La Convenzione ONU sul Cybercrime: guida pratica al nuovo trattato globale A cura dello Studio…
REATI DI GENERE E DIFESA PENALE: LA GUIDA DELLO STUDIO LEGALE DE LALLA
Quando l’accusa si fonda solo sulla parola: la peculiarità dei processi per reati sessuali e maltrattamenti
1. Premessa: processi speciali per reati speciali
I procedimenti per reati sessuali e di genere non sono processi come gli altri. Chiunque operi nel settore — magistrati, avvocati, consulenti — sa che queste fattispecie presentano caratteristiche del tutto peculiari, che le distinguono radicalmente dal processo penale ordinario.
La prima, fondamentale peculiarità è che vittima e accusato si conoscono, quasi sempre. Non stiamo parlando dello sconosciuto che aggredisce in un vicolo buio: quello è il caso statisticamente residuale. La realtà è fatta di mariti e mogli, di ex conviventi, di padri e figlie, di colleghi di lavoro, di vicini di casa. Persone che hanno condiviso anni di vita, affetti, spesso figli. E che, a un certo punto, si ritrovano su fronti opposti di un’aula di tribunale.
La seconda peculiarità è che la prova è quasi sempre dichiarativa. Non ci sono testimoni oculari, non ci sono filmati, spesso non ci sono nemmeno referti medici. C’è la parola di una persona contro la parola di un’altra. E su quel contrasto si gioca l’intero processo, spesso con pene elevatissime in gioco.
La terza peculiarità è che questi procedimenti seguono regole processuali speciali, scandite da termini strettissimi e da un favor legislativo per la vittima che, se non governato da una difesa tecnicamente impeccabile, può tradursi in una compressione intollerabile del diritto di difesa.
È per questo che lo Studio Legale De Lalla ha costruito negli anni una competenza specifica nella difesa di imputati in procedimenti per reati sessuali e maltrattamenti in famiglia: perché chi affronta un’accusa di questo tipo ha bisogno di un difensore che conosca non solo il diritto, ma anche la grammatica profonda di questi processi, le loro trappole, le loro opportunità.
2. Il quadro normativo: dal Codice Rosso al Femminicidio
2.1. La violenza sessuale
L’art. 609-bis c.p. punisce chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi induce la vittima al compimento di atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica, ovvero traendola in inganno mediante sostituzione di persona.
È un reato comune (lo può commettere «chiunque») e si consuma con il semplice contatto corporeo tra l’agente e una zona erogena della vittima, come ha chiarito la Cassazione: ai fini della configurabilità del reato consumato è sufficiente il contatto con una zona erogena, non necessariamente genitale, essendo la ratio della norma quella di tutelare l’autodeterminazione del soggetto nella sfera sessuale (Cass. pen., Sez. III, n. 44662/2022).
Non serve una violenza fisica che annienti la vittima: la Cassazione ha più volte affermato che «ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale non è necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre resistenza, essendo sufficiente che l’azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo» (Cass. pen., Sez. III, n. 36071/2025).
Le circostanze aggravanti di cui all’art. 609-ter c.p. sono numerose e incisive: tra queste, il fatto commesso nei confronti di persona con cui l’agente abbia una relazione affettiva, anche senza convivenza (n. 5-quater), il fatto commesso nei confronti di minore (n. 5), e — novità introdotta dalla legge n. 181 del 2025 — il fatto commesso «come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna» (n. 5-ter.1).
Attenzione alla procedibilità: dopo la riforma del 2019, il reato di violenza sessuale è procedibile a querela della persona offesa, con termine di dodici mesi e querela irrevocabile. Ma si procede d’ufficio se la vittima è minorenne, se il fatto è commesso da un ascendente, genitore, tutore o convivente, o se è commesso da pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni (art. 609-septies c.p.).
2.2. I maltrattamenti in famiglia
L’art. 572 c.p. punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, ovvero non più convivente quando l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, o una persona sottoposta alla sua autorità. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità.
Con la legge n. 181 del 2025 è stata introdotta un’ulteriore aggravante: la pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso «come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo».
È un reato necessariamente abituale: non basta un singolo episodio, occorre una pluralità di condotte vessatorie, anche eterogenee, collegate dal nesso dell’abitualità. Come ha precisato la Cassazione, «il reato di cui all’art. 572 cod. pen. si configura anche in assenza di reiterati episodi di violenza fisica, essendo necessaria la valorizzazione di tutte le componenti in cui si esprime la violenza, da quella psicologica a quella economica». Lo stato di soggezione della vittima «non richiede una costrizione fisica, ma può derivare da un rapporto di dominazione e controllo della libertà, fondato su aggressioni psicologiche, minacce, imposizione di regole discriminatorie e condizionanti» (Cass. pen., Sez. VI, n. 10487/2025).
