Quando il processo penale diventa una questione anche psicologica. Il processo penale non è soltanto…
1. Premessa
La sentenza pronunciata il 9 marzo 2026 dalla Sezione V Penale del Tribunale di Milano in composizione monocratica offre uno spunto di sicuro interesse per riflettere sui confini applicativi di due figure di reato che, nella prassi giudiziaria, ricorrono con frequenza sempre maggiore: i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.).
La decisione si segnala per aver affrontato — con esiti assolutori su entrambi i fronti, salvo un residuale episodio diffamatorio — temi di grande delicatezza: la necessità di una stabile convivenza quale presupposto per la configurabilità dei maltrattamenti; la derubricazione del fatto nella meno grave fattispecie di atti persecutori in difetto di tale elemento; e, soprattutto, l’esclusione di quest’ultima quando le condotte, pur riprovevoli, si inseriscono in una dinamica relazionale caratterizzata da conflittualità e aggressività reciproche, nella quale la persona offesa mantiene un ruolo attivo, cercando insistentemente il confronto e il riavvicinamento con l’accusato. L’articolo che segue — redatto in forma anonima quanto ai protagonisti della vicenda — intende offrire una disamina tecnica di questi snodi, alternando l’analisi dogmatica delle fattispecie al commento della pronuncia, riportata integralmente in calce con l’omissione di tutti i nominativi delle parti, dei testimoni e dei terzi coinvolti.
2. Il reato di maltrattamenti in famiglia: la nozione di “convivenza” quale presupposto indefettibile.
L’art. 572 c.p. punisce con la reclusione da tre a sette anni «chiunque […] maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, ovvero non più convivente nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte».
La disposizione, come noto, è stata oggetto di un significativo revirement giurisprudenziale a seguito del monito della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 98 del 2021 ha stigmatizzato le interpretazioni eccessivamente dilatatrici del concetto di “convivenza”, richiamando il rispetto del principio di tassatività di cui all’art. 25 Cost. e il divieto di interpretazione analogica in malam partem delle norme incriminatrici.
La giurisprudenza di legittimità, adeguandosi a tale indicazione, ha progressivamente affinato i contorni della nozione, richiedendo che la convivenza si configuri come una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti, implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata — in caso di rapporti *more uxorio* — su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa (tra le molte: Cass. pen., Sez. VI, n. 15883/2022; Cass. pen., Sez. VI, n. 38336/2022; Cass. pen., Sez. VI, n. 31390/2023).
In questa prospettiva, la coabitazione non si identifica tout court con la convivenza penalmente rilevante: essa costituisce «condizione necessaria ma non sufficiente» (Cass. pen., Sez. VI, n. 30761/2023), dovendosi altresì verificare che il rapporto affettivo sia qualificato dalla continuità e da elementi oggettivi di stabilità, «tale da esprimere una stabile relazione personale caratterizzata da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita, da un progetto di vita comune e da una organizzazione stabile della quotidianità» (Cass. pen., Sez. VI, n. 16849/2026).
3. La derubricazione in atti persecutori: quando manca la convivenza.
Proprio la valorizzazione in senso restrittivo del presupposto della convivenza ha condotto la giurisprudenza a operare una netta distinzione tra l’ambito applicativo dell’art. 572 c.p. e quello dell’art. 612-bis c.p.
In assenza di una stabile convivenza more uxorio, le condotte vessatorie poste in essere da uno dei partner ai danni dell’altro — per quanto gravi e reiterate — non integrano il delitto di maltrattamenti in famiglia, ma vanno più correttamente sussunte nella fattispecie di atti persecutori, eventualmente aggravata ai sensi del secondo comma dell’art. 612-bis c.p. per essere il fatto commesso da persona legata da relazione affettiva alla persona offesa (Cass. pen., Sez. VI, n. 19100/2024; Cass. pen., Sez. VI, n. 16985/2024).
Tale approdo ermeneutico poggia sulla considerazione che il reato di maltrattamenti mira a tutelare la persona offesa in ragione della particolare relazione interpersonale — radicata nel contesto familiare o parafamiliare — che ne indebolisce le capacità oppositive e, al contempo, rende più difficoltosa l’emersione delle dinamiche illecite. È dunque il contesto di stabile condivisione di vita e di affetti a rendere uno dei protagonisti maggiormente vulnerabile. Quando questo contesto manca, o è talmente precario e intermittente da non poter essere qualificato in termini di “convivenza”, viene meno la ratio stessa dell’incriminazione più grave, e i fatti vanno attratti nell’orbita dell’art. 612-bis c.p.
Come si vedrà, la sentenza del Tribunale di Milano ha fatto puntuale applicazione di questi principi, pervenendo alla riqualificazione del reato di maltrattamenti in atti persecutori proprio in ragione dell’assenza di una stabile convivenza tra le parti.
4. Gli atti persecutori e il nodo della “reciprocità” delle condotte.
L’art. 612-bis c.p. configura un reato abituale di danno che si consuma con la realizzazione di uno degli eventi alternativamente previsti: il perdurante e grave stato di ansia o di paura, il fondato timore per l’incolumità propria o altrui, ovvero l’alterazione delle abitudini di vita. Tali eventi devono essere conseguenza di una condotta unitaria costituita da azioni reiterate di minaccia o molestia causalmente orientate alla loro produzione (Cass. pen., Sez. V, n. 16977/2020).
