. verbale di sequestro in atti) – sono di immediato esperimento.
Occorre:
– Caricare la batteria del telefono mobile in sequestro (ormai da quasi sei mesi) con un qualsiasi caricabatterie;
– Entrare nel menu dei messaggi ricevuti;
– Selezionare quelli provenienti dalle utenze del R. (334******** – 380**********);
– Trascrivere i messaggi (o, comune, documentarne il testo e la data).
Si tratta, come detto, di un adempimento assai snello che permetterebbe di verificare la versione dell’imputato e, eventualmente, sconfessare quella della persona offesa nel caso in cui i messaggi “scaricati” fossero di un tenore e contenuto incompatibili con l’ipotesi delittuosa contestata o risalissero anche ad una epoca di molto precedente o provassero che la persona offesa non conosce solo “di vista” l’A. (imputato).
La necessità dell’adempimento pare confermata sia dai dati evincibili dai tabulati sopra allegati (che, come visto, danno atto dei contatti del R. con l’imputato su iniziativa dello stesso R.) sia dagli effettivi pregressi rapporti tra parte offesa e imputato (V. il documento seguente All.to 3) che parrebbero contraddire la ricostruzione dei fatti così come contestati.

3. Copia delle conversazioni in chat avvenute tra Paolo R. e l’imputato sul social network face book .
La prima conversazione è dell’1.10.2012 alle ore 13:39, l’ultima del 17.3.2013 (ovvero poco prima dei fatti per cui vi è processo) alle ore 11:29.
Il Giudice potrà evincere che imputato e persona offesa dimostrano di avere grande confidenza e la persona offesa risulta essere al corrente che l’imputato si sposta a Modena per lavorare (come riferito dall’A. (imputato) in sede di convalida avanti al GIP).
In ogni caso, si tratta di una circostanza degna di nota poiché in aperta contraddizione con quanto riferisce la persona offesa ovvero di una conoscenza del tutto occasionale tra lui e l’imputato.
Degne di rilievo sono anche le prime due conversazioni a pag. 1 ove la persona offesa interroga l’imputato circa i “bollettini” per la sanatoria e dove lo minaccia che, nel caso non venissero dati 400,00 € ad un certo “Dunes”, lui avrebbe bruciato “…le 2 lettere una e tua altra e tuo fratello…”
Inoltre, appare singolare come la persona offesa possa aver subito le pressioni denunciate posto che appella l’imputato appena qualche giorno prima dei fatti con gli epiteti offensivi quali “deficiente” e “pirla”.

4. Verbale ex art. 391 ter c.p.p. rilasciato dal Signor E. M. padre di E. A. (il giovane che avrebbe rubato il cellulare di proprietà dell’imputato) + lettera di convocazione a mezzo raccomandata a.r. ex art. 391 bis c.p.p..
Dalla lettura del verbale difensivo – che segue uno di SIT effettuato dagli investigatori – si evincono i pessimi rapporti dell’E. padre con il figlio e come il secondo (che nella ricostruzione dell’imputato avrebbe rubato il noto cellulare) abbia deciso – secondo l’opinione del padre – “…di non vivere bene..” e sia “…fuori di testa…” e come le forze di polizia si siano recate più volte dal genitore alla ricerca del figlio.

5. Richiesta del (precedente) difensore dell’imputato in merito alla “riapertura” del procedimento amministrativo per l’emersione del lavoro domestico presentata dall’A..
Il documento – pur non essendo direttamente collegabile ai fatti di cui al capo di imputazione – appare rilevante soprattutto se letto alla luce della formale incensuratezza dell’A. (imputato) (al contrario dell’E.).
Il reato per il quale si procede – che sarebbe l’esordio criminale dell’imputato – per la sua gravità e per le modalità di attuazione (ripetuti contatti con richieste estorsive, a dire della persona offesa) sembrerebbe essere statisticamente poco frequente quale primo reato di un soggetto privo di pregresse pendenze e che ha scelto di regolarizzare la propria posizione amministrativa in Italia.
E’ evidente che si tratta di un dato satellite nell’economia decisionale del Giudice; tuttavia, per apprezzarne la rilevanza, occorre considerare che sarebbe ugualmente indicativo – ma a contrario – se l’imputato fosse gravato da diversi precedenti penali e non avesse mai avuto intenzione di rispettare la normativa vigente in materia di soggiorno di cittadini extracomunitari.

Milano, il giorno 20.11.2013 Avv. Giuseppe Maria de Lalla

All.ti e documenti:
1. All.to: contratto relativo all’utenza Vodafone dell’imputato. Si tratta del contratto in uso con il cellulare sottrattogli dall’E.;
2. All.to: richiesta della difesa in sede di indagini investigative difensive dei tabulati delle chiamate in entrata ed in uscita dall’utenza Wind intestata ed in uso all’imputato (329**********). Richiesta per il periodo dal 20.3 al 20.4 2013;
1. Documento: chiavetta USB con il file excel fornito dal gestore Wind dei tabulati telefonici richiesti di cui all’allegato precedente relativi all’utenza n. 329********* in uso ed intestata all’imputato. L’esame della difesa si è concentrato sulla ricerca delle chiamate ricevute dall’imputato dall’E. (380*******) e dalla persona offesa R. (334******* – 380********);
2. Documento: stampa della conversazione in chat sul social face book tra l’imputato e la persona offesa nell’arco di tempo dal 1.10.2012 al 17.3.2013;
3. Documento: verbale ex art. 391 bis e ter c.p.p. delle dichiarazioni del padre di E.+ lettera di convocazione della persona informata sui fatti;
4. Documento: richiesta al Prefetto di Milano di riapertura del procedimento amministrativo di emersione avviato dall’A. (imputato) + copie dei documenti inoltrati per la predetta regolarizzazione.

(articolo e documento redatto dall’Avv. Giuseppe de Lalla. Ogni diritto è riservato. Ne è vitata la duplicazione e l’utilizzo).

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