La modifica più rilevante introdotta nel 2025 riguarda l’estensione della tutela anche alla persona «non più convivente nel caso in cui l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione». Prima di tale modifica, la Cassazione aveva escluso che la mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di convivenza, potesse fondare il reato di maltrattamenti: «il venir meno della convivenza e di un rapporto di reciproco affidamento nella coppia implica rapporti unidirezionali da parte di entrambi i genitori nell’interesse del comune figlio e non crea alcun autonomo o ulteriore rapporto che possa definirsi di tipo familiare» (Cass. pen., Sez. VI, n. 3734/2026). Oggi, per i fatti commessi dal 17 dicembre 2025, la norma si applica anche agli ex conviventi con figli.
Il minore che assiste ai maltrattamenti è considerato a tutti gli effetti persona offesa dal reato (c.d. violenza assistita): e non occorre che assista fisicamente a violenze fisiche, essendo sufficiente che percepisca il clima di sopraffazione, anche da un’altra stanza della casa (Cass. pen., Sez. VI, n. 10487/2025).
2.3. La legge n. 168 del 2023 e il rafforzamento del sistema preventivo
La legge 24 novembre 2023, n. 168, entrata in vigore il 9 dicembre 2023, ha operato un deciso rafforzamento del sistema di prevenzione e repressione della violenza domestica e di genere. Le principali novità riguardano:
- L’ampliamento dell’ammonimento del questore: sono stati aggiunti tra i reati-presupposto le lesioni personali anche procedibili d’ufficio, la violenza privata, la minaccia grave, gli atti persecutori, il revenge porn, la violazione di domicilio e il danneggiamento, quando commessi in ambito di violenza domestica.
- Il potenziamento della sorveglianza speciale: estesa ai soggetti indiziati di omicidio, lesioni gravi e gravissime aggravate dal legame familiare, deformazione dell’aspetto della persona e violenza sessuale; con obbligo di braccialetto elettronico (salva verifica della fattibilità tecnica) e divieto di avvicinamento a distanza non inferiore a 500 metri dalla persona offesa.
- L’arresto in flagranza differita: per i reati di maltrattamenti, atti persecutori e violazione dei provvedimenti di allontanamento, l’arresto può avvenire fino a 48 ore dal fatto sulla base di documentazione video-fotografica o altra documentazione ottenuta da dispositivi informatici o telematici.
- Le misure cautelari rafforzate: l’art. 280, comma 3-bis c.p.p. consente oggi l’applicazione di misure coercitive per i delitti di lesioni aggravate e di violazione dei provvedimenti di allontanamento anche al di fuori dei limiti di pena ordinari. Per il reato di violazione del divieto di avvicinamento (art. 387-bis c.p.), la custodia cautelare in carcere può essere applicata anche quando la pena prevedibile non supera i tre anni, in deroga al divieto generale di cui all’art. 275, comma 2-bis c.p.p. (Cass. pen., Sez. VI, n. 42291/2024).
- La comunicazione obbligatoria al questore: quando vengono meno o si attenuano le misure cautelari, la cancelleria deve comunicarlo al questore per l’eventuale adozione di misure di prevenzione, garantendo così una continuità di protezione della vittima.
2.4. La legge n. 181 del 2025: il femminicidio come reato autonomo
Con la legge 2 dicembre 2025, n. 181, il legislatore ha introdotto il nuovo art. 577-bis c.p., che configura il femminicidio come fattispecie autonoma di reato, punita con l’ergastolo.
La norma punisce «chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali».
La stessa legge ha introdotto l’aggravante «di genere» per una serie di reati-spia: maltrattamenti, lesioni personali, atti persecutori, revenge porn, violenza sessuale, deformazione dell’aspetto della persona. In tutti questi casi, se il fatto è commesso con le medesime finalità di controllo, possesso o dominio in quanto donna, la pena è aumentata fino alla metà o fino a due terzi, a seconda della fattispecie.