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la prova dell’evento deve essere ancorata a elementi sintomatici del turbamento psicologico ricavabili non solo dalle dichiarazioni della vittima, ma anche dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta dell’agente, considerando tanto l’astratta idoneità di quest’ultima a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo (Cass. pen., Sez. V, n. 17795/2017).
Ed è proprio su questo versante — quello della prova dell’evento — che la sentenza in commento sviluppa uno dei passaggi motivazionali di maggiore rilievo.
Il Giudice, infatti, ha escluso la sussistenza del reato di atti persecutori per il periodo successivo al luglio 2024, rilevando che, pur essendo provate le condotte insultanti e moleste dell’imputato, non risultava raggiunta la prova che tali condotte avessero determinato nella persona offesa uno degli eventi tipici del reato, in ragione del fatto che la stessa, lungi dal subire passivamente le condotte persecutorie, manteneva un ruolo attivo nella relazione, ricercando costantemente il dialogo e il confronto con l’accusato e alimentando una conflittualità reciproca.
Detto altrimenti: non si ravvisano atti persecutori quando la dinamica relazionale è connotata da una conflittualità bidirezionale, nella quale entrambe le parti assumono toni aggressivi, si provocano vicendevolmente e, soprattutto, la persona offesa non vive la condotta altrui come una intollerabile attività di persecuzione, bensì come l’espressione — per quanto violenta e riprovevole — di una relazione affettiva ormai deteriorata, rispetto alla quale la stessa persona offesa continua a coltivare aspettative di recupero.
La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha precisato che la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude in sé la configurabilità del reato, ma impone «un più accurato onere motivazionale» in ordine alla prova dell’evento (Cass. pen., Sez. V, n. 36576/2025). Nel caso di specie, tale onere non è stato ritenuto assolto, proprio perché la persona offesa — come emergeva dalle conversazioni registrate e dalle stesse dichiarazioni dei testimoni — non appariva mai spaventata dall’imputato, ma si mostrava «fortemente intenzionata a costringerlo a parlarle e confrontarsi, nonostante i tentativi dell’imputato di mandarla via».
È questa, a ben vedere, la cifra più innovativa della pronuncia: l’idea che il delitto di atti persecutori presupponga una condotta di sopraffazione unilaterale, e non già una conflittualità reciproca nell’ambito di un rapporto — per usare le parole della sentenza — “tossico”, nel quale entrambe le parti alimentano, con pari intensità, l’escalation di aggressività.
5. La vicenda processuale nel dettaglio.
5.1. L’inizio della relazione e i primi episodi di violenza (marzo-ottobre 2022)
Laura Bianchi — giovane donna originaria del centro Italia, trasferitasi nel milanese per lavoro — conosceva Marco Rossi nell’aprile 2022 tramite i social network. Lui, più grande di lei di circa quindici anni, viveva a San Donato Milanese con il figlio minore Andrea, rimasto orfano di madre, e si manteneva grazie ad alcune proprietà immobiliari ereditate dalla precedente compagna.
L’inizio della relazione era positivo: Rossi si mostrava premuroso e affettuoso. Ben presto, tuttavia, emergevano i primi segnali di un carattere ossessivo e controllante. Già nel maggio 2022, alcuni colleghi di Laura la mettevano in guardia, ritenendo Rossi troppo invadente; la migliore amica di Laura, M.T. — residente nella città d’origine — le consigliava ripetutamente di allontanarsi da lui. Rossi, dal canto suo, viveva queste interferenze con insofferenza, accusando Laura di «ragionare con la testa degli altri» e tentando progressivamente di isolarla dai suoi affetti.
Il primo episodio di violenza fisica si verificava nell’aprile 2022. Laura pubblicava sui social una fotografia che la ritraeva mentre mangiava una pizza con un amico, R.P. Rossi la raggiungeva immediatamente in auto al locale dove si trovavano e, con toni aggressivi, le imponeva di alzarsi dal tavolo. Ne seguiva una discussione a cui partecipava anche l’amico; Laura accettava infine di andare via con Rossi, il quale — appena saliti in macchina — la colpiva con un ceffone facendola sbattere contro il finestrino e tentava di metterle le mani al collo.
Nei giorni successivi, Rossi continuava a contattarla con insistenza. Laura, turbata, si rifugiava per alcune settimane in Francia dalla sorella maggiore, M.C.B., alla quale raccontava di essere spaventata perché Rossi sembrava conoscere in ogni momento i suoi spostamenti. Dalla Francia, Laura riceveva dall’uomo messaggi dal contenuto ambivalente: dapprima insulti e fotografie con altre donne, poi dichiarazioni d’amore e richieste di perdono. Questo atteggiamento — unito a messaggi velatamente minacciosi che facevano temere a Laura per l’incolumità dei familiari — la gettava in uno stato di profonda confusione, tanto da indurla, alla fine, a rispondere alle chiamate di Rossi.
