L'utilizzo nel processo penale della Prova video. Sia in fase di indagini preliminari che nel corso del dibattimento.
La nuova legge n. 247 del 31 dicembre 2012 che disciplina la professione forense (ovvero la Legge che regola i rapporti dell’avvocato con i clienti, i Colleghi, i Giudici e gli organi disciplinari di categoria) è entrata in vigore il 2 febbraio 2013.
Si tratta di una legge assai articolata che riguarda ogni aspetto della professione del difensore.
In questa sede, si prenderà in considerazione il delicato tema delle spettanze dell’avvocato (ovvero la sua parcella) e, in generale, l’assetto normativo dei rapporti economici tra il professionista e l’assistito.
Occorre preliminarmente osservare che la legge in parola – pur entrando in vigore il 2 febbraio del 2013 – presuppone la piena attuazione mediante ulteriori interventi del Ministero della Giustizia e del Consiglio Nazionale forense in particolare:
– Entro due anni dall’entrata in vigore devono essere adottati i regolamenti di attuazione con decreto del Ministero della Giustizia;
– Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei regolamenti previsti possono essere adottate le necessarie disposizioni integrative e correttive;
– Fino all’entrata in vigore dei regolamenti “si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”
In sintesi, tutta la normativa è in vigore, ma l’attuazione pratica di gran parte delle norme dipende dalla emanazione dei regolamenti (e per quanto di ragione dall’esercizio delle deleghe).
E’ stato considerato che la legge prevede ben 15 decreti del Ministero della Giustizia, 16 regolamenti del Consiglio nazionale forense e altri ancora dei Consigli dell’ordine e della Cassa previdenza forense (quest’ultima è l’ente che amministra i contributi previdenziali e le pensioni dei professionisti).
La nuova disciplina della pattuizione con il cliente della parcella del difensore.
Le tariffe forensi (ovvero: un costo per ogni adempimento del difensore) sono state abrogate e il decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012 ha introdotto il nuovo (e più elastico) concetto dei parametri.
La legge in esame (come detto, la n. 247/2012 in vigore dal successivo 2 febbraio 2013) supera tutta la precedente normativa e stabilisce ora che “il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”.
La pattuizione professionista/cliente ha grande libertà di contenuti:
– È ammessa la pattuizione a tempo;
– È ammessa anche quella forfettaria;
– Per convenzione avente ad oggetto uno o più affari;
– In base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione;
– Per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività;
– A percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
E’ peraltro ora nuovamente vietato il patto di quota lite, indicato come il patto con il quale l’avvocato percepisce come compenso, in tutto o in parte, “una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.
Oltre al compenso è dovuto all’avvocato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri o i contributi anticipati nell’interesse del cliente, nonché un rimborso forfettario da determinare con il regolamento che verrà emanato.
Di tutto questo l’avvocato è tenuto a rendere edotto il cliente, informandolo in particolare del livello di complessità dell’incarico, e degli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico.
A richiesta l’avvocato deve comunicare al cliente – in forma scritta – la prevedibile misura del costo delle prestazioni, distinguendo fra oneri spese, anche forfettarie, e compenso professionale.
E’ il c.d. preventivo, al rilascio del quale l’avvocato è tenuto solo in caso di richiesta.
Quando il compenso non sia determinato per iscritto, deve provvedere il Giudice (evenienza che accadrà più che altro nel caso di liquidazione delle spese in seno alle cause civili: chi perde si dovrà fare carico anche delle spese legali della controparte che saranno, appunto, indicate dal Giudice) e in tal caso si dovrà fare riferimento ai – nuovi – parametri che saranno stabiliti ogni due anni attraverso il regolamento previsto, su proposta del Consiglio Nazionale Forense.
Naturalmente, in mancanza di accordo tra avocato e cliente può essere richiesto l’intervento del Consiglio dell’ordine a cui appartiene il professionista, che può rilasciare un parere sulla congruità della richiesta del difensore.
In altre parole, la nuova disciplina predilige una pattuizione delle spettanze del professionista direttamente intervenuta (magari per iscritto, come visto, e su richiesta del cliente) tra l’avvocato el’assistito.
Questo articolo ha 0 commenti