Sul punto – ed in particolare in riferimento al “nuovo” reato di femminicidio – ritengo di dover fare una precisazione come cittadino ed operatore del diritto. Non trovo costituzionalmente corretto e moralmente condivisibile che esista un distinguo in relazione al reato che si consuma con l’annientamento della vita altrui. Ciò che deve essere punita e repressa nonchè prevenuta (ed evidentemente punita severeamente con la massima pena) è la condotta di colui/colei che priva della vita un altro essere umano unico nella sua….unicità che certamente NON è data dal sesso ma dal suo essere umano in quanto tale. Diversamente, oltre a compiere una operazione di marketing legislativo, si realizza una ulteriore discriminazione del genere femminile ed una indiretta ed indebita deminutio di quello maschile.
3. La prova nei reati sessuali e di genere: la centralità della dichiarazione
3.1. Una prova “asfittica” per definizione
Nei processi per violenza sessuale e maltrattamenti, il materiale probatorio è quasi sempre costituito esclusivamente dalle dichiarazioni della persona offesa. È quella che potremmo chiamare una prova «asfittica»: mancano testimoni oculari, mancano documenti, mancano filmati. Ci sono due versioni contrapposte, e il giudice deve scegliere.
Questa peculiarità è nota e riconosciuta dalla giurisprudenza: come ha affermato la Cassazione, «in tali reati accade di frequente che l’accertamento dei fatti si fondi sulle dichiarazioni della persona offesa e sul confronto con la versione opposta dell’imputato; l’imputato e la persona offesa possono essere i soli protagonisti dei fatti e possono anche mancare riscontri oggettivi o altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi» (Cass. pen., Sez. III, n. 37360/2019).
3.2. Il valore probatorio della dichiarazione della persona offesa
La regola, consolidata dalle Sezioni Unite e costantemente ribadita anche e soprattutto in seno a sentenze lacunose e, direi, redatte con un modello predefinito, è che «le dichiarazioni della persona offesa dal reato non necessitano di riscontri estrinseci ai fini dell’affermazione di responsabilità penale, essendo sufficiente una approfondita verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto» (Cass. pen., Sez. III, n. 20351/2024).
Questo significa, in concreto, che una persona può essere condannata sulla base della sola parola della vittima, senza alcun riscontro esterno.
La Cassazione ha ulteriormente precisato che «la deposizione della persona offesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come prova piena, come tale non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, sussiste la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l’attendibilità del narrato» (Cass. pen., Sez. III, n. 44662/2022).
L’individuazione di riscontri esterni è dunque una questione di «opportunità» e non di «necessità», lasciando al giudice un ampio margine di apprezzamento (Cass. pen., Sez. II, n. 34198/2020).
È qui che si gioca la partita difensiva: la valutazione di attendibilità della persona offesa è un giudizio di fatto, insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato. Ma proprio per questo è fondamentale che il difensore, già nella fase delle indagini e poi in dibattimento, costruisca un’articolata strategia di controesame e di allegazione di elementi che incrinino la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del racconto accusatorio.
3.3. I limiti della difesa e il ruolo del controesame.
Chi è accusato di un reato sessuale si trova in una posizione processuale particolarmente delicata. Da un lato, la presunzione di innocenza imporrebbe di considerarlo tale fino a condanna definitiva. Dall’altro, la giurisprudenza consolidata — seppur con i correttivi indicati — attribuisce alla parola della vittima un peso specifico che, nella prassi, può tradursi in un’inversione dell’onere della prova.
È qui che emerge la differenza tra un difensore generico e un difensore specializzato. Il controesame della persona offesa è il momento cruciale del processo: non si tratta di aggredire la vittima, ma di far emergere, con tecnica e misura, le contraddizioni, le incongruenze, le zone d’ombra del racconto. La Cassazione ha più volte affermato che la valutazione dell’attendibilità della persona offesa «involge un giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, che può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale» (Cass. pen., Sez. III, n. 36071/2025).
Questo significa che il processo si vince o si perde in dibattimento, con le domande giuste, poste al momento giusto.
4. L’audizione del minore: tecniche, cautele e criticità
Quando la vittima è un minore, la questione probatoria si complica ulteriormente. Il legislatore ha costruito un sistema di tutele processuali che, se da un lato mira a proteggere il minore dalla vittimizzazione secondaria, dall’altro può incidere profondamente sul diritto di difesa.
4.1. L’incidente probatorio come sede privilegiata.
La sede privilegiata per l’audizione del minore vittima di reati sessuali è l’incidente probatorio. Come ha ricordato la Cassazione, esso «dovrebbe essere effettuato il più presto possibile, vicino ai fatti o alla loro emersione, per scongiurare il pericolo della nota amnesia infantile per la quale il bambino non è in grado di conservare i ricordi, o di contaminazioni mnestiche e per cristallizzare la prova prima di una eventuale psicoterapia sulla vittima che non è neutrale» (Cass. pen., Sez. III, n. 10485/2014).
