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Il 18 giugno 2017 è entrata in vigore la legge n. 71 del 29 maggio 2017 contenente “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo” (legge pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 3 giugno 2017).


L’obbiettivo della legge è quello di:
Prevenire il fenomeno con un’opera di informazione e formazione della cittadinanza tutta (e non solo dei minori) e degli operatori preposti alla repressione e controllo quali docenti ed il personale della polizia postale;
Riconoscere come child-firendly i fornitori di servizi di comunicazione che aderiscono ai modelli ed alle indicazioni della 71/2017 (ed in particolare alle indicazioni del tavolo tecnico istituito con la medesima norma);
Promuovere l’educazione digitale dei ragazzi e dei bambini educandoli a riconoscere sia le risorse ma anche i pericoli della rete;
Istituire un ammonimento del Questore (sul modello di quello previsto nel caso di atti persecutori ex art. 612 bis c.p.) al minore che si rende protagonista di atti di cyber bullismo al fine di rendere edotto il minore del disvalore della propria condotta ancora prima che sia eventualmente proposta denuncia e/o querela.
Accertare e reprimere con maggiore incisività gli illeciti commessi con un potenziamento ed una maggiore preparazione specifica della Polizia Postale;
Proteggere le vittime elevando il livello di tutela dei minori colpiti da atti di cyberbullismo.
Si tratta di una legge che è finalizzata specificatamente all’educazione ed alla protezione dei minori (infraquattordicenni) esposti sempre di più – ma spesso inconsapevoli – che tutto ciò che viene immesso nella rete internet (tramite i social e non solo) rimane per sempre e per sempre è fruibile da una moltitudine indeterminata di soggetti.
La Legge 71/2017 (che, lo si precisa, NON è una legge per la repressione del bullismo in generale né è estesa ai maggiorenni), invero, è tesa a creare e formare una rete di soggetti soprattutto a tutela dei minori con una precisa inclinazione non sanzionatoria bensì educativa formata da “donne e uomini dei settori più diversi: dalle istituzioni alle aziende new media, dalle Forze dell’Ordine alle eccellenze sanitarie, dagli esperti di pedagogia a quelli di diritto, dagli oratori agli amministratori locali, dalle famiglie ai docenti di scuola e università, fino agli studenti che hanno costituito le classi debullizzate alle associazioni di vittime di cyber bullismo scolastico “ (queste le parole della Senatrice Elena Ferrara prima firmataria del disegno di legge).

Le Legge 71/2017 contro il cyber bullismo, quindi, introduce nel nostro ordinamento una serie di istituti tesi alla prevenzione ed alla tutela delle piccole vittime della azioni vessatorie realizzate tramite la rete.
Per la prima volta nel nostro ordinamento vi è una definizione legale del cyberbullismo così cosi descritto all’articolo 2 della Legge: ai fini della presente legge, per “cyberbullismo ” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali, in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
La norma prevede inoltre:
– Che il minore ultraquattrodicenne può attivarsi personalmente per l’oscuramento, la rimozione dai siti internet e dai sociale network o il blocco di contenuti che ledano la sua dignità;
L’istituzione di un c.d. “tavolo tecnico” per la predisposizione di un piano di azione integrato per la lotta al cyberbullismo. Tavolo tecnico formato da rappresentati di diverse realtà esperte del fenomeno e della tutela dei minori.
L’adozione di specifiche iniziative per il monitoraggio del fenomeno;
– La realizzazione di iniziative per la sensibilizzazione dei cittadini;
– La predisposizione di campagne informative;
La formazione all’interno delle scuole di personale esperto dedicato alla prevenzione ed al monitoraggio del fenomeno nonché la designazione di un referente che coordinerà le attività di monitoraggio e prevenzione. La scuola, ovviamente, diviene il primo importantissimo presidio per la prevenzione del cyberbullismo anche per mezzo dell’educazione degli alunni al corretto uso di internet e, in generale, alla legalità.
Il Dirigente scolastico avrà il compito di informare tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti in episodi di cyberbullismo.
– Viene introdotta la PROCEDURA DI AMMONIMENTO innanzi al Questore per gli ultraquattordicenni che si sono resi protagonisti di episodi di cyberbullismo. L’ammonimento è l’istituto previsto anche nel caso di stalking e si sostanzia per un avvertimento del Questore ad interrompere l’azione illegale (o, comunque, vessatoria) anche quando la stessa non sia oggetto di un procedimento penale.
Chiara la valenza educativa dell’ammonimento così come previsto dalla Legge 71/2017 ovvero indirizzato ragazzi adolescenti che – ci si augura – dovrebbero cogliere appieno la formalità dell’atto e l’importanza istituzionale dei soggetti coinvolti.

