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Continuiamo l’analisi del reato di atti persecutori (stalking) ex art. 612 bis c.p..

Analizziamo in particolare la prova del reato e la procedibilità dello stesso secondo le varie ipotesi disciplinate dal codice penale.

La prova della commissione del reato

In relazione al primo profilo – la prova della commissione del reato – si è assistito negli anni (e si assiste tutt’ora), a parere del sottoscritto, ad un indebolimento dei canoni di interpretazione della prova a carico con un conseguente indebolimento dei diritti di difesa dell’incolpato e delle garanzie del giusto processo.

In particolare, la Giurisprudenza ha stabilito che:

  • la prova della colpevolezza dell’incolpato può desumersi anche solo da quanto riferito dalla persona offesa;
  • la testimonianza della persona offesa (denunciante e parte civile nel processo penale) NON deve essere analizzato dai Giudici in tema di attendibilità con canoni differenti rispetto a quanto la Legge richiede per i testimoni terzi (ma devono essere solo “più penetranti” quando la persona offesa costituendosi parte civile dimostra di avere un interesse anche economico in relazione alla vicenda oggetto del processo);
  • il Giudice non ha nessun obbligo di disporre una perizia per ritenere sussistente sia “il grave stato di ansia e di paura” sia per ritenere che lo stesso sia eziologicamente dipendente dalla condotta contestata all’accusato;
  • se a ciò si aggiunge che anche solo la reiterazione di DUE sole condotte ritenute moleste sono sufficienti per la configurazione del reato di stalking

ci si rende immediatamente conto che l’eventualità che il Giudicante ritenga consumato il reato di atti persecutori è obbiettivamente alta.

In merito alla procedibilità del reato di stalking occorre sottolineare che:

  • la procedibilità a querela è prevista per la forma “base” del reato ovvero quella non aggravata prevista dall’art. 612 bis c.p.;
  • i termini per la proposizione della querela sono di sei mesi (come per la violenza sessuale);
  • la querela è revocabile ma solo avanti all’autorità Giudiziaria (il punto rileva una criticità se ciò accade nel corso delle indagini preliminari);
  • il comma II^ dell’art. 612 bis c.p. prevede due casi in cui il reato è procedibile di ufficio;
  • il reato è procedibile di ufficio anche nel caso di soggetto già colpito da ammonimento.

Approfondiamo quindi i temi della prova e della procedibilità del reato ex art. 612 bis c.p. seguendo il già più volte citato articolo di Irene Scordamaglia (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) e Laura Pagliuca (tirocinante presso la Suprema Corte di Cassazione) apparso sul periodico “Polizia Moderna”.

La prova del reato.
Quella relativa alla prova dell’evento del reato e del nesso di causalità è tra le tematiche di più acceso interesse nell’ambito della materia degli atti persecutori, perché coinvolge molteplici aspetti di diritto sostanziale, seppur in apparenza spostato nell’ambito processuale.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità è più volte intervenuta ad individuare il livello di prova necessario per poter dire realizzato il delitto di cui all’art. 612 bis c.p., esigendo, per ciò che riguarda l’evento consistente nel “grave e perdurante stato di ansia o di paura”, che la relativa dimostrazione sia desunta da elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando la sua astratta idoneità a causare l’evento e il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo dell’azione (1) .
Come già evidenziato, il giudice non deve necessariamente fare ricorso ad una perizia medica, potendo ritenere sussistenti gli effetti destabilizzanti della condotta dell’autore sull’equilibrio psichico della vittima anche sulla base di massime di esperienza (2).
Particolarmente interessante è l’orientamento della giurisprudenza di legittimità con riferimento alle dichiarazioni della vittima, posto che, sul tema, ha affermato che: “In tema di valutazione della prova testimoniale, l’ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell’imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle afflizioni subite, imponendo solo una maggiore prudenza nell’analisi delle dichiarazioni in seno al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice” (3).

Inoltre, ai fini della prova non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con precisione uno o più eventi in concreto verificatisi, potendo essa desumersi dal complesso degli elementi fattuali acquisiti e dalla comunicazione non verbale della vittima, della quale deve essere verificata la coerenza con le cause della vulnerabilità (4):

Va specificato che, anche in tema di atti persecutori, è applicabile il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite Bell’Arte del 2012, a tenore del quale: “Le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cpp non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto” (5).

In motivazione la Corte ha specificato che, nell’ipotesi in cui la persona offesa si sia costituita parte civile e vanti un interesse di tipo economico, la cui soddisfazione discende dal riconoscimento della responsabilità dell’indagato, l’indagine crica la sua attendibilità deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Procedibilità stalking

Le condizioni di procedibilità.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 612 bis c.p., il delitto di atti persecutori è perseguibile a querela (6) (Entro quanti giorni è possibile sporgere validamente la denuncia querela?) della persona offesa, proponibile entro il termine di sei mesi (7), volutamente prolungato rispetto a quello di tre mesi previsto in via generale dall’art. 122 cp, così da lasciare alla vittima la possibilità di decidere se proporre o meno la querela, posto che, trattandosi di beni personalissimi, come la tranquillità, la libertà morale e l’integrità psichica, spetta in prima battuta alla persona offesa decidere quando le condotte dello stalker non siano più tollerabili.

