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Commette tale delitto chiunque per procurare a sé o ad altri un profitto abusando dei bisogni, delle passioni, o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.

Scopo della norma è quello di proteggere da ogni forma di sfruttamento subdolo la persona che è in stato di inferiorità mentale o, meglio, di proteggere il patrimonio di tale persona da ogni subdolo sfruttamento.

I soggetti passivi di tale reato possono essere:
– Un minore, cioè colui che non ha compiuto gli anni 18 o non è emancipato;
– Nonché ogni persona che si trovi in stato di infermità o deficienza psichica anche se non interdetta o non abilitata.

Con quest’ultima previsione, il Legislatore al fine di renedere più efficace la tutela penale, ha ampliato l’ambito dei soggetti passivi, superando il limite di riferimento riferimento a categorie di incapacità giudizialmente accertate

Per infermità o deficenza psichica deve intendersi qualsiasi menomazione dell’intelligenza e della volontà che, pur non dipendendo da vera e propria infermità mentale, produca nel soggetto passivo un decadimento delle facoltà di resistenza e di controllo cognitivo con conseguente insufficenza dei poteri di critica e controllo e corretto discernimento nel compirere qualsiasi atto con effetti giuridici – anche solo potenzialmente – dannosi per sé o per altri.
E’ del tuto irrilevante la causa di tale infermità o deficienza psichica.

Rientrano nella categoria dei possibili soggetti passivi del reato in esame i vecchi e gli ubriachi, mentre ne restano esclusi i bambini di pochi anni o i dementi, le cui manifestazioni di volontà devono ritenersi del tutto inesistenti.
Al riguardo si sostiene che la circonvenzione esige un minimo di capacità di intendere e di volere nel soggetto passivo di modo che, qualora il fatto riguardi un soggetto totalmente incapace, trovi applicazione la diversa disciplina della fattispecie di furto, rapina, estorsione etc.; contro questa teoria però, si osserva che da un lato sussistono comportamenti nei confronti di un infante o di un totalmente infermo di mente che non integrano nessuno dei reati suddetti e, dall’altro, che l’ampia accezione in cui vanno intesi i termini di infermità e deficienza psichica non consentono di escludere il totalmente infermo di mente dai soggetti passivi del delitto in esame.

L’accertamento delle condizioni del soggetto passivo è affidato all’indagare ed all’apprezzamento del giudice di merito (ovvero del processo) che deve provarle caso per caso.
La minore età, la deficienza psichica e l’infermità psichica costituiscono il presupposto indefettibile del reato e la condotta dell’agente deve consistere nell’induzione del soggeto passivo che si trovi nello stato suddetto, a compiere un atto avente effetti giuridici e potenzialmente dannoso, induzione che deve essere posta in opera approfittando, servendosi delle particolari condizioni della vittima, ovvero abusando del suo stato.

L’abuso non deve essere necessariamente consistere in raggiri ed artifici, essendo sufficiente una qualsiasi pressione morale, anche blanda, un’attività esercitata su animi impressionabili e disposti, per le condizioni personali prima indicate, a cedere ad atti di suggestione, permeati di lusinghe, adescamenti, blandizie, promesse etc., purchè idonei allo scopo.

L’atto dannoso di cui parla l’art. 643 c.p. è un qualsiai fatto giuridico volontario da cui deriva l’acquisto la modificazione, o la perdita di un diritto (reale o di credito), sia che si estrinsechi in vero e proprio negozio giuridico, sia che si concreti in un fatto meramente materiale.

Tale atto deve, comuqnue, essere suscettibile di produrre un effetto giuridico dannoso per chi lo compie, anche se successivamente venga annullato.

Ai fini della sussietnza del reato in esme sono ritenuti “atti aventi effetti giuridici dannosi per la vittima” le donazioni manuali, le rinunce, i contratti usurai, la vendita di un immobile etc..

Tra l’abuso ed il compimento dell’atto deve sussistere un rapporto di causlaità.

Il dolo del reato in esame è specifico in quanto l’agente deve avere di mira il fine di conseguire, per sé o per altri, un profitto il cui raggiungimento, però, non è richiesto per l’esistenza del reato.
Occorre, inoltre, sotto il profilo soggettivo che l’agente sappia o sia sia reso conto, prima di abusare della vittima, (rectius: del suo stato di infermità o affine).
L’accertamento di tale fondamentale aspetto della volontà del soggetto agente non è sempre agevole e spesso è la chiave di volta della difesa dell’accusato (in relazione allo stato di incapacità si è visto che il campo è assai ampio e difficilmente discriminante).

Il delitto si consuma non appena il colpevole, attraverso i mezzi ed i presupposti previsti dalla norma, abbia ottenuto da parte del soggetto passivo il compimento di un atto che importi un qualsiasi effetto giuridico e potenzialmente (anche solo potenzialmente !) dannoso per la vittima: per la consumazione del reato, pertanto, non si richiede il verificarsi del danno patrimoniale del circonvenuto, e neppure il raggiungimento del profitto da parte del colpevole o di altri: è sufficiente solo che la condotta crimninosa sia accompagnata dal fine del profitto.
Si tratta, dunque, di un reato di pericolo ovvero con una risposta dell’ordinamento anticipata rispetto alla produzione del danno concreto per la vittima.

Anche al delitto di convenzione di persona incapace si applica la causa di non punibilità prevista dall’art. 649 comma 1 c.p. e, quindi, il reato di circonvenzione non è punibile se è commesso in danno:
– del coniuge non legamente separato
– di un ascendete o discendete o di una affine in linea retta ovvero dell’adottante o dell’adottato
– di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

Lo Studio dell’Avv. de Lalla è in grado di garantire una difesa articolata nel caso di procedimento avenete ad oggetto il reasto di circoncenzione come sopra specificato.

In particolare, lo Studio dell’Avv. de Lalla sia nella difesa dell’accusato che della eventuale persona offesa si avvale di psicologi forensi, psichiatri e medici legali che collaborano da anni con l’Avv. de Lalla per la migliore e più eficace strategia difensiva che, come visto, deve essere organizzata il più delel volonte partendo dalla consdapevolezza o meno dell’agente dello stato di infermità (inteso nella forma ssai ampia pèrevista dal Legislatore) della vittima.

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