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Il processo penale è ispirato, tra gli altri, ai principi fondamentali della dialettica probatoria, dell’oralità e della pubblicità.
L’essenza del principiò della dialettica probatoria consiste nella formazione della prova innanzi al Giudice dibattimentale nella dialettica ovvero nel contraddittorio tra le parti (accusa e difesa).
Il principio dell’oralità è inteso come formazione orale della prova e, quindi, come svolgimento del processo sotto gli occhi del Giudice in un breve contesto temporale. La pubblicità consiste nella celebrazione del processo coram populi nella virtuale presenza della collettività, nel cui nome il giudice amministra la giustizia.
I pincipi sopra evidenziati risultano attenuati in un procedimento speciale che può essere richiesto dall’imputato.
Si tratta in particolare del Giudizio Abbreviato che può essere definito un giudizio predibattimentale che si svolge in camera di consiglio (ovvero senza la presenza del pubblico).

Solitamente il Giuduzuoi Abbreviato – qualsiasi sia il reato e la sua gravità – si svolge avanti ad un Giudice unico che è il Giudice dell’Udienza preliminare.

E’ importante in questa sede sottolineare che la particolarità del Giudizio Abbreviato è che l’imputato – e solo lui perchè l’accusa pubblica non ha la facoltà di chiederlo per l’imptato – ha il diritto di chiedere di essere giudicato allo stato degli atti ovvero alla luce degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

La particolarità è evidente: nel giudizio ordinario il Giudice emetterà la Sentenza alla luce delle prove che verranno acquisite oralmente (per la gran parte ovvero esclusi i documenti prodotti dalle parti) frutto del contraddittorio tra le parti (in primis: “prodotto” dall’esame e controesame dei testimoni) nulla conoscendo del fascicolo del Pubblico Ministero.

Nel Giudizio Abbreviato NON si svolgerà il contraddittorio titpico del procedimento ordinario poichè il giudice deciderà sulla base dei documenti di indagine senza che nessun testimone venga citato ed esaminato dalle parti.

Materialmente, nel Giudizio Abbreviato il Giudice acquisirà il fascicolo del Pubblico Ministero con tutto il suo contenuto e dopo la requisistoria del PM e l’arringa del difensore – unici contributi orali del processo – deciderà, appunto, allo stato degli atti.

Si tratta, come detto, di un procedimento speciale che può essere scelto solo dall’imputato e che, per certi aspetti, contrae il diritto alla prova contraria (rispetto a quella dell’accusa) proprio perchè gli atti visionati dal Giudice saranno quelli contenuti (per lo più: vedi oltre in tema di indagini investigative difensive nel Giudizio Abbreviato) nel fascicolo della Pubblica Accusa.

Il difensore dell’imputato potrà ovviamente argomentare le proprie ragioni nell’arringa facendo notare al Giudice – ad esempio – tutte le lacune delle indagini del Pubblico Ministero e, in generale, la debolezza degli elementi a carico (posto il principio di non colpevolezza) ma sarà giocoforza, almeno in parte, limitato nelle proprie argomentazioni poichè gli elementi per decidere in possesso del Giudice sarano quelli delle indagini preliminari (svolti dalla PG su delega del Pm e, quindi, a carico dell’imputato).

Diciamo che nel caso del Giudizio Abbreviato è privilegiata una difesa atta a demolire, confutare e mettere in dubbio gli elementi dell’accusa più che a dimostrarne l’infondatezza proponendo al Giudice elementi di segno contrario (attività che, invece, si può svolgere con ogni esetensione del dirittto di difensa durante il procedimento ordinario che prevede un pieno contraddittorio delle parti).

Un aspetto peculiare del Giudizio Abbreviato è la premialità dello stesso ovvero la diminuzione di un terzo della pena in caso di condanna.

E’ ovviamente un dato saliente del procedimento speciale di cui trattiamo poichè è come se la prevista diminuzione della pena fosse il “contrappeso” della limitazione del diritto di difesa proprio di un processo penale che si svolge “sulle carte” (gli atti) come è il Giudizio Abbreviato.

La scelta se accedere al Giudizio Abbreviato o meno (scelta che, lo ripetiamo, spetta solo all’imputato che lo può chiedere personalmente o tramite il difensore nominato procuratore speciale) è sempre molto delicata e deve essere soppesata attentamente.

Se è pur vero che lo sconto di pena previsto (in caso di condanna) può essere appetibile, è pur vero che le argomentazioni difensive risultano spesso indebolite di fronte agli atti del Pubblico Ministero (senza contare che la diminuzione della pena può in concreto essere assai trascurabile se il Giudice parte da una pena molto alta).