L’art. 392, comma 1-bis c.p.p. consente al pubblico ministero e alla persona sottoposta alle indagini di chiedere l’incidente probatorio per l’assunzione della testimonianza del minore, anche al di fuori delle ipotesi ordinarie (pericolo di morte, esposizione a violenza, ecc.). È una norma che deroga al principio di formazione della prova in dibattimento, e la Corte costituzionale ne ha riconosciuto la finalità di tutelare il minore rispetto al trauma dell’audizione dibattimentale (sent. n. 14/2021).
4.2. Le modalità protette.
L’audizione del minore in incidente probatorio avviene con modalità protette. L’art. 398, comma 5-bis c.p.p. prevede che il giudice stabilisca «il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno». L’udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, presso strutture specializzate o presso l’abitazione del minore. Le dichiarazioni devono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione audiovisiva.
In dibattimento, l’art. 498, comma 4 c.p.p. prevede che l’esame del minorenne sia condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti, con la possibilità di avvalersi di un esperto in psicologia infantile. Per i reati sessuali, l’esame del minore vittima viene effettuato, su richiesta, mediante vetro specchio e impianto citofonico (art. 498, comma 4-ter).
4.3. La Carta di Noto e le Linee Guida: best practices, non norme
La Cassazione ha chiarito che le cautele prescritte dalla Carta di Noto e dalle Linee Guida nazionali «presentano carattere non tassativo e costituiscono best practices prive di valore normativo. L’eventuale inosservanza di tali prescrizioni non comporta nullità dell’esame del minore né automatica inattendibilità delle sue dichiarazioni o inutilizzabilità della prova» (Cass. pen., Sez. III, n. 24026/2018).
Tuttavia, il giudice è tenuto a motivare perché ritenga attendibile la prova dichiarativa assunta in violazione di tali metodiche, con onere motivazionale «tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato lo scostamento dalle linee guida» (Cass. pen., Sez. III, n. 23105/2021).
Questo è un punto cruciale per la difesa: gli scostamenti dai protocolli della Carta di Noto non determinano nullità, ma impongono al giudice un percorso argomentativo più rigoroso. Una difesa attenta deve censire ogni scostamento e utilizzarlo come argomento per minare l’attendibilità della prova.
4.4. Domande suggestive e progressione dichiarativa.
Un tema particolarmente delicato è quello delle domande suggestive. La Cassazione ha affermato che la violazione del divieto di domande suggestive «in mancanza di una sanzione processuale espressa, non determina l’inutilizzabilità della prova, ma rileva sul piano della valutazione della genuinità della stessa, potendo compromettere l’attendibilità dell’intera dichiarazione e non semplicemente della singola risposta» (Cass. pen., Sez. III, n. 42568/2019).
Quanto alla progressione dichiarativa — cioè l’evoluzione del racconto del minore che nel tempo si arricchisce di nuovi particolari — la Cassazione ha affermato che essa «non inficia necessariamente l’attendibilità del teste quando si tratta di soggetto minore i cui dati storici sono destinati ad essere interiorizzati e al contempo esternati attraverso stimoli e sollecitazioni successive, secondo un processo naturale per una personalità in via di formazione». Come è stato icasticamente affermato: «il minore ricorda raccontando mentre l’adulto racconta ricordando» (Cass. pen., Sez. III, n. 32764/2024).
4.5. Capacità a testimoniare e attendibilità: due piani distinti.
Un errore frequente, anche tra gli operatori, è confondere la capacità a testimoniare del minore con l’attendibilità delle sue dichiarazioni. La Cassazione ha chiarito che si tratta di due piani distinti: la capacità a testimoniare riguarda l’idoneità del minore a recepire le informazioni e a riferirle senza influenze patologiche; l’attendibilità riguarda invece la veridicità del narrato. E il giudizio sull’attendibilità «non può essere demandato al consulente tecnico, al quale compete la sola valutazione della capacità testimoniale» (Cass. pen., Sez. IV, n. 13042/2023).
Il mancato espletamento della perizia sulla capacità a testimoniare non determina l’inattendibilità della testimonianza del minore, non costituendo tale accertamento un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità, «ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità» (Cass. pen., Sez. III, n. 24026/2018).
