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La quantificazione economica della prestazione professionale dell’avvocato è spesso al centro di interventi legislativi (che riguradano anche altre professioni che prevedono un’apposita iscrizione nel relativo albo) volti a disciplinare la materia con l’indicazione sia dei valori medi per le singole prestazioni sia le modalità di calcolo delle stesse sia le singoli voci indicative dell’attività difensiva svolta dal difensore (ad es. esame e studio atti, sessioni in studio con il cliente, attività di ricerca della prova, colloqui investigativi, assistenza nel corso di interrogatori, assistenza nel corso dell’udienza etc.).

E’ superfluo sottolineare come la materia sia – anche dal punto di vista strettamente pragmatico e concreto – sia di grande attualità ed utilità posto che ogni “potenziale fruitore” dei servizi legali (quali quelli che qui si commentano) ha tutto l’interesse di conoscere i parametri fissati ex lege per la retribuzione del difensore al quale si sta per rivolgere (e del quale, spesso, non può fare a meno sempre per dettato normativo).

Il Legislatore si è espresso assai recenetemnte sul tema con il Decreto Ministeriale (Decreto del Ministro della Giustizia) del 20 luglio 2012 n. 140 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012.

Si tratta del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’articolo 9 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27.

Il DM n. 140/2012 prevede, dunque, le modalità e le quantificazioni (mdiante l’inserimento di apposite tabelle) inerenti la retribuzione (anche) degli avvocati (sia in materia di diritto civile, che penale che stragiudiziale) e, in special modo, indica i principi (oltre che le somme, come detto, nelle apposite tabelle allegate alla norma) alla base del calcolo della retribuzione dell’attività svolta dal difensore.

Le modalità si diversificano a seconda che si tratti di assistenza professionale in campo civile, penale e stragiudiziale sebbene alcuni principi indicati nel primo articolo della norma in commento siano comuni a tutti e tre i campi.

Si riportano in questa sede – prima di commentarli – gli articoli del DM che riguardano l’attività di difesa tecnica in relazione al procedimento penale e, in primis, l’estratto del primo comma del DM che delimita l’ambito di applicazione della norma medesima:

Art. 1 – Ambito di applicazione e regole generali
1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale puo’ sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalita’, compresa quella concordata in modo forfettario.
Non sono altresi’ compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attivita’ accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e’ unico ma l’organo giurisdizionale puo’ aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale e’ conferito a una societa’ tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da piu’ soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.
6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Art. 12  – Attività giudiziale penale
1. L’attivita’ giudiziale penale e’ distinta nelle seguenti fasi:
fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l’avvocato ha diritto al compenso per l’opera effettivamente svolta.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell’opera prestata, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell’eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l’emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l’entità economica e l’importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l’orario e i trasferimenti conseguenti all’assistenza prestata.
3. Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4. Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico puo’ essere aumentato fino al doppio.
Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l’avvocato difende una parte contro piu’ parti.
5. Per l’assistenza d’ufficio a minori il compenso puo’ essere diminuito fino alla meta’.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l’adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli. (…)

Art. 13 – Parte civile
1. I parametri previsti per l’attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l’attivita’ giudiziale civile.

Art. 14 – Determinazione del compenso per l’attivita’ giudiziale penale
1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice puo’ sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.
2. Il compenso è liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l’attivita’.
4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attivita’ istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attivita’ ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l’assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.
7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all’esecuzione della pena o delle misure cautelari.

8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.
9. Il compenso, ai sensi dell’articolo 1 comma 3, comprende ogni attivita’ accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attivita’ connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Qui di seguito si riporta anche il citato articolo 9 comma 4  del Decreto Legge anch’esso parte integrante della “nuova” disciplina del trattamento economico dei professionisti (avvocati compresi) e che menziona il preventivo richiamato anche al (citato letteralmente) comma 6 dell’art. 1 del DM sopra citato e (in parte) trascritto:

art. 9 comma 4 TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27.
(…)

4. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresi’ indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attivita’ professionale. In ogni caso la misura del compenso e’ previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi (…).

Orbene, bisogna subito sottolineare che la Legge in commento disciplina la liquidazione dell’avvocato quando la stessa deve essere decisa da un organo giurisdizionale ovvero quando gli importi per la difesa prestata devono essere decisi – non già tra cliente e avvocato – ma dal Giudice (tribunale composto da un solo Giudice o collegiale).