Nel giugno 2022, Laura accettava di rientrare in Italia, facendosi venire a prendere da Rossi a Torino (aveva preferito non farlo arrivare fino in Francia, dove risiedeva la famiglia della sorella, che nel frattempo aveva inviato a Rossi un messaggio dai toni accesi intimandogli di lasciare in pace Laura).
Tornati nel milanese, i litigi riprendevano immediatamente. In una occasione, Rossi le sottraeva il cellulare per controllare un messaggio ricevuto su Telegram e, mentre Laura cercava di riprenderselo, la scaraventava contro il divano, la schiaffeggiava e la insultava. In quei giorni, Laura riceveva circa 120 chiamate da Rossi.
Nell’agosto 2022 la coppia partiva per una vacanza a Capri. Anche lì, dopo pochi giorni, scoppiavano violente liti durante le quali Rossi la picchiava. Laura decideva di andarsene, faceva i bagagli, ma Rossi cercava di impedirglielo spingendola sul letto e schiaffeggiandola. Laura riusciva a lasciare l’albergo e si recava al porto per prendere il traghetto verso Napoli; tuttavia, una volta arrivata sul continente, le insistenze telefoniche di Rossi la convincevano a tornare sull’isola. Concludevano insieme la vacanza.
Rientrati dalle ferie estive, Laura si trasferiva nell’abitazione di Rossi a San Donato Milanese. Iniziava così un breve periodo di convivenza — dall’agosto al novembre 2022 — durante il quale i litigi erano frequenti e scaturivano da motivi banali. Rossi la insultava con epiteti come «puttana, ora ci credo che i tuoi non ti volevano», le controllava il telefono, la seguiva presso il luogo di lavoro e si appostava nei pressi dei cancelli dell’azienda.
5.2. L’interruzione della convivenza e le prime querele (novembre 2022 – febbraio 2023)
Ai primi di novembre 2022, la convivenza si interrompeva bruscamente. Una mattina alle 6:30, un ex fidanzato di Laura la contattava su Telegram. Laura non rispondeva, ma Rossi — accortosi del suo turbamento — le sottraeva il telefono, scopriva la chiamata e la aggrediva fisicamente, insultandola e cacciandola di casa.
Laura usciva di casa e, quella stessa mattina, durante una visita medica, scoppiava in lacrime. Il personale ospedaliero la metteva in contatto con il centro antiviolenza della Fondazione Somaschi, che la collocava in una casa protetta. Laura, tuttavia, si allontanava dalla struttura il giorno successivo, trovando troppo restrittive le regole (non avrebbe potuto disporre del cellulare, indispensabile per il lavoro).
Per alcune settimane, Laura trovava ospitalità presso amici e infine un appartamento in affitto. La frequentazione con Rossi, però, riprendeva gradualmente, pur senza il ripristino della convivenza stabile.
Nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2023 si verificava un episodio particolarmente grave. Mentre Laura dormiva sul divano, Rossi le prendeva il cellulare e scopriva che lei aveva avuto una breve relazione con un altro uomo nel dicembre precedente, quando i due non stavano insieme. Ne seguiva una notte di insulti, schiaffi, sputi in faccia e spintoni. Al culmine della crisi, Rossi scoppiava a piangere, chiedendole il motivo del tradimento e facendola sentire in colpa.
La mattina seguente, Laura scopriva che durante la notte Rossi le aveva cancellato tutte le e-mail che lui stesso le aveva inviato nei mesi precedenti — molte delle quali dal contenuto offensivo — e aveva fotografato i suoi contatti telefonici e la galleria del cellulare. Nel pomeriggio, Rossi si presentava sotto casa di Laura e, durante l’ennesimo litigio, la colpiva con uno schiaffo. Laura chiamava per la prima volta i Carabinieri e si recava al Pronto Soccorso, dove le venivano riscontrate escoriazioni al volto con una prognosi di sei giorni.
Il successivo 4-5 febbraio 2023 si verificava un ulteriore episodio critico. Durante un litigio innescato dai messaggi dell’amica M.T. che esortava Laura a lasciare Rossi, i due venivano a colluttazione: Laura tentava di riprendersi il cellulare che Rossi le aveva sottratto, strappandogli la maglia; lui la scaraventava sul letto e la colpiva con calci e pugni. Laura usciva di casa per recarsi dai Carabinieri, ma Rossi la fermava minacciando a sua volta di denunciarla.
Quella sera, Laura si recava al Pronto Soccorso ma ne usciva senza farsi visitare perché Rossi la raggiungeva in lacrime. Esasperata, Laura acquistava una bottiglia di liquore e si recava presso un parco pubblico, pensando al suicidio. Dopo aver trovato due chiamate perse di Rossi, lo contattava e lui la riaccompagnava a casa.
La mattina del 5 febbraio, Laura scopriva che Rossi aveva ripreso il cellulare durante la notte; ne seguiva un’ennesima aggressione fisica. Laura andava in ospedale (diagnosi: «plurime contusioni per aggressione da persona nota», prognosi di cinque giorni) e, quel giorno, sporgeva la prima querela contro Rossi.
5.3. Il ciclo dei riavvicinamenti e delle nuove denunce (marzo 2023 – giugno 2024).
Dopo la querela, Laura trascorreva alcune settimane presso la famiglia d’origine nel centro Italia, per poi tornare a San Donato Milanese nella primavera del 2023, trovando ospitalità presso un amico comune.