5. La strategia difensiva: cosa fare (e cosa non fare)
5.1. La tempestività è tutto.
Nei procedimenti per reati di genere, il tempo è un fattore critico. L’art. 362, comma 1-ter c.p.p., nel testo novellato dalla legge n. 181 del 2025, impone che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale, e che il pubblico ministero assuma informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.
Questo significa che la difesa deve attivarsi immediatamente: la nomina del difensore, l’accesso agli atti, l’eventuale richiesta di incidente probatorio devono essere tempestivi. Ogni giorno perso può essere irrimediabile.
5.2. La richiesta di incidente probatorio.
L’incidente probatorio non è un diritto automatico. Come ha chiarito la Cassazione, la norma «attribuisce al pubblico ministero la facoltà di richiedere l’incidente probatorio, ma non impone al giudice l’obbligo di disporlo, permanendo il potere discrezionale di cui all’art. 398 c.p.p. di valutare l’ammissibilità e la fondatezza dell’istanza mediante bilanciamento degli interessi contrapposti» (Cass. pen., Sez. III, n. 41171/2021).
Tuttavia, la difesa ha interesse a che l’audizione del minore avvenga in incidente probatorio, e non davanti al solo pubblico ministero: solo in quella sede, infatti, opera il contraddittorio pieno, con la possibilità di formulare domande attraverso il giudice e con la presenza del consulente tecnico della difesa.
5.3. Il consulente tecnico della difesa.
In questi processi, il consulente tecnico — psicologo, neuropsichiatra infantile, criminologo — è una figura centrale. La sua presenza all’incidente probatorio e in dibattimento consente di:
– Osservare direttamente le modalità di interazione tra il giudice (o l’esperto) e il minore;
– Segnalare al difensore eventuali domande suggestive o modalità di conduzione dell’esame non conformi ai protocolli;
– Fornire al difensore elementi tecnici per il controesame;
– Redigere una consulenza tecnica di parte che offra una lettura alternativa del materiale dichiarativo.
5.4. La ricerca di riscontri e la prova contraria
Se è vero che la dichiarazione della persona offesa può da sola fondare la condanna, è altrettanto vero che la difesa deve cercare ogni possibile elemento di riscontro contrario: messaggi, chat, e-mail, tabulati telefonici, testimonianze di persone informate sui fatti, documentazione medica, consulenze tecniche.
La Cassazione ha chiarito che i riscontri estrinseci, quando ritenuti opportuni dal giudice, «possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto» (Cass. pen., Sez. III, n. 20351/2024). Ma è evidente che, se la difesa è in grado di produrre elementi positivi che mettano in dubbio la credibilità della versione accusatoria, il peso della dichiarazione della vittima ne risulterà inevitabilmente ridimensionato.
6. L’esecuzione della pena: il trattamento del condannato per reati sessuali
Se la fase della cognizione è cruciale, quella dell’esecuzione non lo è da meno. Il condannato per reati sessuali si trova di fronte a un sistema penitenziario che lo tratta in modo radicalmente diverso dal condannato comune.
6.1. La clausola di ostatività: l’art. 4-bis ord. pen.
L’art. 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario colloca i reati sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies c.p.) nella cosiddetta «terza fascia» di ostatività (comma 1-quater). Ciò significa che l’accesso ai benefici penitenziari (lavoro all’esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata) è subordinato all’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno in istituto.
Inoltre, ai sensi dell’art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p., per questi reati non opera la sospensione automatica dell’ordine di esecuzione della pena. Il condannato, anche se la pena è inferiore a quattro anni, deve entrare in carcere e non può chiedere immediatamente una misura alternativa.
C’è una sola eccezione: se al reato di violenza sessuale «semplice» (art. 609-bis) è stata applicata l’attenuante del fatto di minore gravità (comma 3), e non ricorrono aggravanti di cui all’art. 609-ter, il reato esce dalla fascia ostativa e il condannato può accedere immediatamente ai benefici. Ma se l’aggravante è stata contestata — anche se poi ritenuta equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento — l’ostatività permane. La Cassazione ha chiarito che «quando il delitto è aggravato ai sensi dell’art. 609-ter c.p., l’eventuale concessione di circostanze attenuanti, ivi compresa quella prevista dall’art. 609-bis, u.c., si riflette soltanto sul quantum della pena, lasciando immutata la particolare struttura del reato e non esonerando dalle modalità di osservazione e trattamento previste dall’art. 4-bis O.P.» (Cass. pen., Sez. I, n. 39985/2019).
