Il concetto medico di capacità di intendere e di volere si discosta da quello prettamente Giuridico. La Corte di cassazione precisa le differenze tra le due interpretazioni e la necessità di una perizia anche a fronte del Giudice peritum peritorum.
Vediamo un’ importante massima riportata su “Guida al Diritto” n. 39/2012 pag. 88 in tema di responsabilità professionale del medico in caso di accertata omessa attività sanitaria necessaria.
La Sentenza precisa che la valutazione della responsabilità del sanitario deve essere effettuato applicando il c.d. “giudizio controfattuale” ovvero quell'”esercizio logico” in base al quale si suppongono come prestate le cure che si contestano colposamente omesse per verificare, poi, se la prestazione delle predette cure avrebbe potuto in concreto scongiurare l’evento dannoso accorso al paziente o, per lo meno, avrebbero potuto ritardarne in modo significativo l’accadimento.
Particolarmente importante è che la Corte abbia sottolineato come la valutazione dell’effettiva efficacia delle cure “a posteriori” logicamente supposte dal Giudice vada effettuata valutando tutti gli aspetti concreti delle vicenda da giudicare e non già valutando un caso “di scuola” simile.
Solamente quando verrà riscontrato – con ragionevole certezza – che le cure omesse avrebbero effettivamente ed in concreto (avendo come riferimento proprio i fatti del processo) evitato il danno lamentato o ne avrebbero per lungo tempo impedito la veridficazione, vi sarà un giudizio di colpevolezza.
Vediamo l’estratto ed il commento pubblicato sulla rivista:
“in tema di resposnabilità omissiva del medico per morte del paziente, la verifica dell’esistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva del sanitario e l’evento lesivo presuppone l’effettuazione del cosidetto “giudizio controfattuale” diretto a stabilire se l’azione o le condotte positive ritenute doverose e invece omesse, nel caso concreto, ove ipotizzate come poste in essere dall’imputato, sarebbero state idonee ad evitare l’evento o a ritardarne significativamente la sopravvivenza: tale verifica deve in concreto verificarsi in termini di ragionevole certezza (“alto grado di credibilità razionale” o “probabilità logica”), secondo tutte le circostanze che connotano il caso, e non già in termini di mera probabilità statistica pur rivelatrice di “serie ed apprezzabili probabilità di successo” per l’azione impeditiva dell’evento (…). (nella fattispecie, si contestava ai medici l’avvenuto decesso del paziente, sul rilievo che questi, pur in presenza di una sintomatologia – dolore toracico intermittente – che avrebbe dovuto indurre il sospetto di una angona ingravescente, avevano omesso di richiedere una consulenza cardiologica e di effettuari i necessari accertamenti diagnostici – il dosaggio degli enzimi cardiaci – che avrebbero consentito di instaurare con urgenza la terapia necessaria, dimettendo anzi il paziente, poi deceduto, con l’errata diagnosi di patologia origine gastrica: la Corte ha annullato con rinvio la decisione, rilevando come fosse il suindicato giudizio controfattuale, risolto in modo apodittico e immotivato con l’affermazione che se il paziente “fosse rimasto in ospedale, anche nell’ipotesi in cui non fossero stati effettuati gli esami ematochimici….avrebbe potuto ricevere le cure necessarie e salvarsi”).
Corte di Cassazione penale Sezione IV^ sentenza 10 – 28 maggio 2012 n. 20650 – Pres. Marzano; Rel. Vitelli Casella; Pm (diff.) D’Ambrosio.