Tra l’aprile e il maggio 2023, i due riprendevano a frequentarsi, ma i litigi riesplodevano immediatamente. In una occasione, Rossi — accusandola di fargli «fare brutta figura» con l’amico che la ospitava — la cacciava di casa, togliendole le chiavi e insultandola. Laura si trasferiva in un albergo, tempestata di chiamate e messaggi che Rossi le inviava anche dal cellulare del figlio minore. Pochi giorni dopo, Rossi la andava a prendere e la riportava a vivere con sé.
Il 12 maggio 2023, Laura sporgeva una seconda denuncia. Quel giorno, alle 4:30 del mattino, Rossi la svegliava pretendendo un rapporto sessuale; al suo rifiuto, scoppiava un litigio che proseguiva in auto mentre Rossi la accompagnava al lavoro. Ad un certo punto, Rossi la faceva scendere dall’auto lanciandole dietro il cellulare, per poi tornare indietro e farla risalire. Laura sospettava che Rossi avesse letto le querele che custodiva nelle valigie, perché l’uomo le diceva di «sparire» e la accusava di avergli sottratto un telefono.
Nell’estate 2023, il ciclo di allontanamenti e riavvicinamenti proseguiva. Il 1° agosto 2023, in occasione di una festa a cui Laura voleva partecipare, Rossi la insultava («vai a fare la zoccola da sola») e poi si presentava sotto casa urlando e suonando insistentemente al citofono. Entrato nell’appartamento, la strattonava e le metteva le mani addosso. Usciti per andare alla festa, Rossi la insultava dal finestrino della propria auto e, durante il tragitto, le inviava messaggi con insulti e minacce. Al termine della serata, Laura — sentendosi male — contattava proprio Rossi per farsi venire a prendere. Si risvegliava il mattino dopo nel letto di lui.
Il 23 agosto 2023, Laura sporgeva una terza denuncia: Rossi l’aveva raggiunta in casa, l’aveva spinta a terra e colpita con calci alle gambe.
Nell’autunno 2023, la relazione riprendeva con periodi di convivenza, durante i quali le dinamiche restavano invariate: litigi, insulti, controllo del cellulare, aggressioni fisiche. Il 28 novembre 2023, a seguito dell’ennesima colluttazione, Laura si recava al Pronto Soccorso dell’ospedale di Melegnano-Vizzolo Predabissi, dove le venivano riscontrate tumefazione al labbro, lividi alle ginocchia e abrasione al gomito, con prognosi di tre giorni.
Nei primi mesi del 2024, i contatti si diradavano. Laura si trasferiva prima in un ostello, poi in un’altra abitazione. Rossi la ricontattava con numero anonimo e pubblicava sui social fotografie che li ritraevano insieme accompagnate da frasi d’amore. Laura, cedendo alle insistenze, rispondeva.
Nell’aprile 2024 si verificava un nuovo, significativo riavvicinamento: Laura rimaneva incinta. La gravidanza, tuttavia, si interrompeva poche settimane dopo per un aborto spontaneo. Ciononostante, Laura decideva di rimettere le querele: il 18 giugno 2024, presso la Stazione Carabinieri di San Donato Milanese, entrambe le parti dichiaravano di rimettere tutte le querele presentate fino a quel momento. Laura spiegava in udienza che tale scelta era maturata sia per il riavvicinamento sentimentale, sia perché Rossi le aveva rappresentato il rischio di vedersi negare il rinnovo del permesso di soggiorno — essendo lui l’unico punto di riferimento per il figlio minore Andrea — e temeva di essere espulso.
5.4. L’ultima fase: luglio-agosto 2024 e la misura cautelare.
La tregua era di breve durata. Già ai primi di luglio 2024 scoppiava un nuovo, violento conflitto.
Nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio, Laura si presentava sotto casa di Rossi e rimaneva bloccata in auto con lui per circa sei ore. Dalla registrazione di quella conversazione — prodotta dalla difesa e acquisita agli atti — emergeva un quadro eloquente: Rossi chiedeva ripetutamente a Laura di uscire dall’auto, dicendole di non voler più avere nulla a che fare con lei; Laura, al contrario, insisteva nel voler parlare, lo accusava di averla insultata e trattata male, ma al contempo gli chiedeva ragione della sua freddezza e gli domandava «perché non hai fatto niente per tenermi». Nel corso della discussione, entrambi assumevano toni provocatori e aggressivi; a un certo punto, Laura — esasperata — mordeva Rossi sul viso, pronunciando parole che suonano come una tragica sintesi dell’intera vicenda: «Quando mi hai conosciuto io non ero aggressiva. Tu eri l’aggressivo di merda. Lo sto diventando appresso a te, non voglio diventare una persona di merda come te».
Pochi giorni dopo, il 2 luglio 2024, Rossi si presentava al bar G. dove Laura si trovava in compagnia dell’amico R.P. e la insultava pesantemente, minacciandola: «Puttana, lo sapranno tutti domani al lavoro, faccio un casino». L’8 luglio, Rossi le inviava un messaggio vocale dal contenuto inequivocabilmente minaccioso: «Ti ho cercato solo per avvertirti per quello che sta per accadere, perché non mi piace giocare sporco, così ti prepari bene. Non sono un vigliacco di merda come te, traditrice».
