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Il Decreto Legge varato il 24 gennaio 2012 dal Governo Monti (il c.d. “decreto liberalizzazioni”) ha disciplinato (anche) un aspetto assai importante del rapporto assistito/difensore ovvero quello della retribuzione del professionista e dei connessi doveri di quest’ultimo in tema di previsione di spesa.
In particolare, la normativa in esame:
1) Ha abolito il c.d. tariffario forense (che per le questioni penali risaliva al 1994);
2) Ha introdotto l’obbligo del professionista di redigere – a richiesta del cliente – un preventivo di spesa per la prestazione professionale (necessaria) di cui necessità l’eventuale cliente.

Questi due aspetti principali disciplinati dal comma 3 dell’art. 9 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012:

3. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese,oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.

Bisogna osservare, innanzitutto, che le disposizioni in commento non possono che essere – in via generale – assolutamente condivisibili e sacrosante.
Appare doveroso per un difensore (e per qualsiasi altro professionista in procinto di illustrare la propria attività intellettuale) rappresentare al cliente gli aspetti peculiari della vicenda che lo vede coinvolto in prima persona nonché le difficoltà prospettabili della linea difensiva e della sua attuazione nonché – aspetto sicuramente non secondario – il costo che l’attività defensionale comporta.
Il principio, come detto, è condivisibile e deve essere necessariamente attuato.

Vale la pena, però, fare alcune riflessioni marcatamente pragmatiche.

1) In primis, “l’opportunità doverosa” dell’avvocato di spiegare tutti gli aspetti tecnici della vicenda propria del cliente ed i risvolti procedural-processuali si può scontrare con la capacità del cliente stesso di comprendere tutte le nozioni, i risvolti ed i tecnicismi propri di una professione intellettuale (quella della avvocatura) che può presentarsi assai complessa, sfaccettata e densa di concetti di non immediata comprensione per un soggetto non addetto ai lavori.
Spesso, poi, a tale dato di fatto si aggiunge un gap linguistico dovuto al fatto che il cliente non è un cittadino italiano e non padroneggia in maniera perfetta la lingua.
Dunque, sicuramente, doverosa spiegazione e rappresentazione dell’iter giudiziario; ma anche considerazione della pratica impossibilità – a volte – per il professionista di “trasferire” al cliente un know-how frutto di anni di studio ed esperienza.

2) Altro dato da non sottovalutare: il procedimento giudiziario (ovvero l’arco di tempo che decorre dalla commissione di un reato fino alla Sentenza definitiva e la conseguente espiazione della pena) è un’esperienza “umana” i cui protagonisti (giudici, imputati, avvocati, testimoni, cancellieri, ufficiali ed agenti delle forze dell’ordine etc.) sono, appunto, uomini la cui attività non è prevedibile con un margine di certezza paragonabile a quello proprio per definizione della fisica, della matematica, della meccanica o di altre scienze esatte.
Questo aspetto di immediata evidenza rende, quindi, piuttosto delicata la previsione di eventualità future che dipendono grandemente dalla variabile umana.
Certamente non ci troviamo nel campo del “tutto è possibile” (le regole del diritto sono certe e per certi aspetti anche la natura umana è prevedibile), ma nello stilare delle previsioni ad uso e consumo del cliente il difensore non può che sottolineare che si tratta sempre di evenienze probabilistiche dotate di una certa percentuale di possibile verificazione e non già di assiomi.
L’assistito non potrà certo esigere la certezza matematica né rimproverare il professionista della mancata realizzazione di una previsione la cui verificazione non era stata data (giustamente) per scontata (e, del resto, è sempre bene dubitare dell’affidabilità di un legale che fornisce delle certezze matematiche).