Questo è un aspetto molto importante: la disciplina menzionata ed in parte riportata riguarda non già l’accordo sull’ammontare della parcella del difensore che, come tale, può essere liberamente deciso tra cliente e avvocato; ma la quantificazione della parcella stessa qualora debba essere decisa dal Giudice.

Tale ventualità – parcella del difensore decisa non con il cliente ma dall’Organo Giudicante – nel procedimento penale si verifica principalmente:

1) quando all’assistito (indagato o persona offesa) è stato concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato (sarà il Giudice delle varie fasi procedimentali a liquidare gli onorari del difensore che saranno pagati, appunto, dallo Stato);

2) quando l’imputato è condannato al pagamento delle spese legali sostenute ed anticipate dalla persona offesa che si è costituita parte civile (ovvero ha chiesto i danni nel procedimento penale per il danno subito);

3) quando il difensore di ufficio presta la propria attività nell’interesse di un indagato/imputato irreperibile di fatto (o dichiarato tale dal Giudice secondo i parametri della procedura penale di cui all’art. 159 c.p.p.).

Dunque, in riferimento alla quantificazione del dovuto al difensore per l’assistenza prestata rimane principale l’accordo tra il professionista e il cliente; accordo che è bene segua alla consegna di un preventivo relativo all’importo che il professionista pronostica sia necessario per la difesa.

La liquidazione ad opera del Giudice è un’eventualità particolare e, solitamente, il corrispettivo dell’avvocato è deciso tra cliente e professionista con un “contratto” le cui forme sono previste dalla Legge.

In particolare:

– l’accordo tra le parti rimane centrale per i soggeti coinvolti (cliente e avvocato) e non vi è nessun obbligo nè per il primo nè per il secondo di applicare le tariffe riportate nelle tabelle allegate alla Legge in commento (tabella B per i procedimenti penali) che, invece, sono vincolanti per il Giudice che nei tre casi sopra menzionati deve decidere la parcella del difensore (per inciso: nel diritto penale questa eventualità è molto più limitata rispetto a ciò che avviene nei procedimento civili).

Proprio l’accordo tra le parti è il criterio principe per la fissazione dell’ammontare della parcella dell’avvocato. Eccone i principi:

l’accordo tra le parti è quello previsto dall’articolo 2233 del Codice Civile che è richiamato (l’accordo) proprio nel primo comma del DM in commento;

– l’accordo di cui sopra NON prevede alcun parere “dell’associazione professionale” ovvero il Consiglio dell’Ordine a cui appartiene l’avvocato; ma è fondamentale che il “contratto” integri o, comunque, segua, un preventivo fornito dal difensore al cliente.

Ma quali devono essere i requsiti dell’accordo sulla parcella che cliente e professionista hanno la libertà di concordare? Eccone i punti salienti:

a) la forma scritta dell’accordo è richiesta espressamente dalla Legge (ovvero dal richiamato art. 2233 Codice Civile);

b) il compenso nel suo intero ammontare deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico ovvero all’inizio della prestazione dell’avvocato e non già durante la stessa o al termine (e questo è un aspetto di notevole – e, direi, sacrosanta – tutela del cliente/consumatore);

c) l’avvocato deve fornire al cliente un preventivo di massima (non deve trattarsi di un elenco standard di voci e costi ma di una previsione di spesa abbastanza precisa con un range di variabilità non nullo ma piuttosto contenuto che, tuttavia, non è precisato nelle norme di riferimento) e il difetto dello stesso è ritenuto penalizzante per l’avvocato qualora la parcella debba essere approvata dall’Ordine di appartenenza (il parere è richiesto nella maggioranza dei casi qualora sia necessario per il difensore richiedere l’esecuzione coattiva per ottenere il dovuto dal cliente moroso).

d) il difensore ha l’obbligo di informare il cliente della difficoltà del procedimento e della complessità dell’incarico nonchè di comunicare allo stesso i dati della polizza professionale assicurativa (che è divenuta obbligatoria per ogni avvocato e che deve essere stipulata entro il 14 agosto 2013).

Dunque, centralità del volere delle parti nella previsione e fissazione della parcella del difensore; ma anche criteri piuttosto rigidi affinchè il “libero accordo tra le parti” tuteli tutti gli interessi coinvolti con la maggiore informazione e sicurezza possibile.

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