Il mattino seguente, Laura usciva presto per andare al lavoro e si ritrovava Rossi alle spalle. Spaventata, lasciava cadere chiavi, cellulare e auricolari. Rossi la insultava nuovamente, le diceva che «non sarebbe finita bene» e che «non potevano stare tutti e due nella stessa città». Laura si rifugiava presso gli addetti alla sicurezza di una nota emittente televisiva e chiamava i Carabinieri.
L’11 luglio 2024, l’agenzia interinale presso cui Laura lavorava in quel periodo riceveva un’e-mail — dall’indirizzo «Miky.credi@hotmail.com», che richiamava per assonanza il nome dell’amica M.T. — contenente accuse gravissime: uso di stupefacenti, esercizio della prostituzione, malattie sessualmente trasmissibili, denunce per furti e lesioni, tentativi di suicidio, propositi di furto di medicinali. Il testo ricalcava fedelmente i temi che Rossi aveva costantemente utilizzato negli insulti rivolti a Laura nel corso degli anni.
Il 22 luglio 2024, Laura rinveniva nella propria camera da letto — in un appartamento condiviso con altri due coinquilini — sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e denaro contante, materiale che consegnava immediatamente ai Carabinieri.
Il 24 agosto 2024, il GIP del Tribunale di Milano, su richiesta della Procura, applicava a Rossi la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con braccialetto elettronico. Il processo di primo grado, celebrato dinanzi al Tribunale di Milano in composizione monocratica, si concludeva il 9 marzo 2026 con l’esito descritto.
6. La strategia difensiva: inattendibilità della persona offesa, reciprocità delle condotte e ruolo attivo della parte civile.
La difesa di Marco Rossi, affidata all’Avv. Giuseppe Maria de Lalla del Foro di Milano fondatore dell’omonimo Studio professionale — professionista patrocinante in Cassazione e specializzato in diritto penale proprio in tema di delitti di genere tra cui i maltrattamenti e gli atti persecutori — ha articolato una strategia processuale su più livelli, condotta con notevole rigore metodologico e sorretta da un’ampia attività di indagine difensiva, che merita di essere analizzata in dettaglio poiché ha inciso in modo determinante sull’esito assolutorio.
6.1. Le linee direttrici della strategia difensiva.
Tre sono stati i pilastri dell’impianto difensivo.
a) L’inattendibilità della persona offesa. La difesa ha mirato a dimostrare che Laura Bianchi non fosse una vittima passiva di condotte persecutorie unilaterali, ma una protagonista attiva di una relazione conflittuale bidirezionale, nella quale aveva costantemente ricercato il riavvicinamento con Rossi anche dopo le fasi di più acuta conflittualità. In questa prospettiva, la difesa ha valorizzato elementi cronologici difficilmente confutabili: la prima denuncia-querela sporta da Rossi contro Laura risaliva all’11 novembre 2022, mentre la prima querela di Laura contro Rossi era di oltre tre mesi successiva (5 febbraio 2023). Complessivamente, dal 2022 al luglio 2024, Rossi aveva presentato dieci denunce-querele contro Laura — di cui sei per lesioni personali, due per percosse e una per furto — molte delle quali corredate da certificati medici del Pronto Soccorso e da documentazione fotografica delle lesioni subite.
b) La reciprocità delle condotte. L’assunto centrale della difesa era che la relazione tra i due non configurasse né maltrattamenti né atti persecutori, ma rappresentasse una dinamica di coppia «tossica» e bilaterale, caratterizzata da aggressioni verbali e fisiche reciproche. La difesa ha richiamato espressamente il modello criminologico del «ciclo della violenza» (fase di crescita della tensione, fase di maltrattamento, fase di «luna di miele») per sostenere che la persona offesa non rientrasse in tale paradigma, proprio in ragione del suo ruolo attivo e della costante iniziativa nel riallacciare i rapporti. In sede di interrogatorio di garanzia (29 agosto 2024) e poi nell’esame dibattimentale (reso in due udienze, il 19 dicembre 2025 e il 12 gennaio 2026), Rossi ha sempre sostenuto di essersi limitato a contenere le aggressioni fisiche di Laura, negando di averla mai picchiata e attribuendo i lividi documentati dai referti di Pronto Soccorso a episodi in cui la donna si sarebbe ferita da sola (come quando si gettò nel lago di San Donato, secondo la versione dell’imputato) ovvero alle colluttazioni in cui lui la tratteneva per difendersi.
c) La collaborazione attiva della persona offesa nel mantenere il rapporto. La difesa ha documentato — attraverso registrazioni di conversazioni, messaggi ed e-mail acquisiti agli atti — che era invariabilmente Laura a ricontattare Rossi dopo ogni rottura, anche in epoca successiva all’esecuzione della misura cautelare. Emblematica, in questo senso, la produzione della registrazione della notte tra il 30 giugno e il 1° luglio 2024, in cui Laura rimaneva bloccata nell’auto con Rossi per sei ore, mentre lui le chiedeva ripetutamente di andarsene. Parimenti, la difesa ha documentato che il 23 agosto 2024 — il giorno prima dell’esecuzione della misura cautelare — Laura contattava telefonicamente Rossi, e che in numerose e-mail e messaggi la donna esprimeva la volontà di riconciliarsi. Persino la remissione delle querele del 18 giugno 2024, spiegata da Laura con il timore del mancato rinnovo del permesso di soggiorno di Rossi, veniva letta dalla difesa in chiave contraddittoria: se davvero Laura avesse temuto per la propria incolumità, il rimpatrio di Rossi in Egitto — conseguenza del mancato rinnovo — avrebbe rappresentato un risultato favorevole per lei.