3) La prospettazione della spesa per l’assistenza tecnica (il preventivo) è altrettanto doverosa.
Bisogna però anche considerare che il procedimento penale dalla fase delle indagini preliminari alla Sentenza definitiva può protrarsi per un lasso di tempo assai considerevole e, soprattutto, essere caratterizzato da accadimenti (perquisizioni, fermi, arresti, accertamenti tecnici) che per definizione sono segreti e la cui verificazione non può mai essere certa.
Senza contare che dopo il primo grado non è detto che le parti (accusa e difesa) abbiano interesse ad impugnare la Sentenza con conseguente nuova fase giudiziaria.
In altre parole, il preventivo dovrà essere “sfaccettato” ovvero prevedere tendenzialmente non un’unica somma ma diverse spettanze per l’avvocato a seconda della verificazione di circostanze che la situazione consiglia di prevedere.
Non si tratterà, ovviamente, di una casistica infinita senza alcun valore di certezza ma, quantomeno, di diversificare alla luce di accadimenti probabili ed eventualmente a breve termine (ad esempio, nel caso di assistenza defensionale affidata durante le indagini preliminari in previsione del processo di primo grado, sarà necessario ed utile prospettare una spesa diversificata a seconda della scelta di un rito alternativo – patteggiamento o giudizio abbreviato – o ordinario).
Per una maggiore precisione della previsione di spesa, conviene anche non pianificare un’attività che comprenda più gradi di giudizio.
L’approccio migliore consiste nello stilare preventivi per gradi di giudizio (ovviamente considerando in anticipo la probabilità del grado successivo e tenendo presente che per quanto riguarda il numero di adempimenti – e non già per difficoltà – il procedimento di primo grado è tendenzialmente più articolato).
Tuttavia, molto spesso, la situazione concreta (vuoi per la natura del reato vuoi per la fase procedurale), pur nella sua difficoltà, non presenta forti connotati di imprevedibilità di tal che il preventivo risulta essere di più agevole illustrazione.
Nessuna controindicazione per la forma scritta dal momento che il professionista non può che assumersi la responsabilità di quanto a suo tempo comunicato al cliente (con tutti gli accorgimenti di cui sopra).

4) L’articolo di legge sopra riportato utilizza quale parametro per la giusta quantificazione delle spese i termini tutt’altro che precisi di adeguatezza “…all’importanza dell’opera….”.
La specificazione non…specifica nulla.
Non si comprende da quale ottica andrebbe valutata l’importanza dell’opera del professionista.
Personalmente ritengo che l’opera del difensore sia sempre della massima importanza anche in quei casi (e forse soprattutto) in cui l’unica linea difensiva non può che essere quella di riduzione del danno.
Del resto, è evidente che anche per il cliente (magari fino ad allora incensurato ed alieno da iter giudiziari) è di fondamentale importanza che l’avvocato operai al massimo delle sue capacità e con la massima onestà intellettuale e professionale.
Non aiuta nemmeno ipotizzare la difesa assicurata in un caso di relativa gravità e di moderata difficoltà tecnica (ad esempio un caso di ingiurie tra conoscenti di competenza del Giudice di Pace) dal momento che anche in quel caso, per le parti coinvolte, si tratta spesso di una vicenda “importante”.
La migliore interpretazione appare, dunque, essere quella di una mediazione tra tutti gli aspetti della vicenda considerata dal punto di vista sia del cliente che del difensore.
Bisognerà tenere conto:
• Della gravità della sanzione concretamente erogabile a carico del cliente (o, in caso di persona offesa, del pregiudizio subito dalla stessa a seguito del reato) direttamente collegata alla gravità del reato contestato;
• Delle attuali e possibili ripercussioni sull’assistito del procedimento penale;
• Della difficoltà tecnica in ordine alla pianificazione e realizzazione della linea difensiva;
• Della necessità o meno di effettuare indagini investigative difensive;
• Della necessità di nominare uno o più consulenti tecnici (medici, psicologi, investigatori privati etc.);
• Del numero e dell’entità degli adempimenti urgenti (magari a fronte di un fermo o un arresto appena avvenuto);
• Del numero di accessi presso uffici o altri luoghi e dalla distanza degli stessi;
• Della eventuale restrizione della liberta dell’assistito.
Considerate queste voci (ed altre eventualmente necessarie discusse con l’assistito) sarà possibile per il professionista prospettare una equilibrata e ragionata “importanza” della sua opera e, di conseguenza, stilare un preventivo attendibile.

Ma quanto, nella pratica, la nuova disciplina ha mutato e muterà i rapporti tra cliente ed avvocato penalista in merito alla retribuzione preso atto anche della (a prima vista) rivoluzionaria abolizione del tariffario forense?

In realtà, a parere di chi scrive, ben poco (per coloro che già improntavano correttamente il rapporto con l’assistito).