6.2. I reati sessuali su minori: doppia barriera.
Se il reato sessuale è stato commesso in danno di minorenne, opera un’ulteriore barriera. L’art. 4-bis, comma 1-quinquies, ord. pen. prevede che il magistrato di sorveglianza debba valutare «la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’art. 13-bis». Si tratta del trattamento psicologico per condannati per reati sessuali, cui il condannato può sottoporsi su base volontaria.
La Cassazione ha chiarito che le norme di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies non sono in rapporto di specialità ma di complementarietà: il trattamento psicologico volontario «non si configura come un’alternativa alla soggezione obbligatoria al periodo di osservazione scientifica in carcere, ma costituisce soltanto una facoltà aggiuntiva del condannato in funzione di una migliore emenda» (Cass. pen., Sez. I, n. 27724/2020).
6.3. L’irretroattività delle norme ostative.
Un punto fermo nella giurisprudenza di legittimità, confermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 32/2020), è che le norme che ampliano il catalogo dei reati ostativi non si applicano retroattivamente. Come ha affermato la Cassazione, «le disposizioni legislative che ampliano il catalogo dei reati ostativi di cui all’art. 4-bis ord. pen., introducendo preclusioni o limitazioni all’accesso alle misure alternative, non possono trovare applicazione retroattiva ai fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore, in difetto di una specifica disciplina transitoria. Tali disposizioni, pur collocate nell’ambito dell’ordinamento penitenziario, hanno natura sostanziale in quanto incidono sulla qualità e quantità della pena» (Cass. pen., Sez. I, n. 17203/2020).
Questo principio è di straordinaria importanza pratica: per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 11/2009 (che ha inserito la violenza sessuale nella terza fascia ostativa), il condannato può accedere immediatamente ai benefici penitenziari senza dover scontare l’anno di osservazione in carcere.
6.4. La condizione carceraria del sex offender e il percorso rieducativo.
I condannati per reati sessuali vivono una condizione detentiva peculiare: sono generalmente collocati in sezioni protette, per evitare aggressioni da parte degli altri detenuti, e subiscono una forte stigmatizzazione. Tuttavia, l’ordinamento prevede percorsi di recupero specifici, come il trattamento psicologico di cui all’art. 13-bis ord. pen., che possono essere valutati positivamente ai fini della concessione dei benefici.
La Cassazione ha precisato che, ai fini della concessione delle misure alternative, «non è necessaria la confessione degli addebiti» e che «la protesta di innocenza è diritto incontestabile di ciascuno». Tuttavia, «la mancanza di senso critico verso le condanne subite può essere valutata negativamente qualora sia espressione della persistenza di un atteggiamento del condannato sintomatico di una mancata risposta positiva al processo di rieducazione» (Cass. pen., Sez. I, n. 33826/2024).
7. Perché affidarsi a un difensore specializzato.
I processi per reati sessuali e di genere non ammettono improvvisazione. Ogni fase — dalle indagini preliminari all’esecuzione della pena — richiede competenze tecniche specifiche e una conoscenza approfondita della giurisprudenza di settore.
Lo Studio Legale De Lalla offre una difesa costruita su misura per questa tipologia di procedimenti, con un approccio che integra:
- La padronanza della normativa sostanziale e processuale: dalla gestione dell’incidente probatorio all’analisi delle aggravanti, dalla valutazione della procedibilità alla strategia sanzionatoria.
- La capacità di interloquire con i consulenti tecnici: psicologi, neuropsichiatri infantili, criminologi, medici legali. In questi processi, la prova scientifica e la prova dichiarativa si intrecciano inestricabilmente.
- La conoscenza della giurisprudenza di legittimità: in un settore in cui gli orientamenti giurisprudenziali sono in continua evoluzione, il difensore deve conoscere le pronunce più recenti e saperle utilizzare nel caso concreto.
- L’assistenza nella fase esecutiva: perché il processo non finisce con la condanna. La gestione del percorso penitenziario, l’accesso ai benefici, la richiesta di misure alternative richiedono un difensore che conosca le peculiarità del trattamento dei sex offender.
Se sei coinvolto in un procedimento per reati sessuali o maltrattamenti in famiglia, contatta lo Studio Legale De Lalla per una consulenza riservata e un’analisi personalizzata del tuo caso.
Articolo aggiornato al 31 luglio 2026. La normativa e la giurisprudenza citate sono in vigore alla data indicata.