Spesso – ma non sempre – si opta per un giudizio abbreviato quando si adotta una politica di riduzione del danno di fronte ad una accusa solida con la prospettiva (altro elemento importante) di fare appello e di ricorrere in Cassazione (anche solo per ritardare l’esecutività della Sentenza) ma anche con l’intenzione di illustrare le ragioni (poche o tante che siano) della difesa.

In maniera diametralmente opposta, il Giudizio Abbreviato è consigliabile quando l’accusa risulta effettivamente lacunosa con ampi spazi per argomentare e priva della necessaria solidità atta a provare la resposnabilità dell’incolpato “oltre ogni ragionevole dubbio”.

Tale prospettiva va considerata anche alla luce delle indagini investigative difensive ovvero della possibilità per l’imputato di depositare nel fascicolo del Pubblico Ministero (ben prima del Giudizio Abbreviato) gli esiti delle proprie indagini ovvero dichiarazioni di persone informate dei fatti, documenti, rilievi fotografici, consulenze e quant’altro finalizzati a contrastare l’ipotesi accusatoria (non solo mettendone in luce le lacune ma anche proponendo una nuova lettura dei fatti dui vi è processo).

In tale eventualità, il Giudice che deciderà in sede di Giudizio abbreviato acquisirà il fasciolo del Pubblico Ministero con gli atti di indagine svolti dalla Polizia Giudiziaria; ma all’interno dello stesso reperirà anche le argomentazioni opposte (documentali) frutto delle indagini della difesa.

Si troverà di fronte, in pratica, ad un contraddittorio “cartaceo” e potrà (e dovrà) leggere ed interpretare gli atti di indagine (dell’accusa), non solo alla luce dell’arringa del difensore, ma anche preso atto degli elementi di segno opposto formalizzati nelle indagini difensive.

In tal caso, il confronto pieno delle parti “perso” nel Giudizio Abbreviato sarà almeno in parte “recuperato” non nel contraddittorio orale di accusa e difesa, ma nel confronto degli atti rispettivamente prodotti.

Il codice di procedura penale, inoltre, prevede anche il c.d. Giudizio Abbreviato condizionato ovvero un Giudizio Abbreviato che l’imputato può chiedere a condizione che siano eseguiti uno o più atti di integrazione probatoria: l’assunzione di una testimonianza, una perizia, un sopralluogo etc..

L’integrazione deve essere contenibile nei limiti dell’ economia processuale tipica del Giudizio Abbreviato che deve restare essenzialmente “allo stato degli atti”.

il Giudice, qualora non ritenga che la richiesta “di condizione” sia in linea con l’economicità e la natura del Giudizio Abbreviato potrà rigettare la richiesta (che, invero, a differenza del Giudizio Abbreviato c.d. “secco”, non è automaticamente concedibile dal Giudicante).

Questo articolo ha 10 commenti

  1. Ho trovato spiegazioni chiare e semplificate nonostante il diritto abbia delle difficoltà proprie,dovute alla utilizzazione rivolta alla libertà della persona ed alla sua evitabile comprimibilità. Avv Mariantonietta Tripodi

    1. Carissima Collega,
      Ti ringrazio infinitamente per le belle parole che apprezzo molto.
      Sarò lieto di avere nuovamente le Tue impressioni sui prossimi articoli.
      Con tanta cordialità.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  2. Gentile Avvocato,
    In caso di giudizio abbreviato NON condizionato e senza necessità di ulteriori acquisizioni probatorie da parte del Giudice, questi è assolutamente impossibilitato a modificare il capo d’imputazione anche quando l’errore dell’imputazione è evidente e determinante (in questo caso si tratta di una condotta di cui all’art. 316 ter qualificata come 483)?

    1. Il Giudice non può correggere il capo di imputazione. Anche in caso di errore formale. Può farlo solo il PM; eventualmente sollecitato in tal senso dal Giudice.
      Cordialità.
      Avv. de Lalla

  3. col giudizio abbreviato, ( incidente stradale),il giudice monocratico emessa sentenza di condanna di 8 mesi per omicidio colposo, con concorso di colpa per la parte avversa. Il condannato, in corte d’appello, può sperare in una riduzione della pena???
    grazie per eventuale risposta .