6.2. L’attività di indagine difensiva ex art. 391-bis c.p.p.
L’Avv. de Lalla non si è limitato a contestare le accuse in sede dibattimentale, ma ha svolto una capillare attività di indagine difensiva, escutendo nell’ottobre 2024 tre soggetti a conoscenza delle dinamiche di coppia. Le trascrizioni — effettuate da società specializzata con garanzie di professionalità e giurate — sono state depositate in sede di appello cautelare al Tribunale del Riesame (udienza del 23 ottobre 2024) a integrazione dell’impugnazione ex art. 310 c.p.p.
I tre testimoni escussi in sede di indagine difensiva sono stati:
• G.B., vicino di casa di Rossi da circa nove anni, il quale ha riferito di aver visto in più occasioni Laura accedere autonomamente al palazzo (aveva le chiavi o il codice del portone) e ha descritto un episodio notturno in cui la donna si era appostata sulle scale condominiali dopo la rottura della relazione, tanto da fargli temere si trattasse di un ladro. Ha definito la relazione «molto problematica da entrambe le parti» e ha confermato la presenza di Carabinieri e ambulanze sotto il palazzo in concomitanza con i litigi della coppia;
• Andrea, il figlio minore di Rossi, sentito con l’assistenza di una psicologa forense iscritta all’Albo dei Periti del Tribunale di Milano, il quale ha descritto comportamenti aggressivi di Laura nei confronti del padre: insulti pesanti («vecchio di merda», «pezzo di merda», riferimenti offensivi alla madre di Rossi), aggressioni fisiche che lasciavano graffi sulla schiena e sul collo del padre, ed episodi in cui lo aveva visto sanguinare. Il minore ha confermato che Laura veniva ripetutamente allontanata da casa ma tornava, suonando al citofono e causando difficoltà alla sua concentrazione scolastica e al suo riposo notturno. Il fatto che la difesa abbia ritenuto necessario far assistere l’audizione da una psicologa specializzata in ascolto protetto di minori dimostra l’attenzione posta alla validità metodologica e processuale dell’atto;
• M.G., ristoratore di San Donato Milanese, il quale ha riferito che Rossi si confidava spesso con lui, raccontandogli di essere picchiato da Laura e di averla mandata via più volte senza riuscire a interrompere definitivamente il rapporto perché lei tornava sempre.
Tutti e tre i testimoni — circostanza che la difesa ha dovuto gestire sul piano processuale — hanno dichiarato la propria indisponibilità a comparire in udienza. Ciò ha limitato il valore probatorio delle dichiarazioni, utilizzabili come atti di indagine ma non come testimonianze dibattimentali. Tuttavia, il materiale così raccolto ha offerto alla difesa una solida base per orientare il controesame della persona offesa e dei testimoni dell’accusa, nonché per preparare l’esame dell’imputato.
6.3. La lista testi ex art. 468 c.p.p. e l’istruttoria dibattimentale.
Per il dibattimento, l’Avv. de Lalla ha depositato il 14 marzo 2025 lista testi ex art. 468 c.p.p., chiedendo l’autorizzazione a citare cinque testimoni, tutti strategicamente selezionati per corroborare le tre linee difensive fondamentali:
• Andrea (figlio minore di Rossi), chiamato a riferire sulla convivenza con Laura e sulle intemperanze e aggressioni verbali di quest’ultima nei confronti del padre;
• O.E. (teste presente all’episodio del bar G. del 2 luglio 2024), chiamato a ricostruire la dinamica di quell’incontro;
• R.B. e L.A. (genitori di Laura), chiamati a riferire — fatto di particolare rilievo strategico — sulle molteplici occasioni in cui la figlia aveva lasciato la propria residenza per raggiungere Rossi, disattendendo i consigli dei familiari che la esortavano a interrompere il rapporto;
• M.G. (ristoratore), per le confidenze ricevute da Rossi.
Di questi, risultano effettivamente escussi in dibattimento O.E. (il quale ha dichiarato di non aver mai visto Rossi picchiare Laura e di aver assistito a una discussione solo verbale al bar), L.A. — la madre di Laura — e M.G. La madre di Laura ha reso una testimonianza di particolare rilievo per la difesa: ha confermato di aver più volte consigliato a entrambi di interrompere il rapporto, senza essere ascoltata, ha prodotto messaggi in cui Rossi le descriveva la figlia come violenta e problematica, e ha dichiarato che la figlia non interrompeva la relazione nonostante tutto. La sorella di Laura, M.C.B., sentita come teste della parte civile, ha a sua volta confermato che dopo il soggiorno in Francia la sorella aveva scelto autonomamente di tornare con Rossi, facendo infuriare la famiglia.