Tutto l’impianto normativo è indirizzato alla prevenzione del cyberbullismo piuttosto che alla repressione ed alla tutela sia delle vittime sia dei responsabili degli atti vessatori digitali.
Già il primo comma dell’art. 1 della Legge 71/2017 specifica tale finalità: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.
Non compare nella norma alcun riferimento alla mera repressione del fenomeno.
In tema di prevenzione è poi la previsione normativa per la quale è lo stesso minorenne ultraquattordicenne che – a differenza di quanto poteva fare prima dell’entrata in vigore della legge 71/2017 – può attivarsi individualmente per la richiesta di cancellazione e/o rimozione dal web del materiale pubblicato nel web a loro discapito.
Il minore, quindi, o il genitore o, comunque, colui che esercita sul ragazzo la responsabilità potrà contattare il gestore della piattaforma web o al gestore del social media ovvero al titolare del trattamento dei dati l’oscuramento o la rimozione di qualsiasi dato personale o immagine del minore qualora le stesse dovessero rientrare nella categoria del cyberbullismo cosi come definito dal II^ comma dell’art. 1 della Legge 71/2017.
In caso di mancata attivazione dei soggetti sopra indicati entro 48 ore, la richiesta potrà essere avanzata al garante per la protezione dei dati personali che deve intervenire entro le 48 ore successive.
Come detto, la scuola diviene il lugo di elezione per lo svolgimento di quella attività di educazione dei ragazzi all’uso del web e, soprattutto, per il monitoraggio e la prevenzione del cyberbullismo.
Sul punto, la norma prevede:
La formazione di personale scolastico ad hoc e l’individuazione di un referente in ogni istituto;
Il coinvolgimento di alunni ed ex alunni che abbiano già operato all’interno degli istituti in attività di prevenzione del cyberbullismo;
La previsione di attività specifiche per il sostegno e la rieducazione dei soggetti coinvolti in episodi di cyberbullismo.
L’articolo 5 della Legge 71/2017 prevede che il Dirigente scolastico che abbia notizia di episodi di cyberbullismo – SEMPRE CHE LA CONDOTTA NON COSTITUISCA REATO – debba avvertire tempestivamente le famiglie dei soggetti coinvolti e predisporre adeguate azioni di carattere educativo.
Saranno altresì previste in ogni istituto specifiche sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
L’ultimo articolo della Legge – l’art. 7 – introduce per coloro che si rendono protagonisti di episodi di cyberbullismo la procedura di ammonimento seguendo lo stesso identico meccanismo utilizzato per lo stalking.
Ovviamente, con il fine specifico, non già repressivo, ma per la promozione della responsabilizzazione degli ultraquattordicenni che si rendono autori di reati ritenendo erroneamente le loro condotte consentite dalla legge.
In tale caso, qualora non sia sporta denuncia querela, il Questore potrà convocare innanzi a sé il minore ultraquattordicenne accompagnato da un genitore o da colui che ne fa le veci invitandolo ad interrompere la condotta vessatoria e a rispettare la legge (gli effetti dell’ammonimento cesseranno con la maggiore età così come previsto dalla norma in commento).

(articolo liberamente tratto dal n. 26/2017 di “guida al diritto”)

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