il reato di atti persecutori consumato per mezzo di internet.
Il cyberstalking quale forma di atti persecutori aggravati ex art. 612 bis comma II^ c.p.. Il fenomeno, il collegamento con il reato di genere, i reati informatici in particolare e la casistica giudiziaria.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha specificato l’ambito di applicazione della misura cautelare di cui all’art. 282 ter c.p.p. ovvero il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Invero: in tema di misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, di cui all’art. 282 ter c.p.p., quando la situazione è quella prevista per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. (il c.d. stalking N.d.r.). laddove la condotta oggetto della temuta reiterazione abbia i connotati della persistente invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi, è prevista la possibilità di individuare la stessa persona offesa, e non i luoghi da essa frequentati, come riferimento centrale del divieto di avvicinamento.
E in tal caso diviene irrilevante l’individuazione di luoghi di abituale frequentazione della vittima; dimensione essenziale della misura è invero a questo punto il divieto di avvicinamento a quest’ultima nel corso della sua vita quotidiana ovunque essa si svolga.
Corte di Cassazione – Sezione V^ penale – Sentenza 16 gennaio – 11 aprile 2012 n. 13568.