Il concetto medico di capacità di intendere e di volere si discosta da quello prettamente Giuridico. La Corte di cassazione precisa le differenze tra le due interpretazioni e la necessità di una perizia anche a fronte del Giudice peritum peritorum.
Il codice penale prevede alcune fattispecie di reato – quali, ad esempio, la rapina, il furto e la minaccia – che si realizzano in una particolare forma aggravata se commessi dall’agente con un’arma (ovvero per mezzo di un’arma) o avendola anche solo semplicemente con sé senza utilizzarla (il furto).
Il motivo di tale maggiore severità della pena rispetto al reato base (ovvero commesso senza l’arma) è prima ancora che giuridico di ordine logico: la volontà della vittima del reato sarà maggiormente compressa e coartata dall’offender proprio a causa della maggiore valenza intimidatoria dell’arma (tanto più se potenzialmente letale come una pistola).
Bisogna sottolineare che non è tanto e non solo la potenziale lesività dell’arma che il Legislatore vuole reprimere e colpire (con l’obbiettivo di tutelare maggiormente l’incolumità dei cittadini); infatti, le forme aggravate dei reati sopra menzionati sono ravvisabili – secondo la Giurisprudenza più recente – anche nel caso in cui l’agente utilizzi un’arma giocattolo o, comunque, inoffensiva.
Il Legislatore ha quale obbiettivo primario quello di salvaguardare il libero esercizio della volontà dei cittadini (oltre che l’incolumità) e, perciò, nel caso di furto, rapina e minaccia è prevista una pena maggiore quando l’utilizzo di un’arma finta scambiata per vera dalla vittima realizzi l’effetto di vincere più facilmente le resistenze della persona offesa (con la conseguente agevolazione del reato).
Sul punto – la Corte di Appello di Roma con la Sentenza del 18/12 – 24/1 2013 n. 9402 – ha ribadito che “il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma sprovvista di tappo rosso non è previsto dalla Legge colme reato ma la medesima condotta assume rilevanza penale allorquando si realizzi un diverso reato del quale il porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante. A tal proposito, l’art. 5 della Legge 110/1975 esplicitamente dispone che quando l’uso o il porto d’armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche quando si tratti si un’arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma. Per effetto di quanto ora detto, pertanto, la rapina in esame è aggravata per il solo fatto che sia stata utilizzata una pistola giocattolo oppure la replica non funzionante di una pistola vera”.
(il passo della Sentenza in commento è pubblicato su “Guida al diritto” n. 16 del 13 aprile 2013)
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