Il tariffario forense in campo penale prevedeva un numero davvero ampio di adempimenti il cui ammontare in euro era diversificato a seconda dell’autorità Giudiziaria procedente.
Ad esempio, la voce “esame e studio” della documentazione fornita al legale dal cliente variava (nei valori medi) da € 27,50 per i procedimenti penali del Giudice di Pace (per i reati di gravità relativa) ad € 112,50 per quelli delle magistrature superiori.
Lo stesso criterio si applicava ad ogni attività del difensore: corrispondenza, sessioni, telefonate, udienze, interventi, indennità di attesa e trasferta, colloqui ed accessi investigativi, redazione degli atti e tanto altro ancora.
In pratica, era prevista una tariffa calibrata per ogni Autorità Giudiziaria relativa ad ogni singola attività del professionista.
E’ evidente che tale modello – caratterizzato dalla pluralità delle voci calcolabili – generava tariffe spesso assai gravose per il cliente con la necessità per il difensore di “contabilizzare” ogni singolo adempimento (dalla telefonata, alla lettera, alla mail, all’udienza, all’atto etc.) per illustralo all’assistito.
Spesso, quindi, nei rapporti professionali con il singolo individuo, il difensore ha optato per un importo forfettario stabilendo una somma totale indicando gli adempimenti maggiormente significativi compresi nella predetta somma.
Ad esempio, risultava oggi come allora più agevole e conveniente stabilire una somma omnicomprensiva per l’assistenza in fase di indagini preliminari prevedendo esplicitamente anche l’interrogatorio dell’indagato dando per scontato lo studio delle “carte”, l’effettuazione delle copie, le mail, le telefonate all’interessato, gli accessi in tribunale etc..

Dunque, l’abolizione delle tariffe non credo cambierà la condotta di un difensore onesto e pragmatico.

Così come nulla muterà l’obbligo di indicare la polizza e la compagnia assicurativa poiché ogni difensore (in primis per la propria tutela) dovrebbe sempre stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

Nemmeno l’obbligo del preventivo (scritto a richiesta dell’interessato) rappresenta una novità per il difensore scrupoloso e attento dal momento che l’esigenza di sapere quanto onerosa sarà la difesa è da sempre necessità primaria (comprensibile) di colui che si rivolge ad un professionista.
Sarà utile ed opportuno un documento (redatto con le caratteristiche sopra brevemente illustrate) sottoscritto da entrambe le parti (o inviato via mail con il successivo inoltro da parte dell’assistito di una breve comunicazione informale di accettazione) che tutelerà i contraenti come quello qui di seguito esemplificato:

Egregio Signor Caio,
 

Come da accordi Le invio il seguente preventivo per la difesa in fase di indagini preliminari nel procedimento penale n. xxxxx pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di xxxxx.
Il preventivo è calcolato su base forfettaria preso atto del “nuovo” decreto sulle liberalizzazioni licenziato dal Governo che ha anche eliminato il tariffario forense.
Come Le dicevo, il riverbero di tale nuova disciplina sull’operato del sottoscritto è nullo poiché questo Studio:
• Ha sempre utilizzato tariffe forfettarie;
• Ha sempre stilato preventivi di spesa.

Il presente preventivo riguarda la fase del procedimento delle indagini preliminari che solitamente non dura meno di 6 – 12 mesi (anche rinnovabili)
Le voci sono omnicomprensive e a titolo esemplificativo e non tassativo comprendono:
• Esame e studio documentazione;
• Redazione atti;
• Sessioni in studio con il cliente;
• Redazioni informative telematiche ed epistolari;
• Sessioni con gli inquirenti;
• Sessioni telefoniche con l’assistito;
• Copie atti;
• Accessi agli uffici;
• Assistenza durante interrogatori;
• Assistenza durante eventuale incidente probatorio;
• Invio in formato PDF di comunicazioni inoltrate all’Autorità Giudiziaria;
• Spese di vitto e alloggio in caso di trasferte (ma non le spese di viaggio);
• La creazione di un file con tutte le comunicazioni e gli atti che riguardano il cliente.

Il pagamento è previsto in due tranche:
• 60% all’atto dell’incarico;
• Il restante al momento della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (si consiglia la consultazione del sito dello Studio) che, come detto, non interverrà prima di 6 mesi o addirittura un anno.

Nel Suo caso la spesa TOTALE per la fase indicata delle indagini preliminari è pari ad € xxxx oltre ad oneri di legge così suddivisi:

onorari                        € xxxxxxxxxx
C.p.a. al 4%                € xxxxxxxxxx
IVA al 21%                 € xxxxxxxxxx
TOTALE                      € xxxxxxxxxx
 

La prima tranche è pari ad € xxxxx + IVA e Cassa Previdenza come sopra illustrato per un totale pari ad € xxxx che Lei potrà pagare con bonifico bancario con le coordinate e le istruzione che sono allegate a questa mail.
Non appena verrà effettuato il pagamento verrà emessa ed inviata in formato PDF la fattura commerciale (ed a questo proposito la prego di voler inviare il Suo codice fiscale).
 

Per qualsiasi eventualità non esiti a contattare lo Studio.

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