L'utilizzo nel processo penale della Prova video. Sia in fase di indagini preliminari che nel corso del dibattimento.
Il codice penale all’art. 62 prevede un elenco di circostanze attenuanti codificate (per la precisione il codice ne prevede sei ma alcune riguardano una molteplicità di situazioni) che se riconosciute esistenti dal Giudice comportano la diminuzione della pena irrogata in una misura non superiore ad un terzo.
L’art. 61 del c.p. prevede, al contrario, undici circostanze aggravanti (anche in questo caso sono previste molteplici condotte) che comportano un aumento della pena (sempre non eccedente un terzo della pena prevista per il reato).
Se concorrono più circostanze di natura diversa (aggravanti ed attenuanti) il Giuidce potrà:
– ritenerle equivalenti e non apportare nessuna diminuzione o aumento della pena;
– ritenere prevalenti le circostanze aggravanti e procedere, quindi, ai relativi aumenti (si tratterà di aumenti non eccedenti ciascuno ad un terzo della pena e ci sarà un aumento per ogni circostanza aggravante riconosciuta esistente nel caso specifico);
– ritenere prevalenti quelle attenuanti ed operare le diminuzioni di legge (con il medesimo meccanismo di quello previsto per le aggravanti ma, ovviamente, operando le diminuzioni anzichè gli aumenti).
Non sono previsti, quindi, aumenti e diminuzioni “contemporanee” a seconda del numero delle circostanze aggravanti ed attenuanti riconosciute dal Giudice.
Il Giudice dovrà verificare la prevalenza delle circostanze riscontrare (attenuanti o aggravanti) ed operare il relativo aumento o la diminuzione prevista: non ci saranno tot aumenti E tot diminuzioni ma solo gli uni o le altre a seconda della prevalenza tra aggravanti ed attenuanti stabilita dal Giudice (questo per evitare che la pena finale sia il risultato di un mero calcolo algebrico).
Oltre alle circostanze attenuanti di cui abbiamo trattato brevemente previste e tipizzate dall’art. 62 c.p., il codice prevede le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p..
L’art. 62 bis c.p. dispone che il giudice indipendentemente dalle circostanze prevedute nell’art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena… (comma 3) in ogni caso l’assenza di precedenti condanne per gli altri reati a carico del condannato non può esser, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma (ovvero le circostanze attenuanti generiche N.d.r.).
La valutazione in merito alla effettiva riconoscibilità delle condizioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al Giudice che decide che potrà prendere in considerazione:
– sia profili dell’azione criminosa posta al suo giudizio;
– sia aspetti della personalità del reo;
– sia una visione di insieme della condotta dell’imputato globalmente considerata per giungere alla conclusione che la pena di giustizia da irrogare è più bassa di quella minima prevista dal codice penale per quel tipo di reato.
Le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. possono essere concesse dal Giudice indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni per l’applicazione di quelle che sono tipizzate e previste dal codice penale all’art. 62.
Le circostanze attenuanti generiche comportano – in ogni caso – una sola diminuzione di pena anche quando il Giudice rilevi più ragioni per concederle.
La diminuzione propria delle circostanze attenuanti generiche potrà sommarsi a quella già operata per la concessione di una (o più) delle circostanze attenuanti tipizzate e previste nell’art. 62 c.p..
Nel calcolo della pena (ex art. 133 c.p.) il Giudice terrà ovviamente conto della diminuzione prevista per la concessione delle attenuanti generiche ed avrà l’accortezza di non valutare due volte i medesimi criteri.
Bisogna anche in questa sede sottolineare che il Decreto Legge n. 92 del 2008 (convertito nella Legge n. 125/2008) ha stabilito che la sola incesuratezza dell’imputato non può essere l’unica ragione fondante la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. il cui riconoscimento – come detto – è rimesso alla sola determinazione del Giudicante e non è un diritto (nè dell’incensurato nè ovviamente dell’imputato).
Questo articolo ha 2 commenti
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Questo post mi trova completamente in accordo. Dal mio punto di vista il sito https://www.studiolegaledelalla.it è scrittocompletamente
bene, lo seguo con passione. Congratulazioni, buona giornata!
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La ringraziamo moltissimo.
Ci segua ancora con costanza.
Con l’anno nuovo torneremo a pubblicare con regolarità.
A presto.
Avv. GM de Lalla