6.4. Le altre iniziative difensive.
Meritano menzione, a completamento del quadro, ulteriori iniziative assunte dalla difesa nel corso del procedimento:
• L’istanza di emissione di sentenza di non doversi procedere (15 marzo 2024), depositata presso la Procura della Repubblica di Milano con memorie difensive ai sensi degli artt. 121 e 367 c.p.p., con cui si chiedeva l’archiviazione già nella fase delle indagini preliminari;
• L’appello ex art. 310 c.p.p. al Tribunale del Riesame (12 settembre 2024), avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca della misura cautelare, corredato da una corposa produzione documentale: denunce-querele di Rossi, certificati medici e fotografie delle lesioni dallo stesso subite, registrazioni delle telefonate di Laura a Rossi nell’agosto 2024, messaggi ed e-mail attestanti la volontà di riconciliazione;
• Le due istanze di revoca e sostituzione della misura cautelare ex art. 299 c.p.p. (ottobre 2025 e 15 gennaio 2026), con cui la difesa ha progressivamente argomentato il ridimensionamento del quadro accusatorio all’esito dell’istruttoria dibattimentale, la conclusione della fase istruttoria con conseguente assenza di pericolo di inquinamento probatorio, il rispetto costante delle prescrizioni cautelari per oltre un anno e cinque mesi (dal 24 agosto 2024), e l’insussistenza attuale delle esigenze cautelari. In entrambe le istanze, la difesa chiedeva in via principale la revoca integrale della misura e in via subordinata la revoca del solo braccialetto elettronico ex art. 275-bis c.p.p.
6.5. L’impatto della strategia difensiva sulla sentenza.
La strategia difensiva ha inciso in modo tangibile sull’esito del giudizio. La sentenza, pur riconoscendo la natura «controllante e gelosa a livelli patologici» di Rossi e la sussistenza di condotte insultanti e moleste, ha integralmente recepito i due assunti centrali della difesa:
• quanto all’art. 572 c.p., ha escluso la configurabilità del reato di maltrattamenti per assenza di una stabile convivenza, riqualificando i fatti in atti persecutori e dichiarandone l’estinzione per intervenuta remissione di querela;
• quanto all’art. 612-bis c.p., ha escluso la sussistenza dell’evento del reato, rilevando — sulla scorta delle conversazioni registrate prodotte dalla stessa difesa — che Laura non appariva spaventata da Rossi, cercava attivamente il confronto con lui e manteneva un ruolo attivo nella relazione, in un contesto di conflittualità reciproca alimentata da entrambi. Significativamente, il Giudice ha osservato che «a litigi particolarmente accesi e aggressivi faceva seguito una costante e pervicace ripresa del rapporto voluta in egual misura da entrambi e molto spesso» dalla persona offesa, «come ammesso sinceramente dalla persona offesa, confermato dalle testimoni escusse — madre, sorella, amica — ed emergente dai messaggi e conversazioni registrate acquisite in atti».
In definitiva, la difesa è riuscita nell’intento di dimostrare — anche attraverso l’oculata selezione dei testimoni e la massiccia produzione documentale — che la vicenda, per quanto connotata da condotte senz’altro censurabili, non integrasse una ipotesi di persecuzione unilaterale ai danni di una vittima passiva, bensì una relazione affettiva deteriorata nella quale entrambe le parti avevano contribuito, con pari intensità, all’escalation di aggressività e conflitto.
7. L’assoluzione dai maltrattamenti: assenza di stabile convivenza e derubricazione
Il Giudice ha innanzitutto escluso la configurabilità del reato di maltrattamenti, riqualificando i fatti contestati al capo a) nella diversa ipotesi di atti persecutori.
La motivazione fa perno sulla nozione restrittiva di “convivenza” elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale ha rilevato che, sebbene nel periodo agosto-novembre 2022 la persona offesa vivesse effettivamente presso l’abitazione dell’imputato, la relazione si caratterizzava sin dall’inizio per:
• una durata molto contenuta della coabitazione (tre mesi);
• continui “tira e molla”, con ripetuti allontanamenti e riavvicinamenti;
• l’assenza di un progetto di vita comune e di una seria aspettativa di mutua assistenza;
• la precarietà delle soluzioni abitative della persona offesa, che in tre anni cambiò numerose dimore, appoggiandosi di volta in volta da amici, in strutture temporanee o presso la famiglia di origine.
In difetto di tali elementi, il rapporto non poteva qualificarsi come “convivenza” in senso penalmente rilevante, con la conseguenza che i fatti accertati — pur integrando condotte di indubbia gravità — dovevano essere sussunti nella meno grave fattispecie di atti persecutori.
Quanto a questi ultimi, il Giudice ha poi dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta remissione di querela con riferimento a tutti i fatti commessi fino al giugno 2024, dando atto che la remissione era stata frutto di una libera scelta della persona offesa, maturata in un contesto di riavvicinamento con l’imputato.
