Il concetto medico di capacità di intendere e di volere si discosta da quello prettamente Giuridico. La Corte di cassazione precisa le differenze tra le due interpretazioni e la necessità di una perizia anche a fronte del Giudice peritum peritorum.
Lo Studio legale de Lalla si è recentemente occupato del caso di un giovane imputato al quale veniva notificato decreto penale di condanna successivamente alla violazione dell’art. 186 CdS.
A tal proposito, il difensore, munito di procura speciale, depositava atto di opposizione al decreto penale (entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto stesso) con richiesta di applicazione pena subordinata alla sostituzione ai sensi dell’art. 186 co. 9 D.Lvo 285/1992 della pena nel lavoro di pubblica utilità da svolgere presso ente accreditato presso il Tribunale di Milano secondo le modalità di cui all’art. 54 D.Lgs 274/2000.
Tuttavia, nelle more del procedimento, ovvero in attesa di fissazione dell’udienza di trattazione nella quale si sarebbe formalizzata la richiesta di lavoro di pubblica utilità, l’assistito effettuava il lavoro di pubblica utilità in altro procedimento penale (e di questo solo in quel momento informava il difensore) che si concludeva positivamente con buon esito dell’attività.
Come da disciplina, il lavoro di pubblica utilità può essere richiesto e concesso una sola volta; di tal che la richiesta avanzata con l’atto di opposizione al decreto penale di condanna sarebbe stata dichiarata inammissibile.
Pertanto, in sede di udienza del Giudizio di opposizione al decreto penale di condanna la difesa comunicava preventivamente al Giudice lo svolgimento da parte dell’imputato del lavoro di pubblica utilità (conclusosi con buon esito) in altro procedimento e con apposita procura speciale dichiarava di rinunciare all’opposizione.
Invero, la rinuncia all’opposizione può essere effettuata dal difensore munito di procura speciale o, con atto nelle forme di cui all’art. 589 c.p.p. (per quest’ultima ipotesi cfr. Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 20276/2010).
In tal caso, il Giudice, essendo pervenuta la rinuncia prima della revoca del decreto penale opposto (Cfr. Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 47505/2008) che si formalizza in udienza, dichiarava con ordinanza l’inammissibilità sopravvenuta dell’opposizione e l’esecutività del decreto penale originariamente opposto.
Pertanto, il decreto penale diveniva dichiarato esecutivo, non vi era ovviamente la condanna al pagamento delle spese processuali, né l’applicazione di pene accessorie e, dopo il decorso di cinque anni per i delitti e due anni per le contravvenzioni (senza commissione da parte dell’imputato di delitti o contravvenzioni della stessa indole), la dichiarazione di estinzione del reato.
Di conseguenza, l’assistito, essendo dichiarata dal giudice l’esecutività del decreto penale, dovrà attendere la notifica della cartella esattoriale per effettuare il pagamento dell’ammenda per la quale potrà effettuare istanza di rateizzazione (in caso importi elevati e disagiate condizioni economiche che vanno documentate al Giudice).
(articolo redatto dall’Avv. Elvira La Ferrera dello Studio de Lalla. Ogni diritto riservato)
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