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Le norme che stabiliscono la competenza dei Giudici Italiani sono previste sia dal codice penale (che disciplina quando vi è giurisdizione italiana) che dal codice di procedura penale che, data per acquisita la sussistenza del giudice italiano, regola a quale giudice (tra quelli dello Stato Italiano, come detto) spetti di conoscere/accertare i fatti perseguti (questa seconda branca della competenza dei Giudici è oggetto di una precisa trattazione nella categoria del sito “da sapere”: quali sono i meccanismi di attribuzione della competenza territoriale dei Giudici).

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Le regole di attribuzione del giudizio di merito al Giudice Italiano: la casistica.

Il codice penale sancisce il principio di territorialità che significa che è punibile secondo la legge italiana colui che commette un reato nel territorio dello Stato italiano.

Per “territorio dello Stato italiano” si intende il territorio della Repubblica, ovvero:

– la superficie terrestre compresa nei suoi confini politico-geografici;

– il mare costiero (fino dodici miglia marine dalla linea costiera;

– lo spazio aereo ed il sottosuolo;

– le navi e agli aeromobili italiani, ovunque essi si trovino.

Per le navi mercantili e gli aeromobili privati vale un criterio diverso: si considerano nel territorio dello Stato (e si ap’plica, quindi, la Legge Italiana) se si trovano nel mare o spazio territoriale italiano o in acque o spazi aerei internazionali.
Se si trovano nel territorio di uno Stato estero, invece, si applicheranno le leggi locali se l’offeso è persona diversa dai membri dell’equipaggio.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l’azione o l’omissione che lo integrano è avvenuta nel territorio dello Stato in tutto o in parte, oppure quando nel territorio dello Stato si è verificato l’evento che è conseguenza dell’azione o dell’omissione (principio dell’ubiquità).
Lo Stato ha, dunque, interesse a reprimere il reato sia che nel suo territorio si sia estrinsecata la volontà criminosa sia quando si sia verificato l’evento dannoso o pericoloso che della condotta è conseguenza.

Per l’applicazione del principio di territorialità è sufficiente che in Italia sia avvenuta una parte dell’azione, anche esigua, purché preordinata al raggiungimento dell’obiettivo delittuoso.
Così, ad esempio, in tema di traffico internazionale di stupefacenti, se l’accordo tra i coimputati e la predisposizione dei mezzi necessari all’importazione e all’occultamento della droga realizzatisi in Italia appaiono preordinati all’acquisto e alla detenzione a fini di spaccio degli stupefacenti, il reato deve ritenersi commesso in Italia. Ancora: è perseguibile avanti al giudice italiano per tentativo di frode nell’esercizio del commercio quell’attività di preparazione – nel territorio italiano – di un prodotto destinato al mercato estero che abbia caratteristiche diverse da quelle dichiarate.

Alcuni reati benché commessi all’estero (e non sul territorio dello Stato Italiano così come sopra individuato) vengono puniti secondo la legge italiana e ciò a prescindere dal fatto che l’autore sia cittadino italiano o straniero (sono i c.d. reati politici): è il caso dei delitti contro la personalità dello Stato, di quelli di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto, di falsità di monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o di valori bollati o di carte di pubblico credito italiano, nonché reati commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato perpetrati abusando di poteri o violando i doveri inerenti le loro funzioni, nonché di ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge italiana.

Infine, sono reati punibili secondo la legge italiana quelli commessi da un cittadino italiano che ha delinquito all’estro: si tratta dei casi – previsti espressamente dalla Legge – nei quali è perseguito un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena dell’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.

Quando, invece, si tratta di delitti punibili con la reclusione inferiore a tre anni (e si parla sempre di reati commessi all’estero da un cittadino italiano) affinchè venga applicata la Legge itaoliana, oltre alla presenza del reo nel territorio dello Stato, occorre apposita richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero l’istanza o la querela della persona offesa.

Quando si tratta di delitto comune commesso all’estero in danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole cittadino italiano è punito secondo le leggi italiane a richiesta del Ministro della Giustizia e sempre che l’estradizione non sia stata concessa o accettata.

Infine, vi è il caso dello straniero che commetta all’estero delitti comuni in danno dello Stato Italiano o di un cittadino italiano ovvero in danno di uno Stato estero o di uno straniero.
La punibilità – in questi casi – secondo l’ordinamento italiano è subordinata alle seguenti condizioni:
a) se il reato è commesso a danno dello Stato o di un cittadino italiano, occorre che si tratti di delitto punito con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, che il reo si trovi nel territorio dello Stato e che vi sia richiesta del Ministro della Giustizia ovvero istanza o querela della persona offesa;
b) se il reato è commesso a danno di uno Stato estero o di un cittadino straniero, oltre alla presenza del reo nel territorio dello Stato e alla richiesta del Ministro della Giustizia, occorre che sia prevista per quel reato la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e che l’estradizione non sia stata concessa o accettata.

Il cittadino italiano o lo straniero sono giudicabili in Italia anche se per lo stesso fatto sono stati giudicati all’estero.
Si può procedere, dunque, a nuovo giudizio per delitti commessi all’estero da chiunque sia già stato giudicato con sentenza passata in giudicato.
Una Convenzione della Comunità Europea (25 maggio 1987, ratificata in Italia con legge n. 350/89) e la Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen hanno stabilito, però, che è fatto divieto di giudicare nuovamente chi sia stato giudicato all’estero, a condizione che la pena comminata sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita.

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