La non condivisibile originaria scelta del legislatore di considerare la querela sempre revocabile – atteso che la vittima potrebbe subire pressioni da parte del soggetto attivo volte alla remissione della stessa – ha indotto il legislatore, con la più volte citata novella del 2013, ad accogliere le critiche mosse dalla dottrina (8) e a prevedere, da un lato, che l’eventuale remissione di querela possa essere esclusivamente processuale (9) e, dall’altro, che la querela sia irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, comma 2, cp (10).
Lo scopo di una irrevocabilità limitata alle ipotesi tassativamente previste, evidentemente, è quello di contemperare due diverse esigenze: per un verso, quella di sottrarre la vittima ad ulteriori pressioni da parte del suo stalker, finalizzate alla remissione della querela; per altro verso, quella di lasciare un margine di libertà alla volontà individuale della stessa, in una materia delicata come quella dei rapporti interpersonali che spesso stanno alla base di questa tipologia delittuosa.
L’art. 612 bis c.p. prevede che, in due casi eccezionali, il reato di atti persecutori sia perseguibile d’ufficio (11):

a) se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Una terza ipotesi di procedibilità d’ufficio è prevista dall’art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, n. 38, per cui per il delitto si procede d’ufficio nell’ipotesi in cui gli atti persecutori siano stati commessi da un soggetto che sia stato precedentemente ammonito dal questore e invitato a tenere un comportamento conforme alla legge.

Stato di ansia e di paura

Note:
1. Sez. n. 6, n. 20038, 19.3.2014, Rv. 259458.
2. Sez. 5, n. 18999, 19.2.2014, Rv. 260412
3. Sez. 6, n. 31309 del 13.5.2015, Rv. 264334. Nello stesso senso, Sez. 5, n. 41040 del 17.6.2014, Rv. 260395, secondo cui: “Nell’ipotesi di atti persecutori commessi nei confronti della moglie separata, l’attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che all’interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia avuto transitori momenti di benevola rivalutazione del passato e di desiderio di pacificazione con il marito persecutore”; Sez. 5, n. 46446 del 21.11.2013, non massimata, secondo cui l’interesse della vittima al mantenimento del rapporto con l’autore degli atti persecutori è inidoneo ad escludere la configurabilità del reato.
4. Sez. 2, n. 46100 del 27.10.2015, Rv. 263580
5. Sez. U. n. 41461 del 19.7.2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214
6. Con la sentenza n. 10959 del 29.1.2016, P.O. in proc. C., Rv 265894, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito che l’obbligo dell’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con violenza alla persona, previsto dall’art. 408, comma 3 bis cpp, prescinde dall’espressa richiesta formalizzata nell’atto di querela, con la conseguenza che la sua omissione, determinando la violazione del contraddittorio, è causa di nullità, ex art. 127, comma quinto cpp, del decreto di archiviazione emesso de plano, impugnabile con ricorso per cassazione. Tra i reati “commessi con violenza sulla persona” rientra anche il delitto di atti persecutori, posto che l’espressione “violenza alla persona” deve essere intesa alla luce del concetto di “violenza di genere”, risultante dalle disposizioni di diritto internazionale e comunitario, indipendentemente dal fatto che sia qualificabile come fisica o morale. In tal senso, M. PISAPIA, “Obbligatoria la notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione alla presunta vittima di stalking”, in Ilpenalista.it, n. 6, 2016.
7. Tale termine inizia a decorrere dalla consumazione del reato, che coincide con la realizzazione di uno degli eventi alternativi tipizzati dalla norma (Sez. 5, n. 17082 del 5.12.2014, Rv. 263330). In una successiva sentenza, la S.C. ha specificato che: “Il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma rispetto alla prima o alle precedenti condotte, la querela estende la sua efficacia anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la sua proposizione, previsto dal quarto comma dell’art. 612 bis c.p.” (Sez. 5, n. 48268, 27.5.2016, Rv. 268163). Per un’analisi in chiave critica della sentenza, si veda M.LEPERA, “Il delitto di atti persecutori: il requisito della reiterazione e la individuazione del momento di decorrenza per proporre querela”, in Cassazione Penale, n. 9, 2015, secondo il quale la consumazione di un ulteriore atto persecutorio, oltre il termine di sei mesi dalla proposizione della querela da parte della persona offesa, comporta necessariamente l’esigenza di un nuovo atto di impulso”.
8. A.MAUGERI, “Lo stalking tra necessità politico-criminale”, cit., p. 226; L.PISTORELLI, “Nuovo delitto”, cit.
9. La S.C., con la sentenza Sez. 4, n. 16669 del 8.4.2016, M., Rv. 266643, ha stabilito il principio di diritto secondo il quale: “E’ idonea ad estinguere il reato di atti persecutori anche la remissione di querela effettuata davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria, e non solo quella ricevuta dall’autorità giudiziaria atteso che l’art. 612 bis c.p., quarto comma cp, laddove fa riferimento alla remissione “processuale”, evoca la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 152 cp e 340 cpp.”
10. Si veda Sez, 5, n. 2299 del 17.9.2015, Rv. 266043 secondo cui: “E’ irrevocabile la querela presentata per il reato di atti persecutori quando la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi”.
11. La S.C., con la sentenza Sez. 1, n. 32787 del 24.6.2014, Perone, Rv. 261429, ha specificato che ricorre l’ipotesi di connessione prevista nell’ultimo comma dell’art. 612 bis c.p., non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 cpp), ma anche quando vi è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l’indagine sul reato perseguibile d’ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l’uno in occasione dell’altro, oppure l’uno per occultare l’altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell’art. 371 cpp e purchè le indagini in ordine al reato perseguibile d’ufficio siano state effettivamente avviate.

(introduzione dell’avvocato Giuseppe Maria de Lalla. Testo tratto come da citazione dal periodico “Polizia Moderna”)

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