8. L’assoluzione dagli atti persecutori per il periodo luglio-agosto 2024: reciprocità e insussistenza dell’evento.
Il nucleo centrale della pronuncia riguarda l’assoluzione — con formula “perché il fatto non sussiste” — dal reato di atti persecutori per il periodo compreso tra il luglio 2024 e l’esecuzione della misura cautelare (24 agosto 2024).
Il Giudice, pur dando atto delle condotte insultanti e moleste poste in essere dall’imputato in quel lasso temporale (l’episodio del bar, il messaggio minatorio dell’8 luglio, l’invio dell’e-mail diffamatoria), ha ritenuto non provata la sussistenza dell’evento tipico del reato.
Due i passaggi motivazionali che meritano di essere evidenziati.
a) La reciprocità delle condotte. Dall’istruttoria — e in particolare dall’ascolto in udienza della registrazione della conversazione avvenuta nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio 2024 — era emerso che la persona offesa, in quella occasione come in molte altre, non appariva affatto spaventata o intimorita dall’imputato, ma si mostrava determinata a ottenere un confronto con lui, tanto da rimanere bloccata nell’auto con l’imputato per ore, nonostante questi le chiedesse ripetutamente di andarsene. La stessa persona offesa, nel corso di quella conversazione, arrivava ad aggredire fisicamente l’imputato — come dalla stessa ammesso — pronunciando parole significative: «quando mi hai conosciuto io non ero aggressiva. Tu eri l’aggressivo […] lo sto diventando appresso a te».
Emergeva, dunque, un quadro di conflittualità reciproca, alimentata da entrambi i protagonisti, nel quale la persona offesa non subiva passivamente le condotte altrui come una persecuzione, ma vi reagiva attivamente, perpetuando e talora innescando le dinamiche aggressive.
b) L’insussistenza dell’evento. Il Giudice ha ritenuto che, pur in presenza di condotte oggettivamente riprovevoli, non fosse stata raggiunta la prova che tali condotte avessero determinato nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia o paura, ovvero un fondato timore per la propria incolumità, ovvero ancora un’alterazione delle abitudini di vita. La persona offesa, infatti, non aveva mai interrotto la ricerca del dialogo con l’imputato e continuava a nutrire l’aspettativa di una ripresa del rapporto, come emergeva dalle parole dalla stessa pronunciate nella citata conversazione: «vorrei che tornassi quello di prima».
La sentenza conclude sul punto affermando che «la complessiva dinamica relazionale, fatta anche di aggressività (verbale e fisica), appare metabolizzata» dalla persona offesa, la quale «non cercava di porre fine alla loro relazione», ma piuttosto di recuperarla.
In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto tra i due — per quanto caratterizzato da condotte senz’altro censurabili — fosse espressione di una conflittualità reciproca all’interno di una relazione affettiva deteriorata, e non già di una persecuzione unilaterale riconducibile allo schema dell’art. 612-bis c.p.
9. L’episodio diffamatorio e le statuizioni civili.
A fronte dell’assoluzione dai reati più gravi, il Giudice ha ritenuto sussistente e provato il solo episodio di diffamazione (capo d), limitatamente all’invio dell’e-mail dell’8 luglio 2024 all’agenzia interinale presso cui lavorava la persona offesa.
La riconducibilità dell’e-mail all’imputato è stata argomentata sulla base di una pluralità di elementi convergenti: la sovrapponibilità del modus operandi con un analogo episodio del novembre 2022 (in cui l’imputato si era firmato con le proprie generalità); le minacce — documentate — rivolte alla persona offesa nei giorni immediatamente precedenti («domani ti aspetta una sorpresa al lavoro»); la conoscenza, da parte dell’imputato, di dettagli intimi della vita della persona offesa riportati nell’e-mail (la gravidanza, le malattie, i tentativi di suicidio); e la circostanza che il tema della prostituzione, ampiamente evocato nel testo, costituisse un leitmotiv di tutti gli insulti che l’imputato rivolgeva alla compagna, come documentato dalle conversazioni registrate.
Per tale episodio l’imputato è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione (pena convertita in euro 2.000 di multa), oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in via equitativa in euro 7.000, e alla refusione delle spese processuali.
10. Considerazioni conclusive
La sentenza in esame, al netto dell’esito condannatorio sul solo episodio diffamatorio, si inserisce nel solco del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di interpretazione restrittiva del concetto di “convivenza” ai fini dell’art. 572 c.p., e offre al contempo una declinazione interessante — e per certi versi innovativa — del principio secondo cui la sussistenza dell’evento del reato di atti persecutori deve essere rigorosamente provata, non potendo essere desunta in re ipsa dalla mera reiterazione di condotte moleste.
Là dove la dinamica relazionale si riveli caratterizzata da conflittualità reciproca — con una persona offesa che mantiene un ruolo attivo, ricerca il confronto, reagisce alle provocazioni e non appare intimorita dall’agente — il delitto di atti persecutori non può ritenersi integrato, venendo meno quell’elemento di sopraffazione unilaterale che ne costituisce il presupposto essenziale.
I nomi delle parti, dei testimoni e dei luoghi specifici sono stati sostituiti con denominazioni fittizie o sigle anonime a tutela della riservatezza.