    1. Ho letto con attenzione la Sua mail.
      Evidentemente non conosco alcun particolare della vicenda.
      Le rispondo alla luce della procedura penale: si, ovviamente a seguito del Giudizio di Appello instaurato a seguito di ricorso presentato dal condannato la procedura penale prevede che la Corte possa rideterminare la pena diminuendola.
      Se il ricorso è solo del condannato, non è possibile un aumento della pena.
      Questa è la teoria. Sarà poi la Corte a vagliare se il Suo ricorso meriti o meno accoglimento.
      Cordialità.
      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

  4. Gentile avvocato
    Ho avuto modo di apprezzare i suoi scritti. Ho tuttavia un dubbio che non riesco a chiarire. Come deve considerarsi la sentenza emessa dal GUP in abbreviato, dopo aver ascoltato le repliche delle parti, ma senza ritirarsi in camera di consiglio per deliberare e limitandosi a leggere un dispositivo e contestuale motivazione(evidentemente redatti prima che si concludesse il processo)?

    1. Egregio Signore,
      effettivamente questa è una evenienza che accade – non spesso – ma con una certa regolarità e – devo dire – assai frustrante sia per le parti che per i loro difensori (l’ho vissuto in prima persona).
      Devo però anche precisarLe che io sono sinceramente convinto del buon senso e della professionalità dei Giudici e credo che l’approccio maggiormente adottato sia quello corretto e razionale e che tiene conto di ogni contributo di ogni soggetto processuale coinvolto (del resto, se non fossi assolutamente certo di questo, non potrei mai fare ed amare il mio lavoro).
      Bisogna attendere le motivazioni della sentenza e valutare se il Giudice nel suo iter logico/giuridico ha davvero tenuto conto di TUTTE le argomentazioni ovvero anche di quelle espresse in sede di repliche (e si valuterà anche se si tratta effettivamente di nuove argomentazioni e NON delle medesime già analizzate durante arringa e requisitoria seppure illustrate diversamente).
      Se le motivazioni non affronteranno eventuali nuove argomentazioni delle parti – di cui deve esserci traccia negli atti processuali – sarà opportuno depositare (anche) sul punto le motivazioni di appello.
      Cordialità.
      Avv. Giuseppe de Lalla

  5. ALLA SBARRA CUSTODE GIUDIZIARIO
    Pesante, la condanna nei confronti del Custode Giudiziario Neglia Alessandro in servizio presso il Tribunale Civile di Roma – 4° Sez. Immobiliare. Dopo la richiesta di Rinvio a Giudizio, avanzata dal P.M. Dr. Erminio Amelio, giorno 14 maggio, il Gup Dr.ssa Giulia Proto, ha condannato con rito abbreviato il citato professionista alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione oltre la rifusione con provvedimento immediatamente esecutivo di € 30mila e spese legali a favore della parte lesa sig.ra Eleonora Durante, difesa dal noto professionista Avv. Giuseppe Bucciante del Foro di Roma. Tutto ruota intorno l’artifizio posto in essere dal Pubblico Ufficiale che, invece di depositare le somme versate dalla Durante sul Conto dell’Esecuzione, le fece sparire, trattenendole per se, facendoli transitare sul conto della sorella e che poi non ha più restituito. Determinanti le indagini del Nucleo P.G. Da qui la condanna per Concussione su Induzione. Ad aggravare inoltre la posizione del professionista altra Richiesta di Rinvio a Giudizio per Calunnia Aggravata Continuata. La parte civile aveva posto l’attenzione su un conto corrente del Neglia oggi al vaglio del Nucleo di P.G. Guardia di Finanza guidata dal Colonnello Pisani e dal Tenente Tonti. Tempestivo il provvedimento del Presidente della Quarta Sezione Immobiliare Dr. Stefano De Michele, che ha provveduto già dal dicembre 2013 a revocare tutti gli incarichi al Custode Giudiziario Neglia Alessandro, riservandosi di aprire inchiesta interna a tutela dell’immagine lesa al Tribunale Civile di Roma e della parte lesa. Eleonora Durante
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    Domanda: Quali le possibilità di assoluzione in Corte d’Appello. Grazie Eleonora Durante

    1. Gentile Signora,
      holetto con molta attenzione la Sua lunga e-mail.
      Mi dispiace ma non mi è in alcun modo possibile azzardare una proiezione circa il secondo – peraltro evenatuale – grado di giudizio.
      Non sarebbe nè prudente nè professionale dal momento che non conosco nemmeno un atto.
      Sicuramente il Collage che l’ha assistita con successo nel primo grado saprà darLe le risposta che cerca.
      Cordialità.

      Avv. Giuseppe Maria de Lalla

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